Art. 2.
L'assegno personale di cui all' articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge.
Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui ai precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.
L'assegno personale di cui all' articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge.
Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui ai precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.