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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1283 dell'anno 2019, vertente tra
(codice fiscale, numero iscrizione Reg. Imprese di Parte_1
Roma e partita IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Aldo Corvino, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
E
e ; Controparte_1 Controparte_2
-APPELLATI CONTUMACI–
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del 08/02/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata
(RG 1363/2016).
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “In via principale e nel merito: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del 08/02/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata (RG 1363/2016) e comunicata dalla Cancelleria a mezzo pec in data 11/02/2013 accogliere tutte le conclusioni avanzate da questa difesa in prime cure e conseguentemente:
Dichiarare la legittimità dei tassi e degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo del 28/02/2008 a rogito del Notaio Dott. (Rep. 58475 / Racc. 20797) con conferma del credito Persona_1 vantato dalla alla data del 31.03.2016 per € 243.875,62; Con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, e Controparte_1
, sulla premessa di aver stipulato, in data 28.2.2008, un contratto di mutuo con la Controparte_2
chiedevano: 1) accertarsi la nullità ed inefficacia della pattuizioni Parte_1 comportanti la corresponsione degli interessi per contrarietà alla normativa antiusura al momento della stipula del contratto, con conseguente statuizione di non debenza di alcun interesse ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c., e condanna alla restituzione a carico della banca di quanto indebitamente corrisposto;
2) accertare e dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli art. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e a scadere;
3) accertare la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento, e dichiarare, ai sensi dell'art. 1284, 1283 e 1419 c.c. la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale, con eliminazione dell'anatocismo, e per l'effetto condannare la banca a restituire agli attori la somma da accertarsi in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte per rate di ammortamento in scadenza;
4) in via gradata, accertare la difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivo e conseguentemente applicare il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto..
La convenuta, costituitasi, eccepiva l'inammissibilità della domanda per l'omesso deposito dei decreti ministeriali ex legge 108/1996, e contestando nel merito gli assunti avversi.
Disposta CTU, con ordinanza resa in data 8.2.2019, il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava la nullità parziale del contratto e dichiarava la banca tenuta a corrispondere agli attori la somma di €
139.382,88.
A sostegno della sua decisione, il Tribunale, riconosciuta la natura di atto normativo ai DDMM di rilevazione dei tassi soglia usurari, evidenziava come, per effetto della consulenza disposta, si era accertata la usura originaria pattuita nel contratto di mutuo, tenendo conto che ai fini della individuazione del tasso pattuito, e del suo vaglio rispetto alla soglia usuraria andavano tenuti in debito conto anche gli interessi moratori. Il Tribunale, pertanto, dichiarava infondata la prospettazione della banca secondo la quale, invece, nella determinazione del tasso soglia occorreva, secondo le indicazioni della Banca d'Italia, incrementare di 2,1 punti percentuali la misura del tasso soglia di cui ai decreti ministeriali. Conseguentemente, il giudice indicava in € 139.382, 88 l'ammontare di quanto corrisposto indebitamente dai ricorrenti alla banca convenuta, atteso che nessun interesse doveva essere corrisposto per effetto della nullità dichiarata.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame Parte_1 avverso la predetta ordinanza, deducendo – secondo quanto sarà ampiamente trattato in seguito –
l'errata dichiarazione del Giudice circa la irrilevanza della mancata produzione dei DDMM attuativi della L. 108/1996, l'errato recepimento, da parte del Giudice, delle rilevazioni del CTU circa la necessità di sommare gli interessi di mora al TAEG per valutare la sussistenza della usura, e l'erroneo calcolo delle somme oggetto di pronuncia restitutoria
Gli appellati, benché ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui si
è ritenuto che non fosse onere dei ricorrenti quello di produrre in giudizio i DDMM di rilevazione del
TEGM applicabile nei trimestri di riferimento ai sensi della L. 108/1996, al fine di supportare in modo completo la propria prospettazione.
Sostiene l'appellante che, secondo giurisprudenza prevalente (in ultima Cass. SSUU 19597/2020), sarebbe onere di chi intende allegare il superamento del tasso soglia usura, quello di produrre i predetti decreti ministeriali atteso che gli stessi non hanno affatto natura normativa bensì amministrativa per cui sarebbero sottratti alla operatività del principio iura novit cura. Dalla carenza di tale onere probatorio, sostiene l'appellante, discende in modo automatico la inammissibilità della domanda.
Il motivo è infondato.
La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 21427 del 31.7.2024, ha stabilito, all'esito di un dibattito giurisprudenziale spesso oscillante e contraddittorio nelle soluzioni offerte, che in tema di usura, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996,
n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio.
Da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ.
Ciò posto, la decisione del Tribunale di ritenere che la mancata allegazione dei Decreti Ministeriali da parte dei ricorrenti non potesse dar luogo a nessuna sanzione o conseguenza negativa sul piano processuale e sul merito della domanda proposta, è corretta e va in questa sede ribadita, con conseguente rigetto del relativo motivo di appello.
Con il secondo motivo di censura, l'appellante ha contestato la motivazione della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha proceduto all'accertamento del superamento o meno del tasso soglia usurario, prendendo come termine di raffronto, da un lato il tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi, e dall'altro un tasso determinato dal TAEG comprensivo degli interessi di mora.
Tale erronea metodologia, a dire dell'appellante, sarebbe infatti contraria all'ormai noto e consolidato principio della Suprema Corte a Sezioni Unite, (Cass. SSUU 19597/2020) per il quale è erronea tale metodologia di indagine, atteso che “ai fini dell'applicazione della disciplina sull'usura agli interessi moratori (e ai costi a carico della parte finanziata per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), va escluso l'utilizzo del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. n. 14214/2022).
Il motivo è fondato.
Ed infatti, il Tribunale ha utilizzato – come criterio per l'accertamento della usurarietà del tasso di interessi – quello della sommatoria degli intereressi corrispettivi originariamente pattuiti a quella degli interessi di mora, e della successiva verifica di tale risultato rispetto al superamento o meno del tasso soglia usurario, limitando tale verifica (e dunque circoscrivendo la domanda) alle pattuizioni originarie del contratto, considerate le censure mosse dalla parte attrice circa la violazione ab origine del tasso soglia usurario (cfr. motivazione ordinanza impugnata, par. 2, ove espressamente è indicato come criterio utilizzato per la verifica del superamento del tasso soglia quello del raffronto tra lo stesso ed il TAEG con l'aggiunta degli interessi di mora).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, con la pronuncia n. 13144/2023, proprio sul tema della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio ai fini della verifica antiusura, la Suprema Corte ha ribadito alcuni sicuri punti fermi fissati dalla recente giurisprudenza di legittimità
Innanzitutto, in adesione a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 19597/ 2020, si è chiarito che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»; ciò posto, è evidente che la normativa antiusura non si applica soltanto agli interessi corrispettivi ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora.”
Tuttavia - ha ricordato la Corte - l'applicazione della normativa antiusura agli interessi ed al costo complessivo della mora impone l'esigenza di stabilire, da un lato, quale sia la soglia oltre la quale il tasso deve intendersi usurario, dall'altro, quali siano le conseguenze dell'usurarietà dei soli interessi di mora in ordine alla validità e agli effetti del contratto, laddove gli interessi corrispettivi siano invece rispettosi della normativa antiusura.
Ebbene, in tale prospettiva, la Corte ha individuato una diversa soglia antiusura per gli interessi moratori rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e ha stabilito che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né sull'obbligo di pagamento di questi ultimi.
E proprio sul tema in oggetto, la Suprema Corte ha sostenuto che «il principio della sommatoria dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura […] non è altro che uno – e, si potrebbe dire, il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, […] oltre ad essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze”.
Invero, già con le precedenti pronunce n. 14214/2022, 31615/2021, e 26286/2019, è stata esclusa categoricamente la sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi di mora, sulla base di una osservazione di principio: il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio sono alternativi tra loro, perché si riferiscono a basi di calcolo diverse, il primo si calcola sul capitale residuo, il secondo si calcola sulla rata scaduta (cfr. Cass. 17447/2019).
In altre parole – ha riferito più volte la Corte – i due tassi si fondano su presupposti antitetici, essendo i tassi corrispettivi previsti nelle ipotesi del regolare adempimento del contratto (e fino ad esso), mentre i moratori solo in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali (cfr anche Corte appello sez. I – Milano, 23/01/2023, n. 197; Corte appello sez. V – Roma, 02/02/2023, n. 807).
Pertanto, se gli interessi corrispettivi considerano quale presupposto la puntualità dei pagamenti dovuti e fanno chiaramente emergere la funzione remuneratoria del costo del denaro, volontariamente concesso alla controparte, quelli moratori incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento e acquisiscono una funzione più tipicamente risarcitoria. In ogni caso, tale diversità di funzioni, che consente di qualificare la clausola che impone gli interessi moratori quale clausola penale, non fa venire meno l'esigenza che l'uno e l'altro costo siano entrambi soggetti alla disciplina speciale di contrasto all'usura.
Ciò posto, proprio per la diversità della natura e delle funzioni delle predette previsioni contrattuali, non può essere accolta la tesi secondo cui l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno sostanzialmente unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse, frutto di una sintesi aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi di mora, come invece esplicitamente indicato dal Tribunale al punto 2.1. della motivazione.
Per tali motivi, le risultanze finali della CTU, così come utilizzate dal Giudice di prime cure appaiono viziate da tale erroneo criterio di accertamento, con la conseguenza che la verifica del superamento o meno del tasso soglia usuario nel momento genetico del rapporto contrattuale in esame, deve essere in questa sede ripetuta, secondo i criteri validamente indicati proprio dalla difesa dell'appellante, anche in relazione a quanto contenuto nell'elaborato peritale.
E dunque, tenendo in debito conto che il tasso soglia usurario alla data di stipula del contratto era pari al 9.12%, appare del tutto scorretta la valutazione del suo superamento a seguito del raffronto di tale valore con quello del 9,29781%, ottenuto dalla somma del TEG agli interessi di mora.
Va invece correttamente utilizzato il criterio indicato dalla difesa dell'appellante, e cioè quello del raffronto tra il tasso soglia ed il TEG incrementato del valore di 2.1 punti percentuali, secondo la circolare della Banca d'Italia del 3.7.2013, nella parte in cui è indicato che, per compensare i diversi criteri utilizzati dal nella determinazione dei tassi soglia degli interessi corrispettivi, la CP_3 verifica degli interessi di mora, che hanno natura risarcitoria, va effettuata incrementando il tasso di soglia ministeriale di 2,1. punti percentuali, laddove si verta in ipotesi in cui non vi è una espressa previsione legislativa che determini una specifica soglia usuraria per gli interessi moratori.
E' utile ricordare infatti, come evidenziato nell'atto di appello, che i TEG medi rilevati dalla Banca
d'Italia, che includono tutti gli oneri connessi alla erogazione del credito, non includono gli interessi di mora, i quali non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo al momento dell'eventuale inadempimento del cliente;
dunque, non è una operazione corretta quella che nasce dal mero raffronto tra il tasso degli interessi moratori pattuito nel contratto ed il TEGM, che, invece, quel dato non considera, poiché in tal modo si vanno a confrontare dati tra loro non omogenei;
di qui l'esigenza, avvertita dalla Banca d'Italia con la circolare 3.7.2013, al fine di evitare il confronto tra dati tra loro disomogenei (TEG applicato al singolo cliente comprensivo della mora, e tasso soglia che esclude la mora), di indicare che occorre aumentare il TEG di un valore di 2,1, per poi determinare la soglia su tale importo.
Ciò posto, applicando al caso di specie i suddetti criteri, secondo quanto già accertato anche dal CTU nel corso del suo elaborato, (pag. 37, da intendersi qui integralmente richiamata), il tasso da considerare quale tasso soglia usurario è quello 12,27% , applicando la formula (TEGM + 2,1) x 1,5, secondo la circolare della Banca d'Italia, e dunque è pari ad una misura ampiamente superiore a tutti i tassi convenzionalmente pattuiti tra la banca ed il cliente al momento genetico del contratto di mutuo, che dunque non ha mai patito pattuizioni contra legem, sotto il profilo denunciato nel ricorso introduttivo.
In accoglimento del motivo di appello, deve dunque dichiararsi la infondatezza della domanda attorea per essere risultata riscontrata in senso negativo la prospettazione in fatto a suo sostegno.
Con l'ultimo motivo di appello, la banca ha richiesto che, in riforma della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenute assorbite le ulteriori domande proposte dalla ricorrente in primo grado, fosse accertata in questa sede la legittimità del TAEG/ISC nella misura del 5,71468%, con conseguente accertamento definitivo del credito vantato dalla Banca nella misura di € 243.875,65.
Il motivo di appello è inammissibile, atteso che in primo grado nessuna domanda di accertamento del credito è stata formulata dalla banca resistente, la quale si è limitata nell'atto di costituzione (così come indicato nell'atto di appello) a dichiarare inammissibile la domanda di parte ricorrente per il mancato assolvimento all'onere probatorio del deposito dei DDMM, e a chiedere il rigetto di ogni questione proposta nel merito, senza articolare una domanda di accertamento del credito vantato nella misura indicata di € 243.875,65.
Ciò posto, a prescindere dalla questione dell'assorbimento delle questioni rispetto alla decisione sulla domanda restitutoria proposta dai ricorrenti, e qui rigettata in riforma della pronuncia impugnata, il motivo è inammissibile poiché finalizzato ad ottenere una pronuncia mai oggetto di domanda in primo grado.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, la applicazione del principio della soccombenza, essendo risultata del tutto infondata la domanda attorea.
In particolare, i compensi professionali spettanti all' appellante, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla
Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021,
n. 19989).
Le spese per la CTU effettuata in primo grado restano a carico della sola parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1283/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Parte_1 tribunale di Torre Annunziata in data 8.2.2019 e, per l'effetto, in riforma del capo a) del dispositivo:
Rigetta la domanda proposta da e . Controparte_1 Controparte_2
2. Condanna gli appellati al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, liquidati in € 8.700,00 per il primo grado ed in euro
9.850,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. Pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese per la CTU già liquidate nel giudizio di primo grado.
Napoli, 24.9.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano