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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
1059/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
(c.f. ) nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente al Corso Italia 22, elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Carmine, 15 presso lo studio dell'avv. Gerardo Perillo che la rappresenta e la difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Esther Villani giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Paola
Majello presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via R. De Cesare 7
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, l'avv. Gerardo Perillo atteso che controparte all'udienza scorsa ha dichiarato di non accettare la proposta del giudicante, nel riportarsi agli atti e scritti difensivi, ha concluso rassegnando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo da intendere qui ripetute e trascritte
1 integralmente, con condanna di parte resistente alle spese di lite con attribuzione al costituito procuratore antistatario.
L'avv. Paola Majello per il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Controparte_1 [...]
celebrato in Sorrento il 06.04.1995 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Parte_1
Comune di Sorrento, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sorrento di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei rispettivi Comuni di residenza;
2) nulla disporre in ordine al mantenimento dei figli e in quanto attualmente entrambi economicamente autosufficienti;
3) adottare Per_1 Per_2 ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, nonché spese generali nella misura del 15%.
Il P.M. in data 10.12.2025, la concluso per la pronuncia della sentenza di divorzio con assegno di mantenimento in favore della sola figlia maggiorenne non autonoma come da proposta del tribunale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2025, ha chiesto di dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorrento in data 06.04.1955 con , Controparte_1 nel corso del quale sono nati due figli: (in Sorrento il 05.06.1998) e (in Vico Equense Per_1 Per_2 il 31.1.2002), entrambi maggiorenni.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza non definitiva n. 848/2015 ha dichiarato la separazione e con sentenza n. 2697/2015 pubblicata il 22.12.2015 ha statuito sulle domande accessorie recependo gli accordi delle parti, in virtù dei quali è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli all'epoca minorenni con residenza privilegiata presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare, e disciplina del diritto di visita del padre, con l'obbligo in capo all' di versare l'importo complessivo di euro CP_1
700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre spese straordinarie ripartite al 50%.
Tanto premesso, essendosi protratto interrottamente lo stato di separazione, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico dell' l'obbligo di versare CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 350,00 oltre Per_2 spese straordinarie al 50%. Ha dedotto, infatti, che il figlio è ormai autosufficiente Per_1 economicamente, mentre la figlia è studentessa universitaria iscritta al corso di laurea di odontoiatria a Milano.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito CP_1
che non si è opposto alla domanda di divorzio, ma ha contestato la richiesta avanzata
[...]
2 dalla ricorrente di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia
. Ha, infatti, dedotto che anche la figlia è autosufficiente economicamente in quanto titolare Per_2 di una ditta individuale “La Camelia di RI Valeria” che gestisce un B&B/Casa Vacanze di lusso in Sorrento, al Corso Italia n. 22.
All'udienza del 17.09.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, si è proceduto all'ascolto dei coniugi;
formulata alle parti proposta transattiva (revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio e riduzione del mantenimento per la figlia ad euro 200,00), disattesa all' , in via urgente e provvisoria è stata disposta la revoca dell'obbligo posto a carico di CP_1
di versare l'importo mensile di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 del figlio in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente e dell'obbligo di Per_1 contribuire alle spese straordinarie per il figlio, nonché delle disposizioni relative alla collocazione, al diritto di visita e all'affidamento dei figli. Precisate, poi, le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, con ordinanza depositata in data 06.11.2025 la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso più di un anno dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata - 05.11.2014 - nel procedimento di separazione giudiziale r.g. 2132/2014 conclusosi con sentenza n 2697/2015 pubbl. il 22/12/2015 (in seguito alla sentenza non definitiva sullo status n. 848/2015 del 22.04.2015) passata in giudicato come da attestazione di cancelleria in atti.
Essendo da quella data perdurato ininterrottamente lo stato di separazione, come deve presumersi in assenza di eccezioni, deve ritenersi definitivamente venuta meno e non più ripristinabile la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che del matrimonio costituisce l'essenza.
Domanda di mantenimento per la figlia . Per_2
Premesso che nulla va disposto rispetto al figlio , essendo pacifico tra le parti in causa il Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, occorre soffermarsi sulla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per la figlia . Per_2
In particolare, la ricorrente ha dedotto che la figlia è ancora impegnata nel percorso di studi e che
è iscritta al corso di laurea in odontoiatria a Milano, per cui ha chiesto di confermare l'importo di euro 350,00 stabilito in sede di separazione nonché l'obbligo dell' di contribuire alle spese CP_1 straordinarie nella misura del 50%. Invece, il resistente ha chiesto di respingere la domanda sul
3 presupposto che anche la figlia ha raggiunto l'autosufficienza economica, in quanto titolare di una ditta individuale che gestisce un'attività di B&B a Sorrento.
In verità, occorre evidenziare che - per come è emerso pacificamente dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di comparizione - detta attività, seppur intestata alla figlia, è gestita di fatto dalla madre ovvero dalla ricorrente (in particolare, la ricorrente ha dichiarato “nella ex casa coniugale ho avviato da circa 4 anni un'attività di casa vacanza, intestata a mia figlia in quanto io non potevo intestarla lavorando con partita iva ed è gestita da mio figlio . è autonomo sia Per_1 Per_1 perché mi aiuta nella gestione di questa attività sia perché ha un suo lavoro autonomo a Milano, in quanto ingegnere”). In effetti, ciò appare confermato dalle stesse dichiarazioni del resistente, il quale ha dichiarato che la figlia studia a Milano, dove frequenta il corso di laurea in odontoiatria;
che egli versa il mantenimento e corrisponde anche la metà del canone di locazione della casa in cui abita la figlia, nonché paga le tasse universitarie (in particolare, il resistente ha dichiarato “ho sempre provveduto al mantenimento dei miei figli versando gli importi richiesti e anche di più di euro 350,00 a figlio. Io sono disponibile a continuare a sostenere economicamente mia figlia, ma si tratta di elargizioni spontanee dal momento che ritengo che sia economicamente Per_2 indipendente. Ad esempio, ho sempre pagato i biglietti dei treni per i miei figli, pagato le loro multe, ho comprato i loro veicoli. Mia figlia vive a Milano e studia odontoiatria, pago al 50% con la ricorrente un affitto di euro 800,00/900,00 al mese;
le utenze sono comprese;
mia figlia abita in un appartamento con altri studenti. Io mi sono accorto della attività di B&B solo perché c'è stato un aumento delle tasse universitarie”).
Occorre considerare che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass. civ., sent. n.
19589 del 26-9-2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020).
Nella fattispecie in esame, è incontestato che la figlia , di anni 23, prosegue con regolarità Per_2 gli studi e non svolge ancora un'attività lavorativa corrispondente al percorso formativo intrapreso e ancora in corso. L'attività di B&B, sebbene a lei intestata, risulta espletata a vantaggio dell'intero nucleo familiare (ed è gestita dalla madre); pertanto, non dimostra il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
Deve però presumersi che almeno una quota dei proventi di detta attività, notoriamente redditizia,
- il resistente, tra l'altro, ha allegato che il costo del soggiorno oscilla tra euro 450,00 ed euro
4 700,00 a notte e la ricorrente non ha contestato detta circostanza - vada a vantaggio anche della figlia, costituendo per lei una fonte di sostentamento. Pertanto, se da un lato si ritiene di dover confermare l'obbligo dell' di contribuire al mantenimento della figlia, il collegio reputa CP_1 opportuna una riduzione della misura dell'assegno che, tenuto conto di quanto appena evidenziato, dei redditi delle parti (la ricorrente lavora come odontoiatra e ha dichiarato di percepire un reddito lordo annuale di circa euro 25.000,00/30.00,00; il resistente, architetto, ha dichiarato di percepire un reddito annuo lordo di euro 60.000,00/70.000,00, importo comprensivo sia del reddito da lavoro sia del reddito da fabbricati) e dell'età della figlia, va determinato in euro 250,00 mensili, fermo l'obbligo in capo all' di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1 straordinarie.
Regolamentazione delle spese di lite
Considerata la natura della controversia e l'esito complessivo della stessa, sussistono i presupposti per disporre una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorrento in data
06.04.1995 tra le parti in causa;
2) pone a carico di l'obbligo di versare a l'importo mensile Controparte_1 Parte_1 di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile di Sorrento per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 32, parte II Serie A, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
(c.f. ) nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente al Corso Italia 22, elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Carmine, 15 presso lo studio dell'avv. Gerardo Perillo che la rappresenta e la difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Esther Villani giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Paola
Majello presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via R. De Cesare 7
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, l'avv. Gerardo Perillo atteso che controparte all'udienza scorsa ha dichiarato di non accettare la proposta del giudicante, nel riportarsi agli atti e scritti difensivi, ha concluso rassegnando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo da intendere qui ripetute e trascritte
1 integralmente, con condanna di parte resistente alle spese di lite con attribuzione al costituito procuratore antistatario.
L'avv. Paola Majello per il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Controparte_1 [...]
celebrato in Sorrento il 06.04.1995 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Parte_1
Comune di Sorrento, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sorrento di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei rispettivi Comuni di residenza;
2) nulla disporre in ordine al mantenimento dei figli e in quanto attualmente entrambi economicamente autosufficienti;
3) adottare Per_1 Per_2 ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, nonché spese generali nella misura del 15%.
Il P.M. in data 10.12.2025, la concluso per la pronuncia della sentenza di divorzio con assegno di mantenimento in favore della sola figlia maggiorenne non autonoma come da proposta del tribunale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2025, ha chiesto di dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorrento in data 06.04.1955 con , Controparte_1 nel corso del quale sono nati due figli: (in Sorrento il 05.06.1998) e (in Vico Equense Per_1 Per_2 il 31.1.2002), entrambi maggiorenni.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza non definitiva n. 848/2015 ha dichiarato la separazione e con sentenza n. 2697/2015 pubblicata il 22.12.2015 ha statuito sulle domande accessorie recependo gli accordi delle parti, in virtù dei quali è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli all'epoca minorenni con residenza privilegiata presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare, e disciplina del diritto di visita del padre, con l'obbligo in capo all' di versare l'importo complessivo di euro CP_1
700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre spese straordinarie ripartite al 50%.
Tanto premesso, essendosi protratto interrottamente lo stato di separazione, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico dell' l'obbligo di versare CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 350,00 oltre Per_2 spese straordinarie al 50%. Ha dedotto, infatti, che il figlio è ormai autosufficiente Per_1 economicamente, mentre la figlia è studentessa universitaria iscritta al corso di laurea di odontoiatria a Milano.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituito CP_1
che non si è opposto alla domanda di divorzio, ma ha contestato la richiesta avanzata
[...]
2 dalla ricorrente di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia
. Ha, infatti, dedotto che anche la figlia è autosufficiente economicamente in quanto titolare Per_2 di una ditta individuale “La Camelia di RI Valeria” che gestisce un B&B/Casa Vacanze di lusso in Sorrento, al Corso Italia n. 22.
All'udienza del 17.09.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, si è proceduto all'ascolto dei coniugi;
formulata alle parti proposta transattiva (revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio e riduzione del mantenimento per la figlia ad euro 200,00), disattesa all' , in via urgente e provvisoria è stata disposta la revoca dell'obbligo posto a carico di CP_1
di versare l'importo mensile di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 del figlio in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente e dell'obbligo di Per_1 contribuire alle spese straordinarie per il figlio, nonché delle disposizioni relative alla collocazione, al diritto di visita e all'affidamento dei figli. Precisate, poi, le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, con ordinanza depositata in data 06.11.2025 la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso più di un anno dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata - 05.11.2014 - nel procedimento di separazione giudiziale r.g. 2132/2014 conclusosi con sentenza n 2697/2015 pubbl. il 22/12/2015 (in seguito alla sentenza non definitiva sullo status n. 848/2015 del 22.04.2015) passata in giudicato come da attestazione di cancelleria in atti.
Essendo da quella data perdurato ininterrottamente lo stato di separazione, come deve presumersi in assenza di eccezioni, deve ritenersi definitivamente venuta meno e non più ripristinabile la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che del matrimonio costituisce l'essenza.
Domanda di mantenimento per la figlia . Per_2
Premesso che nulla va disposto rispetto al figlio , essendo pacifico tra le parti in causa il Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, occorre soffermarsi sulla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per la figlia . Per_2
In particolare, la ricorrente ha dedotto che la figlia è ancora impegnata nel percorso di studi e che
è iscritta al corso di laurea in odontoiatria a Milano, per cui ha chiesto di confermare l'importo di euro 350,00 stabilito in sede di separazione nonché l'obbligo dell' di contribuire alle spese CP_1 straordinarie nella misura del 50%. Invece, il resistente ha chiesto di respingere la domanda sul
3 presupposto che anche la figlia ha raggiunto l'autosufficienza economica, in quanto titolare di una ditta individuale che gestisce un'attività di B&B a Sorrento.
In verità, occorre evidenziare che - per come è emerso pacificamente dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di comparizione - detta attività, seppur intestata alla figlia, è gestita di fatto dalla madre ovvero dalla ricorrente (in particolare, la ricorrente ha dichiarato “nella ex casa coniugale ho avviato da circa 4 anni un'attività di casa vacanza, intestata a mia figlia in quanto io non potevo intestarla lavorando con partita iva ed è gestita da mio figlio . è autonomo sia Per_1 Per_1 perché mi aiuta nella gestione di questa attività sia perché ha un suo lavoro autonomo a Milano, in quanto ingegnere”). In effetti, ciò appare confermato dalle stesse dichiarazioni del resistente, il quale ha dichiarato che la figlia studia a Milano, dove frequenta il corso di laurea in odontoiatria;
che egli versa il mantenimento e corrisponde anche la metà del canone di locazione della casa in cui abita la figlia, nonché paga le tasse universitarie (in particolare, il resistente ha dichiarato “ho sempre provveduto al mantenimento dei miei figli versando gli importi richiesti e anche di più di euro 350,00 a figlio. Io sono disponibile a continuare a sostenere economicamente mia figlia, ma si tratta di elargizioni spontanee dal momento che ritengo che sia economicamente Per_2 indipendente. Ad esempio, ho sempre pagato i biglietti dei treni per i miei figli, pagato le loro multe, ho comprato i loro veicoli. Mia figlia vive a Milano e studia odontoiatria, pago al 50% con la ricorrente un affitto di euro 800,00/900,00 al mese;
le utenze sono comprese;
mia figlia abita in un appartamento con altri studenti. Io mi sono accorto della attività di B&B solo perché c'è stato un aumento delle tasse universitarie”).
Occorre considerare che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass. civ., sent. n.
19589 del 26-9-2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020).
Nella fattispecie in esame, è incontestato che la figlia , di anni 23, prosegue con regolarità Per_2 gli studi e non svolge ancora un'attività lavorativa corrispondente al percorso formativo intrapreso e ancora in corso. L'attività di B&B, sebbene a lei intestata, risulta espletata a vantaggio dell'intero nucleo familiare (ed è gestita dalla madre); pertanto, non dimostra il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
Deve però presumersi che almeno una quota dei proventi di detta attività, notoriamente redditizia,
- il resistente, tra l'altro, ha allegato che il costo del soggiorno oscilla tra euro 450,00 ed euro
4 700,00 a notte e la ricorrente non ha contestato detta circostanza - vada a vantaggio anche della figlia, costituendo per lei una fonte di sostentamento. Pertanto, se da un lato si ritiene di dover confermare l'obbligo dell' di contribuire al mantenimento della figlia, il collegio reputa CP_1 opportuna una riduzione della misura dell'assegno che, tenuto conto di quanto appena evidenziato, dei redditi delle parti (la ricorrente lavora come odontoiatra e ha dichiarato di percepire un reddito lordo annuale di circa euro 25.000,00/30.00,00; il resistente, architetto, ha dichiarato di percepire un reddito annuo lordo di euro 60.000,00/70.000,00, importo comprensivo sia del reddito da lavoro sia del reddito da fabbricati) e dell'età della figlia, va determinato in euro 250,00 mensili, fermo l'obbligo in capo all' di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1 straordinarie.
Regolamentazione delle spese di lite
Considerata la natura della controversia e l'esito complessivo della stessa, sussistono i presupposti per disporre una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorrento in data
06.04.1995 tra le parti in causa;
2) pone a carico di l'obbligo di versare a l'importo mensile Controparte_1 Parte_1 di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne economicamente non autosufficiente, oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile di Sorrento per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22 (atto n. 32, parte II Serie A, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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