TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3585 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Cassata, presso il C.F._1 cui studio a Palermo, via E. Albanese n. 7, è elettivamente domiciliato
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Peritore, presso il cui C.F._2 studio a Palermo, via Delle Croci n. 2/G, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
26/05/2012 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 890/2019 emesso da questo Tribunale in data 15-22/02/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente: Per_
“1. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
2. La casa coniugale sita in Palermo, nella via Sampolo n. 65, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, è assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla SI.ra
[...]
, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore Controparte_1
Per_
e nell'interesse della stessa.
3. Il diritto all'assegnazione della casa coniugale sopra indicata in favore della SI.ra
[...] cesserà allorquando verranno meno i presupposti per cui l'immobile le è stato CP_1 assegnato.
4. Il SI. trascorrerà con la figlia, compatibilmente con i propri impegni Pt_1 lavorativi fuori Palermo e qualora non sorgano altre e diverse esigenze o vi siano impedimenti lavorativi che non gli permettano di ritornare a Palermo, tutti i martedì e i giovedì dalle 18:30 sino all'indomani mattina alle 8:00 quando accompagnerà la figlia a scuola, due fine settimana al mese, dalle ore 18:30 del venerdì sera alle ore 20:00 della domenica. Per_ Nel mese di agosto la figlia trascorrerà con il padre due fine settimana, da concordarsi tra i genitori.
Per le festività natalizie, i coniugi stabiliscono che la minore trascorrerà, ad anni alterni,
i giorni della vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano e del primo dell'anno con uno dei genitori, mentre il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno e il giorno dell'Epifania con l'altro genitore.
Al di fuori dei giorni sopra elencati, durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà Per_ ulteriori 5 giorni con il padre, con la possibilità di far pernottare la figlia presso la propria abitazione.
Per le festività Pasquali ciascuno dei genitori terrà con sé la minore ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
2 Al di fuori dei giorni sopra elencati, durante il periodo estivo il SI. terrà la Pt_1 figlia con sé ulteriori 10 giorni, in base alle proprie ferie lavorative.
Con riferimento alle altre festività i coniugi concordano di tenere con sé la minore a feste alterne.
Le superiori condizioni saranno osservate compatibilmente con gli impegni dei rispettivi genitori, i quali congiuntamente concorderanno, di volta in volta, diversi termini e modalità di affidamento. Per_ 5. Il SI. concorrerà al mantenimento della figlia versando entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, sul conto corrente della SI.ra IBAN: CP_1
[...], l'importo mensile di € 500,00 in un'unica soluzione con aggiornamento ISTAT.
Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 60% a carico del padre e del
40% a carico della madre, come qui di seguito indicato in dettaglio:
Fra le spese straordinarie che saranno suddivise nella predetta misura senza preventivo consenso dei coniugi vanno annoverate:
a) Spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari.
b) Spese scolastiche relative a: spese e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo scolastici di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento.
Fra le spese straordinarie che saranno suddivise nella predetta misura il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti, figurano:
a) Spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia logopedia, farmaci particolari.
b) Spese scolastiche relative a: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione;
doposcuola, corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola o dall'università.
c) Spese di natura ludica, parascolastica e sportive relative a: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica, centri estivi, viaggi e vacanze, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina,
3 motorino, moto); baby sitter;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Quanto alle spese straordinarie condizionate al reciproco assenso, è previsto che:
- Relativamente alle sole spese mediche straordinarie il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, mentre per le altre è previsto che il genitore che intenda sostenerle, deve darne comunicazione scritta dell'importo all'altro genitore con un preavviso di almeno 7 giorni e l'altro genitore entro i 5 giorni successivi, dovrà comunicare una eventuale alternativa meno onerosa o manifestare un motivato dissenso per iscritto;
in difetto di riscontro la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata.
6. Le decisioni per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore saranno assunte dai genitori di comune accordo nel migliore interesse della minore e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
7. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a tale titolo.
8. Con riferimento al pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale di cui in premessa, il SI. dichiara di impegnarsi al pagamento della somma Pt_1 mensile di € 660,00, in virtù del contratto di mutuo e surrogazione con la CP_2
, in Notar Rep. N. 3334 – Racc. N. 2059, fino alla sua
[...] Persona_2 estinzione e la SI.ra dichiara di impegnarsi al pagamento Controparte_1 della somma mensile di € 206,00, in virtù del contratto di mutuo e surrogazione con la
, in Notar Rep. N. 3334 – Racc. N. 2059, fino Controparte_2 Persona_2 alla sua estinzione.
9. Il SI. si impegna a pagare la somma mensile di € 47,61, giusta “Polizza Pt_1
Mutuo” stipulata con la banca Intesa San Paolo, fino alla sua scadenza.
10. I coniugi si impegnano a versare le suddette somme, dovute in ragione del contratto di mutuo e surrogazione di cui al punto 9, a mezzo bonifico da eseguirsi presso il c.c.
n.1000/00004192, Banca Intesa San Paolo, cointestato, che resterà, pertanto, aperto fino alla estinzione del mutuo.
11. I coniugi, in qualità di comproprietari al 50% dell'appartamento sito in via Sampolo
n. 65, meglio identificato nell'atto di acquisto di compravendita del 30 giugno 2014, con
4 atto di Notaio Rep. N. 7332- Racc. N. 3533, nell'ipotesi di locazione o vendita del suddetto immobile, disporranno del ricavato complessivo nella misura del 50% ciascuno.
12. I coniugi si danno fin d'ora reciprocamente il consenso del rilascio del passaporto Per_ della minore , per eventuali spostamenti all'estero.
13. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere.
14. Spese legali compensate”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 26/05/2012 da , nato a [...]_1
(CS) il 26/07/1977 ) e C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...] , alle condizioni
[...] C.F._2 indicate nel ricorso congiunto del 18/07/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 37, parte II, serie A dell'anno 2012).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 19/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3585 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Cassata, presso il C.F._1 cui studio a Palermo, via E. Albanese n. 7, è elettivamente domiciliato
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Peritore, presso il cui C.F._2 studio a Palermo, via Delle Croci n. 2/G, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
26/05/2012 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 890/2019 emesso da questo Tribunale in data 15-22/02/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente: Per_
“1. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
2. La casa coniugale sita in Palermo, nella via Sampolo n. 65, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, è assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla SI.ra
[...]
, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente della figlia minore Controparte_1
Per_
e nell'interesse della stessa.
3. Il diritto all'assegnazione della casa coniugale sopra indicata in favore della SI.ra
[...] cesserà allorquando verranno meno i presupposti per cui l'immobile le è stato CP_1 assegnato.
4. Il SI. trascorrerà con la figlia, compatibilmente con i propri impegni Pt_1 lavorativi fuori Palermo e qualora non sorgano altre e diverse esigenze o vi siano impedimenti lavorativi che non gli permettano di ritornare a Palermo, tutti i martedì e i giovedì dalle 18:30 sino all'indomani mattina alle 8:00 quando accompagnerà la figlia a scuola, due fine settimana al mese, dalle ore 18:30 del venerdì sera alle ore 20:00 della domenica. Per_ Nel mese di agosto la figlia trascorrerà con il padre due fine settimana, da concordarsi tra i genitori.
Per le festività natalizie, i coniugi stabiliscono che la minore trascorrerà, ad anni alterni,
i giorni della vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano e del primo dell'anno con uno dei genitori, mentre il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno e il giorno dell'Epifania con l'altro genitore.
Al di fuori dei giorni sopra elencati, durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà Per_ ulteriori 5 giorni con il padre, con la possibilità di far pernottare la figlia presso la propria abitazione.
Per le festività Pasquali ciascuno dei genitori terrà con sé la minore ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
2 Al di fuori dei giorni sopra elencati, durante il periodo estivo il SI. terrà la Pt_1 figlia con sé ulteriori 10 giorni, in base alle proprie ferie lavorative.
Con riferimento alle altre festività i coniugi concordano di tenere con sé la minore a feste alterne.
Le superiori condizioni saranno osservate compatibilmente con gli impegni dei rispettivi genitori, i quali congiuntamente concorderanno, di volta in volta, diversi termini e modalità di affidamento. Per_ 5. Il SI. concorrerà al mantenimento della figlia versando entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, sul conto corrente della SI.ra IBAN: CP_1
[...], l'importo mensile di € 500,00 in un'unica soluzione con aggiornamento ISTAT.
Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 60% a carico del padre e del
40% a carico della madre, come qui di seguito indicato in dettaglio:
Fra le spese straordinarie che saranno suddivise nella predetta misura senza preventivo consenso dei coniugi vanno annoverate:
a) Spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari.
b) Spese scolastiche relative a: spese e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo scolastici di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento.
Fra le spese straordinarie che saranno suddivise nella predetta misura il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti, figurano:
a) Spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia logopedia, farmaci particolari.
b) Spese scolastiche relative a: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione;
doposcuola, corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola o dall'università.
c) Spese di natura ludica, parascolastica e sportive relative a: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica, centri estivi, viaggi e vacanze, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina,
3 motorino, moto); baby sitter;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Quanto alle spese straordinarie condizionate al reciproco assenso, è previsto che:
- Relativamente alle sole spese mediche straordinarie il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, mentre per le altre è previsto che il genitore che intenda sostenerle, deve darne comunicazione scritta dell'importo all'altro genitore con un preavviso di almeno 7 giorni e l'altro genitore entro i 5 giorni successivi, dovrà comunicare una eventuale alternativa meno onerosa o manifestare un motivato dissenso per iscritto;
in difetto di riscontro la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata.
6. Le decisioni per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore saranno assunte dai genitori di comune accordo nel migliore interesse della minore e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
7. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a tale titolo.
8. Con riferimento al pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale di cui in premessa, il SI. dichiara di impegnarsi al pagamento della somma Pt_1 mensile di € 660,00, in virtù del contratto di mutuo e surrogazione con la CP_2
, in Notar Rep. N. 3334 – Racc. N. 2059, fino alla sua
[...] Persona_2 estinzione e la SI.ra dichiara di impegnarsi al pagamento Controparte_1 della somma mensile di € 206,00, in virtù del contratto di mutuo e surrogazione con la
, in Notar Rep. N. 3334 – Racc. N. 2059, fino Controparte_2 Persona_2 alla sua estinzione.
9. Il SI. si impegna a pagare la somma mensile di € 47,61, giusta “Polizza Pt_1
Mutuo” stipulata con la banca Intesa San Paolo, fino alla sua scadenza.
10. I coniugi si impegnano a versare le suddette somme, dovute in ragione del contratto di mutuo e surrogazione di cui al punto 9, a mezzo bonifico da eseguirsi presso il c.c.
n.1000/00004192, Banca Intesa San Paolo, cointestato, che resterà, pertanto, aperto fino alla estinzione del mutuo.
11. I coniugi, in qualità di comproprietari al 50% dell'appartamento sito in via Sampolo
n. 65, meglio identificato nell'atto di acquisto di compravendita del 30 giugno 2014, con
4 atto di Notaio Rep. N. 7332- Racc. N. 3533, nell'ipotesi di locazione o vendita del suddetto immobile, disporranno del ricavato complessivo nella misura del 50% ciascuno.
12. I coniugi si danno fin d'ora reciprocamente il consenso del rilascio del passaporto Per_ della minore , per eventuali spostamenti all'estero.
13. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere.
14. Spese legali compensate”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 26/05/2012 da , nato a [...]_1
(CS) il 26/07/1977 ) e C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...] , alle condizioni
[...] C.F._2 indicate nel ricorso congiunto del 18/07/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 37, parte II, serie A dell'anno 2012).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 19/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
5