Sentenza 22 giugno 2020
Parere definitivo 29 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2025REG.PROV.COLL.
N. 00619/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2021, proposto da
UI NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00698/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 698 del 2020 del Tar Salerno, nella parte recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte, al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti: dell’ordinanza n. 61 del 2 ottobre 2008, del Responsabile dell’U. T. C. del Comune di Praiano, notificata 1’8.10.2008, con la quale s’ingiunge la demolizione di opere edili; del provvedimento n. 11695 del 17 dicembre 2009, del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Praiano, notificato il 5.01.2010, col quale è stata respinta la richiesta d’accertamento di conformità, presentata dal ricorrente; dell’ordinanza n. 14 del 9 marzo 2010, del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Praiano, nella parte in cui ha ingiunto la demolizione di vari manufatti.
2. All’esito del giudizio di prime cure, il Tar dichiarava l’improcedibilità del ricorso principale, avverso la prima ordinanza di demolizione, e rigettava il resto del ricorso.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante, contestando le argomentazioni di rigetto del Giudice di prime cure, formulava i seguenti motivi di appello:
- violazione degli artt. 63 e segg. e 88 del d.l.gs. 104/2010 dell’art. 2697 c.c., motivazione erronea, violazione degli artt. 31, 35 e 38 della l. 47/85, dell’art. 39 della l. 724/94 e dell’art. 181 del d.lg.vo 42/04, eccesso di potere per illogicità, carenza istruttoria, erroneità dei presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, in ordine alla prova della coincidenza fra le opere contestate e quelle oggetto della domanda di condono;
- analoghi vizi in quanto anche laddove distinte, si è in presenza della realizzazione o di opere di arredo od in lavori di pavimentazione o nella creazione di opere pertinenziali cioè di opere che non hanno creato alcun incremento planovolumetrico, di arredo o pertinenziali, od anche qualificabili come di completamento funzionale di un immobile oggetto di domanda di condono edilizio;
- motivazione erronea. violazione dell’art. 181 del d.lg.vo 42/04, incompetenza, non avendo il Comune previamente acquisito il parere della Soprintendenza.
L’amministrazione comunale appellata non si costituiva in giudizio.
4. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
5. L’appello è infondato.
6. Dall’analisi della documentazione in atti, l’autonomia delle opere oggetto di contestazione quali ulteriori rispetto a quelle oggetto della domanda di condono emerge dalla stessa relazione tecnica asseverata depositata nell’interesse dell’odierno appellante, che espressamente qualifica le medesime come “interventi pertinenziali, opere di arredo e di completamento funzionale all’immobile oggetto di domanda di condono edilizio del 28.02.1995”.
Lo stesso appellante in sede di contraddittorio procedimentale conferma che le stesse opere, oggetto d’istanza d’accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica, sono opere di completamento funzionale all’immobile di proprietà oggetto di domanda di condono edilizio presentata ai sensi della l. 724/94. Da ciò emerge confermata la prova della realizzazione successivamente alla presentazione della domanda di condono.
7. In termini di diritto, va poi ribadito che, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure laddove in astratto riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione; ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell' art. 35, l. n. 47 del 1985 , ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 19/10/2022 , n. 8905).
8. Nel caso di specie nessuna procedura risulta avviata nei termini indicati come necessari, pertanto le opere ulteriori ripetono l’abusività e la conseguente sanzione.
9. Infine, la preliminare sussistenza di elementi ostativi al condono – al cospetto di interventi compositi e variegati realizzati in zona vincolata, dei quali non è ammessa una valutazione atomistica e parcellizzata - esclude la necessità e la rilevanza, agli evocati fini di illegittimità, della mancata acquisizione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, anche in coerenza al principio di non aggravamento procedimentale.
10. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto.
Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO