Articolo 1 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1868
Articolo 2
Versione
17 febbraio 1963
Art. 1.
L'Ente di colonizzazione istituito con regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696 , relativo all'Ente per la colonizzazione della Cirenaica modificato con regio decreto-legge 11 ottobre 1931, n. 2038 , sull'estensione alla Tripolitania dell'attivita' dell'Ente, con regio decreto 26 settembre 1935, n. 2283 , con il quale l'Istituto ha assunto il nome di Ente per la colonizzazione della Libia, e' soppresso.
Il Ministro per gli affari esteri provvede con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica alla nomina di un liquidatore che portera', a compimento la gestione di liquidazione entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1963