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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2468/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2468/2021 promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. LAVEZZO Parte_1 C.F._1
LUCA, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. ) E (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._3 Per_1
rappresentati e difesi dall'Avv. CARRARO FRANCESCO, come da procura in atti;
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1 [...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore CP_3 Controparte_2 Per_1
coinvolto con l'attore nel sinistro occorso il 24/10/2019 ad ore 13:34 in via Angeli ad Adria
[...]
(RO), per ottenere dai convenuti il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
L'attore ha allegato che: a) nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo il sig. si trovava alla Pt_1
guida del proprio motociclo Yamaha Majesty 400 tg. DL88398 con provenienza dal semaforo di via
Chieppara e direzione verso via Badini a velocità moderata e con casco correttamente allacciato;
b) giunto nei pressi dell'intersezione con la via Ex Reformati, il sig. si trovava improvvisamente Pt_1 pagina 1 di 12 innanzi una bicicletta marca condotta dal minore , il quale attraversava la CP_4 Persona_1
corsia tenuta dal sig. per immettersi nella via Ex Riformati provenendo dal marciapiede Pt_1 dell'opposta carreggiata e rimanendo nascosto alla vista dell'attore, dalla fila di auto incolonnate nell'opposto senso di marcia;
c) l'attraversamento del minore era avvenuto mentre lo stesso era in sella alla bicicletta e fuori dalle strisce pedonali, pur presenti a breve distanza;
inoltre, le testimonianze raccolte dai Carabinieri avevano confermato che “il ragazzo in bicicletta per attraversare la strada passava dietro l'ultima auto incolonnata facendo sì che non potesse essere visto dal ciclomotore che sopraggiungeva proprio perchè nascosto dal veicolo incolonnato”; d) nell'estremo tentativo di evitare l'impatto, il sig. frenava bruscamente perdendo il controllo del proprio mezzo che scivolava a Pt_1
terra sul lato sinistro;
lo scooter investiva quindi la bicicletta, colpendone la ruota posteriore, lato destro;
e) al minore gli Ufficiali dei Carabinieri intervenuti contestavano la sanzione Persona_1 di cui all'art. 145 c. 2^ C.d.S. per aver intersecato la propria traiettoria con veicolo proveniente da destra omettendo la dovuta precedenza, come da verbale prodotto.
Si sono costituiti in giudizio i genitori del minore, ossia ed , i Controparte_1 Controparte_2 quali eccepivano, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale, nonchè il concorso causale esclusivo o concorsuale del per aver tenuto Pt_1
una velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi e della circolazione, per aver circolato con pneumatici non in perfetta efficienza ed evidenziando la legittimità della condotta del ciclista in quanto,
a loro dire, l'attraversamento nell'immediata prossimità delle strisce equivarrebbe ad attraversare sulle strisce;
inoltre, gli stessi contestavano nel quantum la domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. C.p.c., produzione di documenti, escussione di testimoni, e ammissione di una CTU medico-legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la stessa in decisione, previa concessione dei termini di legge.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed pagina 2 di 12 analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui
“la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti di quanto si va a specificare.
In primo luogo, non coglie nel segno l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti.
Risulta, difatti, ben comprensibile il titolo dell'azione promossa in giudizio, e in ogni caso, gli elementi fattuali da cui desumere la pretesa di responsabilità dei soggetti convenuti, ossia i genitori del minore coinvolto nel sinistro stradale, ai danni dell'attore.
Difatti, i genitori sono stati chiamati in causa non in proprio ma quali esercenti la potestà genitoriale sul minore (cfr. anche pag. 1, in epigrafe: “quali esercenti la potestà genitoriale sul minore” e pag. 4 “parte attrice … i sig.ri , nato il [...] a [...] e Pt_2 Controparte_3 [...]
, nata il [...] ad [...] (…) nella qualità di esercenti la potestà genitoriale del CP_2
minore . Persona_1
Ancora, il tutolo di responsabilità sulla base del quale sono stati convenuti i genitori del minore, risulta in ogni caso desumibile dalle allegazioni dell'attore.
Nel caso di specie, in relazione all'art. 2048 c.c., in punto di responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dal figlio minore, è stato chiarito che “L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico
pagina 3 di 12 dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che
l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile” (Cass. N. 22541/2019), e che “La responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato, a norma dell'art 2048 c.c., è subordinata al requisito della coabitazione, perché solo la convivenza può consentire l'adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima” (Cass. 11198/2019).
Difatti, come noto, in tema di responsabilità civile, l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la "culpa in educando" e la "culpa in vigilando".
Nel caso di specie, si ravvisa chiaramente una culpa in educando nei genitori convenuti, considerando che il sinistro oggetto di giudizio è ascrivibile (almeno in parte maggioritaria) ad una violazione da parte del minore delle norme del codice della strada, e di quelle di comune prudenza ed avvedutezza, con conseguente responsabilità dei genitori convenuti.
Sulla dinamica del sinistro, la documentazione prodotta, e le risultanze della prova testimoniale, hanno consentito di ricostruire le seguenti circostanze fattuali.
Dal doc. 1 dell'attore, ossia Relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, è emerso che il minore ha posto in essere un attraversamento della sede stradale, non sulle strisce pedonali, ma Per_1
ad una distanza di cinque metri dalle stesse, e peraltro in una posizione tale per cui lo stesso si trovava nascosto da una colonna di automobili, in modo tale da non poter essere visto dal conducente del motoveicolo, l'attore, il quale ha dovuto procedere ad una brusca frenata del proprio veicolo, cadendo a terra, subendo lesioni alla sua persona, e a taluni beni personali.
Dalla relazione depositata è anche emerso, da un lato, che il minore è stato destinatario dell'irrogazione di una sanzione di cui all'art. 145 c. 2^ C.d.S. per aver intersecato la propria traiettoria con veicolo proveniente da destra omettendo la dovuta precedenza, (cfr. DOC. 1 di parte , pag. 4); dall'altro, Pt_1 che l'attore stesso è stato destinatario di sanzioni, ossia sanzione per eccesso di velocità per violazione dell'art. 141, comma 1 del Cds, e sanzione ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Codice della strada per aver circolato con un veicolo con pneumatici non in perfetta efficienza.
Occorre tuttavia, esaminare le predette sanzioni, in relazione alla complessiva dinamica del sinistro, e all'efficienza causale con il danno prodotto.
Nel corso della prova per testi, il Carabiniere confermava di aver acquisito la Testimone_1 dichiarazione del “il quale ha assistito al sinistro, trovandosi a bordo come Pt_3 Parte_4
pagina 4 di 12 passeggero del mezzo militare” nel momento dei fatti e che dunque ha potuto vedere il sinistro dalla propria autovettura.
Sul punto, il teste carabiniere intervenuto sul luogo del sinistro in risposta alla Testimone_1 domanda “3) Vero che nella corsia di marcia opposta alle autovetture in colonna sopraggiungeva il ciclomotore Yamaha Majesty 400 tg. DL88398 di proprietà ed all'uopo condotto dal sig. Pt_1
, ha dichiarato “Dai rilievi che abbiamo effettuato, i veicoli erano ancora nella posizione
[...] statica conseguente all'incidente, sull'asfalto c'erano ancora dei segni, quindi posso dire che è verosimile questa ricostruzione di cui al cap. 3, anche dai danni riportati dai veicoli si desume questa ricostruzione”, e in risposta alla domanda “3) Vero che, all'altezza dell'intersezione tra la via Angeli e la via Ex Riformati, Lei vedeva il minore scendere dal marciapiede a lato della via Persona_1
Angeli in sella ad una bicicletta, ed attraversare la via Angeli dirigendosi verso via Ex Riformati passando alle spalle degli autoveicoli fermi in colonna”, ha dichiarato “3 “secondo”- io non ho assistito al sinistro, ho solo effettuato i rilievi conseguenti al sinistro, quindi non ho visto movimenti dinamici dei mezzi;
dalla relazione, dalla posizione dei mezzi, da quanto accertato sul posto, è verosimile anche questo particolare, ma io non ero presente”.
Inoltre, il testimone ha dichiarato che: “
6- visionando la relazione del sinistro da me redatta, e il rilievo planimetrico eseguito, dallo scarrocciamento presente sulla strada, e anche in base al presunto punto
d'urto, ci sono circa sette metri, quindi è verosimile che il conducente del motociclo si sia accorto almeno ad una distanza di sette metri, della presenza della biciletta, perché poi ci sono segni sull'asfalto dello scarrocciamento del motociclo che è caduto ed ha continuato a scivolare;
la bicicletta è rimasta nella posizione conseguente all'urto, quindi ciò che è coerente con il passaggio da una parte all'altra della carreggiata della bicicletta, per accedere alla via Ex Riformati, per cui ha attraversato perpendicolarmente la via Angeli, e in quel frangente veniva colpita sulla ruota posteriore dal motociclo Yamaha già in scivolata;
ADR non posso dire nel momento dell'incidente fino a che punto arrivasse la coda, non ci sono tracce da rilevare in relazione alla coda nel momento del sinistro;
quindi non posso dire se il punto d'urto era dove si era formata la coda, anche perché la colonna che si era formata dopo l'incidente, è una colonna diversa da quella di traffico ordinario”, e ancora “la frenata e lo scarrocciamento è di circa 38 metri totali, dal punto di inizio;
ADR per scarrocciamento intendiamo il graffio bianco che la scivolata del mezzo motociclo ha prodotto sull'asfalto; posso dire con precisione che lo scooter prima delle strisce pedonali, cadeva a terra, lasciando dei graffi sull'asfalto per circa 7 metri prima di urtare la biciletta, proseguendo nella scivolata per altri circa 30 metri dopo l'urto; preciso che la bicicletta non attraversava sulle strisce pedonali”, oltre ad aver specificato che “abbiamo constatato che la gomma anteriore era completamente usurata;
noi non ci
pagina 5 di 12 siamo basati nell'irrogazione della sanzione esclusivamente sul limite di velocità dei 50 km/h che vige sulla quella strada, ma ci siamo basati sulla velocità delle condizioni di luogo e di tempo in quel frangente, ossia luogo con presenza di uscita di ragazzi da scuola e traffico intenso, con passaggio pedonale;
la velocità necessaria è quella che evita un sinistro, se c'è tanta gente devo essere in grado di prevenire ogni circostanza;
ADR preciso che abbiamo comminato una sanzione anche al conducente della bicicletta, ossia mancata precedenza, perché intersecava la sua linea di avanzamento con quella di un veicolo ossia il motociclo che proveniva dalla sua destra, omettendo di dargli la precedenza, che in quel caso sarebbe stata a destra;
ADR dalle dichiarazioni il conducente della biciletta ha dichiarato di essere a bordo in sella della sua bicicletta al momento dell'attraversamento”.
Nel complesso, la dinamica del sinistro osservata dal Carabiniere e confermata dal teste Pt_4 Tes_1 risulta la seguente “stavamo percorrendo via Nazario Sauro quando giunti all'intersezione con via
Angeli, ci fermavamo allo stop al fine di verificare la possibilità di immetterci nella predetta via.
Durante la manovra di immissione nella via Angeli notavo una colonna di autovetture ferme al semaforo con direzione via Chieppara e vedevo un ciclomotore sopraggiungere dalla direzione opposta a quella delle auto incolonnate. notavo anche che sulla destra, guardando in direzione via
Chieppara, precisamente sul marciapiede, c'era un gruppo di ragazzi dai quali se ne staccava uno in bicicletta che attraversava via angeli per dirigersi probabilmente in via ex Riformati. Nell'attraversare la strada il ragazzo in bicicletta ostacolava il ciclomotore che sopraggiungeva nel frattempo sulla corsia opposta. A questo punto notavo che il conducente del ciclomotore frenava bruscamente, per evitare l'impatto con la bici ma a causa della frenata perdeva il controllo del mezzo che scivolava in terra ed iniziava a ruotare su se stesso. Durante tale rotazione impattava con la motocicletta. Si precisa che il ragazzo in bicicletta per attraversare la strada passava dietro all'ultima auto incolonnata, facendo si che non potesse essere visto dal ciclomotore che sopraggiungeva proprio perche' nascosto dal veicolo incolonnato. Si precisa inoltre che a circa 5 metri dal punto in cui la bicicletta ha attraversato via Angeli sono presenti le strisce pedonali per l'attraversamento”.
Inoltre, è risultato per mezzo delle testimonianze, e neppure contestato dai convenuti, che il minore stesse effettuando il suo attraversamento, restando in sella alla propria bicicletta.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, sulla base del materiale probatorio raccolto, occorre fare applicazione dell'art. 2054 c.c., il quale prevede che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” trattandosi, come noto, di presunzione superabile.
Difatti, risulta opportuno citare ex plurimis la pronuncia Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4130 del
16/02/2017, secondo cui "In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la
pagina 6 di 12 presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto".
D'altra parte, costituisce ormai "ius receptum" il principio secondo cui, il giudice che abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (cfr., in tal senso ed "ex permultis", Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2000, n. 15847). Infatti, per superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma secondo, cod. civ., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, occorre dimostrare che: 1) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
2) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2000, n. 12524).
Ne deriva che, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 1998, n. 12692).
Peraltro, è noto che, in tema di circolazione stradale, i velocipedi sono da ritenersi ricompresi nella categoria dei "veicoli" ai sensi degli articoli 46 e 47 codice della strada, con conseguente possibilità di applicazione del meccanismo presuntivo di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta.
Sulla base degli atti di PG prodotti da parte attrice, i quali includono anche ampia documentazione fotografica, e sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, può ricavarsi agevolmente che, nel caso di specie:
-il minore ha proceduto al suo attraversamento permanendo in sella alla propria bicicletta.
Sul punto, si rileva che l'art. 182, comma 4 c.c. prevede che “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”.
La giurisprudenza ha affermato che “nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano” (Cass. Cassazione Penale, sez, IV, sentenza n. 27611/2014).
pagina 7 di 12 Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito recentemente che “l'errore logico in cui è incorsa la ricorrente consiste nel traslare il comportamento ordinario del conducente del velocipede… alla diversa situazione in cui egli si trovi ad occupare spazi della strada destinati ai pedoni, quali appunto le strisce pedonali oppure i marciapiedi, nella quale è, invece, obbligato all'attraversamento portando il velocipede a mano.
4.3. In definitiva, al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, le norme menzionate devono essere interpretate nel senso che consentono al ciclista di occupare spazi altrimenti dedicati ai soli pedoni - comportamenti consentiti solo in situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso - purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella” (Cass. Civ.
3242/2024).
Nel caso di specie, l'elevato traffico, la presenza di una colonna di macchine, la vicinanza ad un istituto scolastico, imponevano al ciclista di condurre la bicicletta a mano, ed evitare l'attraversamento in sella alla stessa, circostanza non accaduta.
-il minore ha attraversato non sulle strisce pedonali, quindi non era neppure agevolmente prevedibile il suo attraversamento, essendo avvenuta tale condotta ad una distanza di 5 metri dalle strisce pedonali;
-il minore ha attraversato la strada mantenendosi nascosto dietro ad una colonna di automobili, accentuando in tal modo la scarsa possibilità di visione e previsione del suo attraversamento;
-l'attore, in seguito all'urto con il velocipede condotto dal minore, ha posto in essere/subito uno scarrocciamento di circa 38 metri, di modo che, come emerso, lo stesso presumibilmente stava conducendo il proprio motoveicolo ad una velocità non elevata, ma ugualmente non perfettamente consona allo stato e alla condizione dei luoghi, ossia traffico e vicinanza ad un istituto scolastico e ad un attraversamento pedonale;
-l'attore circolava con un motociclo i cui pneumatici non erano in perfette condizioni.
Come noto, la regola posta dall'art. 2054, 2 co. c.p.c., consente sì di ritenere sussistente un concorso di colpa dei veicoli, ma impone di considerare una uguale responsabilità (50-50), soltanto in assenza di una prova contraria, per tale intendendosi non solo la prova dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti, ma anche la prova della maggiore e preponderate responsabilità di uno dei due soggetti.
A tale proposito, le colpe risultano reciproche, anche se in misura maggioritaria in capo al minore, il quale ha attuato per primo una condotta grandemente negligente, ponendo egli stesso e gli altri utenti della strada in serio pericolo, e realizzando plurime violazioni di norme di prudenza.
Al tempo stesso, l'attore avrebbe dovuto moderare ulteriormente la propria velocità, in ragione sia dei plurimi incroci circonvicini sia del traffico congestionato sia della presenza di numerosi pedoni (una scolaresca).
pagina 8 di 12 Nel complesso, secondo la dinamica come ricostruita, per tutte le ragioni sopra illustrate, e in applicazione del canone ermeneutico di cui al combinato disposto degli artt. 2727 e 2729, comma secondo, cod. civ., si ritiene che il concorso di colpa delle due parti di giudizio non sia paritario, essendo possibile riconoscere in capo ai soggetti coinvolti un concorso di colpa, misurabile nel 75% in capo al minore e nel 25% in capo all'attore.
Per quanto riguarda il quantum del risarcimento richiesto, le lesioni sono state accertate dal CTU, alle cui valutazioni si aderisce, in quanto logiche e prive di contestazioni.
Sul quantum risarcitorio richiesto dall'attore, la CTU incaricata ha accertato la presenza di danni alla salute in capo allo stesso, nella seguente misura:
-un danno permanente alla persona limitato all'ambito del biologico quantificato in misura del 5% di riduzione della validità psico-fisica;
-un il danno biologico temporaneo in, 10 gg. al 75%, 20 gg. al 50% e 30 gg. al 25%;
-ha ritenuto congrue le spese documentate in atti per complessivi € 1.394,00 comprensive delle spese di
CTP.
L'attore al momento del sinistro aveva 57 anni.
Quanto ai danni non patrimoniali meritevoli di risarcimento, alla luce dei recenti arresti delle Sezioni
Unite (vd., tra l'altro, Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972), è il caso di premettere che:
- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
- la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie);
- va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), c.d. danno biologico;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
- determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, tanto più ove questo venga liquidato in percentuale del primo;
pagina 9 di 12 - semmai, il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie, trattandosi di sinistro stradale, occorre fare applicazione delle tabelle relative al criterio di liquidazione previsto dal codice delle Assicurazioni.
Sulla base dei criteri indicati, e delle valutazioni del CTU, è quindi possibile riconoscere un danno non patrimoniale alla salute pari a 6.318,80.
Nel proprio atto di citazione, l'attore ha domandato anche il riconoscimento di un risarcimento a titolo di anno morale, quantificato in una percentuale del 20% del danno non patrimoniale patito.
Nel caso di specie, tale voce di danno non risulta riconoscibile, non avendo l'attore allegato alcun tipo di ripercussione sula vita quotidiana, e neppure una sofferenza aggiuntiva rispetto a quella già oggetto di accertamento medico-legale.
Per ottenere tale liquidazione aggiuntiva, quindi, è necessario che la vittima alleghi e provi, durante il giudizio, come le conseguenze derivanti dal danno siano circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente sono incluse nella liquidazione tabellare standard del danno medesimo.
Nel caso di specie, non risulta che le conseguenze pregiudizievoli subite dall'attore si siano sostanziate in conseguenze pregiudizievoli difformi e maggiori rispetto a quelle derivanti in via ordinaria a soggetti della stessa età della vittima (57 anni), e a causa di sinistri di analoga portata di quello oggetto del presente procedimento.
Conclusivamente, null'altro può riconoscersi all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e, tenuto conto del contributo causale (in ragione del 25%) fornito alla causazione del sinistro, il risarcimento che in concreto spetterà all'attore va abbattuto della quota suddetta (25%), per cui ascende ad euro 4.739,10, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (24.10.2019) e via via rivalutata anno per anno;
sulla somma ottenuta all'attualità si computeranno gli ulteriori interessi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo.
Per ciò che attiene alle spese mediche, il CTU ha riconosciuto come congrue spese per un totale di euro
1.394,00, che detratto l'abbattimento per il concorso di colpa, dà luogo ad un ristoro di euro 1.045,50.
Per ciò che attiene alla richiesta di refusione delle spese di CTP da parte dell'attore, la stessa, merita accoglimento.
Come noto, la Suprema Corte ha stabilito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della pagina 10 di 12 facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013,
n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380; Cass. Ord. 30289/2019).
La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n.
2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
La Corte, ha inoltre specificato che “d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass. Ord. 30289/2019), ritenendo quindi la Corte sufficiente, ai fini della prova della spettanza di tali somme, anche la mera produzione di notula proforma, da cui quindi non risultava ancora effettuato il pagamento.
Sulla base della notula proforma prodotta, saranno quindi dovuti all'attore anche euro 732,00 per l'opera prestata dal proprio CTP, dott. , che detratto l'abbattimento per il concorso di Persona_2
colpa, dà luogo ad un ristoro di euro 549,00.
Ancora, per ciò che attiene al risarcimento richiesto per i danni occorsi al motoveicolo dell'attore, tale domanda non merita accoglimento.
Difatti, sul punto, l'attore si è limitato a produrre un mero preventivo di spesa (privo di quietanza di pagamento), senza tuttavia dimostrare di aver sostenuto la relativa spesa, dal momento che lo stesso testimone escusso in giudizio (il carrozziere) ha dichiarato di aver proceduto a redigere il preventivo di spesa, senza effettuare alcuna lavorazione del motoveicolo, e senza conoscere se, effettivamente, il motoveicolo sia stato oggetto della relativa riparazione, e quindi, del relativo esborso economico.
Da ultimo, per ciò che attiene ai beni personali di cui alla lista doc. 8 attore, “lista documento danneggiati”, l'attore ne domanda il ristoro in via equitativa.
Trattasi di una lista scritta di pugno dall'attore, relativa agli oggetti che avrebbero subito una distruzione o menomazione in seguito al sinistro, tra cui si leggono gli occhiali da vista nuovi che l'attore ha acquistato in data 4.11.2019, scarpe, pantaloni, giubbotto, casco, cellulare.
Sul punto, la moglie dell'attore, escussa come teste, ha confermato la distruzione degli occhiali da vista dell'attore, asserendo che, per contro, il casco era solo graffiato, e non distrutto, quindi ancora utilizzabile, e anche le scarpe erano ancora utilizzabili.
Non avendo l'attore dato chiara dimostrazione del valore dei beni all'epoca del sinistro, né prodotto documentazione fotografica dei beni con lesioni, alla luce in ogni caso delle dichiarazioni attendibili e pagina 11 di 12 circostanziate della di lui moglie in relazione agli occhiali, unite allo scontrino di acquisto degli stessi, si procede ad una liquidazione equitativa, considerando risarcibili le somme relative agli occhiali da vista, per euro 419,00, che detratto l'abbattimento per il concorso di colpa, dà luogo ad un ristoro di euro 314,25.
Le spese di CTU vengono poste in capo alle parti in via definitiva nella misura del 75% in capo ai convenuti, e del 25% in capo all'attore, alla luce degli esiti del giudizio.
Le spese, alla luce dell'esito del giudizio, si dichiarano compensate tra le parti nella misura di un terzo, ponendo a carico della parte convenuta la quota residua, pari a due terzi. Le stesse quindi si liquidano come da D.M. 55/2014, in base all'attività di giudizio e alle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Accerta la responsabilità in misura del 75% del minore , e quindi, dei genitori Persona_1
convenuti, in ordine alla produzione del sinistro oggetto di causa;
2) Accoglie, nei limiti di cui alla parte motiva, la domanda dell'attore, e per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento all'attore della somma di euro 6.647,85, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (24.10.2019) e via via rivalutata anno per anno;
sulla somma ottenuta all'attualità si computeranno gli ulteriori interessi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo;
3) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, e condanna il convenuto a rifondere all'attore la quota residua, pari ai due terzi, somme che si liquidano qui per l'intero (3/3) in euro 5.077,00 per compensi, ed euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi antistatari;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, definitivamente a carico delle parti nella misura del 75% in capo ai convenuti, e del 25% in capo all'attore.
Rovigo, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Abiuso
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2468/2021 promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. LAVEZZO Parte_1 C.F._1
LUCA, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. ) E (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._3 Per_1
rappresentati e difesi dall'Avv. CARRARO FRANCESCO, come da procura in atti;
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1 [...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore CP_3 Controparte_2 Per_1
coinvolto con l'attore nel sinistro occorso il 24/10/2019 ad ore 13:34 in via Angeli ad Adria
[...]
(RO), per ottenere dai convenuti il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
L'attore ha allegato che: a) nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo il sig. si trovava alla Pt_1
guida del proprio motociclo Yamaha Majesty 400 tg. DL88398 con provenienza dal semaforo di via
Chieppara e direzione verso via Badini a velocità moderata e con casco correttamente allacciato;
b) giunto nei pressi dell'intersezione con la via Ex Reformati, il sig. si trovava improvvisamente Pt_1 pagina 1 di 12 innanzi una bicicletta marca condotta dal minore , il quale attraversava la CP_4 Persona_1
corsia tenuta dal sig. per immettersi nella via Ex Riformati provenendo dal marciapiede Pt_1 dell'opposta carreggiata e rimanendo nascosto alla vista dell'attore, dalla fila di auto incolonnate nell'opposto senso di marcia;
c) l'attraversamento del minore era avvenuto mentre lo stesso era in sella alla bicicletta e fuori dalle strisce pedonali, pur presenti a breve distanza;
inoltre, le testimonianze raccolte dai Carabinieri avevano confermato che “il ragazzo in bicicletta per attraversare la strada passava dietro l'ultima auto incolonnata facendo sì che non potesse essere visto dal ciclomotore che sopraggiungeva proprio perchè nascosto dal veicolo incolonnato”; d) nell'estremo tentativo di evitare l'impatto, il sig. frenava bruscamente perdendo il controllo del proprio mezzo che scivolava a Pt_1
terra sul lato sinistro;
lo scooter investiva quindi la bicicletta, colpendone la ruota posteriore, lato destro;
e) al minore gli Ufficiali dei Carabinieri intervenuti contestavano la sanzione Persona_1 di cui all'art. 145 c. 2^ C.d.S. per aver intersecato la propria traiettoria con veicolo proveniente da destra omettendo la dovuta precedenza, come da verbale prodotto.
Si sono costituiti in giudizio i genitori del minore, ossia ed , i Controparte_1 Controparte_2 quali eccepivano, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale, nonchè il concorso causale esclusivo o concorsuale del per aver tenuto Pt_1
una velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi e della circolazione, per aver circolato con pneumatici non in perfetta efficienza ed evidenziando la legittimità della condotta del ciclista in quanto,
a loro dire, l'attraversamento nell'immediata prossimità delle strisce equivarrebbe ad attraversare sulle strisce;
inoltre, gli stessi contestavano nel quantum la domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. C.p.c., produzione di documenti, escussione di testimoni, e ammissione di una CTU medico-legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la stessa in decisione, previa concessione dei termini di legge.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed pagina 2 di 12 analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui
“la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito, le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti di quanto si va a specificare.
In primo luogo, non coglie nel segno l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti.
Risulta, difatti, ben comprensibile il titolo dell'azione promossa in giudizio, e in ogni caso, gli elementi fattuali da cui desumere la pretesa di responsabilità dei soggetti convenuti, ossia i genitori del minore coinvolto nel sinistro stradale, ai danni dell'attore.
Difatti, i genitori sono stati chiamati in causa non in proprio ma quali esercenti la potestà genitoriale sul minore (cfr. anche pag. 1, in epigrafe: “quali esercenti la potestà genitoriale sul minore” e pag. 4 “parte attrice … i sig.ri , nato il [...] a [...] e Pt_2 Controparte_3 [...]
, nata il [...] ad [...] (…) nella qualità di esercenti la potestà genitoriale del CP_2
minore . Persona_1
Ancora, il tutolo di responsabilità sulla base del quale sono stati convenuti i genitori del minore, risulta in ogni caso desumibile dalle allegazioni dell'attore.
Nel caso di specie, in relazione all'art. 2048 c.c., in punto di responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dal figlio minore, è stato chiarito che “L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico
pagina 3 di 12 dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che
l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile” (Cass. N. 22541/2019), e che “La responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato, a norma dell'art 2048 c.c., è subordinata al requisito della coabitazione, perché solo la convivenza può consentire l'adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima” (Cass. 11198/2019).
Difatti, come noto, in tema di responsabilità civile, l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la "culpa in educando" e la "culpa in vigilando".
Nel caso di specie, si ravvisa chiaramente una culpa in educando nei genitori convenuti, considerando che il sinistro oggetto di giudizio è ascrivibile (almeno in parte maggioritaria) ad una violazione da parte del minore delle norme del codice della strada, e di quelle di comune prudenza ed avvedutezza, con conseguente responsabilità dei genitori convenuti.
Sulla dinamica del sinistro, la documentazione prodotta, e le risultanze della prova testimoniale, hanno consentito di ricostruire le seguenti circostanze fattuali.
Dal doc. 1 dell'attore, ossia Relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, è emerso che il minore ha posto in essere un attraversamento della sede stradale, non sulle strisce pedonali, ma Per_1
ad una distanza di cinque metri dalle stesse, e peraltro in una posizione tale per cui lo stesso si trovava nascosto da una colonna di automobili, in modo tale da non poter essere visto dal conducente del motoveicolo, l'attore, il quale ha dovuto procedere ad una brusca frenata del proprio veicolo, cadendo a terra, subendo lesioni alla sua persona, e a taluni beni personali.
Dalla relazione depositata è anche emerso, da un lato, che il minore è stato destinatario dell'irrogazione di una sanzione di cui all'art. 145 c. 2^ C.d.S. per aver intersecato la propria traiettoria con veicolo proveniente da destra omettendo la dovuta precedenza, (cfr. DOC. 1 di parte , pag. 4); dall'altro, Pt_1 che l'attore stesso è stato destinatario di sanzioni, ossia sanzione per eccesso di velocità per violazione dell'art. 141, comma 1 del Cds, e sanzione ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Codice della strada per aver circolato con un veicolo con pneumatici non in perfetta efficienza.
Occorre tuttavia, esaminare le predette sanzioni, in relazione alla complessiva dinamica del sinistro, e all'efficienza causale con il danno prodotto.
Nel corso della prova per testi, il Carabiniere confermava di aver acquisito la Testimone_1 dichiarazione del “il quale ha assistito al sinistro, trovandosi a bordo come Pt_3 Parte_4
pagina 4 di 12 passeggero del mezzo militare” nel momento dei fatti e che dunque ha potuto vedere il sinistro dalla propria autovettura.
Sul punto, il teste carabiniere intervenuto sul luogo del sinistro in risposta alla Testimone_1 domanda “3) Vero che nella corsia di marcia opposta alle autovetture in colonna sopraggiungeva il ciclomotore Yamaha Majesty 400 tg. DL88398 di proprietà ed all'uopo condotto dal sig. Pt_1
, ha dichiarato “Dai rilievi che abbiamo effettuato, i veicoli erano ancora nella posizione
[...] statica conseguente all'incidente, sull'asfalto c'erano ancora dei segni, quindi posso dire che è verosimile questa ricostruzione di cui al cap. 3, anche dai danni riportati dai veicoli si desume questa ricostruzione”, e in risposta alla domanda “3) Vero che, all'altezza dell'intersezione tra la via Angeli e la via Ex Riformati, Lei vedeva il minore scendere dal marciapiede a lato della via Persona_1
Angeli in sella ad una bicicletta, ed attraversare la via Angeli dirigendosi verso via Ex Riformati passando alle spalle degli autoveicoli fermi in colonna”, ha dichiarato “3 “secondo”- io non ho assistito al sinistro, ho solo effettuato i rilievi conseguenti al sinistro, quindi non ho visto movimenti dinamici dei mezzi;
dalla relazione, dalla posizione dei mezzi, da quanto accertato sul posto, è verosimile anche questo particolare, ma io non ero presente”.
Inoltre, il testimone ha dichiarato che: “
6- visionando la relazione del sinistro da me redatta, e il rilievo planimetrico eseguito, dallo scarrocciamento presente sulla strada, e anche in base al presunto punto
d'urto, ci sono circa sette metri, quindi è verosimile che il conducente del motociclo si sia accorto almeno ad una distanza di sette metri, della presenza della biciletta, perché poi ci sono segni sull'asfalto dello scarrocciamento del motociclo che è caduto ed ha continuato a scivolare;
la bicicletta è rimasta nella posizione conseguente all'urto, quindi ciò che è coerente con il passaggio da una parte all'altra della carreggiata della bicicletta, per accedere alla via Ex Riformati, per cui ha attraversato perpendicolarmente la via Angeli, e in quel frangente veniva colpita sulla ruota posteriore dal motociclo Yamaha già in scivolata;
ADR non posso dire nel momento dell'incidente fino a che punto arrivasse la coda, non ci sono tracce da rilevare in relazione alla coda nel momento del sinistro;
quindi non posso dire se il punto d'urto era dove si era formata la coda, anche perché la colonna che si era formata dopo l'incidente, è una colonna diversa da quella di traffico ordinario”, e ancora “la frenata e lo scarrocciamento è di circa 38 metri totali, dal punto di inizio;
ADR per scarrocciamento intendiamo il graffio bianco che la scivolata del mezzo motociclo ha prodotto sull'asfalto; posso dire con precisione che lo scooter prima delle strisce pedonali, cadeva a terra, lasciando dei graffi sull'asfalto per circa 7 metri prima di urtare la biciletta, proseguendo nella scivolata per altri circa 30 metri dopo l'urto; preciso che la bicicletta non attraversava sulle strisce pedonali”, oltre ad aver specificato che “abbiamo constatato che la gomma anteriore era completamente usurata;
noi non ci
pagina 5 di 12 siamo basati nell'irrogazione della sanzione esclusivamente sul limite di velocità dei 50 km/h che vige sulla quella strada, ma ci siamo basati sulla velocità delle condizioni di luogo e di tempo in quel frangente, ossia luogo con presenza di uscita di ragazzi da scuola e traffico intenso, con passaggio pedonale;
la velocità necessaria è quella che evita un sinistro, se c'è tanta gente devo essere in grado di prevenire ogni circostanza;
ADR preciso che abbiamo comminato una sanzione anche al conducente della bicicletta, ossia mancata precedenza, perché intersecava la sua linea di avanzamento con quella di un veicolo ossia il motociclo che proveniva dalla sua destra, omettendo di dargli la precedenza, che in quel caso sarebbe stata a destra;
ADR dalle dichiarazioni il conducente della biciletta ha dichiarato di essere a bordo in sella della sua bicicletta al momento dell'attraversamento”.
Nel complesso, la dinamica del sinistro osservata dal Carabiniere e confermata dal teste Pt_4 Tes_1 risulta la seguente “stavamo percorrendo via Nazario Sauro quando giunti all'intersezione con via
Angeli, ci fermavamo allo stop al fine di verificare la possibilità di immetterci nella predetta via.
Durante la manovra di immissione nella via Angeli notavo una colonna di autovetture ferme al semaforo con direzione via Chieppara e vedevo un ciclomotore sopraggiungere dalla direzione opposta a quella delle auto incolonnate. notavo anche che sulla destra, guardando in direzione via
Chieppara, precisamente sul marciapiede, c'era un gruppo di ragazzi dai quali se ne staccava uno in bicicletta che attraversava via angeli per dirigersi probabilmente in via ex Riformati. Nell'attraversare la strada il ragazzo in bicicletta ostacolava il ciclomotore che sopraggiungeva nel frattempo sulla corsia opposta. A questo punto notavo che il conducente del ciclomotore frenava bruscamente, per evitare l'impatto con la bici ma a causa della frenata perdeva il controllo del mezzo che scivolava in terra ed iniziava a ruotare su se stesso. Durante tale rotazione impattava con la motocicletta. Si precisa che il ragazzo in bicicletta per attraversare la strada passava dietro all'ultima auto incolonnata, facendo si che non potesse essere visto dal ciclomotore che sopraggiungeva proprio perche' nascosto dal veicolo incolonnato. Si precisa inoltre che a circa 5 metri dal punto in cui la bicicletta ha attraversato via Angeli sono presenti le strisce pedonali per l'attraversamento”.
Inoltre, è risultato per mezzo delle testimonianze, e neppure contestato dai convenuti, che il minore stesse effettuando il suo attraversamento, restando in sella alla propria bicicletta.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, sulla base del materiale probatorio raccolto, occorre fare applicazione dell'art. 2054 c.c., il quale prevede che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” trattandosi, come noto, di presunzione superabile.
Difatti, risulta opportuno citare ex plurimis la pronuncia Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4130 del
16/02/2017, secondo cui "In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la
pagina 6 di 12 presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto".
D'altra parte, costituisce ormai "ius receptum" il principio secondo cui, il giudice che abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (cfr., in tal senso ed "ex permultis", Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2000, n. 15847). Infatti, per superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma secondo, cod. civ., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, occorre dimostrare che: 1) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
2) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2000, n. 12524).
Ne deriva che, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 1998, n. 12692).
Peraltro, è noto che, in tema di circolazione stradale, i velocipedi sono da ritenersi ricompresi nella categoria dei "veicoli" ai sensi degli articoli 46 e 47 codice della strada, con conseguente possibilità di applicazione del meccanismo presuntivo di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta.
Sulla base degli atti di PG prodotti da parte attrice, i quali includono anche ampia documentazione fotografica, e sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, può ricavarsi agevolmente che, nel caso di specie:
-il minore ha proceduto al suo attraversamento permanendo in sella alla propria bicicletta.
Sul punto, si rileva che l'art. 182, comma 4 c.c. prevede che “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”.
La giurisprudenza ha affermato che “nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano” (Cass. Cassazione Penale, sez, IV, sentenza n. 27611/2014).
pagina 7 di 12 Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito recentemente che “l'errore logico in cui è incorsa la ricorrente consiste nel traslare il comportamento ordinario del conducente del velocipede… alla diversa situazione in cui egli si trovi ad occupare spazi della strada destinati ai pedoni, quali appunto le strisce pedonali oppure i marciapiedi, nella quale è, invece, obbligato all'attraversamento portando il velocipede a mano.
4.3. In definitiva, al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, le norme menzionate devono essere interpretate nel senso che consentono al ciclista di occupare spazi altrimenti dedicati ai soli pedoni - comportamenti consentiti solo in situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso - purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella” (Cass. Civ.
3242/2024).
Nel caso di specie, l'elevato traffico, la presenza di una colonna di macchine, la vicinanza ad un istituto scolastico, imponevano al ciclista di condurre la bicicletta a mano, ed evitare l'attraversamento in sella alla stessa, circostanza non accaduta.
-il minore ha attraversato non sulle strisce pedonali, quindi non era neppure agevolmente prevedibile il suo attraversamento, essendo avvenuta tale condotta ad una distanza di 5 metri dalle strisce pedonali;
-il minore ha attraversato la strada mantenendosi nascosto dietro ad una colonna di automobili, accentuando in tal modo la scarsa possibilità di visione e previsione del suo attraversamento;
-l'attore, in seguito all'urto con il velocipede condotto dal minore, ha posto in essere/subito uno scarrocciamento di circa 38 metri, di modo che, come emerso, lo stesso presumibilmente stava conducendo il proprio motoveicolo ad una velocità non elevata, ma ugualmente non perfettamente consona allo stato e alla condizione dei luoghi, ossia traffico e vicinanza ad un istituto scolastico e ad un attraversamento pedonale;
-l'attore circolava con un motociclo i cui pneumatici non erano in perfette condizioni.
Come noto, la regola posta dall'art. 2054, 2 co. c.p.c., consente sì di ritenere sussistente un concorso di colpa dei veicoli, ma impone di considerare una uguale responsabilità (50-50), soltanto in assenza di una prova contraria, per tale intendendosi non solo la prova dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti, ma anche la prova della maggiore e preponderate responsabilità di uno dei due soggetti.
A tale proposito, le colpe risultano reciproche, anche se in misura maggioritaria in capo al minore, il quale ha attuato per primo una condotta grandemente negligente, ponendo egli stesso e gli altri utenti della strada in serio pericolo, e realizzando plurime violazioni di norme di prudenza.
Al tempo stesso, l'attore avrebbe dovuto moderare ulteriormente la propria velocità, in ragione sia dei plurimi incroci circonvicini sia del traffico congestionato sia della presenza di numerosi pedoni (una scolaresca).
pagina 8 di 12 Nel complesso, secondo la dinamica come ricostruita, per tutte le ragioni sopra illustrate, e in applicazione del canone ermeneutico di cui al combinato disposto degli artt. 2727 e 2729, comma secondo, cod. civ., si ritiene che il concorso di colpa delle due parti di giudizio non sia paritario, essendo possibile riconoscere in capo ai soggetti coinvolti un concorso di colpa, misurabile nel 75% in capo al minore e nel 25% in capo all'attore.
Per quanto riguarda il quantum del risarcimento richiesto, le lesioni sono state accertate dal CTU, alle cui valutazioni si aderisce, in quanto logiche e prive di contestazioni.
Sul quantum risarcitorio richiesto dall'attore, la CTU incaricata ha accertato la presenza di danni alla salute in capo allo stesso, nella seguente misura:
-un danno permanente alla persona limitato all'ambito del biologico quantificato in misura del 5% di riduzione della validità psico-fisica;
-un il danno biologico temporaneo in, 10 gg. al 75%, 20 gg. al 50% e 30 gg. al 25%;
-ha ritenuto congrue le spese documentate in atti per complessivi € 1.394,00 comprensive delle spese di
CTP.
L'attore al momento del sinistro aveva 57 anni.
Quanto ai danni non patrimoniali meritevoli di risarcimento, alla luce dei recenti arresti delle Sezioni
Unite (vd., tra l'altro, Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972), è il caso di premettere che:
- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
- la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie);
- va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), c.d. danno biologico;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
- determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, tanto più ove questo venga liquidato in percentuale del primo;
pagina 9 di 12 - semmai, il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie, trattandosi di sinistro stradale, occorre fare applicazione delle tabelle relative al criterio di liquidazione previsto dal codice delle Assicurazioni.
Sulla base dei criteri indicati, e delle valutazioni del CTU, è quindi possibile riconoscere un danno non patrimoniale alla salute pari a 6.318,80.
Nel proprio atto di citazione, l'attore ha domandato anche il riconoscimento di un risarcimento a titolo di anno morale, quantificato in una percentuale del 20% del danno non patrimoniale patito.
Nel caso di specie, tale voce di danno non risulta riconoscibile, non avendo l'attore allegato alcun tipo di ripercussione sula vita quotidiana, e neppure una sofferenza aggiuntiva rispetto a quella già oggetto di accertamento medico-legale.
Per ottenere tale liquidazione aggiuntiva, quindi, è necessario che la vittima alleghi e provi, durante il giudizio, come le conseguenze derivanti dal danno siano circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente sono incluse nella liquidazione tabellare standard del danno medesimo.
Nel caso di specie, non risulta che le conseguenze pregiudizievoli subite dall'attore si siano sostanziate in conseguenze pregiudizievoli difformi e maggiori rispetto a quelle derivanti in via ordinaria a soggetti della stessa età della vittima (57 anni), e a causa di sinistri di analoga portata di quello oggetto del presente procedimento.
Conclusivamente, null'altro può riconoscersi all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e, tenuto conto del contributo causale (in ragione del 25%) fornito alla causazione del sinistro, il risarcimento che in concreto spetterà all'attore va abbattuto della quota suddetta (25%), per cui ascende ad euro 4.739,10, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (24.10.2019) e via via rivalutata anno per anno;
sulla somma ottenuta all'attualità si computeranno gli ulteriori interessi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo.
Per ciò che attiene alle spese mediche, il CTU ha riconosciuto come congrue spese per un totale di euro
1.394,00, che detratto l'abbattimento per il concorso di colpa, dà luogo ad un ristoro di euro 1.045,50.
Per ciò che attiene alla richiesta di refusione delle spese di CTP da parte dell'attore, la stessa, merita accoglimento.
Come noto, la Suprema Corte ha stabilito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della pagina 10 di 12 facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013,
n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380; Cass. Ord. 30289/2019).
La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n.
2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
La Corte, ha inoltre specificato che “d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass. Ord. 30289/2019), ritenendo quindi la Corte sufficiente, ai fini della prova della spettanza di tali somme, anche la mera produzione di notula proforma, da cui quindi non risultava ancora effettuato il pagamento.
Sulla base della notula proforma prodotta, saranno quindi dovuti all'attore anche euro 732,00 per l'opera prestata dal proprio CTP, dott. , che detratto l'abbattimento per il concorso di Persona_2
colpa, dà luogo ad un ristoro di euro 549,00.
Ancora, per ciò che attiene al risarcimento richiesto per i danni occorsi al motoveicolo dell'attore, tale domanda non merita accoglimento.
Difatti, sul punto, l'attore si è limitato a produrre un mero preventivo di spesa (privo di quietanza di pagamento), senza tuttavia dimostrare di aver sostenuto la relativa spesa, dal momento che lo stesso testimone escusso in giudizio (il carrozziere) ha dichiarato di aver proceduto a redigere il preventivo di spesa, senza effettuare alcuna lavorazione del motoveicolo, e senza conoscere se, effettivamente, il motoveicolo sia stato oggetto della relativa riparazione, e quindi, del relativo esborso economico.
Da ultimo, per ciò che attiene ai beni personali di cui alla lista doc. 8 attore, “lista documento danneggiati”, l'attore ne domanda il ristoro in via equitativa.
Trattasi di una lista scritta di pugno dall'attore, relativa agli oggetti che avrebbero subito una distruzione o menomazione in seguito al sinistro, tra cui si leggono gli occhiali da vista nuovi che l'attore ha acquistato in data 4.11.2019, scarpe, pantaloni, giubbotto, casco, cellulare.
Sul punto, la moglie dell'attore, escussa come teste, ha confermato la distruzione degli occhiali da vista dell'attore, asserendo che, per contro, il casco era solo graffiato, e non distrutto, quindi ancora utilizzabile, e anche le scarpe erano ancora utilizzabili.
Non avendo l'attore dato chiara dimostrazione del valore dei beni all'epoca del sinistro, né prodotto documentazione fotografica dei beni con lesioni, alla luce in ogni caso delle dichiarazioni attendibili e pagina 11 di 12 circostanziate della di lui moglie in relazione agli occhiali, unite allo scontrino di acquisto degli stessi, si procede ad una liquidazione equitativa, considerando risarcibili le somme relative agli occhiali da vista, per euro 419,00, che detratto l'abbattimento per il concorso di colpa, dà luogo ad un ristoro di euro 314,25.
Le spese di CTU vengono poste in capo alle parti in via definitiva nella misura del 75% in capo ai convenuti, e del 25% in capo all'attore, alla luce degli esiti del giudizio.
Le spese, alla luce dell'esito del giudizio, si dichiarano compensate tra le parti nella misura di un terzo, ponendo a carico della parte convenuta la quota residua, pari a due terzi. Le stesse quindi si liquidano come da D.M. 55/2014, in base all'attività di giudizio e alle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Accerta la responsabilità in misura del 75% del minore , e quindi, dei genitori Persona_1
convenuti, in ordine alla produzione del sinistro oggetto di causa;
2) Accoglie, nei limiti di cui alla parte motiva, la domanda dell'attore, e per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento all'attore della somma di euro 6.647,85, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (24.10.2019) e via via rivalutata anno per anno;
sulla somma ottenuta all'attualità si computeranno gli ulteriori interessi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo;
3) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, e condanna il convenuto a rifondere all'attore la quota residua, pari ai due terzi, somme che si liquidano qui per l'intero (3/3) in euro 5.077,00 per compensi, ed euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi antistatari;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, definitivamente a carico delle parti nella misura del 75% in capo ai convenuti, e del 25% in capo all'attore.
Rovigo, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Abiuso
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