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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/10/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4303/2017 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CASSARINO GIUSEPPE, presso il cui studio, in Siracusa,
Viale Tunisi n. 22, è elettivamente domiciliato.
Attore
contro
:
, nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. VACCARO LUDOVICA, presso lo C.F._2
studio dei quali, in Siracusa, Viale Scala Greca n. 23/A, è elettivamente domiciliata.
Convenuta
e
nato ad [...] l'[...] (C.F. , e CP_2 C.F._3
, nata ad [...] il [...] (C.F. . CP_3 C.F._4
Convenuti contumaci
e
P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1
pro-tempore.
pagina 1 di 7 Creditore ipotecario contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza del 9 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Siracusa la sig.ra e, premesso che era legalmente separato dalla Controparte_1
stessa dall'anno 2006, chiedeva lo scioglimento della comunione esistente tra le parti relativa ai beni immobili, acquistati in costanza di matrimonio, e precisamente:
1. appartamento in catasto al f. 8 part. 1249, cat. A/4, 5 vani, mq 128, r. 98,13, (via Anapo
6/B);
2. appartamento in catasto al f. 15 part. 1182 sub 20, p. 4, cat. A/3, 5,5 vani r. 454,48 (via dei
NI);
3. negozio in catasto al f. 15 part. 1182 sub 7, cat. C/1, 101 mq, r. 1747,43 (Via dei NI);
4. garage in catasto al f. 15 part. 1182 sub 25, cat. C/6, 16 mq, r. 57,02 (Via dei NI);
5. garage in catasto al f. 15 part. 1182 sub 26, cat. C/6, 13 mq, r. 46,33 (via dei NI);
6. terreno con villa in catasto al f. 8 part. 82 (terreno di 3.2.4 ha, r.d. 93,59; r.a. 23,40 (c.da
Tenuta Grande);
7. appartamento in catasto al f. 16 part. 238 sub 23, cat. A/3, 6,5 vani, r. 537, (via Serbatoio
Vecchio 17);
8.garage in catasto al f. 16 part. 238 sub 34, cat. C/6, 30 mq, r. 125,50 (via Serbatoio Vecchio
17);
9. terreno con villetta bifamiliare in catasto al f. 5 part. 1273 in corso di costruzione (c.da
Mungina).
Chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per l'occupazione esclusiva, dal 29 maggio 2004, dell'immobile facente parte della comunione, sito in C.da
Tenuta Grande, pari alla metà del valore locatizio mensile.
Chiedeva, infine, la nomina di un custode giudiziario.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di scioglimento della Controparte_1
comunione limitatamente ai seguenti beni:
pagina 2 di 7 a) appartamento in Melilli, località Villasmundo, via Anapo n. 6/B, riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 8, p.lla 1249;
b) Appartamento in Melilli, località Villasmundo, via dei NI, riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 15 p.lla 1182 sub. 20;
c) Garage in Melilli, località Villasmundo, sito in via dei NI e riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 15 p.lla 1182 sub. 25;
d) Garage in Melilli, località Villasmundo, sito in via dei NI e riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 15 p.lla 1182 sub. 26;
e) Terreno in Melilli, località Villasmundo, alla contrada Tenuta Grande, con accesso dalla via Montale n. 7, esteso complessivamente 32400 mq. circa, riportato al catasto terreni di detto Comune al foglio 8 p.lla 82;
f) Terreno in Melilli, località Villasmundo, sito in contrada Mungina, riportato al Catasto terreni di detto Comune al foglio 5 p.lla 1273.
Viceversa, chiedeva l'esclusione dal giudizio di divisione del fabbricato esistente sul terreno in C.da Mungina in quanto realizzato esclusivamente con denaro della stessa convenuta, che aveva speso per la sua costruzione la somma di €. 460.000,00; al riguardo, precisava che l'ipoteca iscritta da gravava esclusivamente sul terreno, non sul Controparte_4
fabbricato di proprietà esclusiva della convenuta.
Eccepiva l'inammissibilità della divisione degli immobili oggetto della procedura esecutiva n.
179/2015 R.G. Es. (appartamento in Melilli, località Villasmundo, sito in via Serbatoio
Vecchio 17, riportato al NCEU di detto Comune al foglio 16, p.lla 238 sub. 23; garage in
Melilli, località Villasmundo, sito in via Serbatoio Vecchio n. 17, riportato al NCEU di detto
Comune al foglio 16 p.lla 238 sub. 34), nonché della procedura esecutiva n. 291/2017 R.G.
Es. (immobile in Malilli, località Villasmundo, via dei NI, in catasto al foglio 15, p.lla
1182, sub. 7).
Con riferimento alla divisione della villa e delle sue pertinente insistenti sul terreno sito in
Villasmundo, C.da Tenuta Grande, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del sig.
al pagamento della somma di €. 67.000,00 pari alla quota parte delle spese sostenute Pt_1
dalla sig.ra per le migliorie dalla stessa apportate a detto immobile. CP_1
Infine, chiedeva il rigetto della domanda formulata dall'attore di condanna della sig.ra al pagamento dell'indennità di occupazione del predetto immobile sito in C.da CP_1
Tenuta Grande.
pagina 3 di 7 Chiedeva, infine e sempre in via convenzionale, 1a condanna del a1 rimborso Parte_1
della metà delle somme spese per la manutenzione straordinaria delle parti, comuni per legge, dell'edificio di Villasmundo via Anapo n. 6, deliberate dall'assemblea condominiale, pari a €.
7.857,96.
La SI , inoltre, si opponeva alla richiesta di sequestro dei beni comuni e CP_1
contestava la domanda d'indennizzo formulata dal sig. in quanto infondata. Pt_1
Nel corso del giudizio, la sig.ra produceva documentazione attestante l'avvenuta CP_1
vendita degli immobili in Villasmundo, via Serbatoio Vecchio n. 17 (appartamento e garage), oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 179/2015, e via dei NI (locale commerciale), oggetto della procedura n. 291/2017 R.G. Es., nonché copia del decreto di trasferimento n. 21/2023 del 19 gennaio 2023 R. Es. Imm. 245/2020, avente ad oggetto la quota di Yz indiviso di titolarità del sig. sui seguenti immobili: Parte_1
- appartamento in Villasmundo, frazione di Melilli (SR) via Anapo n. 6, piano primo interno n. 2, riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 4, particella 354 sub 17, cat. A/3 classe 2, superficie catastale mq. 124;
- garage in Villasmundo, frazione di Melilli (SR) via Anapo n. 6, piano terra, riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 4, particella 354, sub 1, categoria C/6, classe 5, superficie catastale mq. 22.
Quindi, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, dopo il deposito della relazione integrativa, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva resa il 26 novembre 2024 veniva dichiarata la sussistenza del diritto alla divisione dell'immobile sito in Villasmundo, C.da Mongina, in catasto al foglio 5,
p.lla 1273, rilevandosi che tale immobile non era divisibile e che, pertanto, occorreva procedere alla vendita o all'assegnazione in natura dello stesso ad una delle parti in causa, dovendosi adottare tale scelta in contraddittorio tra le parti;
pertanto, con ordinanza resa in pari data, la causa era rimessa sul ruolo per il proseguo.
Preso atto dell'avvenuta vendita degli immobili in Villasmundo, via Serbatoio Vecchio n. 17
(appartamento e garage), oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 179/2015, e via dei
NI (locale commerciale), oggetto della procedura n. 291/2017 R.G. Es., nonché copia del decreto di trasferimento n. 21/2023 del 19 gennaio 2023 R. Es. Imm. 245/2020, avente ad oggetto la quota di ½ indiviso di titolarità del sig. sugli immobili siti in Parte_1
Villasmundo, frazione di Melilli, via Anapo n. 6, oggetto del giudizio di divisione rimane pagina 4 di 7 l'immobile sito in Villasmundo, C.da Mongina, in catasto al foglio 5, p.lla 1272, contraddistinta con il numero 9 nell'elenco riportato nell'atto di citazione.
Ciò premesso, pacifico che tra 1e odierne parti vigeva i1 regime di comunione legale dei beni, va qui ricordato che ai sensi dell'art. 191 c.p.c. la comunione si scioglie pure nell'ipotesi di separazione dei coniugi, che nella specie risulta essere intervenuta tra le parti.
Il CTU, dopo avere individuato l'immobile oggetto della comunione tra le parti, ha provveduto alla sua valutazione e ha attestato che lo stesso risulta in regola sotto il profilo urbanistico, ma ha constatato l'indivisibilità del lotto, stante l'impossibilità di frazionare sia il terreno su cui ricade il fabbricato, perché ciò costituirebbe un frazionamento inammissibile secondo le vigenti norme in materia urbanistico edilizia, che il fabbricato stesso, atteso che il titolo edilizio fu rilasciato per un'unica costruzione non frazionabile.
In sede di sentenza non definitiva si è evidenziato che, con riferimento alla domanda proposta dal sig. di condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo Pt_1 Controparte_1
per l'asserito possesso esclusivo dell'immobile sito in C.da Tenuta Grande, la stessa, oltre che generica, è apparsa sfornita di adeguato supporto probatorio;
viceversa, con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra , avente ad oggetto il rimborso del CP_1
costo di edificazione dell'immobile comune in Villasmundo, C.da Mongina, la stessa deve è da ritenersi fondata, atteso che la SI ha dimostrato l'avvenuto esclusivo CP_1
pagamento dei costi di edificazione dell'immobile.
Il CTU, Arch. , ha accertato che il costo di costruzione dell'immobile, in base al Per_1 prezziario regionale vigente, può determinarsi in complessivi €. 640.899,00, per cui la metà spettante alla condividente che lo ha edificato è pari a €. 320.500,00.
Va rammentato che il sig. non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla Pt_1
circostanza che l'edificio in Villasmundo, contrada Mongina, sia stato realizzato dalla SI
a sua esclusiva cura e spese. CP_1
Ne deriva che la SI , in quanto comproprietaria che ha edificato l'immobile CP_1
comune a propria esclusiva cura e spese, è creditrice verso il sig. della somma Parte_1
di €. 320.500,00.
È stato dimostrato dalla convenuta il fondamento delle ulteriori domande riconvenzionali avanzate dalla stessa di condanna del sig. al pagamento dei costi sostenuti in via Pt_1
esclusiva dalla SI per i miglioramenti dell'immobile in Villasmundo, via CP_1
Montale n. 7, e per la ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio ove è inserito l'appartamento in Villasmundo, via Anapo n. 6, avendo la SI provato di aver CP_1
pagina 5 di 7 sostenuto le spese analiticamente dettagliate nella comparsa di costituzione e risposta, pari nell'intero ad €. 134.000,00, per la realizzazione delle opere necessarie e dei miglioramenti dell'immobile in Villasmundo, contrada Tenuta Grande, via Montale n. 7, e di €. 15.715,92 per la ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio in Villasmundo, via Anapo n. 6.
Conseguentemente, deve ritenersi appurato che la sig.ra è creditrice verso il sig. CP_1
della somma di €. 67.000,00 per miglioramenti apportati all'immobile di Villasmundo Pt_1
Contrada Tenuta Grande, via Montale n. 7, e dell'ulteriore somma di €. 7.857,96 per spese condominiali di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio di Villasmundo, via Anapo n.
6, per un totale di €. 74.857,96.
Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle risultanze della CTU, nonché delle richieste della parti, si ritiene opportuno procedere all'assegnazione dell'immobile sito in Villasmundo, contrada Mongina, riportato in catasto al foglio 5, p.lla 1273 in piena proprietà.
Conseguentemente, va dichiarato un credito, nascente in favore del per effetto Pt_1 dell'assegnazione predetta, a titolo di conguaglio divisionale, pari ad €. 320.500,00, pari alla metà del valore dell'immobile, somma da cui va detratta in compensazione la somma di €.
74.857,96 quale credito accertato in favore della SI , per un importo finale a CP_1 titolo di conguaglio in favore del sig. pari ad €. 245.642,04. Pt_2
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, anche quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in via principale, nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone lo scioglimento della comunione legale fra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara creditrice nei confronti di , per i motivi di cui alla Controparte_1 Parte_1 parte motiva, di €. 74.857,96;
2) assegna alla sig.ra l'immobile immobile sito in Villasmundo, C.da Controparte_1
Mongina, in catasto al foglio 5, p.lla 1273;
3) dispone che versi alla convenuta , a titolo di conguaglio, Parte_1 Controparte_1
l'importo di €. 245.642,04;
4) rigetta, allo stato, ogni ulteriore domanda;
5) spese di CTU, come già integralmente liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti in solido;
pagina 6 di 7 6) spese di lite compensate;
7) ordina al Conservatore di provvedere alle trascrizioni/annotazioni di legge, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in data 31/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4303/2017 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CASSARINO GIUSEPPE, presso il cui studio, in Siracusa,
Viale Tunisi n. 22, è elettivamente domiciliato.
Attore
contro
:
, nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. VACCARO LUDOVICA, presso lo C.F._2
studio dei quali, in Siracusa, Viale Scala Greca n. 23/A, è elettivamente domiciliata.
Convenuta
e
nato ad [...] l'[...] (C.F. , e CP_2 C.F._3
, nata ad [...] il [...] (C.F. . CP_3 C.F._4
Convenuti contumaci
e
P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1
pro-tempore.
pagina 1 di 7 Creditore ipotecario contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza del 9 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Siracusa la sig.ra e, premesso che era legalmente separato dalla Controparte_1
stessa dall'anno 2006, chiedeva lo scioglimento della comunione esistente tra le parti relativa ai beni immobili, acquistati in costanza di matrimonio, e precisamente:
1. appartamento in catasto al f. 8 part. 1249, cat. A/4, 5 vani, mq 128, r. 98,13, (via Anapo
6/B);
2. appartamento in catasto al f. 15 part. 1182 sub 20, p. 4, cat. A/3, 5,5 vani r. 454,48 (via dei
NI);
3. negozio in catasto al f. 15 part. 1182 sub 7, cat. C/1, 101 mq, r. 1747,43 (Via dei NI);
4. garage in catasto al f. 15 part. 1182 sub 25, cat. C/6, 16 mq, r. 57,02 (Via dei NI);
5. garage in catasto al f. 15 part. 1182 sub 26, cat. C/6, 13 mq, r. 46,33 (via dei NI);
6. terreno con villa in catasto al f. 8 part. 82 (terreno di 3.2.4 ha, r.d. 93,59; r.a. 23,40 (c.da
Tenuta Grande);
7. appartamento in catasto al f. 16 part. 238 sub 23, cat. A/3, 6,5 vani, r. 537, (via Serbatoio
Vecchio 17);
8.garage in catasto al f. 16 part. 238 sub 34, cat. C/6, 30 mq, r. 125,50 (via Serbatoio Vecchio
17);
9. terreno con villetta bifamiliare in catasto al f. 5 part. 1273 in corso di costruzione (c.da
Mungina).
Chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per l'occupazione esclusiva, dal 29 maggio 2004, dell'immobile facente parte della comunione, sito in C.da
Tenuta Grande, pari alla metà del valore locatizio mensile.
Chiedeva, infine, la nomina di un custode giudiziario.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di scioglimento della Controparte_1
comunione limitatamente ai seguenti beni:
pagina 2 di 7 a) appartamento in Melilli, località Villasmundo, via Anapo n. 6/B, riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 8, p.lla 1249;
b) Appartamento in Melilli, località Villasmundo, via dei NI, riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 15 p.lla 1182 sub. 20;
c) Garage in Melilli, località Villasmundo, sito in via dei NI e riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 15 p.lla 1182 sub. 25;
d) Garage in Melilli, località Villasmundo, sito in via dei NI e riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 15 p.lla 1182 sub. 26;
e) Terreno in Melilli, località Villasmundo, alla contrada Tenuta Grande, con accesso dalla via Montale n. 7, esteso complessivamente 32400 mq. circa, riportato al catasto terreni di detto Comune al foglio 8 p.lla 82;
f) Terreno in Melilli, località Villasmundo, sito in contrada Mungina, riportato al Catasto terreni di detto Comune al foglio 5 p.lla 1273.
Viceversa, chiedeva l'esclusione dal giudizio di divisione del fabbricato esistente sul terreno in C.da Mungina in quanto realizzato esclusivamente con denaro della stessa convenuta, che aveva speso per la sua costruzione la somma di €. 460.000,00; al riguardo, precisava che l'ipoteca iscritta da gravava esclusivamente sul terreno, non sul Controparte_4
fabbricato di proprietà esclusiva della convenuta.
Eccepiva l'inammissibilità della divisione degli immobili oggetto della procedura esecutiva n.
179/2015 R.G. Es. (appartamento in Melilli, località Villasmundo, sito in via Serbatoio
Vecchio 17, riportato al NCEU di detto Comune al foglio 16, p.lla 238 sub. 23; garage in
Melilli, località Villasmundo, sito in via Serbatoio Vecchio n. 17, riportato al NCEU di detto
Comune al foglio 16 p.lla 238 sub. 34), nonché della procedura esecutiva n. 291/2017 R.G.
Es. (immobile in Malilli, località Villasmundo, via dei NI, in catasto al foglio 15, p.lla
1182, sub. 7).
Con riferimento alla divisione della villa e delle sue pertinente insistenti sul terreno sito in
Villasmundo, C.da Tenuta Grande, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del sig.
al pagamento della somma di €. 67.000,00 pari alla quota parte delle spese sostenute Pt_1
dalla sig.ra per le migliorie dalla stessa apportate a detto immobile. CP_1
Infine, chiedeva il rigetto della domanda formulata dall'attore di condanna della sig.ra al pagamento dell'indennità di occupazione del predetto immobile sito in C.da CP_1
Tenuta Grande.
pagina 3 di 7 Chiedeva, infine e sempre in via convenzionale, 1a condanna del a1 rimborso Parte_1
della metà delle somme spese per la manutenzione straordinaria delle parti, comuni per legge, dell'edificio di Villasmundo via Anapo n. 6, deliberate dall'assemblea condominiale, pari a €.
7.857,96.
La SI , inoltre, si opponeva alla richiesta di sequestro dei beni comuni e CP_1
contestava la domanda d'indennizzo formulata dal sig. in quanto infondata. Pt_1
Nel corso del giudizio, la sig.ra produceva documentazione attestante l'avvenuta CP_1
vendita degli immobili in Villasmundo, via Serbatoio Vecchio n. 17 (appartamento e garage), oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 179/2015, e via dei NI (locale commerciale), oggetto della procedura n. 291/2017 R.G. Es., nonché copia del decreto di trasferimento n. 21/2023 del 19 gennaio 2023 R. Es. Imm. 245/2020, avente ad oggetto la quota di Yz indiviso di titolarità del sig. sui seguenti immobili: Parte_1
- appartamento in Villasmundo, frazione di Melilli (SR) via Anapo n. 6, piano primo interno n. 2, riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 4, particella 354 sub 17, cat. A/3 classe 2, superficie catastale mq. 124;
- garage in Villasmundo, frazione di Melilli (SR) via Anapo n. 6, piano terra, riportato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 4, particella 354, sub 1, categoria C/6, classe 5, superficie catastale mq. 22.
Quindi, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, dopo il deposito della relazione integrativa, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva resa il 26 novembre 2024 veniva dichiarata la sussistenza del diritto alla divisione dell'immobile sito in Villasmundo, C.da Mongina, in catasto al foglio 5,
p.lla 1273, rilevandosi che tale immobile non era divisibile e che, pertanto, occorreva procedere alla vendita o all'assegnazione in natura dello stesso ad una delle parti in causa, dovendosi adottare tale scelta in contraddittorio tra le parti;
pertanto, con ordinanza resa in pari data, la causa era rimessa sul ruolo per il proseguo.
Preso atto dell'avvenuta vendita degli immobili in Villasmundo, via Serbatoio Vecchio n. 17
(appartamento e garage), oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 179/2015, e via dei
NI (locale commerciale), oggetto della procedura n. 291/2017 R.G. Es., nonché copia del decreto di trasferimento n. 21/2023 del 19 gennaio 2023 R. Es. Imm. 245/2020, avente ad oggetto la quota di ½ indiviso di titolarità del sig. sugli immobili siti in Parte_1
Villasmundo, frazione di Melilli, via Anapo n. 6, oggetto del giudizio di divisione rimane pagina 4 di 7 l'immobile sito in Villasmundo, C.da Mongina, in catasto al foglio 5, p.lla 1272, contraddistinta con il numero 9 nell'elenco riportato nell'atto di citazione.
Ciò premesso, pacifico che tra 1e odierne parti vigeva i1 regime di comunione legale dei beni, va qui ricordato che ai sensi dell'art. 191 c.p.c. la comunione si scioglie pure nell'ipotesi di separazione dei coniugi, che nella specie risulta essere intervenuta tra le parti.
Il CTU, dopo avere individuato l'immobile oggetto della comunione tra le parti, ha provveduto alla sua valutazione e ha attestato che lo stesso risulta in regola sotto il profilo urbanistico, ma ha constatato l'indivisibilità del lotto, stante l'impossibilità di frazionare sia il terreno su cui ricade il fabbricato, perché ciò costituirebbe un frazionamento inammissibile secondo le vigenti norme in materia urbanistico edilizia, che il fabbricato stesso, atteso che il titolo edilizio fu rilasciato per un'unica costruzione non frazionabile.
In sede di sentenza non definitiva si è evidenziato che, con riferimento alla domanda proposta dal sig. di condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo Pt_1 Controparte_1
per l'asserito possesso esclusivo dell'immobile sito in C.da Tenuta Grande, la stessa, oltre che generica, è apparsa sfornita di adeguato supporto probatorio;
viceversa, con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra , avente ad oggetto il rimborso del CP_1
costo di edificazione dell'immobile comune in Villasmundo, C.da Mongina, la stessa deve è da ritenersi fondata, atteso che la SI ha dimostrato l'avvenuto esclusivo CP_1
pagamento dei costi di edificazione dell'immobile.
Il CTU, Arch. , ha accertato che il costo di costruzione dell'immobile, in base al Per_1 prezziario regionale vigente, può determinarsi in complessivi €. 640.899,00, per cui la metà spettante alla condividente che lo ha edificato è pari a €. 320.500,00.
Va rammentato che il sig. non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla Pt_1
circostanza che l'edificio in Villasmundo, contrada Mongina, sia stato realizzato dalla SI
a sua esclusiva cura e spese. CP_1
Ne deriva che la SI , in quanto comproprietaria che ha edificato l'immobile CP_1
comune a propria esclusiva cura e spese, è creditrice verso il sig. della somma Parte_1
di €. 320.500,00.
È stato dimostrato dalla convenuta il fondamento delle ulteriori domande riconvenzionali avanzate dalla stessa di condanna del sig. al pagamento dei costi sostenuti in via Pt_1
esclusiva dalla SI per i miglioramenti dell'immobile in Villasmundo, via CP_1
Montale n. 7, e per la ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio ove è inserito l'appartamento in Villasmundo, via Anapo n. 6, avendo la SI provato di aver CP_1
pagina 5 di 7 sostenuto le spese analiticamente dettagliate nella comparsa di costituzione e risposta, pari nell'intero ad €. 134.000,00, per la realizzazione delle opere necessarie e dei miglioramenti dell'immobile in Villasmundo, contrada Tenuta Grande, via Montale n. 7, e di €. 15.715,92 per la ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio in Villasmundo, via Anapo n. 6.
Conseguentemente, deve ritenersi appurato che la sig.ra è creditrice verso il sig. CP_1
della somma di €. 67.000,00 per miglioramenti apportati all'immobile di Villasmundo Pt_1
Contrada Tenuta Grande, via Montale n. 7, e dell'ulteriore somma di €. 7.857,96 per spese condominiali di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio di Villasmundo, via Anapo n.
6, per un totale di €. 74.857,96.
Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle risultanze della CTU, nonché delle richieste della parti, si ritiene opportuno procedere all'assegnazione dell'immobile sito in Villasmundo, contrada Mongina, riportato in catasto al foglio 5, p.lla 1273 in piena proprietà.
Conseguentemente, va dichiarato un credito, nascente in favore del per effetto Pt_1 dell'assegnazione predetta, a titolo di conguaglio divisionale, pari ad €. 320.500,00, pari alla metà del valore dell'immobile, somma da cui va detratta in compensazione la somma di €.
74.857,96 quale credito accertato in favore della SI , per un importo finale a CP_1 titolo di conguaglio in favore del sig. pari ad €. 245.642,04. Pt_2
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, anche quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in via principale, nel merito, accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone lo scioglimento della comunione legale fra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara creditrice nei confronti di , per i motivi di cui alla Controparte_1 Parte_1 parte motiva, di €. 74.857,96;
2) assegna alla sig.ra l'immobile immobile sito in Villasmundo, C.da Controparte_1
Mongina, in catasto al foglio 5, p.lla 1273;
3) dispone che versi alla convenuta , a titolo di conguaglio, Parte_1 Controparte_1
l'importo di €. 245.642,04;
4) rigetta, allo stato, ogni ulteriore domanda;
5) spese di CTU, come già integralmente liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti in solido;
pagina 6 di 7 6) spese di lite compensate;
7) ordina al Conservatore di provvedere alle trascrizioni/annotazioni di legge, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in data 31/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
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