Art. 38.
Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferira' col mezzo del procuratore generale al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinche' si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.
Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferira' col mezzo del procuratore generale al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinche' si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.