Parere definitivo 19 febbraio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 19/02/2013, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00747/2013 e data 19/02/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2013
NUMERO AFFARE 13622/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da IC IH AN, avverso verbale di contestazione di violazione di norme di comportamento fissate dal codice della strada (art. 174 c. 8);
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 17119 in data 06/12/2012 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff Francesco D'Ottavi;
PREMESSO E CONSIDERATO:
Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che con verbale n. 700005931150 del 12 ottobre 2010, agenti della Sezione di Polizia Stradale di Pescara contestavano al sig. IC IK AN la violazione dell’art. 174, comma 8, del Codice della strada, in quanto alla guida del veicolo targato DJ886XS circolava nei giorni 4,5 e 8 ottobre 2010 senza effettuare il periodo di riposo normativamente prescritto.
Avverso il suddetto verbale, il sig. AN presentava ricorso straordinario, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Il Ministero quindi preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig. AN, in quanto in tema di sanzioni per violazione delle norme del Codice della strada, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è da ritenersi inammissibile, poiché l’impugnativa contro i verbali di contestazione di violazione di norme di comportamento fissate dal Codice della strada, oltre che al Prefetto, è affidata alla competenza inderogabile del giudice ordinario, secondo il rito speciale per esso previsto.
Ciò premesso la Sezione rileva che effettivamente il ricorso deve considerarsi inammissibile in quanto in materia di sanzioni per violazione di norme del codice della strada, deve riconoscersi una competenza inderogabile e funzionale, oltre che del prefetto, del giudice ordinario.
Pertanto il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Il ricorso è inammissibile, con assorbimento della istanza cautelare.
| IL PRESIDENTE F/F ED ESTENSORE |
| Francesco D'Ottavi |
IL SEGRETARIO
Massimiliano Salvatori