Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
285/2024 V.G
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere
Dott.ssa Maria Gabriella Pivetta- Esperto
Dottor - Esperto Persona_1
nel procedimento n. 285/2024 V.G. promosso da:
e rappresentati e difesi dall'Avv.Andrea Argenta Parte_1 Parte_2
del Foro di Savona per mandato in atti RECLAMANTI
Nei confronti di:
, rappresentata e difesa dall'Avv.Luca Siccardi del Foro di Savona Parte_3
per mandato in atti
E
Avv. , nella qualità di curatore speciale dei minori CP_1 Persona_2
e - RECLAMATO Persona_3 Persona_4
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO – SEDE-
contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 28.10.2024;
Lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del
13.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.;
osserva quanto segue:
trattasi di reclamo proposto avverso il decreto definitivo del Tribunale per i minorenni che ha respinto i ricorsi proposti dal nonno e dallo zio paterno dei minori
ai maltrattamenti che la madre ha Pt_1
subito da parte del padre dei minori, per i quali il padre ha riportato condanna penale;
alla mancata presa di posizione dei parenti del padre a favore della madre contro i comportamenti ed agiti maltrattanti del . In particolare, i ricorrenti in Pt_1
un periodo di forte tensione e grave disagio della coppia genitoriale nulla avevano fatto per alleviare detta situazione, mostrandosi scarsamente affidabili e collaborativi: al punto che la madre aveva dovuto abbandonare la casa del marito, portando con sé uno dei figli. Dati questi pregressi, la ripresa dei contatti del nonno e dello zio paterno con i nipotini, interrotti da cinque anni, non poteva fare altro che aggravare il conflitto con la madre e pregiudicare la situazione dei minori.
La difesa dei reclamanti osserva che il comportamento della madre, volto a prevaricare il diritto dei nonni, tenendo in istato di isolamento i bambini, nuoce gravemente alla crescita ed allo sviluppo dei minori.
La difesa della osserva che per la personalità negativa dei reclamanti ed i Pt_1 cattivi rapporti pregressi, se essi dovessero rientrare in contatto con i nipoti,
l'intromissione destabilizzerebbe la madre e recherebbe grave pregiudizio ai minori.
Il reclamo è infondato. Osserva in principio che il diritto dei nonni e degli altri parenti di frequentare i minori non ha carattere assoluto ed incondizionato.
Presuppone una stabile relazione affettiva con i minori e la capacità e volontà di cooperazione con i genitori nell'adempimento degli obblighi educativi a loro facenti carico. Nella fattispecie, considerati i rapporti pregressi tra le parti, mancano questi presupposti, non potendosi chiedere alla madre, per anni maltrattata ed abusata dal marito, di avere un buon rapporto con i parenti di lui, che pur essendo a conoscenza della situazione, non hanno mai mostrato comprensione e non hanno mai assunto un atteggiamento protettivo nei suoi confronti. Dalla relazione aggiornata dei Servizi
Sociali risulta che la si prende amorevolmente cura dei figli, che hanno con la Pt_1 madre un rapporto sereno ed equilibrato. “I bambini si mostrano sereni e non manifestano alcun tipo di malessere rispetto alla loro attuale situazione di vita con la madre”. In questa situazione, la ripresa dei contatti coi parenti del padre, che ha interrotto ogni contatto con i figli, non può fare altro che destabilizzare la madre ripercuotendo effetti negativi sui minori, i quali ad oggi non hanno manifestato alcuna intenzione di incontrare il nonno e lo zio, che non vedono da oltre cinque anni.
Mentre respinge il reclamo, compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio, ravvisando ragioni per la compensazione nell'opportunità di non acuire i rapporti i tra le parti.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
Compensa le spese.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente respinto.
Genova, 14 marzo 2025
IL PRESIDENTE