TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola- Prima Sezione Civile- in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare dell'11.12.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. r. g. 630 dell'anno 2018, vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata in atti, dall'avv. Raffaele Parte_1
OC, unitamente al quale elettivamente domicilia in Cicciano (Na), alla via Nola n. 5 P.zzo de
Stefano;
-OPPONENTE -
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gaetano Bovenzi, unitamente al quale domicilia come in atti;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a d.i. n. 2600/2017 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1. ha spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2600/2017, con il quale questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla gli CP_1 aveva intimato di pagare, a titolo di canoni non versati relativi al contratto di finanziamento n.
679728 mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 11.12.2002, il complessivo importo di euro 12.144,46, oltre interessi e spese della procedura.
Procedimento N. 630/2018 – Sentenza - Pag. 1
A fondamento della proposta opposizione, il Tridenti ha dedotto, che contrariamente a quanto allegato dalla società finanziaria nel ricorso monitorio, il proprio datore di lavoro “Pastificio
IN SO S.p.a.” aveva regolarmente operato la trattenuta della rata mensile di euro 266,00 sulla busta paga fino al mese di aprile 2009, come comprovato dagli statini paga acclusi all'atto di opposizione e che, dunque, era stato rimborsato l'importo complessivo di euro 20.216,00. Ha aggiunto che a seguito del fallimento del pastificio, come ammesso dalla stessa quest'ultima CP_1 aveva ricevuto dalla compagnia Assicurativa Net Insurance, con cui era stata stipulata la polizza a copertura del rischio di perdita dell'impiego, la somma di euro 10.011,20, giusta comunicazione pure prodotta in atti, a mezzo della quale, peraltro, la stessa finanziaria aveva comunicato di essere stata ammessa al passivo fallimentare del fallimento del Pastificio per la somma complessiva di euro 18.188,24, con il privilegio di cui all'art. 2751 c.c..
Infine, ha rappresentato che della somma di euro 14.088,70 decurtata dal suo TFR, euro 11.006,24 erano stati distratti a favore della per il pagamento del prestito oggetto di causa, e pertanto, la CP_1 finanziaria aveva ricevuto più di quanto dovesse essere in concreto rimborsata. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'opposizione o in subordine per il riconoscimento della responsabilità dell'opposta per il rilevante ritardo con il quale aveva comunicato al debitore il mancato pagamento delle trattenute stipendiali da parte del datore di lavoro, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna della finanziaria al pagamento delle spese di lite con clausola di distrazione e al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Si è costituita, con comparsa depositata telematicamente in data 18.05.2018, che ha CP_1 contestato estensivamente la fondatezza dell'avversa opposizione, ribadendo che il datore di lavoro aveva effettivamente corrisposto alla finanziaria solo 49 rate e non 76, per un importo totale di euro
13.034 e non di 20.216,00, mentre le successive trattenute stipendiali non erano state mai versate in favore di Ha evidenziato in proposito che l'opponente non ha fornito la prova dell'effettivo CP_1 pagamento e che, in considerazione della natura pro- solvendo della cessione, lo stesso rimaneva obbligato al pagamento del dovuto. Controbattendo poi specificamente agli ulteriori motivi di opposizione agitati dalla controparte ha insistito, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto o in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro
12.144,46 o in quella diversa risultante in corso di causa, vinte le spese.
3. Denegata la provvisoria esecuzione, espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., in assenza di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 2 dicembre
2021, poi differita all'11 gennaio 2024 ed infine, per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla
Procedimento N. 630/2018 – Sentenza - Pag. 2
odierna udienza. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024), sulle conclusioni rassegnate a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex d.lgs. 28/2010, essendo stato esperito nel corso del giudizio il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo per l'impossibilità di raggiungere un accordo, come da verbale negativo dell'11.06.2018 depositato in atti.
2. Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
21.In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
2.2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'opposta ha dato dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito dedotto in giudizio, versando in atti copia del contratto di finanziamento mediante cessione
Procedimento N. 630/2018 – Sentenza - Pag. 3
del quinto dello stipendio dell'11.12.2002, stipulato con l'odierno opponente, per l'importo di euro
31.920,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili dell'importo di euro 266,00 cadauna, con le condizioni contrattuali applicate.
Peraltro, il debitore non ha nemmeno mai contestato la sottoscrizione del finanziamento, né di aver ricevuto le somme ivi richieste, quanto la legittimità della richiesta restitutoria, anche negli importi indicati dall'ingiungente, avendo rimborsato a mezzo cessione del quinto somme maggiori a quelle riportate nel ricorso monitorio come risultanti dalle trattenute in busta paga, ed essendo stato riscosso dalla società finanziaria l'importo di euro 10.011,20 a titolo di indennizzo della polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita dell'impiego stipulata contestualmente al contratto di finanziamento de quo ed attivata dalla finanziaria a seguito della dichiarazione di fallimento del
Pastificio IN SO S.p.a., datore di lavoro del Pt_1
Ora, va anzitutto evidenziato che come chiarito dalla stessa finanziaria, con il ricorso monitorio non
è stato incluso l'importo già riscosso in conseguenza dell'attivazione della polizza assicurativa.
Resta, dunque, da esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'erronea indicazione da parte dell'opposta degli importi ancora dovuti, avendo egli versato in busta baga le rate del finanziamento a decorrere da gennaio 2003 fino al mese di aprile 2009 e, dunque, fino alla cessazione del rapporto di lavoro per l'intervenuto fallimento del Pastificio e non come sostenuto dalla cessionaria fino a febbraio 2007.
L'eccezione merita accoglimento.
Invero, a fronte della prova dei pagamenti a mezzo delle buste paga fino ad aprile 2009 prodotte dall'opponente, dalle quali si evidenziano le trattenute sulla retribuzione effettuate dal datore di lavoro delegato per un controvalore di euro 20.216,00 pari a n. 76 rate mensili, la finanziaria si è limitata a depositare solo delle lettere di costituzione in mora a mezzo delle quali solo dopo il fallimento del datore di lavoro, ha allegato il pagato versamento delle rate da parte del Pastificio da gennaio 2007.
Secondo giurisprudenza pacifica da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in caso di cessione del credito pro- solvendo, come nel caso di specie, la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è condizionata alla dimostrazione, da parte di quest'ultimo dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 1267 c.c., ovvero della richiesta di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione (cfr. Cass. n.2110/2000); in particolare, è stato precisato che in tal caso, grava sul cessionario che agisce nel confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del creditore ceduto, che vi è
Procedimento N. 630/2018 – Sentenza - Pag. 4
stata, cioè, escussione infruttuosa di quest'ultimo e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi (cfr. Cass. n. 3469/2007, n. 15677/2009 e n. 2517/2010).
Le norme di cui all'art. 1260 c.c., in quanto di carattere generale, sono applicabili anche al finanziamento con rimborso mediante c.d. cessione del quinto dello stipendio.
Nella fattispecie, risulta non contestato e documentato che il Pastificio IN SO S.p.a. abbia effettuato le trattenute sulle buste paga di per 76 rate, dovute in ragione della Parte_1 cessione del quinto dello stipendio in favore di come dimostrato dalle buste paga. CP_1
Manca, invece, prova della tempestiva preventiva escussione del debitore ceduto. Ed infatti, a fronte di un dedotto inadempimento del datore di lavoro a far data dal gennaio 2007 la società finanziaria solo con comunicazione del 31.02.2016, e quindi, in maniera inescusabilmente tardiva, ha rivolto la richiesta di pagamento nei confronti dell'odierno opponente. Al riguardo l'opposta ha sostenuto di averlo più volte avvisato tramite chiamate telefoniche, ma la circostanza è rimasta confinata ad una mera deduzione priva di qualunque riscontro probatorio. A tanto aggiungasi che la non ha CP_1 provato di aver chiesto il pagamento al datore di lavoro e che risulta dallo stralcio depositato da parte opponente essere stata ammessa al passivo del Fallimento del Pastificio IN SO S.p.a. per la somma di euro 18.188,24 con privilegio di cui all'art. 2751 c.p.c. e non ha offerto prova alcuna dell'incapienza dello stesso.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, risultando interamente rimborsato il finanziamento, tenuto conto dell'avvenuto pagamento di n. 76 rate (pari ad euro 20.216), della riscossione dell'assicurazione per euro 10.011,20 e della non tenutezza degli interessi moratori non potendo configurarsi alcun ritardo in capo al il decreto ingiuntivo non può che essere revocato. Pt_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula da parte del patrono della parte opponente vittoriosa, come in dispositivo, tenuto conto ai fini della determinazione del valore, dell'importo esatto con il decreto ingiuntivo (scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, stante la semplicità delle questioni trattate, dell'attività in concreto svolta e la natura semplificata della decisione.
3.1. Le stesse devono essere poi distratte in favore dell'avv. OC Raffaele, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Procedimento N. 630/2018 – Sentenza - Pag. 5
3.2. Devono poi rimanere a carico dell'opposta le spese della procedura monitoria.
3.3. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che non sussistono i presupposti affinchè di possa dar luogo, come chiesto dalla opponente ad una pronuncia di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata, non ravvisandosi in capo allo stesso mala fede o colpa grave (cfr. Cass. 24.4.2019, n.
11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2600/2017, emesso da questo Tribunale in data 20-21.11.2017 e notificato il 11.12.2017, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposta a rifondere nei confronti del procuratore antistatario di parte opponente avv.
Raffaele OC, le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase si studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per quella istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e
IVA se dovuta come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese della fase monitoria;
4) rigetta la domanda di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Così deciso in Nola, il 11/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
Procedimento N. 630/2018 – Sentenza - Pag. 6