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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1677/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1677/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Bessi ed Elena Briganti ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Ravenna, vicolo Porziolino n. 1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e
, nata ad [...] il [...], residente a [...]CP_1
(RA), via Val Saverna n. 25, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Romina C.F._2
Piancastelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Maggiore n.125, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano congiuntamente come da verbale di udienza del 03/12/2025, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento del figlio stante la sopraggiunta Persona_1 indipendenza economica dello stesso, e la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2025 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, chiedendo la parziale modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato il [...], di cui al decreto del 05/12/2013 dell'intestato Persona_1
Tribunale, pronunciato nel procedimento RG 1090/2013, deducendo, in particolare, quale fattore sopravvenuto rispetto a detto provvedimento, la sopraggiunta indipendenza economica del figlio, per il mantenimento del quale il padre versava l'importo di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto emesso in data 01/08/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
03/12/2025 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 01/09/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 22/10/2025 la resistente
, la quale confermava la sopravvenuta autosufficienza economica del figlio CP_1 Per_1 da gennaio 2025, e aderiva alle conclusioni formulate dal ricorrente nell'atto introduttivo, rimettendosi a giustizia sulle spese di lite.
All'udienza del 03/12/2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti, e chiedevano la compensazione delle spese di lite.
Era presente altresì il figlio il quale dava atto di essere economicamente Persona_1 indipendente da gennaio 2025.
Il Giudice relatore delegato in pari data rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti relativi al mantenimento del figlio in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto del 05/12/2013 Persona_1 dell'intestato Tribunale, pronunciato nel procedimento RG 1090/2013, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1677/2025 RG, così provvede: a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, in parziale modifica del decreto del 05/12/2013 dell'intestato Tribunale, pronunciato nel procedimento RG 1090/2013, e pertanto dichiara non più dovuto il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , Persona_1 nato il [...], da parte del ricorrente , stante la sopravvenuta indipendenza Parte_1 economica dello stesso a far data da gennaio 2025;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1677/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Bessi ed Elena Briganti ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Ravenna, vicolo Porziolino n. 1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e
, nata ad [...] il [...], residente a [...]CP_1
(RA), via Val Saverna n. 25, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Romina C.F._2
Piancastelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Maggiore n.125, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano congiuntamente come da verbale di udienza del 03/12/2025, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento del figlio stante la sopraggiunta Persona_1 indipendenza economica dello stesso, e la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2025 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, chiedendo la parziale modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato il [...], di cui al decreto del 05/12/2013 dell'intestato Persona_1
Tribunale, pronunciato nel procedimento RG 1090/2013, deducendo, in particolare, quale fattore sopravvenuto rispetto a detto provvedimento, la sopraggiunta indipendenza economica del figlio, per il mantenimento del quale il padre versava l'importo di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto emesso in data 01/08/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
03/12/2025 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 01/09/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 22/10/2025 la resistente
, la quale confermava la sopravvenuta autosufficienza economica del figlio CP_1 Per_1 da gennaio 2025, e aderiva alle conclusioni formulate dal ricorrente nell'atto introduttivo, rimettendosi a giustizia sulle spese di lite.
All'udienza del 03/12/2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti, e chiedevano la compensazione delle spese di lite.
Era presente altresì il figlio il quale dava atto di essere economicamente Persona_1 indipendente da gennaio 2025.
Il Giudice relatore delegato in pari data rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti relativi al mantenimento del figlio in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto del 05/12/2013 Persona_1 dell'intestato Tribunale, pronunciato nel procedimento RG 1090/2013, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1677/2025 RG, così provvede: a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, in parziale modifica del decreto del 05/12/2013 dell'intestato Tribunale, pronunciato nel procedimento RG 1090/2013, e pertanto dichiara non più dovuto il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio , Persona_1 nato il [...], da parte del ricorrente , stante la sopravvenuta indipendenza Parte_1 economica dello stesso a far data da gennaio 2025;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè