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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/12/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1248 / 2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CAPOCCHI BARBARA, C.F._2 presso il cui Studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 11.10.2003 a Prato (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno
2003 Parte II, Serie A, atto n. 291 - hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli , in data 13.03.04, Per_1
e in data 16.10.07; (2) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è Per_2
1 venuta meno da tempo ed i coniugi hanno pertanto maturato la decisione di separarsi consensualmente.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, la moglie presso l'abitazione coniugale in Prato, Via del Borrino n.50, ed il marito in Prato, Via Ventinove Martiri n.4, ove si impegna a trasferire la propria residenza;
entrambi, anche nell'interesse dei figli, continueranno a portarsi reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale, sita in Prato, Via del Borrino n.50, viene assegnata alla IG.ra Parte_1
ove vi dimorerà unitamente ai figli, i quali risiederanno stabilmente con la madre;
[...] bitazione è stata acquistata, in parti uguali, e quindi in comproprietà dai coniugi, giusto rogito del 29.01.2016, dinanzi al Dott. Notaio (doc.2) ed è individuata al Catasto Persona_3
Fabbricati del Comune di Prato nel Foglio di M :
-556 sub. 1, Via del Borrino 50 piani t – sl – 2 -3, cat. A/2, classe 5, vani 8, superficie mq.170, rendita
€ 1.074,23 per quanto si riferisce all'abitazione;
-556 sub.12, Via del Borrino pianto T, cat. C/6, classe 6, consistenza mq.16, rendita € 121,47 per quanto si riferisce all'autorimessa;
4) Il IG. a tacitazione della crisi familiare ed a definizione delle pendenze di debito/credito in Pt_2 essere tra i coniugi, si obbliga a trasferire con atto pubblico alla IG.ra la propria quota di Parte_1 proprietà, pari al 50%; quest'ultima si accollerà tutte le spese necessari o trasferimento, fermo il trattamento previsto dall'art. 19 L. 74 del 1987;
5) La IG.ra all'esito del trasferimento di cui al punto 4), si accollerà integralmente il mutuo Parte_1 acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale, dinanzi alla Banca Intesa Sanpaolo ed individuato al n.8846011053809, impegnandosi espressamente a tenere indenne il IG. da qualsivoglia Pt_2 spesa, onere o voce di danno che dovesse derivare a quest'ultimo per pretes ni avanzate e/o intraprese dalla Banca mutuante, assumendo su se medesima l'intero peso economico derivante dal contratto di mutuo, anche se la Banca mutuante non dovesse liberare l'originario condebitore;
6) I separandi dichiarano espressamente di essere economicamente autonomi, per cui nessun contributo dovrà essere corrisposto reciprocamente a titolo alimentare o di mantenimento;
7) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_2
e con facol entazione del padre secondo gli accordi dei coniugi, tenuto conto delle esigenze ed impegni della stessa, ovvero, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana, a settimane alterne, oltre due/tre sere alla settimana, dalle ore 19:00 alle ore 22:00, ovvero una settimana nei giorni pari (martedì/giovedì) ed una nei giorni dispari (lunedì/mercoledì/venerdì), e così in modo alternato;
- la figlia resterà con il padre durante le vacanze natalizie, compreso il giorno di Natale, ad anni alterni, alternativamente con il giorno e le vacanze di Pasqua;
- durante le vacanze estive, la figlia starà con il padre per 15 (quindici) giorni nel mese di Agosto, secondo gli accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze dei figli, da determinarsi entro la fine del mese di giugno di ciascuno anno;
8) Il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento di entrambi i figli, versando alla moglie, Pt_2 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, una somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, e quindi l'importo complessivo di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese straordinarie di carattere scolastico interessanti i figli, nonchè le spese tutte di carattere straordinario riguardanti i figli, per la cui individuazione le parti rinviano al “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche,
2 nonché per le cause in materia di famiglia”, graveranno sui genitori in ragione della metà per ciascuno, purchè previamente concordate tra i coniugi;
10) Il veicolo Fiat 500, TG. FR735NC, intestata a viene lasciato in uso al figlio Parte_2 ed i relativi oneri e spese, quali bollo, assicurazione, eventuali sanzioni e quant'altro Per_1 partiti fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
11) Il c/c n.1000/00007096 acceso presso Intesa Sanpaolo, Filiale di Via Scarpettini, cointestato ad entrambi i coniugi verrà, concordemente, chiuso entro e non oltre il termine di due anni dalla data di omologa della seperazione;
12) Il cane intestato alla IG.ra verrà affidato a con cui rimarrà Parte_1 Parte_2 ed il quale si impegna a modificare ed a regolarizzare la relativa intestazione in suo favore;
13) Fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, i coniugi dichiarano di non avere altri beni in comune, avendo già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili, precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo, e pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione;
14) I separandi si impegnano, altresì, a prestare il loro consenso qualora lo stesso fosse necessario, ai fini dell'espatrio o, comunque, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia Per_2 precisando, comunque, che qualunque viaggio dovrà essere previamente concordato tra i genitori.”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse della minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
3 Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie, tenuto conto dell'autonomia reddituale dei genitori.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale tra e e Parte_1 Pt_2 sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 11.10.2003 a Prato (PO) -
[...]
trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2003 Parte II, Serie A, atto n. 291.
OMOLOGA l'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, la moglie presso l'abitazione coniugale in Prato, Via del Borrino n.50, ed il marito in Prato, Via Ventinove Martiri n.4, ove si impegna a trasferire la propria residenza;
entrambi, anche nell'interesse dei figli, continueranno a portarsi reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale, sita in Prato, Via del Borrino n.50, viene assegnata alla IG.ra Parte_1
ove vi dimorerà unitamente ai figli, i quali risiederanno stabilmente con la madre;
[...]
3) Detta abitazione è stata acquistata, in parti uguali, e quindi in comproprietà dai coniugi, giusto rogito del 29.01.2016, dinanzi al Dott. Notaio (doc.2) ed è individuata al Catasto Persona_3
Fabbricati del Comune di Prato nel Foglio di Mappa 6, particelle:
-556 sub. 1, Via del Borrino 50 piani t – sl – 2 -3, cat. A/2, classe 5, vani 8, superficie mq.170, rendita
€ 1.074,23 per quanto si riferisce all'abitazione;
-556 sub.12, Via del Borrino pianto T, cat. C/6, classe 6, consistenza mq.16, rendita € 121,47 per quanto si riferisce all'autorimessa;
4 6) I separandi dichiarano espressamente di essere economicamente autonomi, per cui nessun contributo dovrà essere corrisposto reciprocamente a titolo alimentare o di mantenimento;
7) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_2 madre e con facoltà di frequentazione del padre secondo gli accordi dei coniugi, tenuto conto delle esigenze ed impegni della stessa, ovvero, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana, a settimane alterne, oltre due/tre sere alla settimana, dalle ore 19:00 alle ore
22:00, ovvero una settimana nei giorni pari (martedì/giovedì) ed una nei giorni dispari
(lunedì/mercoledì/venerdì), e così in modo alternato;
- la figlia resterà con il padre durante le vacanze natalizie, compreso il giorno di Natale, ad anni alterni, alternativamente con il giorno e le vacanze di Pasqua;
- durante le vacanze estive, la figlia starà con il padre per 15 (quindici) giorni nel mese di Agosto, secondo gli accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze dei figli, da determinarsi entro la fine del mese di giugno di ciascuno anno;
8) Il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento di entrambi i figli, versando alla moglie, Pt_2 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, una somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, e quindi l'importo complessivo di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese straordinarie di carattere scolastico interessanti i figli, nonchè le spese tutte di carattere straordinario riguardanti i figli, per la cui individuazione le parti rinviano al “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia”, graveranno sui genitori in ragione della metà per ciascuno, purchè previamente concordate tra i coniugi;
10) Il veicolo Fiat 500, TG. FR735NC, intestata a viene lasciato in uso al figlio Parte_2
ed i relativi oneri e spese, quali bollo, assicurazione, eventuali sanzioni e quant'altro Per_1 verranno ripartiti fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno
PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
4) Il IG. a tacitazione della crisi familiare ed a definizione delle pendenze di debito/credito Pt_2 in essere tra i coniugi, si obbliga a trasferire con atto pubblico alla IG.ra la propria quota Parte_1 di proprietà, pari al 50%; quest'ultima si accollerà tutte le spese necessarie a suddetto trasferimento, fermo il trattamento previsto dall'art. 19 L. 74 del 1987;
5) La IG.ra all'esito del trasferimento di cui al punto 4), si accollerà integralmente il mutuo Parte_1 acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale, dinanzi alla Banca Intesa Sanpaolo ed individuato al
5 n.8846011053809, impegnandosi espressamente a tenere indenne il IG. da qualsivoglia Pt_2 spesa, onere o voce di danno che dovesse derivare a quest'ultimo per pretese e/o azioni avanzate e/o intraprese dalla Banca mutuante, assumendo su se medesima l'intero peso economico derivante dal contratto di mutuo, anche se la Banca mutuante non dovesse liberare l'originario condebitore;
11) Il c/c n.1000/00007096 acceso presso Intesa Sanpaolo, Filiale di Via Scarpettini, cointestato ad entrambi i coniugi verrà, concordemente, chiuso entro e non oltre il termine di due anni dalla data di omologa della separazione;
12) Il cane intestato alla IG.ra verrà affidato a con cui rimarrà Parte_1 Parte_2 ed il quale si impegna a modificare ed a regolarizzare la relativa intestazione in suo favore;
13) Fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, i coniugi dichiarano di non avere altri beni in comune, avendo già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili, precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo, e pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione;
14) I separandi si impegnano, altresì, a prestare il loro consenso qualora lo stesso fosse necessario, ai fini dell'espatrio o, comunque, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia Per_2 precisando, comunque, che qualunque viaggio dovrà essere previamente concordato tra i genitori
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato e di procedere all'annotazione Pt_3
della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1248 / 2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CAPOCCHI BARBARA, C.F._2 presso il cui Studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31.10.2024, Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 11.10.2003 a Prato (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno
2003 Parte II, Serie A, atto n. 291 - hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli , in data 13.03.04, Per_1
e in data 16.10.07; (2) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è Per_2
1 venuta meno da tempo ed i coniugi hanno pertanto maturato la decisione di separarsi consensualmente.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, la moglie presso l'abitazione coniugale in Prato, Via del Borrino n.50, ed il marito in Prato, Via Ventinove Martiri n.4, ove si impegna a trasferire la propria residenza;
entrambi, anche nell'interesse dei figli, continueranno a portarsi reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale, sita in Prato, Via del Borrino n.50, viene assegnata alla IG.ra Parte_1
ove vi dimorerà unitamente ai figli, i quali risiederanno stabilmente con la madre;
[...] bitazione è stata acquistata, in parti uguali, e quindi in comproprietà dai coniugi, giusto rogito del 29.01.2016, dinanzi al Dott. Notaio (doc.2) ed è individuata al Catasto Persona_3
Fabbricati del Comune di Prato nel Foglio di M :
-556 sub. 1, Via del Borrino 50 piani t – sl – 2 -3, cat. A/2, classe 5, vani 8, superficie mq.170, rendita
€ 1.074,23 per quanto si riferisce all'abitazione;
-556 sub.12, Via del Borrino pianto T, cat. C/6, classe 6, consistenza mq.16, rendita € 121,47 per quanto si riferisce all'autorimessa;
4) Il IG. a tacitazione della crisi familiare ed a definizione delle pendenze di debito/credito in Pt_2 essere tra i coniugi, si obbliga a trasferire con atto pubblico alla IG.ra la propria quota di Parte_1 proprietà, pari al 50%; quest'ultima si accollerà tutte le spese necessari o trasferimento, fermo il trattamento previsto dall'art. 19 L. 74 del 1987;
5) La IG.ra all'esito del trasferimento di cui al punto 4), si accollerà integralmente il mutuo Parte_1 acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale, dinanzi alla Banca Intesa Sanpaolo ed individuato al n.8846011053809, impegnandosi espressamente a tenere indenne il IG. da qualsivoglia Pt_2 spesa, onere o voce di danno che dovesse derivare a quest'ultimo per pretes ni avanzate e/o intraprese dalla Banca mutuante, assumendo su se medesima l'intero peso economico derivante dal contratto di mutuo, anche se la Banca mutuante non dovesse liberare l'originario condebitore;
6) I separandi dichiarano espressamente di essere economicamente autonomi, per cui nessun contributo dovrà essere corrisposto reciprocamente a titolo alimentare o di mantenimento;
7) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_2
e con facol entazione del padre secondo gli accordi dei coniugi, tenuto conto delle esigenze ed impegni della stessa, ovvero, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana, a settimane alterne, oltre due/tre sere alla settimana, dalle ore 19:00 alle ore 22:00, ovvero una settimana nei giorni pari (martedì/giovedì) ed una nei giorni dispari (lunedì/mercoledì/venerdì), e così in modo alternato;
- la figlia resterà con il padre durante le vacanze natalizie, compreso il giorno di Natale, ad anni alterni, alternativamente con il giorno e le vacanze di Pasqua;
- durante le vacanze estive, la figlia starà con il padre per 15 (quindici) giorni nel mese di Agosto, secondo gli accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze dei figli, da determinarsi entro la fine del mese di giugno di ciascuno anno;
8) Il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento di entrambi i figli, versando alla moglie, Pt_2 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, una somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, e quindi l'importo complessivo di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese straordinarie di carattere scolastico interessanti i figli, nonchè le spese tutte di carattere straordinario riguardanti i figli, per la cui individuazione le parti rinviano al “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche,
2 nonché per le cause in materia di famiglia”, graveranno sui genitori in ragione della metà per ciascuno, purchè previamente concordate tra i coniugi;
10) Il veicolo Fiat 500, TG. FR735NC, intestata a viene lasciato in uso al figlio Parte_2 ed i relativi oneri e spese, quali bollo, assicurazione, eventuali sanzioni e quant'altro Per_1 partiti fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
11) Il c/c n.1000/00007096 acceso presso Intesa Sanpaolo, Filiale di Via Scarpettini, cointestato ad entrambi i coniugi verrà, concordemente, chiuso entro e non oltre il termine di due anni dalla data di omologa della seperazione;
12) Il cane intestato alla IG.ra verrà affidato a con cui rimarrà Parte_1 Parte_2 ed il quale si impegna a modificare ed a regolarizzare la relativa intestazione in suo favore;
13) Fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, i coniugi dichiarano di non avere altri beni in comune, avendo già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili, precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo, e pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione;
14) I separandi si impegnano, altresì, a prestare il loro consenso qualora lo stesso fosse necessario, ai fini dell'espatrio o, comunque, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia Per_2 precisando, comunque, che qualunque viaggio dovrà essere previamente concordato tra i genitori.”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse della minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
3 Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie, tenuto conto dell'autonomia reddituale dei genitori.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale tra e e Parte_1 Pt_2 sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 11.10.2003 a Prato (PO) -
[...]
trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2003 Parte II, Serie A, atto n. 291.
OMOLOGA l'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, la moglie presso l'abitazione coniugale in Prato, Via del Borrino n.50, ed il marito in Prato, Via Ventinove Martiri n.4, ove si impegna a trasferire la propria residenza;
entrambi, anche nell'interesse dei figli, continueranno a portarsi reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale, sita in Prato, Via del Borrino n.50, viene assegnata alla IG.ra Parte_1
ove vi dimorerà unitamente ai figli, i quali risiederanno stabilmente con la madre;
[...]
3) Detta abitazione è stata acquistata, in parti uguali, e quindi in comproprietà dai coniugi, giusto rogito del 29.01.2016, dinanzi al Dott. Notaio (doc.2) ed è individuata al Catasto Persona_3
Fabbricati del Comune di Prato nel Foglio di Mappa 6, particelle:
-556 sub. 1, Via del Borrino 50 piani t – sl – 2 -3, cat. A/2, classe 5, vani 8, superficie mq.170, rendita
€ 1.074,23 per quanto si riferisce all'abitazione;
-556 sub.12, Via del Borrino pianto T, cat. C/6, classe 6, consistenza mq.16, rendita € 121,47 per quanto si riferisce all'autorimessa;
4 6) I separandi dichiarano espressamente di essere economicamente autonomi, per cui nessun contributo dovrà essere corrisposto reciprocamente a titolo alimentare o di mantenimento;
7) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_2 madre e con facoltà di frequentazione del padre secondo gli accordi dei coniugi, tenuto conto delle esigenze ed impegni della stessa, ovvero, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana, a settimane alterne, oltre due/tre sere alla settimana, dalle ore 19:00 alle ore
22:00, ovvero una settimana nei giorni pari (martedì/giovedì) ed una nei giorni dispari
(lunedì/mercoledì/venerdì), e così in modo alternato;
- la figlia resterà con il padre durante le vacanze natalizie, compreso il giorno di Natale, ad anni alterni, alternativamente con il giorno e le vacanze di Pasqua;
- durante le vacanze estive, la figlia starà con il padre per 15 (quindici) giorni nel mese di Agosto, secondo gli accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze dei figli, da determinarsi entro la fine del mese di giugno di ciascuno anno;
8) Il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento di entrambi i figli, versando alla moglie, Pt_2 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, una somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, e quindi l'importo complessivo di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese straordinarie di carattere scolastico interessanti i figli, nonchè le spese tutte di carattere straordinario riguardanti i figli, per la cui individuazione le parti rinviano al “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia”, graveranno sui genitori in ragione della metà per ciascuno, purchè previamente concordate tra i coniugi;
10) Il veicolo Fiat 500, TG. FR735NC, intestata a viene lasciato in uso al figlio Parte_2
ed i relativi oneri e spese, quali bollo, assicurazione, eventuali sanzioni e quant'altro Per_1 verranno ripartiti fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno
PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
4) Il IG. a tacitazione della crisi familiare ed a definizione delle pendenze di debito/credito Pt_2 in essere tra i coniugi, si obbliga a trasferire con atto pubblico alla IG.ra la propria quota Parte_1 di proprietà, pari al 50%; quest'ultima si accollerà tutte le spese necessarie a suddetto trasferimento, fermo il trattamento previsto dall'art. 19 L. 74 del 1987;
5) La IG.ra all'esito del trasferimento di cui al punto 4), si accollerà integralmente il mutuo Parte_1 acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale, dinanzi alla Banca Intesa Sanpaolo ed individuato al
5 n.8846011053809, impegnandosi espressamente a tenere indenne il IG. da qualsivoglia Pt_2 spesa, onere o voce di danno che dovesse derivare a quest'ultimo per pretese e/o azioni avanzate e/o intraprese dalla Banca mutuante, assumendo su se medesima l'intero peso economico derivante dal contratto di mutuo, anche se la Banca mutuante non dovesse liberare l'originario condebitore;
11) Il c/c n.1000/00007096 acceso presso Intesa Sanpaolo, Filiale di Via Scarpettini, cointestato ad entrambi i coniugi verrà, concordemente, chiuso entro e non oltre il termine di due anni dalla data di omologa della separazione;
12) Il cane intestato alla IG.ra verrà affidato a con cui rimarrà Parte_1 Parte_2 ed il quale si impegna a modificare ed a regolarizzare la relativa intestazione in suo favore;
13) Fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, i coniugi dichiarano di non avere altri beni in comune, avendo già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili, precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo, e pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione;
14) I separandi si impegnano, altresì, a prestare il loro consenso qualora lo stesso fosse necessario, ai fini dell'espatrio o, comunque, per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia Per_2 precisando, comunque, che qualunque viaggio dovrà essere previamente concordato tra i genitori
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato e di procedere all'annotazione Pt_3
della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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