TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. CAMPUS ALESSANDRO (c.f.
) con studio in CORSO VITTORIO EMA- C.F._2
NUELE 65 08013 BOSA
– Parte principale –
c.f. ) Parte_2 C.F._3
Difeso dall'avv. MASSIDDA GIOVANNI MARIA (c.f.
), con studio in VIA LUNGO TEMO N° 49 C.F._4
08013 BOSA
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 846/2024 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
(9 maggio 1960) e (30 luglio Parte_1 Parte_2
1966) si sono uniti in matrimonio il 20 maggio 1995. Hanno una figlia,
(14 aprile 1997). Per_1
Si sono separati in via giudiziale il 20 febbraio 2014 alle condi- zioni che, per quanto qui interessa, sono così riassumibili:
1) assegnazione della casa familiare alla sig.ra in ragione Pt_2 della convivenza con la figlia;
2) obbligo per il sig. di provvedere al mantenimento della Pt_1 figlia versando 400 € al mese, oltre metà spese straordinarie;
3) obbligo per il sig. di provvedere al mantenimento della Pt_1 moglie versando 250 € al mese. Il 16 ottobre 2024 il sig. ha presentato ricorso per divor- Pt_1 zio, con la revoca di ogni statuizione economica a suo carico, dedu- cendo che, verosimilmente, la figlia è diventata economicamente auto- sufficiente e che la moglie ha conseguito una capacità lavorativa.
La sig.ra costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda Pt_2 di divorzio, chiedendo tuttavia la conferma delle condizioni di separa- zione. Allora come oggi il sig. percepisce circa 16.000 € l'anno. Pt_1
La sig.ra invece, che al tempo della separazione era disoccupata, Pt_2 oggi percepisce circa 750 € di reddito di inclusione. che vive Per_1 presso la madre e sta svolgendo un corso di formazione per l'avvio al lavoro, percepisce un'indennità di 350 € al mese. Comparsi all'udienza del 9 aprile 2025, i coniugi hanno riferito di aver raggiunto un accordo, che prevede una riduzione del manteni- mento dovuto a in 200 €, da versare a lei direttamente, e del Per_1 mantenimento dovuto alla sig.ra sotto forma di assegno divor- Pt_2 zile, in 200 €. Tenuto conto del quadro sopra tracciato, la riduzione delle statui- zioni economiche si mostra equa e conforme all'interesse della figlia.
— 2 — Le spese devono essere compensate, in ragione dell'accordo.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra e (Bosa, atto 7 del 1995, Parte_1 Parte_2 parte 2 serie A), incaricando l'ufficiale dello stato civile degli adempi- menti di sua competenza.
2. verserà ad un assegno divor- Parte_1 Parte_2 zile di €. 200,00 mensili.
3. inoltre, corrisponderà un ulteriore assegno di €. Parte_1
200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia da corrispondersi direttamente alla stessa Persona_2
. Parte_3
4. La casa coniugale posta in Bosa, Via Ariosto, n. 29 rimane as- segnata ad Parte_2
5. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 3 —