TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7429/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7429/2022
Oggi all'udienza del 28 aprile 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate dal procuratore di parte attrice e dando atto della partecipazione alla stesura delle note scritte della D.ssa ai fini della pratica forense, come dichiarato Parte_1 dall'avv. Milone Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 7429 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 8 tra
nata a [...] il [...] ( CF , n.q. di erede del Parte_2 C.F._1 sig. elettivamente domiciliata in Via Brigata Verona Palermo, presso lo Persona_1 studio dell'avv. Milone Mario dal quale è rappresentata e difesa , giusta procura allegata in atti Attrice Contro
nato a [...] [...] (codice ) ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Conti (C.F.: - Fax:091.5640877 - P.E.C.: C.F._3
e dall'Avv. Francesco Salvo (C.F.: - Fax: Email_1 C.F._4
091.6125969 - P.E.C.: , entrambi del Foro di Palermo ed Email_2 elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo sito in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 14 giusta procura in calce al presente atto, tale da intendere ex art.83, comma 3, c.p.c., Convenuto
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
- Accoglie in parte la domanda attrice e per l'effetto condanna il convenuto Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di euro 16.446,26 oltre interessi Parte_2
legali dalla data della domanda al soddisfo;
-Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle Controparte_1
spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 2938,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , ritualmente notificato , la signora , nella qualità di Parte_2 erede del sig. conveniva nel presente giudizio il sig. Persona_1 Controparte_1
nei cui confronti chiedeva la condanna alla restituzione della somma di € 16.466,26 dallo stesso illecitamente prelevata dal conto corrente del de cuius, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa. Deduceva in fatto . - di essere erede del compianto cugino, sig. nato a [...] il [...], ivi deceduto il 4.03.17, giusta testamento Persona_1 olografo depositato agli atti del Notaio di Palermo con atto del 9.03.2017 Persona_2
Rep. n. 7899; - che il sig. sin dalla primavera del 2016 è stato affetto da Persona_1
una grave malattia che lo ha reso del tutto incapace ad attendere alle azioni quotidiane, a seguito della quale è stato ricoverato ai primi di luglio (doc. n. 2), e per tale ragione, con provvedimento del 14.12.2016, il Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo ha disposto l'amministrazione di sostegno in suo favore, nominando l'avv. LA Carrara;
che il sig.
infatti, viveva da solo, aveva perso i genitori e non aveva coniuge e figli;
- che nel Per_1
corso dell'amministrazione di sostegno, l'avv. LA Carrara n.q. dopo avere avuto accesso ai c/c dell'amministrato presso , ha verificato, dall'esame delle movimentazioni del CP_2
c/c che dopo il suo ricovero, quando le gravi condizioni di salute del beneficiario non gli consentivano, , l'accesso telematico al suo c/c, sono state effettuate diverse operazioni, quali bonifici pagamenti ed acquisti internet, per un importo complessivo di € 16.466,26 ; che le ultime operazioni erano state eseguite in data 27 e 28.12.2016, quando l'avv. Carrara aveva dato comunicazione alla della nomina;
che per tale ragione l'avv. Carrara n.q. Pt_3 proponeva denunzia querela nei confronti dei responsabili dei prelievi illecitamente effettuati dal conto del beneficiario;
- che in esito alle indagini veniva accertato che le predette operazioni bancarie avevano come beneficiario il sig. , non parente, al quale Controparte_1
il sig. si era rivolto quale tecnico computer;
-che con nota dell'1.3.2018 Per_1 CP_3
comunicava che il conto corrente nel quale vennero versate parte delle somme prelevate dal conto del risultava intestato al sig. ; che quest'ultimo aveva Per_1 Controparte_1
riconosciuto davanti agli organi inquirenti le sue responsabilità, dichiarando di aver effettato una operazione sul conto del verso la fine del mese di giugno 2016 e Per_1
pagina 3 di 8 successivamente non avendolo più incontrato, né avuto sue notizie, “poiché ho avuto problemi economici ho effettuato varie operazioni sul c/c dello stesso per un importo complessivo di circa €
13.000,00, prelevando tali somme anche per pagamenti ai miei fornitori ed anche qualche ricarica telefonica della mia utenza” ; - che nel corso delle indagini veniva, pure, accertato che le credenziali del conto del sig. in data 7.7.2016 (il giorno del ricovero in ospedale) Per_1
erano state modificate, ed in particolare era stato sostituito il numero di telefono e l'indirizzo mail del titolare, con quelli del - che al termine delle indagini la polizia Giudiziaria CP_1
inviava alla Procura il rapporto del 19.4.2018 (doc. n. 13), a seguito del quale veniva iscritto il procedimento penale R.G.N.R. n. 12410/18 a carico del sig. per il reato di Controparte_1 cui all'art. 643 e 640 c.p.; - che quest'ultimo, pertanto, veniva invitato a rendere l'interrogatorio, durante il quale riconosceva gli addebiti ed in particolare di avere effettuato dal conto del prelievi non autorizzati per circa € 16.000,00 ; - che in data 04.07.2019 Per_1 veniva emessa ex art. 444 cpc sentenza di condanna dal Gip del Tribunale di Palermo per i reati di cui agli artt. 643 e 640 , divenuta irrevocabile il 22.07.2019 ;che, stante l'esito infruttuoso delle trattative di bonario componimento è stata costretta agire nel presente giudizio.
Si costituiva con comparsa di costituzione il , il quale in via preliminare Controparte_1 eccepiva il difetto di legittimazione della ad agire in giudizio contestando la validità Pt_2
del testamento e le disposizioni testamentarie;
nel merito contestava la domanda di restituzione della somma assumendo che la condanna in sede penale ex art. 444 cpc ( c..d. di patteggiamento) non poteva costituire prova della condotta illecita del , chiedendone, CP_1
pertanto, il rigetto , unitamente alla domanda di risarcimento del danno morale, ritenendola infondata.
Istruita la causa documentalmente, in assenza di attività istruttoria , è stata trattenuta per la decisione.
La domanda è fondata per quanto si dirà in seguito.
In primo luogo, le eccezioni preliminari formulate dal convenuto appaiono suscettibili di essere superate dal testamento olografo depositato in atti datato 04.02.2013 pubblicato in
Notar in data 09 marzo 2017 repertorio 7899 e registrato in data 09.03.2017al n 2752, Per_2
quale atto di ultima volontà redatto dal in favore di , Persona_1 Parte_2
cugina del de cuius ( cfr doc. 1 produzione attorea) . pagina 4 di 8 Dalla lettura delle disposizioni testamentarie emerge la univoca volontà del de cuis di voler disporre di tutti i suoi beni presenti e futuri dopo la sua morte attribuendo alla di lui madre,
, l' usufrutto ed alla cugina la nuda proprietà , divenuta, Controparte_4 Parte_2 poi, proprietaria per l'intero con la morte dell'usufruttuaria .
Le ulteriori contestazioni in punto di disposizioni testamentarie, risultano inammissibili atteso che il non ha alcun interesse legittimo sull'eredità del de cuius. CP_1
Per quanto concerne il merito delle questioni oggetto del contendere, il convenuto CP_1
lamenta in sostanza la valenza probatoria della sentenza di patteggiamento, deducendo non potersi trarre dalle risultanze in atti la prova sul comportamento illecito di appropriazione delle somme di denaro dal conto corrente del Per_1
La contestazione non appare dirimente ai fini della prova del fatto storico dedotto in causa.
Deve difatti ed in primis esser considerato che la sentenza di patteggiamento di specie assume rilievo rilevante ai fini della decisione, pur dovendo esser considerato un elemento di prova che può essere valutabile dal Giudice civile, unitamente ad altre circostanze desumibili dagli atti acquisiti.
Va al riguardo evidenziato che molteplici sono le pronunce della S.C. sulla valenza probatoria della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.
La S.C. ha in diverse occasioni avuto modo di puntualizzare, con recenti sentenze emesse in materia, che se pur “La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova”, comunque tale sentenza integra, ai fini delle valutazioni in ambito civile, “un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all' art. 2729 c.c.” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 11/03/2020 , n.
7014).
Va in particolare considerato che costituendo la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti un elemento di prova nel giudizio di responsabilità in sede civile “il giudice di merito, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.” (cfr. Cassazione civile , sez. lav., 03/03/2020, n. 5897).
Nella specie deve rilevarsi che il patteggiamento da parte del è stato chiesto con CP_1
riferimento ad una specifica ipotesi di reato (di circonvenzione di incapace ex art. 643 cpc e pagina 5 di 8 640 cp truffa continuata), contestata con riferimento alla appropriazione della somma di €
16.446,26, oggetto della richiesta restitutoria nel presente giudizio, prelevata dal dal CP_1
conto corrente del dopo avere indotto quest'ultimo ad utilizzare l'utenza Per_1 telefonica e l'indirizzo e-mail a sé riconducibile, , al fine di ottenere dalla la CP_2
comunicazione delle credenziali per l'accesso al conto corrente online intestato al Per_1
acquisendo così la disponibilità dell'intera somma di denaro custodita nel predetto conto.
Il fatto posto a base della imputazione, e quindi del contestato reato, concerne proprio la sottrazione dal conto corrente del della somma di euro 16446,26 procurando a sé Per_1 un ingiusto profitto , senza che vi sia stata la relativa restituzione.
In considerazione di quanto statuito dalla pronuncia della S.C. poc'anzi richiamata (n.
5897/2020) può quindi ritenersi che dagli atti non emergano affatto elementi per disconoscere la valenza probatoria della sentenza di patteggiamento.
Non sono dall'odierno convenuto neppure spiegate le ragioni che lo avrebbero indotto in sostanza ad ammettere una responsabilità per l'accaduto, non essendo apprezzabili neppure elementi che dovrebbero indurre a ritenere il contrario rispetto alla prospettazione data nell'imputazione e per la quale il ha atteggiato da parte del Giudice penale. CP_1
Occorre d'altronde considerare la importanza di tale elemento di prova, così come rimarcata da ulteriori recenti pronunce, essendo stato ulteriormente puntualizzato che “la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova” (Cassazione civile, sez. I, 19/06/2019, n. 16505).
Assume quindi rilievo non solo la natura di elemento di prova della sentenza di patteggiamento, ma in particolare il desumibile accertamento -e correlata affermazione di responsabilità- implicito rispetto al merito dell'imputazione; va difatti e peraltro considerato che il Giudice penale non si limita nell'ipotesi a certificare la volontà delle parti, ma valuta anche le risultanze degli atti, sia pur allo stato degli atti e senza approfondimenti istruttori.
Ed infatti, nella sentenza, il Giudice ha dato atto che dagli atti contenuti nel fascicolo del PM (
CNR del 27.1.2017 e denuncia sporta da Carrara LA e relativi allegati) emergevano sicuri elementi di responsabilità a carico dell'imputato.
pagina 6 di 8 La sentenza di patteggiamento può in sostanza ritenersi riscontro dotato di efficacia probatoria particolare e rilevante con riferimento ai fatti oggetto di controversia civile, e liberamente apprezzabile dal Giudicante in sede civile, pur non avendo efficacia vincolante.
La utilizzabilità di tale riscontro, anche eventualmente in via esclusiva ai fini della formazione del convincimento del Giudice, può essere esclusa solo quando vengano ad emergere ragioni idonee a poterne disconoscere l'efficacia probatoria, che devono esser appositamente esplicitate dal Giudice civile.
Nella specie tali ragioni non sono affatto emerse.
Pertanto, pur non avendo tale sentenza efficacia di giudicato nel giudizio civile, va comunque considerato che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità ed implica il riconoscimento del fatto-reato.
In tal senso si è espressa chiaramente la pronuncia della S.C. III^ sezione, n. 2695/2017, che ha ribadito un orientamento consolidato in materia con richiamo a diversi e numerosi precedenti, rilevando che “la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato (Cass., sez. un., 31/07/2006, n. 17289). Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. - pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass. 18/04/2013, n. 9456; Cass., ord., 6/12/2011, n. 26263; Cass. 19/11/2007, n. 23906; Cass., sez. un, 31/07/2006, n. 17289; v. anche di recente, Cass. 29/02/2016, n. 3980“ (come esplicitato in parte motiva).
Nella specie i fatti posti a base della imputazione che ha portato alla richiesta e pronuncia ex art. 444 c.p.p., sono proprio quelli concernenti il prelievo fraudolento dal conto corrente del della somma di € 16.446,26, oggetto di richiesta di restituzione. Per_1
Tale avvenuto prelievo fraudolento può ritenersi peraltro riscontrato non solo dall'elemento probatorio rilevante costituito dalla sentenza di patteggiamento, ma anche dal verbale , prodotto in atti (cfr all.14 produzione attorea), dell'interrogatorio di garanzia ex art. 370 cpp, reso dall'imputato innanzi agli organi di PG ed in presenza del proprio difensore, nel quale lo stesso ha reso dichiarazione confessoria in merito ai fatti oggetto di prelevamento CP_1
delle somme dal conto corrente del Pt_4
pagina 7 di 8 Tali richiamate dichiarazioni confessorie possano e debbano esser valorizzate quale elemento ulteriore di prova che, valutato unitariamente alle risultanze desumibili dalla sentenza di patteggiamento, conduce a ritenere provato il fatto posto a base della richiesta restitutoria, e quindi il prelievo fraudolento della somma di € 16.446,26 da parte del , che tale CP_1
ultimo non ha restituito e che deve quindi ritenersi tenuto a restituire .
Quanto all'ulteriore richiesta risarcimento danni , la stessa non può essere accolta, in quanto del tutto sfornita di prova, ed anche generica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Così deciso in Palermo ,il 28 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7429/2022
Oggi all'udienza del 28 aprile 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate dal procuratore di parte attrice e dando atto della partecipazione alla stesura delle note scritte della D.ssa ai fini della pratica forense, come dichiarato Parte_1 dall'avv. Milone Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 7429 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 8 tra
nata a [...] il [...] ( CF , n.q. di erede del Parte_2 C.F._1 sig. elettivamente domiciliata in Via Brigata Verona Palermo, presso lo Persona_1 studio dell'avv. Milone Mario dal quale è rappresentata e difesa , giusta procura allegata in atti Attrice Contro
nato a [...] [...] (codice ) ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Conti (C.F.: - Fax:091.5640877 - P.E.C.: C.F._3
e dall'Avv. Francesco Salvo (C.F.: - Fax: Email_1 C.F._4
091.6125969 - P.E.C.: , entrambi del Foro di Palermo ed Email_2 elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo sito in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 14 giusta procura in calce al presente atto, tale da intendere ex art.83, comma 3, c.p.c., Convenuto
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
- Accoglie in parte la domanda attrice e per l'effetto condanna il convenuto Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di euro 16.446,26 oltre interessi Parte_2
legali dalla data della domanda al soddisfo;
-Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle Controparte_1
spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 2938,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , ritualmente notificato , la signora , nella qualità di Parte_2 erede del sig. conveniva nel presente giudizio il sig. Persona_1 Controparte_1
nei cui confronti chiedeva la condanna alla restituzione della somma di € 16.466,26 dallo stesso illecitamente prelevata dal conto corrente del de cuius, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa. Deduceva in fatto . - di essere erede del compianto cugino, sig. nato a [...] il [...], ivi deceduto il 4.03.17, giusta testamento Persona_1 olografo depositato agli atti del Notaio di Palermo con atto del 9.03.2017 Persona_2
Rep. n. 7899; - che il sig. sin dalla primavera del 2016 è stato affetto da Persona_1
una grave malattia che lo ha reso del tutto incapace ad attendere alle azioni quotidiane, a seguito della quale è stato ricoverato ai primi di luglio (doc. n. 2), e per tale ragione, con provvedimento del 14.12.2016, il Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo ha disposto l'amministrazione di sostegno in suo favore, nominando l'avv. LA Carrara;
che il sig.
infatti, viveva da solo, aveva perso i genitori e non aveva coniuge e figli;
- che nel Per_1
corso dell'amministrazione di sostegno, l'avv. LA Carrara n.q. dopo avere avuto accesso ai c/c dell'amministrato presso , ha verificato, dall'esame delle movimentazioni del CP_2
c/c che dopo il suo ricovero, quando le gravi condizioni di salute del beneficiario non gli consentivano, , l'accesso telematico al suo c/c, sono state effettuate diverse operazioni, quali bonifici pagamenti ed acquisti internet, per un importo complessivo di € 16.466,26 ; che le ultime operazioni erano state eseguite in data 27 e 28.12.2016, quando l'avv. Carrara aveva dato comunicazione alla della nomina;
che per tale ragione l'avv. Carrara n.q. Pt_3 proponeva denunzia querela nei confronti dei responsabili dei prelievi illecitamente effettuati dal conto del beneficiario;
- che in esito alle indagini veniva accertato che le predette operazioni bancarie avevano come beneficiario il sig. , non parente, al quale Controparte_1
il sig. si era rivolto quale tecnico computer;
-che con nota dell'1.3.2018 Per_1 CP_3
comunicava che il conto corrente nel quale vennero versate parte delle somme prelevate dal conto del risultava intestato al sig. ; che quest'ultimo aveva Per_1 Controparte_1
riconosciuto davanti agli organi inquirenti le sue responsabilità, dichiarando di aver effettato una operazione sul conto del verso la fine del mese di giugno 2016 e Per_1
pagina 3 di 8 successivamente non avendolo più incontrato, né avuto sue notizie, “poiché ho avuto problemi economici ho effettuato varie operazioni sul c/c dello stesso per un importo complessivo di circa €
13.000,00, prelevando tali somme anche per pagamenti ai miei fornitori ed anche qualche ricarica telefonica della mia utenza” ; - che nel corso delle indagini veniva, pure, accertato che le credenziali del conto del sig. in data 7.7.2016 (il giorno del ricovero in ospedale) Per_1
erano state modificate, ed in particolare era stato sostituito il numero di telefono e l'indirizzo mail del titolare, con quelli del - che al termine delle indagini la polizia Giudiziaria CP_1
inviava alla Procura il rapporto del 19.4.2018 (doc. n. 13), a seguito del quale veniva iscritto il procedimento penale R.G.N.R. n. 12410/18 a carico del sig. per il reato di Controparte_1 cui all'art. 643 e 640 c.p.; - che quest'ultimo, pertanto, veniva invitato a rendere l'interrogatorio, durante il quale riconosceva gli addebiti ed in particolare di avere effettuato dal conto del prelievi non autorizzati per circa € 16.000,00 ; - che in data 04.07.2019 Per_1 veniva emessa ex art. 444 cpc sentenza di condanna dal Gip del Tribunale di Palermo per i reati di cui agli artt. 643 e 640 , divenuta irrevocabile il 22.07.2019 ;che, stante l'esito infruttuoso delle trattative di bonario componimento è stata costretta agire nel presente giudizio.
Si costituiva con comparsa di costituzione il , il quale in via preliminare Controparte_1 eccepiva il difetto di legittimazione della ad agire in giudizio contestando la validità Pt_2
del testamento e le disposizioni testamentarie;
nel merito contestava la domanda di restituzione della somma assumendo che la condanna in sede penale ex art. 444 cpc ( c..d. di patteggiamento) non poteva costituire prova della condotta illecita del , chiedendone, CP_1
pertanto, il rigetto , unitamente alla domanda di risarcimento del danno morale, ritenendola infondata.
Istruita la causa documentalmente, in assenza di attività istruttoria , è stata trattenuta per la decisione.
La domanda è fondata per quanto si dirà in seguito.
In primo luogo, le eccezioni preliminari formulate dal convenuto appaiono suscettibili di essere superate dal testamento olografo depositato in atti datato 04.02.2013 pubblicato in
Notar in data 09 marzo 2017 repertorio 7899 e registrato in data 09.03.2017al n 2752, Per_2
quale atto di ultima volontà redatto dal in favore di , Persona_1 Parte_2
cugina del de cuius ( cfr doc. 1 produzione attorea) . pagina 4 di 8 Dalla lettura delle disposizioni testamentarie emerge la univoca volontà del de cuis di voler disporre di tutti i suoi beni presenti e futuri dopo la sua morte attribuendo alla di lui madre,
, l' usufrutto ed alla cugina la nuda proprietà , divenuta, Controparte_4 Parte_2 poi, proprietaria per l'intero con la morte dell'usufruttuaria .
Le ulteriori contestazioni in punto di disposizioni testamentarie, risultano inammissibili atteso che il non ha alcun interesse legittimo sull'eredità del de cuius. CP_1
Per quanto concerne il merito delle questioni oggetto del contendere, il convenuto CP_1
lamenta in sostanza la valenza probatoria della sentenza di patteggiamento, deducendo non potersi trarre dalle risultanze in atti la prova sul comportamento illecito di appropriazione delle somme di denaro dal conto corrente del Per_1
La contestazione non appare dirimente ai fini della prova del fatto storico dedotto in causa.
Deve difatti ed in primis esser considerato che la sentenza di patteggiamento di specie assume rilievo rilevante ai fini della decisione, pur dovendo esser considerato un elemento di prova che può essere valutabile dal Giudice civile, unitamente ad altre circostanze desumibili dagli atti acquisiti.
Va al riguardo evidenziato che molteplici sono le pronunce della S.C. sulla valenza probatoria della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.
La S.C. ha in diverse occasioni avuto modo di puntualizzare, con recenti sentenze emesse in materia, che se pur “La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova”, comunque tale sentenza integra, ai fini delle valutazioni in ambito civile, “un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all' art. 2729 c.c.” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 11/03/2020 , n.
7014).
Va in particolare considerato che costituendo la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti un elemento di prova nel giudizio di responsabilità in sede civile “il giudice di merito, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.” (cfr. Cassazione civile , sez. lav., 03/03/2020, n. 5897).
Nella specie deve rilevarsi che il patteggiamento da parte del è stato chiesto con CP_1
riferimento ad una specifica ipotesi di reato (di circonvenzione di incapace ex art. 643 cpc e pagina 5 di 8 640 cp truffa continuata), contestata con riferimento alla appropriazione della somma di €
16.446,26, oggetto della richiesta restitutoria nel presente giudizio, prelevata dal dal CP_1
conto corrente del dopo avere indotto quest'ultimo ad utilizzare l'utenza Per_1 telefonica e l'indirizzo e-mail a sé riconducibile, , al fine di ottenere dalla la CP_2
comunicazione delle credenziali per l'accesso al conto corrente online intestato al Per_1
acquisendo così la disponibilità dell'intera somma di denaro custodita nel predetto conto.
Il fatto posto a base della imputazione, e quindi del contestato reato, concerne proprio la sottrazione dal conto corrente del della somma di euro 16446,26 procurando a sé Per_1 un ingiusto profitto , senza che vi sia stata la relativa restituzione.
In considerazione di quanto statuito dalla pronuncia della S.C. poc'anzi richiamata (n.
5897/2020) può quindi ritenersi che dagli atti non emergano affatto elementi per disconoscere la valenza probatoria della sentenza di patteggiamento.
Non sono dall'odierno convenuto neppure spiegate le ragioni che lo avrebbero indotto in sostanza ad ammettere una responsabilità per l'accaduto, non essendo apprezzabili neppure elementi che dovrebbero indurre a ritenere il contrario rispetto alla prospettazione data nell'imputazione e per la quale il ha atteggiato da parte del Giudice penale. CP_1
Occorre d'altronde considerare la importanza di tale elemento di prova, così come rimarcata da ulteriori recenti pronunce, essendo stato ulteriormente puntualizzato che “la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova” (Cassazione civile, sez. I, 19/06/2019, n. 16505).
Assume quindi rilievo non solo la natura di elemento di prova della sentenza di patteggiamento, ma in particolare il desumibile accertamento -e correlata affermazione di responsabilità- implicito rispetto al merito dell'imputazione; va difatti e peraltro considerato che il Giudice penale non si limita nell'ipotesi a certificare la volontà delle parti, ma valuta anche le risultanze degli atti, sia pur allo stato degli atti e senza approfondimenti istruttori.
Ed infatti, nella sentenza, il Giudice ha dato atto che dagli atti contenuti nel fascicolo del PM (
CNR del 27.1.2017 e denuncia sporta da Carrara LA e relativi allegati) emergevano sicuri elementi di responsabilità a carico dell'imputato.
pagina 6 di 8 La sentenza di patteggiamento può in sostanza ritenersi riscontro dotato di efficacia probatoria particolare e rilevante con riferimento ai fatti oggetto di controversia civile, e liberamente apprezzabile dal Giudicante in sede civile, pur non avendo efficacia vincolante.
La utilizzabilità di tale riscontro, anche eventualmente in via esclusiva ai fini della formazione del convincimento del Giudice, può essere esclusa solo quando vengano ad emergere ragioni idonee a poterne disconoscere l'efficacia probatoria, che devono esser appositamente esplicitate dal Giudice civile.
Nella specie tali ragioni non sono affatto emerse.
Pertanto, pur non avendo tale sentenza efficacia di giudicato nel giudizio civile, va comunque considerato che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità ed implica il riconoscimento del fatto-reato.
In tal senso si è espressa chiaramente la pronuncia della S.C. III^ sezione, n. 2695/2017, che ha ribadito un orientamento consolidato in materia con richiamo a diversi e numerosi precedenti, rilevando che “la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato (Cass., sez. un., 31/07/2006, n. 17289). Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. - pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass. 18/04/2013, n. 9456; Cass., ord., 6/12/2011, n. 26263; Cass. 19/11/2007, n. 23906; Cass., sez. un, 31/07/2006, n. 17289; v. anche di recente, Cass. 29/02/2016, n. 3980“ (come esplicitato in parte motiva).
Nella specie i fatti posti a base della imputazione che ha portato alla richiesta e pronuncia ex art. 444 c.p.p., sono proprio quelli concernenti il prelievo fraudolento dal conto corrente del della somma di € 16.446,26, oggetto di richiesta di restituzione. Per_1
Tale avvenuto prelievo fraudolento può ritenersi peraltro riscontrato non solo dall'elemento probatorio rilevante costituito dalla sentenza di patteggiamento, ma anche dal verbale , prodotto in atti (cfr all.14 produzione attorea), dell'interrogatorio di garanzia ex art. 370 cpp, reso dall'imputato innanzi agli organi di PG ed in presenza del proprio difensore, nel quale lo stesso ha reso dichiarazione confessoria in merito ai fatti oggetto di prelevamento CP_1
delle somme dal conto corrente del Pt_4
pagina 7 di 8 Tali richiamate dichiarazioni confessorie possano e debbano esser valorizzate quale elemento ulteriore di prova che, valutato unitariamente alle risultanze desumibili dalla sentenza di patteggiamento, conduce a ritenere provato il fatto posto a base della richiesta restitutoria, e quindi il prelievo fraudolento della somma di € 16.446,26 da parte del , che tale CP_1
ultimo non ha restituito e che deve quindi ritenersi tenuto a restituire .
Quanto all'ulteriore richiesta risarcimento danni , la stessa non può essere accolta, in quanto del tutto sfornita di prova, ed anche generica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Così deciso in Palermo ,il 28 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 8 di 8