Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03891/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2025, proposto da AN IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente- ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota della Direzione Affari Generali e Risorse di ER 19 novembre 2024, recante “regolarizzazione della posizione previdenziale per errata applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995”;
ove occorra, del cedolino “Novembre 2024 Agg.”, trasmesso via mail in data 2 gennaio 2025, recante i contributi asseritamente a carico del ricorrente per gli anni 2022 e precedenti, quantificati nella complessiva e diversa misura di € 97.176,89; ove occorra, del cedolino “Dicembre 2024”, reso disponibile sul portale interno e -dunque- trasmesso in data 24 dicembre 2024, trattenuta per € 41.781,07 a titolo di “007338 Reg. netto massimale l.335/95”;
ove occorra, della nota della Direzione Affari Generali e Risorse di ER 22 gennaio 2025, recante “Riscontro nota 5 dicembre 2024 recante “Regolarizzazione della posizione previdenziale per errata applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995”, di sostanziale conferma della nota ER 22 novembre 2024;
ove occorra ed in parte qua , della deliberazione 26 novembre 2024 n. 512/2024/A, pubblicata sul sito di ER in data 28 novembre 2024 e mai comunicata al ricorrente, recante “approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” e dei relativi allegati A e B, per l’eventualità e nei limiti in cui la stessa possa e debba essere interpretata nel senso di imporre al ricorrente la restituzione delle somme quantificate e richieste da ER, in esecuzione della regolarizzazione di cui alla nota trasmessa in data 22 novembre 2024;
ove occorra, del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del Regolamento di contabilità nel proprio verbale della riunione del 14 novembre 2024, mai comunicato al ricorrente e, allo stato, non noto; ove occorrer possa, di qualsiasi altro, ulteriore atto, comunque denominato ed ancorché non noto e non notificato al ricorrente, che sia presupposto, connesso e/o consequenziale
nonché:
per l’accertamento negativo del diritto di ER ad operare la predetta regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente, mediante il preannunciato e già avviato recupero delle somme pretese in restituzione mediante conguaglio fiscale per l’anno fiscale 2024 e successivo pagamento del residuo entro il 31 dicembre 2025;
per il contestuale accertamento del diritto del ricorrente a percepire e ritenere per intero le somme a lui spettanti, nonché in allora e sin qui versategli da ER, a titolo di complessivo trattamento economico, nonché a ripetere tutte le somme medio tempore recuperate e trattenute in suo danno da ER, in esecuzione della predetta regolarizzazione;
per la condanna di ER alla restituzione delle somme inopinatamente conguagliate, trattenute e/o ritenute, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno patito dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ER e dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa EN Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2025, il ricorrente ha impugnato per l’annullamento, previa istanza cautelare, la nota del 19 novembre 2024 avente ad oggetto la “ regolarizzazione della posizione previdenziale per errata applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 ” con la quale la Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (d’ora in poi solo ER) ha comunicato al ricorrente che “ questa Amministrazione procederà, entro la fine del corrente anno, alla regolarizzazione della Sua posizione previdenziale, disapplicando, con effetto retroattivo dal primo anno di superamento, il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 ”, specificando inoltre che “ Tale operazione comporterà a Suo debito una somma di euro 97.165,28 relativa alla quota di contribuzione a carico del lavoratore per gli anni 2022 e precedenti ”. Nella medesima nota ER ha comunicato che: una quota parte dell’intero, pari ad € 41.781,07, sarebbe stata recuperata direttamente in sede di conguaglio fiscale annuale con la mensilità di dicembre 2024; la restante quota parte, pari ad € 55.384,21, avrebbe dovuto essere restituita entro e non oltre il 31 dicembre 2025, mediante recupero diretto sui cedolini paga mensili (e dunque, in dodici rate) o tramite versamento, da effettuarsi in una o più rate, da comunicarsi entro il 6 dicembre 2024; in caso di mancata risposta, ovvero mancato versamento di una o più delle rate, si sarebbe proceduto d’ufficio al recupero.
2. Il ricorrente espone in fatto:
- di essere stato assunto per la prima volta in ER a far data dal 10 ottobre 2002, con un contratto a tempo determinato n. 3143;
- successivamente, in data 2 maggio 2005, il rapporto è divenuto a tempo indeterminato con contratto n. 2669, con inquadramento nella carriera dei funzionari;
- con deliberazione 529/2012/A del 13 dicembre 2012 è stato nominato direttore aggiunto;
- di aver riscontrato immediatamente, con mail del 25 novembre 2025, la comunicazione qui impugnata, con cui si è limitato ad indicare la modalità prescelta per il rimborso della restante parte di € 55.384,21;
- di aver appreso dalla lettura della “ Nota alla seconda variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2024 ” (doc. 7) che:
a) il debito posto a suo carico era scaturito dall’errata applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 335/1995 da parte dell’Autorità, la quale non aveva considerato “ anche il periodo del servizio militare eventualmente prestato dai dipendenti ” assunti prima del 2021, anno a partire dal quale l’Autorità aveva iniziato a chiedere ai neoassunti di comunicare la propria situazione anche con riguardo al servizio militare;
b) “ A differenza di quanto previsto per le altre Casse previdenziali, il riconoscimento è effettuato d’ufficio, anche in assenza di domanda di accredito figurativo dei periodi da parte degli interessati ”;
- di aver dichiarato, in data 5 dicembre 2024, superata la propria comunicazione del 25 novembre 2025;
- di aver diffidato l’Autorità a non operare unilateralmente alcuna trattenuta e/o recupero, non ravvisandone titolo;
- che ER, nonostante la diffida, in sede di conguaglio fiscale annuale, a dicembre 2024, ha provveduto al recupero;
- con nota del 22 gennaio 2025, ER ha riscontrato solo formalmente la citata diffida, comunicando le coordinate per effettuare il versamento del residuo importo.
3. Con l’odierno ricorso, il ricorrente, dopo aver correttamente premesso la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice ai sensi dell’art. 2, comma 25, Legge n. 481/1995, ha dedotto i seguenti gradati motivi di ricorso:
I) Violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3 e ss. l. n. 241/1990, 2, co. 18, l. 8 agosto 1995 n. 335, 788, 2050 e 2052 d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) 19, 23 l. n. 218/1952 e 2115 c.c.. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei presupposti, dell’omessa e/o carente istruttoria, dell’ingiustizia manifesta, dell’irragionevolezza, della irrazionalità : in breve, il ricorrente contesta il diritto di rivalsa che ER ha inteso esercitare nei suoi confronti, atteso che l’erronea applicazione del massimale sarebbe da imputare solo all’Autorità, la quale avrebbe dovuto richiedere al lavoratore le informazioni necessarie; a suo dire, il lavoratore sarebbe responsabile solo nel caso in cui abbia colposamente omesso di comunicare l’esistenza di un’anzianità contributiva conseguita prima del 1° gennaio 1996 o un riscatto oneroso;
II) in via gradata: violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3 e 7. l. n. 241/1990, 2, co. 18, l. 8 agosto 1995 n. 335, 788, 2050 e 2052 d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) 19, 23 l. n. 218/1952 e 2115 c.c.. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei presupposti, dell’omessa e/o carente istruttoria, dell’assoluta carenza di motivazione, della contraddittorietà e della perplessità, dell’ingiustizia manifesta, dell’irragionevolezza manifesta e della sproporzionalità : con tale motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione e la mancata esposizione dei calcoli e dei criteri che avrebbero portato alla somma complessiva oggetto di pretesa regolarizzazione.
4. Con l’odierno ricorso, il ricorrente ha, altresì, domandato l’accertamento negativo del diritto di rivalsa di ER e il diritto del ricorrente a ripetere tutte le somme medio tempore recuperate e trattenute in suo danno da ER, in esecuzione della predetta regolarizzazione.
5. Si è costituita in giudizio l’Autorità resistente, depositando documenti, memorie e repliche; sollevando eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità della domanda di accertamento negativo.
6. In particolare, ER difende la legittimità del suo operato imputando al ricorrente la responsabilità dell’errata applicazione del massimale annuale contributivo in ragione dell’omessa comunicazione da parte del ricorrente della sua posizione in ordine al servizio militare.
7. In sintesi l’Autorità espone:
a) di aver chiesto, in data 25 ottobre 2010, ai propri dipendenti di compilare il modello INPDAP 1;
b) il ricorrente ha compilato il citato modello dichiarando di essere stato iscritto per la prima volta ad una Cassa di previdenza obbligatoria (INPS, INPDAP, Casse Professionali o altro) dal 1° gennaio 1996 (doc. 12 di parte resistente);
c) di aver applicato il massimale contributivo a partire dall’anno 2011 (anno di superamento del massimale contributivo) non essendo a conoscenza di altri servizi resi in precedenza;
d) solo per gli anni 2009 (quando ha superato il massimale) e 2010 ha ritenuto di disapplicare il massimale contributivo a tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, a causa delle incertezze interpretative in ordine all’iscrizione INPDAP anziché INPS;
e) nel 2012, acclarato il regime previdenziale applicabile, non potendo accertare altrimenti eventuali servizi resi dal personale prima del 1996, ha trasmesso a tutto il personale un modulo con cui si chiedeva di specificare la posizione in ordine al servizio militare o civile, barrando la casella;
f) il ricorrente non ha riscontrato tale comunicazione;
g) all’inizio del secondo semestre 2024, sulla base degli ulteriori chiarimenti richiesti all’INPS, ha proceduto ad una nuova ricognizione interna dei periodi di servizio militare svolti dai propri dipendenti assunti prima del 2021;
h) solo in data 23 giugno 2023 ER ha appreso che il ricorrente aveva presentato all’INPS nel 2018 la domanda per l’accredito figurativo del servizio militare svolto dal 1994 al 1996.
8. All’udienza camerale del 26 febbraio 2025 il ricorrente ha rinunciato alla tutela cautelare.
9. Il Collegio, con ordinanza n. 1880 pubblicata il 29 maggio 2025, ha ordinato ex art. 49, comma 1, c.p.a. l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
10. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
11. Preliminarmente le eccezioni sollevate dall’Autorità resistente sono infondate, vertendo l’odierna controversia sul rapporto di lavoro pubblicistico e quindi nel campo di applicazione della giurisdizione esclusiva ( ex art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a.), in cui rilevano posizioni sostanziali di diritto soggettivo - qui afferenti al rapporto contributivo e all’obbligo che ne scaturisce ex art. 2115 cod. civ. - connesse ad atti paritetici e non posizioni di interesse legittimo, sicché non si applicano i termini perentori di decadenza previsti nel giudizio impugnatorio ma il termine di prescrizione.
12. Sempre preliminarmente, occorre brevemente riassumere il quadro normativo di riferimento, il quale attiene al passaggio del sistema pensionistico dal sistema retributivo a quello contributivo, attuato con la legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. riforma Dini del sistema pensionistico e complementare).
12.1. L’art. 2, comma 18, della citata legge ha previsto, per i nuovi iscritti in forme pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996 e pertanto privi di anzianità contributiva, la completa soggezione al sistema contributivo, disciplinando diversamente e gradualmente per i già iscritti con anzianità contributiva a quella data il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.
12.2. La legge di riforma ha introdotto, anche, nell'ambito del sistema contributivo, il cosiddetto “ massimale annuo della base contributiva e pensionabile ”, soggetto a rivalutazione annuale, con l'effetto che la retribuzione imponibile eccedente questo massimale non è più soggetto a contribuzione pensionistica (che, quindi, rimane neutro rispetto al montante contributivo utile al conseguimento del futuro trattamento pensionistico). La riforma, poi, ha attribuito ai lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie alla data del 31 dicembre 1995, ma che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni (per questi ultimi la pensione continuava ad essere liquidata con il sistema retributivo), la facoltà di optare per il sistema contributivo, a condizione di avere maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque anni nel sistema contributivo.
12.3. Con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996 l'INPS, preso atto che il “massimale contributivo” risultava all'epoca applicabile soltanto per i nuovi iscritti (mentre per chi era già iscritto la condizione della maturazione di un'anzianità contributiva quinquennale nel nuovo sistema poteva essere soddisfatta non prima di un quinquennio dal 1° gennaio 1996), ha dettato indicazioni ai datori di lavoro, chiamati ad acquisire, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 e nel momento del superamento del massimale contributivo previsto, “ una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1 gennaio 1996 ”. In caso affermativo, cioè di esistenza di anzianità contributiva pregressa, il datore di lavoro sottopone a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione. Solo per il caso di dichiarazione negativa “ ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest’ultimo sottoporrà al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo ….annualmente rivalutabile ”; quindi, in caso di inesistenza di anzianità contributiva pregressa, i datori di lavoro possono applicare il massimale.
13. Nel merito, per giurisprudenza costante, l'obbligo contributivo grava su entrambi i soggetti del rapporto lavorativo (art. 2115 comma 1 c.c.), ma il datore di lavoro è responsabile dell’adempimento anche per la parte che è a carico del lavoratore (art. 2115 comma 2 c.c.).
13.1. L'art. 2115 comma 2 c.c. stabilisce che " L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali ".
13.2. L'art. 19 della L. 4 aprile 1952, n. 218 prevede, al comma 1, che " Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto contrario è nullo "; aggiunge poi, al comma 2, che " il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce ".
13.3. Tuttavia, l'art. 23, comma 1, della citata legge stabilisce che " Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori "; in tal caso, quindi, non è previsto il diritto di rivalsa.
14. Il combinato disposto della Legge n. 218 del 1952, articoli 19 e 23, secondo la Corte di Cassazione delinea due fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto l’ipotesi - normale e fisiologica – del pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, la seconda – quella patologica – dell’omissione del pagamento o dell’adempimento tardivo, facendone derivare conseguenze rilevanti in punto di responsabilità del datore di lavoro.
14.1. Nella prima ipotesi, la legge garantisce al datore di lavoro (che viene ad operare come mero adiectus solutionis causa nei confronti dell’ente creditore) il diritto a trattenere “ il contributo a carico del lavoratore…sulla retribuzione corrisposta… alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce ”, laddove, nella seconda, il datore di lavoro resta “ tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore ” (Cass. civ., sez. lavoro, 17 marzo 2009, n. 6448).
14.2. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa chiaramente affermando che " il principio sancito dall'art. 23 L. n. 218 del 1952, secondo il quale, in caso di omissione o adempimento tardivo dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, quest'ultimo resta tenuto per l'intero senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la sua quota, ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale in quanto espressione del principio di buona fede " (Cass. civ. sez. lavoro, 17 settembre 2015 n. 18232)
14.3. La Suprema Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 6448/2009, ha escluso la rivalsa datoriale in tutti i casi in cui non sia ravvisabile " una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro "; inoltre, la giurisprudenza ha affermato che ai fatti oggettivi non sono equiparabili le mere incertezze interpretative circa la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo (Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 1988 n. 4399).
14.4. Quindi, secondo la giurisprudenza il “riparto di obbligazioni” sussiste solo quando il ritardo (nel pagamento dei corrispettivi) sia “fisiologico” (e, quindi, tempestivo) e non anche quando questo risulti “ritardato”:
“ Nel pubblico impiego, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico dei dipendenti solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, come s'evince dalla lettura dell'art. 19, l. n. 218 del 1952 atteso che detta norma, laddove consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore, è di stretta interpretazione e si limita al solo fisiologico caso del tempestivo pagamento della contribuzione previdenziale relativa al periodo stipendiale corrispondente ” (Consiglio di Stato , sez. IV , 12 agosto 2016 , n. 3629; Cass. civ., sez. lav. del 30 maggio 2017 n. 13600).
15. Tutto ciò premesso, nel caso di specie la citata circolare INPS n. 177/1996 ha imposto al datore di lavoro di applicare il massimale al verificarsi di due condizioni fra loro in rapporto di concorrenza e conseguenza l’una all’altra e non alternative, ossia: la dichiarazione negativa del dipendente e l’assenza di diverse risultanze.
15.1. Risulta verificata, dagli atti versati in causa, solo la prima condizione, avendo l’Autorità acquisito in data 25 ottobre 2010 il Modello Inpdap 1, con il quale il ricorrente ha selezionato, tra le due ivi riportate, la dichiarazione di “ essere stato iscritto per la prima volta ad una Cassa di previdenza obbligatoria (INPS, INPDAP; Casse professionali,…) dal 1 gennaio 1996 ”, mentre non risulta che l’Autorità – a fronte della dichiarazione negativa - abbia proceduto ad opportuni ed ulteriori controlli, né che abbia acquisito d’ufficio ex art. 18 della L. 241/90, in veste di datore di lavoro pubblico, i documenti attestanti la posizione del ricorrente in ordine al servizio militare in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
15.2. Come evidenziato dal ricorrente, ER avrebbe potuto attingere tale dato anche dal fascicolo personale del dipendente, a partire dalla prima assunzione.
16. Con memoria depositata il 21 febbraio 2025, ER afferma – senza però provare -che il ricorrente avrebbe omesso di riscontrare e compilare la modulistica che la stessa avrebbe trasmesso nel 2012 a tutto il personale, con specifico riguardo al servizio militare reso prima del 1° gennaio 1996.
16.1. A ben vedere, la documentazione versata in atti da ER (la fotocopia di una mail oscurata, in cui è riportato il nome del ricorrente ma non l’indirizzo e-mail del sig. IC, doc. 12) non è idonea a provare l’avvenuta ricezione del modulo e non prova nemmeno l’omissione dolosa della dichiarazione in ordine al servizio militare da parte del ricorrente, avendo questi più volte dichiarato di averlo assolto nel periodo dal 1994 al 1996 come Ufficiale di complemento dell’Aeronautica militare.
16.2. Quanto all’omessa comunicazione ad ER – in asserita violazione della circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009 - dell’istanza inoltrata nel 2018 dal ricorrente all’Inps, si osserva che tale istanza inoltrata per l’accredito figurativo del servizio militare risponde ad altre finalità, attenendo al distinto rapporto previdenziale che intercorre tra il lavoratore e l’INPS e non al rapporto contributivo che intercorre tra il datore di lavoro e l’INPS.
16.3. Ora, anche ad ammetterne la rilevanza, è di tutta evidenza che ER ha proceduto alla regolarizzazione delle posizioni contributive di alcuni dipendenti (per errata applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995) dopo oltre un decennio di dubbio interpretativo sulla rilevanza del servizio militare a fini contributivi, cioè solo nel 2024, quando, in colpevole ritardo ha “ …avvalorato che, essendo l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) iscritta alla Cassa Stato della Gestione pubblica, ai fini del riconoscimento dell’anzianità contributiva è necessario considerare anche il periodo del servizio militare eventualmente prestato dai dipendenti. A differenza di quanto previsto per le altre Casse previdenziali, il riconoscimento è effettuato d’ufficio, anche in assenza di domanda di accredito figurativo dei periodi da parte degli interessati. Inoltre, la regolarizzazione dei contributi per errata applicazione del massimale deve essere fatta risalire fino al momento del superamento dello stesso, senza prescrizione.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’istituto previdenziale, l’Amministrazione dell’Autorità ha proceduto ad una puntuale ricognizione dei periodi di servizio militare, nonché di frequenza di scuole militari, svolti dal proprio personale dipendente. La ricognizione ha interessato nello specifico il personale assunto antecedentemente al 2021, in quanto da detto anno all’atto della presa di servizio viene chiesto ai neoassunti di comunicare la propria situazione anche con riferimento al servizio militare. L’analisi condotta ha portato ad individuare alcune posizioni previdenziali relativamente alle quali il massimale di cui all’oggetto è stato applicato erroneamente e si deve obbligatoriamente procedere alla conseguente regolarizzazione ” (pag. 2 della Nota alla seconda variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2024).
17. Il Collegio osserva che, alla luce della giurisprudenza richiamata, il datore di lavoro – in quanto unico responsabile del corretto adempimento – può essere esonerato da ogni responsabilità solamente se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè per una causa non imputabile all’Autorità (art. 1218 cod. civ.), che qui non ricorre, non avendo ER improntato la condotta al canone della diligenza, esigibile anche in considerazione del numero contenuto dei dipendenti dell’Autorità fissato per legge.
17.1. Ne consegue che non può essere riversato sul ricorrente il pagamento delle somme arretrate, accresciute notevolmente dal 2011 (anno a partire dal quale il ricorrente ha superato il massimale contributivo) a causa del colpevole ritardo della regolarizzazione contributiva da parte di ER.
18. L’eccezione di tardività del deposito della memoria del 28 aprile 2025 di parte ricorrente, sollevata da ER con la memoria di replica, è fondata e pertanto non è utilizzabile nel presente giudizio.
19. In conclusione, il primo e assorbente motivo è fondato e pertanto il ricorso va accolto.
20. Conseguentemente, non sussistendo il diritto di rivalsa dell’Autorità, va annullato il provvedimento impugnato, con condanna di ER alla restituzione delle somme medio tempore trattenute o versate ad ER dal ricorrente in esecuzione del provvedimento impugnato, maggiorate degli interessi legali ex art. 1282 codice civile.
21. Le spese, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo mentre si compensano con l’INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna ER alla restituzione delle somme trattenute al ricorrente e da questi versate in esecuzione del provvedimento impugnato.
Condanna ER alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge; compensa le spese con l’INPS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IG, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
EN Di OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN Di OL | IO IG |
IL SEGRETARIO