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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 214/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Italo Mirko
De Pasquale, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 11 settembre 2025 nell'interesse della sig.ra (C.F.: Parte_1
per la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio C.F._1 del gestore della crisi rag. ; Parte_2 ritenuta la propria competenza;
richiamato il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art 70 CCII del 26 settembre 2025 con cui l'intestato Tribunale ha dichiarato l'ammissibilità del piano proposto con concessione dei termini per eventuali osservazioni;
letta la relazione presentata dal gestore della crisi ex art. 70 CCII e viste le osservazioni al piano a cura dei creditori Agenzia delle Entrate Riscossione e Parte_3 osservato, in particolare, che tali contestazioni afferiscono alla mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria oltre alla mancanza dei requisiti in capo alla ricorrente dello
“stato di sovraindebitamento” e della qualifica di “consumatore”; osservate le repliche a cura dell'OCC in merito a tali contestazioni;
ritenuto condivisibile quanto ricostruito da quest'ultimo atteso che, per prima cosa, il piano di ristrutturazione proposto dalla sig.ra assicura il soddisfacimento integrale di tutti Parte_1
i creditori abbattendo, difatti, la fisiologica svalutazione dell'immobile nel caso di vendita all'asta; osservato, poi, che non risulta inficiato neppure il presupposto soggettivo della domanda ex art
67 CCII poiché i debiti oggetto dell'odierna ristrutturazione non afferiscono la professione svolta dalla ricorrente;
osservato ancora che lo stato di sovraindebitamento non è strettamente correlato all'introito mensile percepito dalla ricorrente bensì dalla sua capacità di adempiere con tale stipendio alle proprie situazioni debitorie;
1 RG 214/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
osservato, in particolare, che la capacità di pagamento del debitore della rata mensile prevista in sede di ristrutturazione consente la soddisfazione dei crediti in misura maggiore in termini di potenzialità di adempimento e, soprattutto, nel rispetto della par condicio creditorum rispetto al pagamento delle rate della conversione ottenute in sede di pignoramento immobiliare poiché stabilite per un importo più alto;
rilevato all'uopo che la sig.ra a fronte di un reddito medio mensile di € 1.706,00 Parte_1 risulta impegnata con un rateo di conversione pari ad € 1.411,65 e, quindi, l'ammontare residuo non è sufficiente a coprire neppure parzialmente le spese di sostentamento della ricorrente, comportando una scarsa garanzia di certezza dell'incasso e la possibile ripresa dell'esecuzione con un inutile aggravio di spese;
ritenuto ancora che le spese indicate per il sostentamento mensile della debitrice risultano in linea con quanto indicato nel paniere nazionale relativo al suo nucleo familiare e alla sua attività e che, pertanto, vanno confermate nella misura indicata nella relazione particolareggiata nella misura di
€ 1.070,00; ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento in ogni caso superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
rilevato che la ricorrente propone il pagamento in favore dei creditori della somma complessiva di euro 52.583,87 (somma aggiornata ai compensi maggiorati in favore del custode in sede di esecuzione a cura del GE) attraverso il pagamento di rate mensili: la prima rata dell'importo di €
1.148,87 e le successive 81 rate per € 635,00 ciascuna, assicurando quindi il pagamento integrale di tutti i creditori;
considerato che il termine di due anni per la moratoria previsto dall'articolo 67, comma 4, CCII non ha natura imperativa, ma dispositiva. Ciò significa che la norma fissa un periodo durante il quale il debitore può sospendere il pagamento dei crediti privilegiati senza necessità di consenso dei creditori. Tuttavia, non esclude la possibilità di prevedere dilazioni più lunghe, purché vengano rispettate le condizioni previste dalla legge;
ritenuto difatti che la moratoria mira a facilitare la ristrutturazione del debito, consentendo al debitore di sospendere temporaneamente i pagamenti per ripristinare l'equilibrio finanziario e che, pertanto, limitare rigidamente la durata della moratoria contrasterebbe con l'obiettivo di favorire il risanamento del debitore;
rilevato che la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la moratoria ultrannuale è ammissibile, a condizione che i creditori possano esprimere le proprie
2 RG 214/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
osservazioni e che il giudice valuti la convenienza del piano: questo orientamento evidenzia che il termine biennale non è un limite invalicabile;
rilevato che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che la debitrice abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare;
ritenuto, conclusivamente, che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da sig.ra (C.F.: per la proposizione di un Parte_1 C.F._1 piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio del gestore della crisi rag. , Parte_2 incaricata di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi, dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_1 www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);
3 RG 214/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 31/10/2025
Il Giudice Delegato
dott. Italo Mirko De Pasquale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Italo Mirko
De Pasquale, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 11 settembre 2025 nell'interesse della sig.ra (C.F.: Parte_1
per la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio C.F._1 del gestore della crisi rag. ; Parte_2 ritenuta la propria competenza;
richiamato il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art 70 CCII del 26 settembre 2025 con cui l'intestato Tribunale ha dichiarato l'ammissibilità del piano proposto con concessione dei termini per eventuali osservazioni;
letta la relazione presentata dal gestore della crisi ex art. 70 CCII e viste le osservazioni al piano a cura dei creditori Agenzia delle Entrate Riscossione e Parte_3 osservato, in particolare, che tali contestazioni afferiscono alla mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria oltre alla mancanza dei requisiti in capo alla ricorrente dello
“stato di sovraindebitamento” e della qualifica di “consumatore”; osservate le repliche a cura dell'OCC in merito a tali contestazioni;
ritenuto condivisibile quanto ricostruito da quest'ultimo atteso che, per prima cosa, il piano di ristrutturazione proposto dalla sig.ra assicura il soddisfacimento integrale di tutti Parte_1
i creditori abbattendo, difatti, la fisiologica svalutazione dell'immobile nel caso di vendita all'asta; osservato, poi, che non risulta inficiato neppure il presupposto soggettivo della domanda ex art
67 CCII poiché i debiti oggetto dell'odierna ristrutturazione non afferiscono la professione svolta dalla ricorrente;
osservato ancora che lo stato di sovraindebitamento non è strettamente correlato all'introito mensile percepito dalla ricorrente bensì dalla sua capacità di adempiere con tale stipendio alle proprie situazioni debitorie;
1 RG 214/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
osservato, in particolare, che la capacità di pagamento del debitore della rata mensile prevista in sede di ristrutturazione consente la soddisfazione dei crediti in misura maggiore in termini di potenzialità di adempimento e, soprattutto, nel rispetto della par condicio creditorum rispetto al pagamento delle rate della conversione ottenute in sede di pignoramento immobiliare poiché stabilite per un importo più alto;
rilevato all'uopo che la sig.ra a fronte di un reddito medio mensile di € 1.706,00 Parte_1 risulta impegnata con un rateo di conversione pari ad € 1.411,65 e, quindi, l'ammontare residuo non è sufficiente a coprire neppure parzialmente le spese di sostentamento della ricorrente, comportando una scarsa garanzia di certezza dell'incasso e la possibile ripresa dell'esecuzione con un inutile aggravio di spese;
ritenuto ancora che le spese indicate per il sostentamento mensile della debitrice risultano in linea con quanto indicato nel paniere nazionale relativo al suo nucleo familiare e alla sua attività e che, pertanto, vanno confermate nella misura indicata nella relazione particolareggiata nella misura di
€ 1.070,00; ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento in ogni caso superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
rilevato che la ricorrente propone il pagamento in favore dei creditori della somma complessiva di euro 52.583,87 (somma aggiornata ai compensi maggiorati in favore del custode in sede di esecuzione a cura del GE) attraverso il pagamento di rate mensili: la prima rata dell'importo di €
1.148,87 e le successive 81 rate per € 635,00 ciascuna, assicurando quindi il pagamento integrale di tutti i creditori;
considerato che il termine di due anni per la moratoria previsto dall'articolo 67, comma 4, CCII non ha natura imperativa, ma dispositiva. Ciò significa che la norma fissa un periodo durante il quale il debitore può sospendere il pagamento dei crediti privilegiati senza necessità di consenso dei creditori. Tuttavia, non esclude la possibilità di prevedere dilazioni più lunghe, purché vengano rispettate le condizioni previste dalla legge;
ritenuto difatti che la moratoria mira a facilitare la ristrutturazione del debito, consentendo al debitore di sospendere temporaneamente i pagamenti per ripristinare l'equilibrio finanziario e che, pertanto, limitare rigidamente la durata della moratoria contrasterebbe con l'obiettivo di favorire il risanamento del debitore;
rilevato che la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la moratoria ultrannuale è ammissibile, a condizione che i creditori possano esprimere le proprie
2 RG 214/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
osservazioni e che il giudice valuti la convenienza del piano: questo orientamento evidenzia che il termine biennale non è un limite invalicabile;
rilevato che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che la debitrice abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare;
ritenuto, conclusivamente, che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da sig.ra (C.F.: per la proposizione di un Parte_1 C.F._1 piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio del gestore della crisi rag. , Parte_2 incaricata di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi, dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_1 www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);
3 RG 214/2025 P.U. sub/1 R.R.D.
dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 31/10/2025
Il Giudice Delegato
dott. Italo Mirko De Pasquale
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