Sentenza 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/06/2022, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01026/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2021, proposto da
EL OI, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Anna Ponzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Michelangelo Schipa 35;
contro
Comune di Ceglie Messapica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Faggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per l’accertamento e la declaratoria,
dell’illegittimità del silenzio opposto dalla P.A. resistente in ordine al procedimento attivato dalla ricorrente, con istanza in data 13.02.2018, assunta al protocollo dell’Ente con il n. 4604, avente per oggetto il premesso a costruire, per la realizzazione del progettato intervento [<Ristrutturazione edilizia...Intervento di demolizione e ricostruzione totale di edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, senza modifica della sagoma esterna con sistemazione delle aree pertinenziali, allocate in Via Don Rocco Gallone> distinto in Catasto Fabbricati e Terreni al Fg. 50, particelle 1297 sub 2 e sub 3 e pertinenza e p.lla 1381] e, in conseguenza, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, alla conclusione, da parte della P.A. resistente, del medesimo procedimento, con provvedimento espresso e motivato, quindi con contestuale declaratoria dell’obbligo della P.A. resistente alla conclusione del procedimento. Quanto innanzi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 31 del cod. proc. amm., nonché del combinato disposto di cui agli artt. 2,3 e 10bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e all’art. 20 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ceglie Messapica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra OI EL, con apposita istanza, in data 13.02.2018, assunta al prot. del Comune di Ceglie Messapica con il n. 4604, chiedeva il rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione del progettato intervento, avente ad oggetto: “ Ristrutturazione edilizia ... Intervento di demolizione e ricostruzione totale di edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, senza modifica della sagoma esterna con sistemazione delle aree pertinenziali ”, distinto in Catasto Fabbricati e Terreni al Fg. 50, particelle 1297 sub 2 e sub 3 e pertinenza e p.lla 1381.
L’odierna ricorrente, in pari data (13.02.2018), con contestuale istanza, chiedeva al Comune di Ceglie Messapica, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.
Il progettato intervento edilizio, oggetto dell’istanza di permesso di costruire, conseguiva la richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata n. 9, in data 17.12.2018.
Il medesimo progettato intervento edilizio, trasmesso, per quanto di competenza, alla Soprintendenza della Provincia di Brindisi, conseguiva il “ Parere favorevole ” anche di detto Ente e veniva trasmesso al Comune di Ceglie Messapica con nota prot. n. 23326, in data 06.12.2018.
Il Comune di Ceglie Messapica, tuttavia, con nota prot. n. 0006128 (ad oggetto: “ Richiesta di permesso di costruire n. 9020 per Ristrutturazione edilizia - demolizione e ricostruzione totale di edificio. Foglio 50 ptc. 1297 ”), in data 28.02.2019, chiedeva all’odierna istante “ apposita relazione geologica ”.
La sig.ra OI EL, con apposita nota prot. n. 0010237, in data 08.04.2019, trasmetteva al Comune di Ceglie Messapica “ Relazione Geologica ”, che, anche sotto l’ulteriore profilo di competenza scrutinato (su richiesta di integrazione istruttoria dell’Ente civico), così concludeva: “... Sulla base di quanto esposto, compresi gli aspetti geologici di stabilità, di salvaguardia da rischi idraulici e successivi eventuali dissesti geologici, si ritiene che l’intervento di progetto sia geologicamente compatibile con i luoghi ”.
La ricorrente, perdurando l’inerzia del Comune, con nota in data 06.10.2020, sollecitava il rilascio del Permesso di costruire.
La P.A. resistente, con nota prot. n. 29810, in data 11.11.2020 (ricevuta dalla sig.ra OI EL in data 16.11.2020) specificava: “... In data 10.11.2020, con nota prot. 29668, questo Ufficio ha inviato nota di verifica dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 9/2019 all’Ufficio Paesaggio per il completamento dell’istruttoria di questo Ufficio ”.
Immediato era il riscontro del Responsabile della 3° Area Tecnica del Comune di Ceglie Messapica, in data 12.11.2020, alla nota prot. n. 29668 del 10.11.2020, fra l’altro, indirizzato, per conoscenza, anche alla odierna ricorrente.
Il suddetto Responsabile, tra l’altro, specificava che: “ Alla luce di tanto non si comprende la necessità e l’opportunità della richiesta in oggetto atteso che, appare chiaro, che al momento il procedimento che necessita di essere determinato, anche in ragione del tempo trascorso, risulta quello finalizzato al rilascio del più ampio ed autonomo P.d.C di Vostra competenza ”.
Nonostante l’ulteriore sollecito definitorio da parte dei medesimi competenti organi/uffici interni della P.A. resistente, perdurava il silenzio da parte del Comune.
L’odierna ricorrente, pertanto, sollecitava nuovamente l’evasione della propria istanza, formalizzando detta richiesta nell’ “ Atto di significazione con contestuale diffida stragiudiziale ”, indirizzato alla P.A. resistente, datato 23.11.2020 e trasmesso a mezzo pec in data 24.11.2020.
La P.A. resistente, con nota prot. n. 30755, datata 20.11.2020, ricevuta dalla ricorrente in data 24.11.2020, a firma del Responsabile della VI Area del Comune di Ceglie Messapica, comunicava alla sig.ra OI EL un “ Preavviso di diniego articolo 10-bis, legge n. 241 del 1990 ”, concedendo il termine di giorni 10 per eventuali osservazioni.
Seguivano il riscontro, deduzioni e osservazioni da parte della sig.ra OI EL, in data 12.12.2020, consegnata all’Ente a mezzo pec in pari data.
Quindi, l’odierna ricorrente, ancora, con distinte pec, in data 01.02.2021 e 11.02.2021, sollecitava nuovamente il Comune di Ceglie Messapica alla conclusione del procedimento (il cui avvio risaliva all’istanza del 2018).
Peraltro, il Segretario Generale del Comune Ceglie Messapica, ricevuto in data 11.02.2021 l’ultimo ulteriore sollecito a mezzo pec da parte della ricorrente, con nota prot. n. 0004182, in data 15.02.2021, indirizzata al Responsabile dell’Area Urbanistica e, per conoscenza, al Sindaco del medesimo Ente civico e alla ricorrente per mezzo del suo difensore, specificava: “ … non pare più procrastinabile pena il rischio, in una futura e preannunciata azione legale, di non poter giustificare comunque la mancata adozione di un provvedimento finale di diniego ovvero di accoglimento, con conseguente soccombenza dell’ente. La necessità dell’adozione del provvedimento finale scaturisce peraltro dal preavviso di rigetto che l’Arch. IC aveva adottato con la nota prot. 30755 del 20.11.2020, cui la parte ha dato riscontro in data 12.12.2020. Anche al fine del rispetto dei termini procedimentali che la legge impone, si chiede che la S.V. entro un termine congruo, comunque non oltre il 22 febbraio 2020, predisponga una sintetica disamina degli atti finora prodotti e del provvedimento finale che intende adottare ”.
Avverso il silenzio serbato dal Comune di Ceglie Messapica è insorta la ricorrente, la quale – con il ricorso notificato in data 17 maggio 2021 – chiede a questo T.A.R. di accertare e di dichiarare l’illegittimità del silenzio, opposto dalla P.A. resistente in ordine al procedimento attivato con istanza in data 13.02.2018, avente per oggetto il permesso di costruire per la realizzazione del progettato intervento e, in conseguenza, di accertare e di dichiarare il diritto della ricorrente alla conclusione da parte della P.A. resistente del medesimo procedimento con provvedimento espresso e motivato, quindi con contestuale declaratoria dell’obbligo della P.A. resistente alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso.
La ricorrente deduce in diritto: Violazione, erronea interpretazione, falsa ed omessa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 2 bis, 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione, erronea interpretazione, falsa ed omessa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Violazione dei principi portati dalle disposizioni di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica attributiva del potere abilitativo e di conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca fra atti, provvedimenti e comportamenti promananti dalla medesima Amministrazione. Perplessità dell’azione amministrativa. Malgoverno.
In data 14 giugno 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Ceglie Messapica per resistere al ricorso.
Il ricorso merita di essere accolto.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Ceglie Messapica per decorso del termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale l’azione avverso il silenzio può essere proposta solo fino a che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ferma restando la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti.
L’eccezione è infondata.
Il Collegio, a riguardo, non ravvisa ragioni per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza ai sensi della quale “ L’atto di diffida a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, notificato all’Amministrazione dopo la scadenza dell’anno previsto dalla legge per la proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, può essere considerato come una nuova istanza di avvio del procedimento, ricorrendone i relativi presupposti ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 24/01/2022, n. 467; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 20/05/2021, n. 483; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 06/05/2021, n. 1143; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25/01/2021, n. 147).
Nel caso di specie, l’atto di diffida con cui il legale della ricorrente ha sollecitato il Comune a concludere il procedimento è stato trasmesso a mezzo pec in data 24.11.2020 e, dunque, deve ritenersi che dalla scadenza del termine per provvedere su questa rinnovata istanza sia iniziato a decorrere un nuovo anno per la proposizione del ricorso ex art. 117 c.p.a. Tale diffida, particolarmente articolata nella sua formulazione, rappresentando nuovamente i presupposti per il rilascio del provvedimento e argomentando circa gli elementi emersi nel corso del procedimento, ben può essere assimilata a nuova istanza di avvio del procedimento, con conseguente rigetto dell’eccezione sollevata dal Comune circa la tempestività del ricorso, notificato in data 17 maggio 2021. Tra l’altro, la ricorrente con distinte pec, in data 01.02.2021 e 11.02.2021, ha nuovamente sollecitato il Comune di Ceglie Messapica a concludere il procedimento.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L’azione avverso il silenzio inadempimento, ex art. 117 c.p.a., è diretta a far accertare la violazione dell’obbligo della Pubblica amministrazione di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere.
Ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 2 bis, della L. n. 241/1990 “ La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria ” e “ 2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede ”.
Ed ancora, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della medesima L. n. 241/1990 e s.m.i. “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza … le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ”.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con condanna del Comune di Ceglie Messapica a provvedere espressamente sull’istanza della ricorrente nel termine di giorni trenta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza decorsi i quali:
- si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta , le cui spese saranno poste a carico della stessa Amministrazione intimata;
- il Segretario comunale dovrà comunicare il nome del funzionario responsabile del procedimento, onde consentire a questo T.A.R. la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per l’assunzione delle iniziative di sua competenza con riferimento a eventuali profili di danno erariale.
Il Comune di Ceglie Messapica deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in base alla regola della soccombenza; esse si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario della parte ricorrente, ferma restando la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento del silenzio inadempimento come in epigrafe proposta, ordina al Comune di Ceglie Messapica di pronunciarsi in via definitiva sulla istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Ceglie Messapica alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario della parte ricorrente, fermo il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Si comunichi alle parti, nonché al Segretario comunale del Comune di Ceglie Messapica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO