Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere
Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) Dott. Michela Bacchetti ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del
20 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 356 dell'anno 2020 del Ruolo Lavoro
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv.to Frisina Gennaro presso il cui studio sito in Napoli al centro Direzionale Isola G1 Scala D XX piano int 143 ha eletto domicilio.
Appellante
E
in persona Controparte_1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lembo del CP 2 Regionale della CP_3
domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro-Sede CP 1 pec:
Email 1 oppure al net-fax n. 06/22798276
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1Con ricorso depositato in data 21.2.2020 proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - sez. Lavoro- n. 2148/2019, pubblicata il
6.11.2019 non notificata, che rigettava la sua domanda intesa al riconoscimento e alla corresponsione di una rendita commisurata nella misura del 45% salva diversa
-
determinazione giudiziale in relazioni alle malattie professionali di cui era affetto
-
derivanti dalla condotta di mobbing posta in essere dalla datrice di lavoro.
Con comparsa depositata in data 11.11.2020 si costituiva l' CP 1 che con varie argomentazioni contrastava le doglianze, sottolineava la correttezza della consulenza e della sentenza e chiedeva che l'appello venisse rigettato con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Come condivisibilmente ritenuto e motivato dal Tribunale l'appellante non ha fornito la prova del diritto rivendicato.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, il Tribunale ha correttamente valutato tutte le evidenze istruttorie ed ha convincentemente e logicamente motivato la decisione sulla base del quadro probatorio emerso, nel rispetto dei principi che regolano il riconoscimento della malattia professionale ed i conseguenti benefici a carico dell CP_1 .
Si evidenzia che la Cassazione ha più volte ribadito come la valutazione delle risultanze delle prove così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione della decisione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, che peraltro, non è nemmeno tenuto a confutare gli elementi probatori non accolti, seppure allegati (Cass. Civ. ordinanza 15 gennaio -1 marzo 2021 n.
5560). E' noto, inoltre, che in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconduciilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui al D.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta, (malattie tabellate), mentre, nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (da ultimo Cassazione Civile sez. VI,
26/08/2021 n.23505, ma anche Cassazione civile, sez. Lav 4.2.2020 n. 2523).
Nel caso in esame non è emersa la prova né del mobbing e quindi della nocività dell'ambiente lavorativo e neppure il nesso fra le patologie accertate e la situazione lavorativa.
E' pacifico che chi assume di aver subito condotte vessatorie che configurano il mobbing deve dare la prova dei fatti, del nesso e dei danni patiti.
Il “mobbing” è, infatti, fattispecie di conio giurisprudenziale che consta di 4 elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio illeciti o anche leciti se considerati singolarmente che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi" (così Cass. 6 ago. 2014, n. 17698,
Cass 24883/2019).
E' stato poi ulteriormente precisato che "... ai fini della configurabilità di una ipotesi di
"mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione" (Cass., ord., 9 giu. 2020,
n. 10992; in termini altre, tra cui Id., ord., 10 nov. 2017, n. 26684, Id., sent., 21 mag. 2018,
n. 12437).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che:
è configurabile il mobbing lavorativo “ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass.
21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684), e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è ragione di violazione dell'art. 2087 c.c.";
- è configurabile lo straining "quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie
(Cass. 10 luglio 2018, n. 18164) o esse siano limitate nel numero (Cass. 29 marzo 2018, n.
7844), ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), anche qui, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c." (cfr. Cass. n. 15580/2022; Cassazione civile sez. lav., 11/11/2022,
n.33428/2022; cass 24883/2019; Cass. 10992/2020 7487/2020).
In particolare, in riferimento allo straining la giurisprudenza ha precisato che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative stressogene (cd. straining), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (Cass. n. 3291/2016; Cass. n. 18164/2018;
Cass 24883/2019).
Ciò posto, nel caso di specie l'appellante, come sarebbe stato suo onere non ha fornito la prova concreta degli elementi che caratterizzano la fattispecie, la finalità persecutoria, della condotta vessatoria, la componente intenzionale e discriminatoria delle azioni, ovvero attività e comportamenti datoriali eclatanti, repentini volti ad isolarla ed aggredirla.
Come affermato dai vari testi escussi e dalla documentazione depositata non emerge una strategia persecutoria nei confronti dell'appellato, specificatamente finalizzata a recargli danno rendendo penosa la sua prestazione, non vi è prova di una sua marginalizzazione, dello svuotamento di mansioni, dell'attribuzioni di compiti dequalificanti rispetto al profilo di inquadramento e la situazione lavorativa complessivamente complicata era fratto di disorganizzazione ed incideva su tutti i medici ed operatori sanitari del Pronto Soccorso.
I testi escussi non hanno riportato elementi concreti ed idonei a spiegare in che cosa si fosse concretizzato l'atteggiamento vessatorio, persecutorio posto in essere nei confronti del dott.
Parte_2 ha espresso il suo giudizio ritenendo che l'appellante “senza Pt 1
criterio alcuno" ricevesse ordini di servizio che poi venivano revocati immotivatamente ed inopinatamente" ed ha affermato che "a causa della carenza di organico spesso svolgeva
(come peraltro altri responsabili) attività lavorative che non spettavano come ad esempio l'organizzazione di servizi amministrativi" (cfr. teste Testimone 1 responsabile del PS di
Vito Equense).
I testi non hanno specificato quali fossero le “persecuzioni psicologiche perpetrate” e con quali modalità si manifestasse “una forma di terrore psicologico" circostanze genericamente allegate al cap. 15 del ricorso di primo grado ma per nulla esplicitate e precisate dai testi.
Dalle sentenze del Giudice Penale e Amministrativo, diversamente da quanto sostiene l'appellato, è emersa la volontà dei superiori dell'appellato di agevolare altro medico nell'attribuzione di incarichi ma non di danneggiare l'appellato che si è trovato in posizione deteriore, pur avendone i requisiti per l'occupazione di determinate posizioni, e che non è stato tempestivamente reintegrato.
Anche il teste Tes 2 nulla di specifico e concreto ha riferito, salvo affermare che le certificazioni di malattia che il dott. Pt 1 inviava non venivano inoltrate nei termini all' CP_1 “per creare disagio allo stesso” e che oltre "alle attività mobbizzanti della
Dirigenza" vi era anche “l'atteggiamento vessatorio di alcuni colleghi di lavoro", affermazioni, anche in questo caso, generiche prive di elementi concreti, contestualizzazioni.
L'appellante, che ha rinunciato a sentire gli ulteriori testi indicati, non ha inoltre provato che le patologie cui è risultato affetto fossero da ricondurre al mobbing.
Il consulente, incaricato in primo grado, richiamati gli elementi identificativi del mobbing e i DM14.1.2008 e 1.4.2014 lista 2 gruppo 7 tenuto conto che Pt 1 ha sempre svolto mansioni apicali ha ritenuto che lo stesso non potesse "essere ritenuto vittima di mobbing, né di situazioni di incongruenza delle scelte in ambito organizzativo definibili come situazioni di costrittività organizzative” come definite negli elenchi escludendo in modo netto un nesso fra le patologie accertate, anche sulla base dell'esame obiettivo, l'ambiente lavorativo e l'attività svolta.
Rispondendo alle osservazioni dell'odierno appellante osservava che l'obiettività clinica escludeva compromissioni del "sistema nervoso centrale" mentre dal punto di vista psichico "emergevano delle note ansiose con polarizzazione attentativa". L'ausiliario precisava di aver utilizzato come canovaccio per la raccolta anamnestica lavorativa lo strumento diagnostico del Lipt-ege e che Per 1 nel rispondere al questionario nella parte relativa alle azioni ostili perpetrate nei suoi confronti non ha riferito il nominativo di alcun soggetto che avesse posto in essere azioni ostili né ha riferito demansionamento o cambiamenti di mansioni” ed alla luce della documentazione sanitaria esaminata, degli accertamenti eseguiti e delle prove emerse confermava le conclusioni raggiunte.
La Corte rileva che è ben possibile che il giudicante fondi la sua decisione sulle conclusioni peritali, come statuito dal giudice di legittimità “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso” (cfr., in tal senso, Cass. n. 282/09; Cass. n. 16052/12 e Cass. Ord n. 1815/15 ord.)
Ed ancora (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, n. 22707 del 2010, n. 569 del 2011,
n.1652 del 2012, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2018 n.100) “qualora il giudice di me- rito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze dia- gnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice" L'ausiliare del Giudice, nominato in primo grado, ha esaminato con scrupolo la situazione rappresentata e documentata ed ha escluso dopo l'esame dell'assicurato l'esistenza di patologie connesse e/o ricollegabili all'attività lavorativa.
In definitiva il CTU non ha rinvenuto anche sulla base delle risposte fornite da Pt
l'esistenza di mobbing e di patologie ad esso correlate.
Le odierne doglianze non trovano fondamento in documenti nuovi o errori della perizia e le argomentazioni medico-legali poste dall'ausiliare d'ufficio a fondamento delle conclusioni raggiunte non sono in alcun modo scalfite dai rilievi sollevati dall'appellante e non determinano la necessità di una nuova perizia, perché, contrariamente a quanto assunto dallo stesso, sono frutto di corretti criteri medico-legali, non appaiono superficiali, né parziali e sono supportate da documenti sanitari e risultano coerenti con il quadro probatorio complessivamente emerso.
Il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica (cfr. Cass. S.L.,
13.4.2004, n. 7013) né tantomeno tale obbligo sussiste laddove, come nella specie, le doglianze, non contengono censure specifiche e nuove che si contrappongano convincente- mente alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e già oggetto di apprezzamento da parte del perito.
L'appello va quindi rigettato e, conseguentemente, la decisione impugnata va confermata.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della natura della causa si stima equo compensare interamente fra le partile spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 20 dicembre 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente