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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/12/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 01/12/2025 , la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 744/2024 a.c. promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 53, (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla C.F._1
Via Boccaccio n. 2, presso lo studio dell'Avv. dell'Avv. Alfonso Di Vuolo (C.F.: ) C.F._2
che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maria Cuomo, nonché presso: indirizzo telematico ricorrente
CONTRO
in persona del Presente e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano CP_1
Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via de Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura CP_1
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Oggetto della presente controversia è l'assoggettamento a imposizione contributiva, oltre che fiscale, del compenso per la cessione del diritto d'immagine da parte degli arbitri e assistenti arbitrali di serie A e B.
Come emerge dall'atto introduttivo del giudizio, in data 12/01/2024 al ricorrente veniva notificato avviso di addebito n.37120230015647665000 emesso da sede di Castellammare di Stabia CP_1
per il presunto omesso versamento di contributi previdenziali per l'annualità 2016.
Precedentemente, in data 05/12/2022, l avanzava richiesta di pagamento dei contributi CP_1
previdenziali a seguito di verifiche su reddito da lavoro autonomo dichiarato per l'annualità 2016.
In data 12/12/2022 il ricorrente contestava con ricorso amministrativo la fondatezza della pretesa creditoria e ne chiedeva l'annullamento, senza ricevere riscontro da parte di CP_1
In data 05/12/2006 la Federazione Italiana GI CA (FIGC), poiché la questione interessava già numerosi arbitri di serie A, presentava interpello all , che, in data 14/12/2006, rispondeva CP_1
con nota avente ad oggetto “interpello cessione diritto d'immagine”.
Con la predetta nota l che devono considerarsi esclusi dall'obbligo contributivo i compensi CP_1
corrisposti ad arbitri e assistenti arbitrali per la cessione del diritto d'immagine, posto che “tali compensi non riguardano l'attività lavorativa arbitrale bensì un diritto personale che il soggetto sceglie di cedere dietro compenso”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l contestando nel merito la CP_1
domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria difensiva in atti.
Nello specifico, l'Ente previdenziale deduceva che l'avviso di addebito impugnato aveva ad oggetto la contribuzione dovuta dal ricorrente per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, specificando che la Gestione Separata è un fondo pensionistico a cui devono necessariamente iscriversi CP_1
tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti privi di una specifica Cassa di previdenza.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito specificati. In via preliminare, si osserva che l'inquadramento lavorativo dei direttori di gara e degli assistenti arbitrali con la Federazione Italiana GI CA non ha carattere subordinato: l'art. 1 del
Regolamento dell Arbitri riunisce, infatti, nel contesto FIGC, “gli arbitri italiani Controparte_2
che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle
competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la FIGC stessa”.
È stato altresì precisato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sent N. 19867/2009, che deve ritenersi esclusa la sussistenza di lavoro subordinato tra arbitro e FIGC;
ne consegue che va escluso il carattere retributivo degli emolumenti percepiti dagli arbitri essendo, l'attività arbitrale, così
come disposto dal regolamento AIA, resa per spirito volontaristico e gratuitamente.
Il compenso per tale attività rientra, quindi, nell'ambito del reddito di lavoro autonomo (art. 54,
comma 1-quater, TUIR); la prestazione viene pagata a fronte dell'apertura di una posizione individuale Iva e dell'emissione di una fattura.
Ex art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, poi, è prevista la corresponsione di una quota a titolo di diritto d'immagine, variabile in ragione dell'anzianità e della qualifica di arbitro internazionale, oltre che in base al numero di partite arbitrate, rientrando essa nella disciplina del contratto di cessione per lo sfruttamento di diritti d'immagine.
La succitata nota del 2006 chiarisce che i compensi per la cessione del diritto d'immagine CP_1
non riguardano l'attività lavorativa arbitrale di per sé, bensì un diritto personale che il soggetto sceglie di cedere dietro compenso: ciò preclude l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata.
Sulla medesima questione si è pronunciato, tra gli altri, il Tribunale di Bergamo che ha affermato che quella rimunerata non è la prestazione lavorativa vera e propria, bensì la cessione del diritto di sfruttamento dell'immagine, pertanto un diritto personale che il soggetto sceglie di cedere dietro compenso (cfr. sentenza n. 463/2024, prodotta in atti dalla difesa del ricorrente). Il diritto di immagine, infatti, è un diritto immateriale che attribuisce al titolare, in via assoluta, il potere di divulgare o meno la sua immagine, salvo che detta divulgazione non avvenga per esigenze di pubblica informazione (Cass. n. 4477/2021).
Da ciò discende che, ove la cessione del diritto d'immagine sia remunerata e avvenga a latere della prestazione di lavoro, cioè senza che lo sfruttamento dell'immagine sia “incorporato” nella prestazione di lavoro, è allora evidente che il reddito così prodotto non abbia i caratteri del reddito rilevante ai fini contributivi, giacché scaturisce non dalla prestazione lavorativa vera e propria, bensì
dalla distinta utilizzazione dell'immagine del lavoratore.
Ancora, il Tribunale di Bergamo conclude nel senso che le cessioni del diritto d'autore e di immagine,
involgendo e richiamando lo sfruttamento dell'ingegno o dell'immagine altrui, non sono affatto assoggettabili a contribuzione previdenziale, collocabili in una sfera giuridica separata rispetto alla prestazione lavorativa dedotta in un contratto d'opera (cfr. sent. cit.).
La questione in oggetto è stata altresì affrontata dal Tribunale di Napoli che, con sentenza n.
1974/2025, ha ribadito il principio secondo il quale devono ritenersi esclusi ai fini contributivi i redditi derivanti da cessione del diritto d'immagine, in quanto tali compensi non riguardano l'attività
lavorativa arbitrale bensì un diritto personale che il soggetto sceglie di cedere dietro compenso.
Nel motivare la propria decisione, il Tribunale di Napoli richiama la sentenza n. 135/2021 della Corte
d'Appello di Roma, relativa ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
A tal proposito, il Tribunale di Napoli ha ritenuto di poter utilizzare i principi di diritto affermati con la predetta sentenza “anche nell'ambito del lavoro autonomo in questa sede di interesse, in relazione al quale è del pari ipotizzabile che determinati soggetti, i quali per la loro notorietà possono effettivamente connettere alla propria immagine un valore di mercato, eseguano un'opera o un servizio e, nel contempo, sfruttino la loro immagine, percependo da queste attività negoziali remunerazioni distinte. Remunerazioni che, dunque, sono ragionevolmente inseribili nell'imponibile contributivo soltanto per la parte di diretta derivazione dal rapporto di lavoro” (cfr. sent. cit.). Per tutte le suesposte argomentazioni , che lo scrivente magistrato ritiene di condividere e fare proprie, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto, non essendo dovuta la contribuzione richiesta.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 5/2/2024 nei confronti dell così provvede: a)accoglie l'opposizione, e, per CP_1
l'effetto annulla l'avviso di addebito n.37120230015647665000 e dichiara non dovuta la contribuzione richiesta dall;
b)condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 CP_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma adi euro 120,00 a titolo di rimborso del
Contributo unificato.
Torre Annunziata, lì 2/12/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all' esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 01/12/2025 , la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 744/2024 a.c. promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 53, (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla C.F._1
Via Boccaccio n. 2, presso lo studio dell'Avv. dell'Avv. Alfonso Di Vuolo (C.F.: ) C.F._2
che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maria Cuomo, nonché presso: indirizzo telematico ricorrente
CONTRO
in persona del Presente e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano CP_1
Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via de Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura CP_1
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Oggetto della presente controversia è l'assoggettamento a imposizione contributiva, oltre che fiscale, del compenso per la cessione del diritto d'immagine da parte degli arbitri e assistenti arbitrali di serie A e B.
Come emerge dall'atto introduttivo del giudizio, in data 12/01/2024 al ricorrente veniva notificato avviso di addebito n.37120230015647665000 emesso da sede di Castellammare di Stabia CP_1
per il presunto omesso versamento di contributi previdenziali per l'annualità 2016.
Precedentemente, in data 05/12/2022, l avanzava richiesta di pagamento dei contributi CP_1
previdenziali a seguito di verifiche su reddito da lavoro autonomo dichiarato per l'annualità 2016.
In data 12/12/2022 il ricorrente contestava con ricorso amministrativo la fondatezza della pretesa creditoria e ne chiedeva l'annullamento, senza ricevere riscontro da parte di CP_1
In data 05/12/2006 la Federazione Italiana GI CA (FIGC), poiché la questione interessava già numerosi arbitri di serie A, presentava interpello all , che, in data 14/12/2006, rispondeva CP_1
con nota avente ad oggetto “interpello cessione diritto d'immagine”.
Con la predetta nota l che devono considerarsi esclusi dall'obbligo contributivo i compensi CP_1
corrisposti ad arbitri e assistenti arbitrali per la cessione del diritto d'immagine, posto che “tali compensi non riguardano l'attività lavorativa arbitrale bensì un diritto personale che il soggetto sceglie di cedere dietro compenso”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l contestando nel merito la CP_1
domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria difensiva in atti.
Nello specifico, l'Ente previdenziale deduceva che l'avviso di addebito impugnato aveva ad oggetto la contribuzione dovuta dal ricorrente per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, specificando che la Gestione Separata è un fondo pensionistico a cui devono necessariamente iscriversi CP_1
tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti privi di una specifica Cassa di previdenza.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito specificati. In via preliminare, si osserva che l'inquadramento lavorativo dei direttori di gara e degli assistenti arbitrali con la Federazione Italiana GI CA non ha carattere subordinato: l'art. 1 del
Regolamento dell Arbitri riunisce, infatti, nel contesto FIGC, “gli arbitri italiani Controparte_2
che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle
competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la FIGC stessa”.
È stato altresì precisato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sent N. 19867/2009, che deve ritenersi esclusa la sussistenza di lavoro subordinato tra arbitro e FIGC;
ne consegue che va escluso il carattere retributivo degli emolumenti percepiti dagli arbitri essendo, l'attività arbitrale, così
come disposto dal regolamento AIA, resa per spirito volontaristico e gratuitamente.
Il compenso per tale attività rientra, quindi, nell'ambito del reddito di lavoro autonomo (art. 54,
comma 1-quater, TUIR); la prestazione viene pagata a fronte dell'apertura di una posizione individuale Iva e dell'emissione di una fattura.
Ex art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, poi, è prevista la corresponsione di una quota a titolo di diritto d'immagine, variabile in ragione dell'anzianità e della qualifica di arbitro internazionale, oltre che in base al numero di partite arbitrate, rientrando essa nella disciplina del contratto di cessione per lo sfruttamento di diritti d'immagine.
La succitata nota del 2006 chiarisce che i compensi per la cessione del diritto d'immagine CP_1
non riguardano l'attività lavorativa arbitrale di per sé, bensì un diritto personale che il soggetto sceglie di cedere dietro compenso: ciò preclude l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata.
Sulla medesima questione si è pronunciato, tra gli altri, il Tribunale di Bergamo che ha affermato che quella rimunerata non è la prestazione lavorativa vera e propria, bensì la cessione del diritto di sfruttamento dell'immagine, pertanto un diritto personale che il soggetto sceglie di cedere dietro compenso (cfr. sentenza n. 463/2024, prodotta in atti dalla difesa del ricorrente). Il diritto di immagine, infatti, è un diritto immateriale che attribuisce al titolare, in via assoluta, il potere di divulgare o meno la sua immagine, salvo che detta divulgazione non avvenga per esigenze di pubblica informazione (Cass. n. 4477/2021).
Da ciò discende che, ove la cessione del diritto d'immagine sia remunerata e avvenga a latere della prestazione di lavoro, cioè senza che lo sfruttamento dell'immagine sia “incorporato” nella prestazione di lavoro, è allora evidente che il reddito così prodotto non abbia i caratteri del reddito rilevante ai fini contributivi, giacché scaturisce non dalla prestazione lavorativa vera e propria, bensì
dalla distinta utilizzazione dell'immagine del lavoratore.
Ancora, il Tribunale di Bergamo conclude nel senso che le cessioni del diritto d'autore e di immagine,
involgendo e richiamando lo sfruttamento dell'ingegno o dell'immagine altrui, non sono affatto assoggettabili a contribuzione previdenziale, collocabili in una sfera giuridica separata rispetto alla prestazione lavorativa dedotta in un contratto d'opera (cfr. sent. cit.).
La questione in oggetto è stata altresì affrontata dal Tribunale di Napoli che, con sentenza n.
1974/2025, ha ribadito il principio secondo il quale devono ritenersi esclusi ai fini contributivi i redditi derivanti da cessione del diritto d'immagine, in quanto tali compensi non riguardano l'attività
lavorativa arbitrale bensì un diritto personale che il soggetto sceglie di cedere dietro compenso.
Nel motivare la propria decisione, il Tribunale di Napoli richiama la sentenza n. 135/2021 della Corte
d'Appello di Roma, relativa ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
A tal proposito, il Tribunale di Napoli ha ritenuto di poter utilizzare i principi di diritto affermati con la predetta sentenza “anche nell'ambito del lavoro autonomo in questa sede di interesse, in relazione al quale è del pari ipotizzabile che determinati soggetti, i quali per la loro notorietà possono effettivamente connettere alla propria immagine un valore di mercato, eseguano un'opera o un servizio e, nel contempo, sfruttino la loro immagine, percependo da queste attività negoziali remunerazioni distinte. Remunerazioni che, dunque, sono ragionevolmente inseribili nell'imponibile contributivo soltanto per la parte di diretta derivazione dal rapporto di lavoro” (cfr. sent. cit.). Per tutte le suesposte argomentazioni , che lo scrivente magistrato ritiene di condividere e fare proprie, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto, non essendo dovuta la contribuzione richiesta.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 5/2/2024 nei confronti dell così provvede: a)accoglie l'opposizione, e, per CP_1
l'effetto annulla l'avviso di addebito n.37120230015647665000 e dichiara non dovuta la contribuzione richiesta dall;
b)condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 CP_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma adi euro 120,00 a titolo di rimborso del
Contributo unificato.
Torre Annunziata, lì 2/12/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco