Articolo 38 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
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Versione
3 settembre 1862
Art. 38.

Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferira' col mezzo del procuratore generale al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinche' si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862