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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/10/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa IA GI
BI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2165/2024 R.G.L. promossa da
c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TRIFILO' MARIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 resistente
e nei confronti di
C.F. F Controparte_2
), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. MARIA ANTONIETTA CANU, per procura in atti,
Oggetto: Impugnativa licenziamento e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 17/10/2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
ON OZ di Gotto convenendo in giudizio la società e l' Controparte_3 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della Controparte_2 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto in assenza di regolare contratto dal 4 settembre 2023 al 7 giugno 2024, presso il punto vendita di ON CP_4
P.G., con la qualifica di commessa di negozio, V livello, e con orario di lavoro pari a circa otto ore giornaliere dal lunedì al sabato e sei ore la domenica. La ricorrente ha dedotto di aver percepito una retribuzione mensile in contanti pari a € 850,00, inferiore rispetto ai minimi contrattuali previsti dal CCNL di settore, e di non aver ricevuto alcuna maggiorazione per lavoro straordinario e festivo, né le mensilità aggiuntive, ferie, festività non godute e TFR.
La ricorrente ha inoltre impugnato il “licenziamento” del 7 giugno 2024, motivato dal presunto mancato superamento del periodo di prova, ritenendo tale recesso illegittimo e discriminatorio, in quanto intervenuto immediatamente dopo la comunicazione dello stato di gravidanza.
Ha evidenziato che il contratto di lavoro a tempo determinato, formalizzato solo in data
8 maggio 2024, non era stato da lei sottoscritto e che il patto di prova risultava nullo per difetto di forma scritta. La ricorrente ha evidenziato, poi, che, subito dopo la comunicazione dello stato di gravidanza, la società abbia proceduto al licenziamento per presunto mancato superamento del periodo di prova.
Tale licenziamento, secondo la ricorrente, è da considerarsi nullo per molteplici ragioni: innanzitutto, perché il patto di prova non è mai stato sottoscritto e, quindi, è giuridicamente inesistente;
in secondo luogo, perché il licenziamento è stato intimato oralmente, senza la forma scritta prevista dalla legge;
infine, perché è avvenuto in violazione della normativa a tutela della maternità, risultando discriminatorio e lesivo dei diritti fondamentali della lavoratrice.
Ha chiesto, pertanto, la reintegra nel posto di lavoro, la condanna della società al pagamento della indennità risarcitoria, oltre al riconoscimento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 18.061,34, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi per l'intero periodo lavorativo.
Non si è costituita in giudizio la società resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 30.10.2024.
L' si è costituito in giudizio, evidenziando di volersi avvalere dell'emananda CP_2 sentenza per l'eventuale recupero della contribuzione omessa e l'aggiornamento della posizione assicurativa della ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale. Ha inoltre precisato che, dagli archivi telematici, risulta denunciato un rapporto di lavoro part-time dal 8 maggio al 8 giugno 2024, e che non sono pervenute segnalazioni da parte della lavoratrice né risultano verbali ispettivi o regolarizzazioni da parte della società resistente. L' ha infine chiesto, in caso di accoglimento della domanda, la condanna CP_2 del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi e delle somme aggiuntive per evasione contributiva, riservandosi di quantificare la contribuzione dovuta in relazione alle differenze retributive eventualmente riconosciute, senza aggravio di costi e tempi per l'Istituto.
2- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L' analisi delle prove orali acquisite evidenzia un quadro probatorio coerente con le allegazioni della parte ricorrente.
Parte ricorrente ha chiesto l'interrogatorio formale del legale rapp.te della CP_3
[... e prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dal vero o no: a) che la sig.ra
è stata assunta in nero – in assenza di un regolare contratto di lavoro Parte_1
- dalla presso il negozio con insegna sito in ON P.G., Controparte_3 CP_4 in C.da S. Antonino, snc, dal 04.09.2023 e sino al 07.06.2024, con orario di lavoro di circa 8 ore al giorno, con la mansione di commessa di negozio, dal lunedì al sabato e 6 ore la domenica;
b) che l'orario di lavoro della sig.ra , veniva Parte_1 effettuato con turni di 8 ore, dalle 09:00 alle 17:00 o dalle 13:00 alle 21:00 nel corso della settimana dal lunedì al sabato, mentre la domenica con turni di 6 ore dalle 09:00 alle 15:00 o dalle 15:00 alle 21:00; c) che insieme alla ricorrente lavoravano i seguenti colleghi: , , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
e;
d) che l'attività della sig.ra Persona_5 Persona_6 Parte_1 consisteva nella: - apertura del punto vendita e delle casse, pulizie del locale;
- consultazione del portale del franchising per verificare le lavorazioni da CP_4 effettuare, ovverosia sistemazione vetrine o allestimenti particolari che cambiavano ogni mese circa;
- a seguire sistemazione e riassortimento della merce sulle pareti e sui tavoli. L'abbigliamento si trovava in pacchi presenti nel magazzino del negozio e la sig.ra dopo averli aperti prendeva l'abbigliamento lo dotava di antitaccheggio, Pt_1 lo metteva sulle grucce e poi lo sistemava;
- attività di cassa ove necessario;
- assistenza ai clienti nella scelta tra i prodotti in vendita, ove richiesta;
- sistemazione dei camerini di prova;
- sistemazione dei capi lasciati in disordine dai clienti;
- riordino totale del negozio e chiusura casse e del punto vendita;
e) che dal mese di Aprile 2024 la sig.ra
ha anche provveduto a redigere i turni settimanali di lavoro di tutti i Parte_1 dipendenti del punto vendita” f) “che dal mese di Aprile 2024 la sig.ra Parte_1 ha preparato giornalmente le buste con l'incasso in contanti indicando sulla parte Contr esterna la somma incassata in contanti e quella incassata con i;
g) per la suddetta attività lavorativa la Società resistente ha corrisposto all'istante una retribuzione di €
850,00 al mese;
h) che tale somma mensile veniva consegnata alla sig.ra in Pt_1 contanti dalla collega sig.ra , responsabile del punto vendita;
i) che Persona_1 sig.ra riceveva le indicazioni sull'attività da effettuare dalla predetta Parte_1 sig.ra e dal sig. socio della Persona_1 Controparte_6 Controparte_3 l) che la ha regolarizzato il rapporto di lavoro in nero con la sig.ra Controparte_3
con contratto a tempo determinato dall'08.05.2024 sino al Parte_1
05.11.2024; m) che la è venuta a conoscenza dello stato di gravidanza Controparte_3 della sig.ra in data 30.05.2024 giusta comunicazione inviata al socio Parte_1 sig. e successivo invio di certificato medico telematico del Controparte_6
04.06.2024”; n) che appena venuta a conoscenza dello stato di gravidanza della sig.ra
la ha provveduto a licenziare la sig.ra Parte_1 Controparte_3 Parte_1
; o) che la sig.ra ha fruito di gg. 21 di ferie nel corso del
[...] Parte_1 rapporto di lavoro” e prova testimoniale anche sulla circostanza p) vero o no che la ricorrente è venuta a conoscenza del licenziamento effettuato da parte del datore di lavoro - per presunto mancato superamento della prova - attraverso Controparte_3 il proprio Patronato allorquando si è recata a depositare telematicamente la certificazione di gravidanza a rischio ed attivare le tutele previste dalla legge.
Il legale rappresentante della società convenuta non si è presentato a rendere il deferito interrogatorio formale, nonostante la eseguita comunicazione in data 20.02.2025 della ordinanza ammissiva delle prove e del decreto fissazione udienza (all.ti note del
14.04.2025).
Occorre precisare che la fissata udienza del 17.04.2025 è stata differita d'ufficio, con decreto in pari data, al 20.05.2025, data che però non necessitava di essere ulteriormente notificato al contumace.
Sul punto si osserva, infatti, che “Il principio secondo cui il provvedimento di rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria non deve essere notificato alla parte contumace, non prevedendolo l'art. 292 c.p.c. né l'art. 82, comma 3, disp. att. c.p.c., trova applicazione anche quando oggetto di tale rinvio sia l'udienza fissata per
l'espletamento dell'interrogatorio formale dello stesso contumace;
pertanto, qualora la controparte abbia ritualmente provveduto alla notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio, il giudice può valutare, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata presentazione alla nuova udienza del contumace il quale ha gli elementi per venire a conoscere la relativa data” (cfr Cass. n. 1057/2018).
Come è noto, in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (cfr Cass. n.
17719/2024). Nella fattispecie in esame, concorrono consistenti elementi di prova che avvalorano la ricostruzione offerta dalla ricorrente, tali da consentire di ritenere come ammesse le circostanze oggetto del deferito interrogatorio formale.
Il teste dipendente del Patronato , ha riferito che la ricorrente si Testimone_1 CP_7 era recata al patronato per presentare domanda di “maternità a rischio” e che, in tale circostanza, consultando il portale , constatarono che la lavoratrice risultava CP_2 licenziata per mancato superamento del periodo di prova.
La teste , amica della ricorrente e cliente abituale del punto vendita Testimone_2
OVS, ha confermato di aver visto la svolgere attività lavorativa continuativa Pt_1 presso il negozio, dal settembre 2023 al giugno 2024, sia nei turni mattutini che pomeridiani, anche nei giorni festivi.
Ha riferito che la ricorrente svolgeva mansioni di commessa, assistenza clienti e cassa,
e che riceveva indicazioni operative dalla responsabile del punto vendita, sig.ra Per_1
e da tale indicato come titolare. CP_6
Ha inoltre ricordato un episodio in cui la nel mese di aprile 2024, discuteva Pt_1 con una collega riguardo ai turni di lavoro da lei stessa predisposti.
La teste ha riferito che la retribuzione mensile era pari a circa € 800,00, corrisposta in contanti, e che la ricorrente aveva fruito di circa 15-20 giorni di ferie.
Le dichiarazioni, pur basate in parte su quanto appreso dalla diretta interessata, risultano coerenti con la documentazione prodotta e con le circostanze dedotte nel ricorso.
La teste , dipendente del punto vendita da ottobre 2023 a dicembre Persona_5
2023 e da maggio a luglio 2024, ha confermato di aver lavorato presso la CP_3
[... e di aver conosciuto la sig.ra come collega. Pt_1
Ha riferito che la ricorrente svolgeva attività di commessa, gestiva gli incassi e riceveva indicazioni operative dalla responsabile e dal titolare . Per_1 CP_6
Ha confermato la corresponsione della retribuzione in contanti e l'assenza di un contratto regolare fino al giugno 2024.
Ha inoltre dichiarato che la aveva informato il datore di lavoro dello stato di Pt_1 gravidanza e che dopo l'invio del certificato medico, era stata licenziata. Ha infine riferito che, nel periodo in cui aveva lavorato, la ricorrente non aveva usufruito di ferie
I fatti sono stati confermati anche dal compagno della ricorrente, . Persona_7
Nel complesso, le prove orali assunte, delineano un quadro coerente e convergente circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non formalizzato a decorrere dal 4 settembre 2023, la continuità della prestazione lavorativa, la corresponsione della retribuzione in contanti e l'attribuzione di mansioni tipiche della commessa di negozio.
A corroborare ulteriormente il quadro probatorio concorrono, poi, anche le altre produzioni documentali in atti (messaggi whatsapp, audio e video, allegati al ricorso)
Le dichiarazioni, rese da soggetti terzi e da ex colleghi, appaiono attendibili e idonee a corroborare le allegazioni della parte ricorrente, in particolare in ordine alla natura subordinata del rapporto e alla sua durata effettiva.
Dalla documentazione prodotta (modello Unilav, all. 5 e 6 ricorso) risulta che la ricorrente sarebbe stata formalmente assunta con contratto a tempo determinato in data
08.05.2024, con cessazione al 05.11.2024, con la qualifica di “commesso di negozio”, con intervenuta cessazione del rapporto in data 08.06.2024 per mancato superamento del periodo di prova.
Sulla scorta delle risultanze probatorie, risulta -però- dimostrato che il rapporto di lavoro tra le parti sia iniziato, nel mese di settembre 2023, ossia ben prima del presunto contratto di lavoro a termine, di cui non vi è alcuna dimostrazione di avvenuta sottoscrizione da parte della ricorrente.
La Suprema Corte ha affermato che “La stipulazione scritta del patto di prova deve essere anteriore o, quantomeno, contestuale all'inizio del rapporto di lavoro…, derivando dalla mancanza di detta anteriorità o contestualità la nullità dell'assunzione in prova, con conseguente automatica ed immediata assunzione definitiva del lavoratore, non più licenziabile, se non per giusta causa e/o per giustificato motivo, ricorrendone i presupposti di fatto” (Cass. 16214/16; nello stesso senso, Cass. 11405/13, Cass.
16806/11, Cass. 21758/10).
Ciò posto, l'art. 2096 c.c. richiede per il patto di prova la forma scritta.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che tale forma sia richiesta a pena di nullità, con la conseguenza che, in mancanza di essa, il patto di prova deve considerarsi nullo e la assunzione del lavoratore va considerata definitiva (Cass. n. 21758 del 22/10/2010, n.
22308 del 26/11/2004, n. 21698 del 10/10/2006).
A ben vedere nel caso in esame non si verte, però, in ipotesi di conversione di contratto a termine, non essendovi dimostrazione che la ricorrente abbia sottoscritto alcun contratto a termine.
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato discende, quindi, dall'accertamento della prestazione di lavoro svolta dalla ricorrente in assenza di regolarizzazione contrattuale sin dal 4.9.2023, non già dall'illegittimità del termine apposto ad un contratto a termine di cui non vi è prova dell'avvenuta sottoscrizione da parte della Pt_1
Va osservato che la ricorrente in data 07.06.2024 veniva a conoscenza del
“licenziamento” -per presunto mancato superamento della prova -, allorquando si è recata al patronato per presentare domanda di maternità a rischio, come confermato del CP_ teste dipendente del patronato . Testimone_1
La conversazione tramite WhatsApp (all. 04 del ricorso) intervenuta tra la ricorrente ed il soggetto memorizzato come (che appare lecito ritenere si tratti di Parte_2 [...]
, avvenuta in data 17.06.2024, conferma la ricostruzione degli Controparte_6 avvenimenti. Infatti è possibile leggere: “Buongiorno scusa se ti disturbo, sono CP_6 andata al patronato e risulta che il mio contratto sia terminato l'8 Giugno con motivazione mancato superamento prova ???. Ovs risponde: Adesso mi CP_6 informo;
: Grazie. Poi : Novità? ; EL Ovs: Ciao è stato Pt_1 Pt_1 Pt_1 fatto un errore da parte del consulente...infatti da luglio. E avrò un altro...lo cambiato...purtroppo mi ha combinato tanti casini...quest in mezzo a tutti gli altri ;
: Capisco, quindi come mi devo comportare, perchè l'ospedale ovviamente mi Pt_1 ha rilasciato un certicato che stavo presentando per giustificare questo periodo di assenza… anche perchè non avendo firmato alcun contratto non ero a conoscenza nemmeno del periodo di prova..fammi sapere come puoi risolvere questa cosa perché il patronato aspetta me; Ovs risponde: purtroppo nn posso fare CP_6 Pt_1 nulla...Mi spiace”.
Dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro a far data dal 04.09.2025 e l'integrale omesso rispetto delle procedure di legge per la irrogazione del licenziamento, questo ultimo deve essere dichiarato nullo.
A ciò si aggiunga, che la Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 24202 del 29 agosto 2025, ha chiarito che il recesso disposto per il mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo, va ricondotto alla ipotesi di un licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con il riconoscimento, quindi, della tutela reintegratoria di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2015, come costituzionalmente interpretato (Corte Costituzionale n. 128 del 2024).
Infatti, il mancato superamento di una prova che non esiste è, in sostanza, una chiara ipotesi di insussistenza del fatto materiale, perché manca l'esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice e, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 124/2024, la tutela in tale ipotesi applicabile non potrà che essere quella della reintegrazione cd. attenuata, così come era stato ritenuto dopo l'entrata in vigore della cd. legge ER ai sensi dell'art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970.
Nel caso di specie, inoltre, sussiste una ragione di nullità ancora più radicale: la violazione del divieto di licenziamento della lavoratrice madre.
L'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che "Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza [...] fino al compimento di un anno di età del bambino".
Il comma 5 della medesima norma sancisce espressamente che "Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, e' nullo".
Sebbene il comma 3, lett. d), preveda un'eccezione per "esito negativo della prova", tale eccezione non può operare nel caso di specie, poiché presuppone l'esistenza di un patto di prova valido ed efficace, che qui, come detto, manca.
Le prove assunte confermano che il datore di lavoro fosse al corrente dello stato di gravidanza della (cfr dichiarazioni teste ), come peraltro risulta Pt_1 Per_5 dimostrato dalle conversazioni whatsapp ( all. 4 ricorso) intrattenute con CP_8 relative anche all'invio dei certificati medici del 31.05.2024 e del 04.06.2024 (attestanti, quest'ultimo, “lombosciatalgia in gravida” - all. 7 e 8 ricorso-).
Il recesso datoriale ricade, pertanto, pienamente nel divieto di cui al comma 1 ed è affetto da nullità.
La declaratoria di nullità del licenziamento per violazione del divieto di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 comporta l'applicazione della tutela reintegratoria piena.
Trattandosi di un caso di nullità espressamente previsto dalla legge, trova applicazione l'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, che richiama il regime sanzionatorio di cui all'art. 18, commi 1, 2 e 3, della L. 300/1970.
Tale disciplina prevede l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, corrispondente a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR - ovverosia quella del mese di Giugno 2024, pari ad € 1.669,61, come calcolata dalla ricorrente nella perizia di parte, non oggetto di contestazione, per quanto si dirà nel prosieguo- dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3- Del pari fondate sono le altre pretese economiche a titolo di differenze retributive, posto che, come sopra esposto, la ricostruzione del rapporto di lavoro nei termini dedotti dalla ricorrente in ricorso risulta ampiamente dimostrata, in virtù di quanto disposto dall'art. 232 c.p.c., alla luce delle prove testimoniale assunte e delle prove documentali versate in atti.
In assenza , inoltre, di contestazione alcuna sul quantum rivendicato, come da perizia di parte in atti, la società resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, per l'attività lavorativa prestata dal 04.09.2023 al 07.06.2024, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, straordinaria, tredicesima, quattordicesima mensilità - detratti gli acconti mensili di € 850,00 mensili corrisposti- della complessiva somma di € 17.228,46 (di cui € 354,65 per interessi ed € 322,10 per rivalutazione), oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo, oltre al versamento, in favore dell' , della contribuzione omessa su tali importi. CP_2
Non spetta, però, il pagamento del Trattamento di Fine rapporto (pari ad euro 832,88), posto che la disposta reintegrazione nel posto di lavoro presuppone la prosecuzione del rapporto lavorativo, mentre il trattamento di fine rapporto matura solo al momento della cessazione del rapporto.
4- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tra i minimi ed i medi di tariffa, in ragione della omessa costituzione di parte resistente e ai CP_ mini di tariffa per (cause di previdenza).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2165/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che tra e la in persona del legale rapp.te Parte_1 Controparte_3 pro tempore è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 04.09.2023 con la mansione di commessa di negozio, con orario di lavoro di 8 ore al giorno, dal lunedì al sabato, e di 6 ore la domenica;
2) dichiara nullo il licenziamento della ricorrente e, per l'effetto, ordina alla società resistente la reintegra di nel posto di lavoro, con la mansione di Parte_1 commessa, V livello del CCNL applicabile, e condanna la società resistente a corrispondere, in favore del ricorrente, una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR (ovverosia quella del mese di Giugno 2024, pari ad €
1.669,61) a far data dal 07.06.2024 sino alla data di reintegra nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3) condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive per l'attività lavorativa prestata dal 04.09.2023 al 07.06.2024 in complessivi
€ 17.228,46, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo, oltre al versamento, in favore dell' , della contribuzione omessa su tali importi;
CP_2
4) condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 6.500,00 (di cui euro 2.000,00 per studio, euro 1.000,00 per introduttiva, euro 1.500,00 istruttoria, euro 2.000,00 decisionale), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.; ed in favore dell' di euro 886,00 CP_2 per compensi, oltre rimborso spese generali.
Così deciso in ON OZ di Gotto il 27/10/2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
IA GI BI