Articolo 1 della Legge 5 novembre 1962, n. 1606
Articolo 2
Versione
14 dicembre 1962
Art. 1.
In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, 27 novembre 1922, n. 887, e 20 febbraio 1956, n. 71 , sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere e degli affluenti di sponda destra e sinistra nei tratti rigurgitati durante le massime piene, nel tronco compreso tra ponte Milvio e Castel Giubileo.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1962