Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6436/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BUSSO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Torino, via Marco Polo n. 22, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
POZZA MASSIMO e dall'avv. POZZA GAJA AFRA, elettivamente domiciliata in Torino, via
Palmieri n. 40, presso lo studio professionale dei difensori
CONVENUTA
OGGETTO: orario di lavoro – differenze retributive
1
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 19/7/2024, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato presso il ristorante – pizzeria dal 14/4/2023 all'1/3/2024, CP_1
con le mansioni di cameriera;
- che il contratto di lavoro subordinato da lei sottoscritto non ha riportato il numero complessivo di ore settimanali da svolgere (pur trattandosi di contratto a tempo parziale), ma solo gli orari di lavoro che seguono: lunedì dalle ore 12 alle 14,30, martedì, mercoledì, giovedì dalle 12 alle
15 e la sera dalle ore 19 alle ore 22; ma che le poche buste paga consegnate dalla società datrice di lavoro hanno riportato in realtà la dicitura “part-time al 75%”;
- che il contratto di lavoro ha previsto mansioni di commis di sala e di cucina, ed inquadramento al livello 6S del CCNL di riferimento;
- che in realtà l'impegno orario settimanale è stato ben superiore a quello indicato nel contratto di lavoro e riportato nelle buste paga, e che anche le mansioni sono state differenti rispetto a quelle indicate nel contratto;
in particolare, l'orario di lavoro è stato pari ad almeno 49,5 ore settimanali, e le mansioni sono state quelle di cameriera di ristorante, con diritto al riconoscimento del livello IV del CCNL;
- che in data 5/3/2024, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (disposta con licenziamento per giusta causa, con effetto dall'1/3/2024), per la società convenuta le Persona_1
comunicava che avrebbe dovuto sottoscrivere una dichiarazione di piena soddisfazione delle sue ragioni di credito derivanti dal rapporto di lavoro (in particolare, dichiarazione di avere ricevuto tutto quanto spettante), pena la mancata erogazione di quanto ancora dovuto in contanti per il c.d. “fuori busta”;
2 - che detta dichiarazione è quindi nulla/annullabile/illegittima/inefficace, causa la coartazione della volontà subita.
La ha quindi richiesto in questa sede la condanna di al pagamento Parte_1 Controparte_1
delle differenze retributive derivanti dal maggiore orario di lavoro effettivamente seguito e dal superiore livello contrattuale spettante, differenze quantificate in complessivi euro 5.316,94. La
ricorrente ha poi chiesto la condanna della società convenuta alla consegna delle buste paga non fornite in corso di rapporto, e la condanna altresì al risarcimento del danno derivante dalla non corretta percezione del trattamento NASPI, causa il non corretto inquadramento orario e di livello da parte della società già datrice di lavoro.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio per la prima udienza di trattazione, ed è stata quindi dichiarata contumace. Parte convenuta si è costituita in giudizio in data 29/4/2025, ed all'odierna udienza la dichiarazione di contumacia è stata di conseguenza revocata.
In corso di causa è stata svolta istruttoria orale (interrogatorio formale della convenuta ed audizione di 3 testi). In data 28/5/2025 parte convenuta ha ottemperato, pur tardivamente ed in modo inesatto, all'ordine ex art. 210 cpc che era stato emesso con ordinanza del 22/4/2025,
relativamente all'esibizione del LUL relativo al periodo di causa, depositando le copie delle comunicazioni obbligatorie di assunzione dei propri dipendenti.
2. Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate, fatta eccezione per la domanda di condanna alla consegna delle buste paga.
Anzitutto, deve rilevarsi che effettivamente nel contratto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente non viene indicato un monte ore settimanali, come normalmente accade per i contratti di lavoro a tempo parziale, ma solo i diversi orari giornalieri che avrebbero dovuto essere seguiti
(doc. 2 ricorrente), per complessive ore 20,5 a settimana desumibili dalla scheda negoziale (il lunedì dalle 12.00 alle 14.30, il martedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì dalle 12.00 alle
15.00 e la sera dalle 19.00 alle 22.00). Deve poi darsi atto del fatto che il contratto individuale
3 di lavoro ha previsto anche una clausola elastica, dando la possibilità alla datrice di lavoro di esigere prestazioni lavorative ulteriori sino a 3 ore settimanali (anche se il dato è in concreto irrilevante). Le buste paga versate in atti (doc. 3 ricorrente), relative ai soli mesi di maggio,
giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, riportano un impegno di orario parziale al 75%, percentuale che a rigore poterebbe a 30 ore settimanali, ma espongono sempre ore lavorate di molto inferiori alle 130 che sarebbero consequenziali rispetto ad una simile previsione di tempo lavorativo.
La lettera del 26/2/2024 (doc. 6 ricorrente) inviata dalla società convenuta alla , per Parte_1
ricordare l'orario di lavoro ordinario, riporta dati ancora differenti, in quanto, secondo tale documento la prestazione lavorativa doveva essere resa: il lunedì dalle 12.00 alle 14.00, dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.30 alle 21.30, ed il sabato dalle 12.30 alle
14.30; per un totale di 20 ore.
In sede di interrogatorio libero il legale rappresentante della società convenuta ha invece dichiarato che la ricorrente ha lavorato 24 ore alla settimana (“La ricorrente lavorava il lunedì
dalle 12 alle 14,30, il martedì, il mercoledì e il giovedì faceva dalle 12 alle 15 e poi dalle 19
alle 22. Non lavorava nel fine settimana”), fornendo una ricostruzione fattuale ancora differente. Si deve però precisare che la somma delle ore settimanali indicata dal l.r. di CP_1
è errata, in quanto gli orari riportati in sede di interrogatorio portano ad un monte CP_1
ore di 20,5 settimanali.
Infine, la comunicazione obbligatoria di assunzione relativa alla ricorrente, depositata dalla convenuta in data 28/5/2025, riporta un orario settimanale di 20 ore.
Non si può quindi trarre dai dati documentali e dalle risultanze dell'interrogatorio libero dati univoci, ma soprattutto dati concretamente favorevoli alla tesi della ricorrente (si deve ribadire che il totale di 24 ore settimanali oggetto della dichiarazione di parte convenuta in sede di interrogatorio formale è oggetto di vistoso errore ostativo).
4 Per completare l'esame del compendio documentale presente in atti, deve rilevarsi che la ricorrente risulta poi aver sottoscritto, in data 5/3/2024, dichiarazione relativa all'integrale soddisfacimento delle sue pretese economiche derivanti dallo svolgimento di orario di lavoro
“fuori dal cedolino busta paga” (doc. 8 ricorrente); dichiarazione qui impugnata,
sostanzialmente, in quanto annullabile per la violenza morale cui sarebbe stata sottoposta la stessa ricorrente, minacciata di non ricevere pagamento di retribuzione “fuori busta” ancora da percepire, in caso di mancata sottoscrizione. Parte ricorrente ha poi ribadito, all'odierna udienza, che l'atto in discorso è stato impugnato ex art. 2113 c.c., non sussistendo i presupposti per la “stabilità” degli effetti di esso, in quanto non firmato in sede c.d. protetta;
si trova infatti menzione degli elementi di una simile impugnativa nel testo del ricorso (pag. 19-20). Il
documento in questione porta però a ritenere univocamente, senza dubbio alcuno, che prestazioni di lavoro non indicate nelle buste paga e non facenti parte dell'orario contrattuale vi siano state.
Si è poi già detto che parte convenuta, all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, è
comparsa, in persona del suo legale rappresentante, negando le circostanze Persona_1
di fatto esposte in ricorso, confermando l'orario di lavoro indicato nel contratto sopra esaminato
(si è già detto che la somma delle ore indicate nelle dichiarazioni dell' corrisponde a Per_1
quella delle ore indicate in contratto), e dichiarando che la ricorrente ha svolto soltanto attività
di aiutante di sala, e quindi di semplice commis.
Ne consegue che la ricorrente era onerata:
a) della prova delle ore di lavoro effettuate al di fuori delle “elastiche” previsioni contrattuali;
ore sicuramente effettuate, come sopra si è già considerato, ma non evincibili da dati documentali o dall'interrogatorio formale, lo si ribadisce;
b) della prova dello svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore livello contrattuale reclamato;
5 c) eventualmente della prova della violenza morale mediante la quale è stata ottenuta la sottoscrizione della dichiarazione del 5/3/2024, ove tale dato risulti necessario per il vaglio delle domande qui formulate (ed ove si ritenga non applicabile il disposto dell'art. 2113 c.c.).
Gli elementi emarginati sub a) e sub c) non sono stati provati in causa, ragione per la quale risulta superfluo l'esame del dato emarginato sub c).
La ricorrente, limitata la lista dei testimoni a soli tre, ha intimato la madre, , il Persona_2
padre, , ed un'amica, , la quale avrebbe anche svolto attività di Persona_3 Tes_1
baby-sitter per conto della ricorrente, quanto questa era al lavoro.
Il padre e la madre della ricorrente, peraltro conviventi con la stessa, come è risultato in sede di escussione testimoniale, sono testi per definizione scarsamente attendibili, visti gli stretti rapporti tra essi e la parte, che chiaramente mina la loro imparzialità. Le loro dichiarazioni,
pertanto, avrebbero dovuto trovare conferma piuttosto rigorosa in altri elementi istruttori per poter essere serenamente utilizzate quali prove delle pretese della ricorrente;
conferma che però,
come si vedrà, non vi è.
In ogni caso, i due testi in discorso hanno riferito ben poco sulle attività lavorative della
, posto che: Parte_1
- i due hanno riferito di essere andati a mangiare presso il ristorante-pizzeria della società
convenuta una volta ogni 15 giorni, ed in tali occasioni avrebbero visto la figlia svolgere mansioni di servizio di cameriera di sala (in particolare, per la la ricorrente avrebbe Per_2
preso le “comande” dei clienti, sia ai tavoli sia telefonicamente, avrebbe fatto i caffè, avrebbe preso le prenotazioni dei tavoli, avrebbe fatto le fatture elettroniche);
- la sola avrebbe visto la ricorrente al lavoro da fuori il locale, nelle occasioni in cui si Per_2
recava a prendere l'autobus per andare al lavoro, quando svolgeva il turno 14.00-22.00 presso lo stabilimento , e passava lì davanti a piedi, o nelle occasioni in cui tornava a casa CP_2
dopo il turno di lavoro 6.00-14.00; così avrebbe avuto modo di verificare gli orari di lavoro
6 effettivi della figlia;
- il ha dichiarato invece di poter riferire in merito agli orari serali della ricorrente Parte_1
(sino alle 23.00 o alle 24.00, a seconda delle serate), in quanto sarebbe andato a prenderla la sera, alla fine del servizio della cena, non gradendo che la figlia tornasse a casa da sola a quelle ore;
il teste ha dichiarato di aver assistito in quei frangenti alle attività di chiusura del servizio disbrigate dalla ricorrente (pulizia e chiusura del locale).
Ora, al di là delle considerazioni sull'attendibilità astratta dei due testi in esame, l'apporto probatorio delle loro dichiarazioni è, come si è anticipato, assai modesto e poco credibile, in concreto, in quanto:
- le mansioni svolte sarebbero state verificate direttamente una volta ogni 15 giorni, in occasione di cene consumate presso il ristorante;
si tratta di una frequenza assai contenuta per potersi ritenere provato tale elemento;
- gli orari di lavoro sarebbero stati verificati dai due in modo quantomeno singolare (e suddiviso tra i due testi in modo che pare quasi artato, in quanto la madre ha riferito per il servizio del pranzo, il padre per quello della cena), ovvero, come si è visto, dalla madre che sarebbe passata davanti al ristorante mentre andava al lavoro, passando proprio davanti all'esercizio (che si trova quindi molto vicino alla residenza del nucleo familiare), e dal padre che andava a prendere al lavoro la figlia, ultratrentenne, alla sera in quanto non gradiva che la stessa, nonostante la sua età, ritornasse a casa da sola (si può attingere al fatto notorio per affermare che tra la residenza della ricorrente e dei suoi genitori ed il ristorante della convenuta vi sono poche centinaia di metri); le circostanze mediante le quali i due testi hanno verificato gli orari di lavoro lasciano quantomeno perplessi.
In ogni caso, valido sostegno alle dichiarazioni del e della non sono state Parte_1 Per_2
date dalle dichiarazioni della teste , la quale ha riferito: Tes_1
- di avere anch'essa visto la ricorrente al lavoro essendo andata a cena presso il ristorante un
7 paio di volte (si immagina, in tutto); tale dato risulta non significativo per fondare la prova delle mansioni svolte dalla ricorrente;
- di conoscere gli orari di lavoro della in quanto si recava a comprare le sigarette Parte_1
presso una tabaccheria sita in prossimità del ristorante, esattamente negli orari nelle quali la ricorrente stava finendo il turno di lavoro (al pomeriggio verso le 15.30, alla sera verso le
23.00/23.30), e le capitava di vedere il disbrigo degli incombenti di chiusura del locale;
tali dichiarazioni sono palesemente inverosimili, in quanto, tralasciando la stranezza della coincidenza (si immagina, ripetuta) degli orari di acquisto delle sigarette con quelli di chiusura del locale, appare quantomeno singolare che la teste si peritasse di guardare dentro il ristorante per vedere la ricorrente lavorare;
tale elemento porta poi a dubitare tout court dell'attendibilità
della testimone;
- di conoscere poi gli orari di lavoro della in quanto avrebbe svolto per la stessa Parte_1
attività di baby-sitter (avendo la ricorrente figlia minore); tralasciando il fatto che la non Tes_1
ha in alcun modo spiegato quale sarebbe stata la frequenza di tale attività, è palese che la teste ha solo potuto riferire degli orari nei quali accudiva la figlia della , che non Parte_1
necessariamente sono quelli di lavoro della stessa (ben avrebbe potuto riferire la ricorrente di essere stata al lavoro durante l'arco temporale, ma essersi poi concretamente dedicata ad altre attività personali in parte dell'orario di baby-sitteraggio).
Risulta quindi confermata l'estrema fragilità del quadro offerto dall'istruttoria orale, stante la rilevata inattendibilità dei testimoni introdotti in causa;
ne consegue che le domande di natura economica della ricorrente sono sfornite di sostegno probatorio e devono essere rigettate.
Come anticipato, risulta quindi superfluo l'esame in merito alla validità o meno della dichiarazione prodotta come doc. 8 ricorrente, non essendovi in ogni caso differenze retributive riconoscibili. In particolare, parrebbe, dalla lettura del ricorso, che siano ancora dovuti 13sima
e 14sima mensilità, TFR, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, indipendentemente dal
8 ricalcolo dei diritti derivanti dal maggiore orario e dal livello contrattuale superiore. Ma tali diritti sono stati soddisfatti mensilmente, mediante corresponsione dei singoli ratei in busta paga
(almeno, quelle consegnate;
v. doc. 3 ricorrente). Nulla quindi deve essere riconosciuto per la parte economica.
Risulta fondata la sola domanda di condanna alla consegna delle buste paga mancanti, in relazione alle quali la convenuta neppure ha formulato difese (oltre a non produrre i documenti in favore di controparte). In particolare, la lettura del doc. 3 ricorrente permette di affermare che risultano non consegnati il cedolino di aprile, ottobre e novembre del 2023, marzo del 2024.
Il diritto sussiste ex art. 1 l. 4/1953. Deve quindi emettersi condanna alla consegna di essi.
Deve poi disporsi segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino perché tale ente proceda a sanzionare l'omissione di consegna.
3. In punto spese di lite, le stesse devono essere consegnate, posta la vistosa differenza di entità
tra l'insieme delle domande contenute in ricorso e la sola domanda accolta, ovvero quella di condanna alla consegna delle buste paga.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- condanna alla consegna a delle buste paga relativa ai Controparte_3 Parte_1
mesi di aprile, ottobre e novembre del 2023, marzo del 2024;
- rigetta per il resto il ricorso;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di causa.
Con Si dispone segnalazione all' di Torino, con invio di copia della sentenza e degli atti di causa.
9 Torino, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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