TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato si sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 24349 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv.ti OCCHIONE ANDREA e ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma Via Carlo Mirabello 36, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale Metropolitana sita in Roma, in CP_1 viale Regina Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti.
Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 25/07/2023 RG
n. 40790/2022.
Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 provvedimento in data 01/10/2024, con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati in data 01/10/2024 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto a liquidare gli importi dovuti con CP_1 valuta del 01/10/2024 (allegato memoria di costituzione di parte resistente) e parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (24/06/2024) e alla notifica del presente ricorso (06/09/2024), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 22/01/2025
Il Giudice del lavoro
Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato si sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 24349 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv.ti OCCHIONE ANDREA e ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma Via Carlo Mirabello 36, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale Metropolitana sita in Roma, in CP_1 viale Regina Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti.
Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 25/07/2023 RG
n. 40790/2022.
Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 provvedimento in data 01/10/2024, con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati in data 01/10/2024 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto a liquidare gli importi dovuti con CP_1 valuta del 01/10/2024 (allegato memoria di costituzione di parte resistente) e parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (24/06/2024) e alla notifica del presente ricorso (06/09/2024), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 22/01/2025
Il Giudice del lavoro
Paola Farina