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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/12/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 9 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione e le note illustrative depositate da tutte le parti costituite
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1505 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Giosuè Mazzocca, presso il cui studio, in Sapri (Sa) alla Via
Cagliari n. 1, è elettivamente domiciliato
ATTORE
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Gianluca Caolo, presso il cui studio, in San Giovanni a Piro (Sa), fraz. Scario, alla Salita San Giovanni
n. 20, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Daniele Stoppelli, presso il cui studio, in Maratea (Pz) al Vico San Pietro n. 1, è elettivamente domiciliata ZA HI
Oggetto: risarcimento danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2020, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentirla condannare al
[...]
risarcimento dei danni riportati alla propria imbarcazione motonave denominata
AR - iscritta al nr. 8312 del RR.NN.MM.&GG della Capitaneria di porto di Roma
– a causa degli avvenimenti del 20.09.2020.
In particolare, il predetto attore rappresentava che la suddetta unità navale di sua proprietà si trovava in stazionamento in località Hangar frazione Policastro Bussentino, nei pressi del ristorante denominato da , all'interno di un terreno recintato, CP_1
allorché la sera del 20.09.2020, verso le ore 20.00 circa, in occasione dei festeggiamenti di un matrimonio all'interno del predetto ristorante venivano esplosi dei fuochi pirotecnici, i quali intaccavano l'imbarcazione sopra individuata provocandone l'incendio.
A causa di tali avvenimenti l'imbarcazione subiva gravi danneggiamenti all'opera morta ed alla copertura del lato sinistro, come da perizia di parte a firma dell'Ing. depositata in atti, per un danno pari ad euro 73.359,091, che in Persona_1
ragione della antieconomicità della riparazione e rottamazione, veniva stimato in complessivi euro 38.000,00.
Deduceva, altresì, l'attore di essersi recato in data 21.09.2020 presso il comando dei
Carabinieri di Vibonati, laddove provvedeva a sporgere regolare querela nei confronti del legale rappresentante del Ristorante da , il quale in occasione CP_1
dell'escussione per i fatti per cui è causa ammetteva l'esplosione di fuochi pirotecnici dalla proprietà del proprio ristorante. Risultati vani i tentativi di bonario componimento della lite, il Sig. adiva Pt_1
l'intestato Tribunale affermando la responsabilità ex art. 2051 c.c. del legale rappresentante del per aver omesso di adottare le più elementari Controparte_3
cautele al fine di evitare che lo scoppio dei fuochi pirotecnici potesse causare danni a terzi, nonché ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver certamente realizzato un fatto illecito colposo.
Per tutte queste ragioni il predetto attore insisteva affinchè il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: “In tesi: accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c. per tutti i danni patiti alla imbarcazione denominata
AR di proprietà del sig. e per l'effetto condannarla alla Parte_1
refusione dei succitati danni quantificabili in € 38.000,00 (euro trentottomila//00), o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ipotesi: accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art. 2043 c.c. per tutti i danni patiti dalla imbarcazione AR di proprietà del sig. Parte_1
e per l'effetto condannarla alla refusione dei succitati danni quantificabili in
[...]
€ 38.000,00, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge per dichiarato anticipo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
08.02.2021, si costituiva in giudizio la convenuta in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., impugnando e contestando tutto quanto dedotto nell'avverso atto di citazione, poiché infondato in fatto ed in diritto. Nella specie, la predetta convenuta eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di immediata estromissione dal giudizio, per aver dismesso la gestione dell'esercizio commerciale in data anteriore a quella degli eventi per cui è causa, come da regolare comunicazione al SUAP del Comune di Santa Marina n°
05673220652-20112019-1658 di cessazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e sala ricevimenti, per chiusura dell'attività a seguito della risoluzione del contratto di affitto dell'azienda e che sin da tale data risultava inattiva
(all. ti n.
2-4 in fascicolo parte convenuta).
Quanto al merito poi, la convenuta società rappresentava che la sera del 20.09.2020 presso la sala ricevimenti del si era tenuto il banchetto nunziale Controparte_3
dei coniugi e , i quali si erano rivolti alla Sig.ra Persona_2 Persona_3 [...]
, in qualità di wedding planner, la quale si era occupata in via diretta ed Parte_2
esclusiva di ogni aspetto organizzativo dell'evento, compreso lo spettacolo pirotecnico.
Inoltre, deduceva l'insussistenza della rappresentata responsabilità sia sotto il profilo della disciplina dell'art 2051 c.c., poiché mancava il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, considerato che i fuochi pirotecnici furono esplosi dai collaboratori della Sig.ra in un'area esterna al locale della società convenuta, Pt_2
senza coinvolgimento alcuno del personale del ristorante, sia sotto il profilo della disciplina dell'art. 2043 c.c., difettando qualsiasi connessione tra la condotta del soggetto e la determinazione del danno lamentato.
Pertanto, la convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
concludeva insistendo affinché l'adito Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“In rito:
1. accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva in capo alla convenuta società per tutte le ragioni espresse in premessa;
2. per l'effetto, disporre l'estromissione dal giudizio della società In subordine Controparte_5
Con e nel merito:
3. accertare e dichiarare la assoluta estraneità della società CP_1
ai fatti per cui e causa, per tutte le ragioni che precedono;
4. per l'effetto,
[...]
rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto;
5. in ogni caso, condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza del 08.03.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 01.03.2021, il Giudice, fissava una nuova udienza di prima comparizione e trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il giorno 27.09.2021, onde consentire a parte attrice di citare il terzo , nella persona Controparte_2 dell'amministratore unico, , nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 Parte_2
bis c.p.c..
Correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti della terza chiamata in persona del legale rappresentante p.t., questa si costituiva in Controparte_2
giudizio con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
08.09.2021.
In particolare, la predetta terza chiamata nel costituirsi rilevava l'assoluta infondatezza e temerarietà delle domande azionate, eccependo in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione del terzo per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., risultando assolutamente indeterminata sia la causa petendi che il petitum, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in virtù della circostanza che il servizio di fuochi pirotecnici non rientrava tra le proprie attività di consulenza. Inoltre, nel merito eccepiva la temerarietà della propria chiamata in causa da parte del convenuto, che nonostante la piena consapevolezza della estraneità della Parte_3
ai fatti per cui è causa, riferiva circostanze non vere.
Per tutte queste ragioni, la terza chiamata concludeva insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare: - Dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. e adottare i conseguenti provvedimenti;
2. Nel merito: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o comunque, il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo della società
[...]
per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto e per CP_2
l'effetto rigettare ogni domanda nei confronti della società ; - CP_2
condannare la parte attrice al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della convenuta , escussione testimoniale e Parte_2
deposito di documentazione.
Precisate le conclusioni, con ordinanza del 25.09.2025 – resa all'esito dell'udienza del
16.09.2025 tenutasi in modalità cartolare – la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per note fino a dieci giorni prima per il deposito di note illustrative.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione proposta dalla terza chiamata.
Invero, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. 11751/2013; 3363/2019).
Nella specie, tenuto conto dell'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attore che ha consentito alla chiamata di espletare la propria difesa, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare altresì le eccezioni di difetto di legittimazione passiva proposte sia dalla convenuta società che dalla Controparte_1
terza chiamata in quanto potenzialmente idonee, in caso di Controparte_2
accoglimento, a definire l'intero giudizio precludendo l'esame del merito.
Orbene, le eccezioni svolte sono infondate e vanno respinte.
Infatti, in linea di principio, la legittimazione ad agire e a contraddire in giudizio è una condizione dell'azione e coincide con l'ipotetica accoglibilità della domanda sotto il profilo soggettivo, derivante dal fatto che il diritto azionato è affermato come il diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta.
Ne deriva, quindi, che la legittimazione a contraddire è la coincidenza soggettiva tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto azionato. La sussistenza di tale condizione va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata con l'azione, prescindendo, cioè, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, la quale, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della causa.
La legittimazione passiva nell'accezione suddetta può essere quindi verificata già in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che, da un lato, ove alla stregua di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa il titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto neanche ipoteticamente accoglibile;
dall'altro, nel caso, in cui venga accertata detta coincidenza soggettiva, la domanda potrebbe comunque essere respinta ove all'esito dell'accertamento giudiziale il convenuto non risulti l'effettivo titolare del rapporto dedotto in giudizio.
In conclusione, la legittimazione a contraddire deve essere riconosciuta in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto evocato in giudizio sia il soggetto che la norma che regola la fattispecie considera destinatario passivo della pretesa, ovvero il titolare dell'obbligo dalla stessa imposto.
Per la sussistenza di tale condizione è, pertanto, necessaria e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (in tal senso sent. Cass. n. 3639/1998; sent. Cass.
n. 6894/1999).
Ne deriva che una concreta questione di carenza di legittimazione passiva si delinea quando l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Orbene, si ritiene che nel caso di specie, alla luce di quanto detto, non si rientri in una ipotesi di difetto di legittimazione passiva né rispetto alla posizione della convenuta
, né rispetto alla posizione della terza chiamata poiché CP_1 Controparte_2 in base alle deduzioni ed allegazioni di parte attrice risulta evidente, seppur in astratto ed in base alla qualificazione dalla stessa proposta, che essi siano i soggetti passivi del rapporto obbligatorio sorto in ragione della causazione del danno, attenendo invece la fondatezza della pretesa al merito.
Tanto premesso, occorre innanzitutto procedere alla puntuale qualificazione della domanda attorea, tenendo conto sia del petitum che della causa petendi.
In proposito, è opportuno osservare che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa (in tal senso, sent. Cass. civ. n. 9652/03).
Orbene, nel caso di specie la domanda di parte attrice deve essere sì qualificata come azione di condanna al risarcimento del danno, ma non secondo la disciplina di cui agli artt. 2051 o 2043 c.c., bensì ai sensi dell'art. 2050 c.c..
A norma dell'art. 2050 c.c., chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Non è sufficiente dimostrare di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, bensì occorre la prova positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento dannoso.
Anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre l'effetto liberatorio, nel caso in cui la sua rilevanza od incidenza sia tale da spezzare il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento di danno.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene pericolose le attività prevista dall'art. 46 e ss. T.u.l.p.s., le attività considerate in materia di prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'incolumità pubblica e tutte quelle altre attività che, anche non specificate o disciplinate, abbiano comunque una pericolosità intrinseca od in ogni caso connessa alle modalità di esercizio o ai mezzi di lavoro impiegati.
Pertanto, costituiscono attività pericolose quelle che comportano una rilevante probabilità – con riferimento ad un criterio statistico – del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche degli strumenti utilizzati, non solo nel caso di danno come conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele.
L'accensione di fuochi pirotecnici per i quali, ai sensi del T.u.l.p.s., è necessaria, così come per le altre attività pericolose, l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, rientra senz'altro nel novero delle attività pericolose.
La giurisprudenza è, infatti, pacificamente orientata per il riconoscimento dell'attività connessa all'uso e all'accensione di fuochi d'artificio quale attività pericolosa, in quanto comportante l'impiego di sostanze esplosive, avendo ritenuto pericolose, non soltanto le attività qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e dalle altre leggi speciali, ma anche quelle che per la loro natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata idoneità a ledere gli interessi altrui.
Alla stregua di tali affermazioni giurisprudenziali, vanno considerate, dunque, attività pericolose quelle che in base ad un giudizio di “prognosi postuma” sono caratterizzate da una spiccata potenzialità offensiva, ossia quelle attività che, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività, erano tali da rendere probabile, e non solo possibile, il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. civ., 15288/2002, 9205/1995).
Anche la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose è oramai ricondotta dalla giurisprudenza più recente nell'alveo della responsabilità oggettiva (Cass. nn.
8547/2004, 5254/2006, 25/2010, 24549/2013), con la conseguenza che la responsabilità dell'esercente l'attività pericolosa può escludersi soltanto con la dimostrazione del fortuito, della forza maggiore, del fatto illecito del terzo o del comportamento negligente del danneggiato idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno
Tale responsabilità, però, richiede, pur sempre, l'assolvimento, da parte del danneggiato, dell'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa e il danno, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile (cfr. Cass., 2 aprile 2001, n. 4792).
La norma, quindi, presuppone pur sempre il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività medesima e l'evento dannoso, la cui prova incombe sul danneggiato, restando a carico del danneggiante quella di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta e dalle risultanze probatorie acquisite agli atti, deve ritenersi pacifico tra le parti che nella giornata del 20.09.2020 durante i festeggiamenti del matrimonio dei Sigg.ri e si svolse Persona_2 Persona_3
uno spettacolo di fuochi pirotecnici.
Parte convenuta, sostiene la propria carenza di titolarità posto che in CP_4
data 21.11.2019 la società ha inoltrato al SUAP del Comune di Santa Marina regolare comunicazione n° 05673220652-20112019-1658 di cessazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e sala ricevimenti, per chiusura dell'attività a seguito della risoluzione del contratto di affitto dell'azienda (cfr. all.ti n.
2-4 parte convenuta).
In effetti, dalla documentazione in atti emerge la cessazione dell'attività ad opera della società in parola, ma dalla stessa costituzione della parte si evince la gestione da parte della stessa dell'evento.
Inoltre, dalle sommarie informazioni rese da il 5 ottobre 2020, si evince CP_6
che lo stesso dichiarava di essere titolare del Ristorante ” e che nel suo CP_1
ristorante si stava festeggiando il matrimonio.
Si ritiene, quindi, che l'odierna convenuta abbia effettivamente gestito l'evento in parola in relazione alla ristorazione.
Allo stesso modo emerge documentalmente che la gestione dell'evento fu affidata alla terza chiamata tramite un contratto di consulenza wedding planner (in atti terza chiamata).
Quanto ai fuochi pirotecnici, la società ha escluso che tale operazione Controparte_2
rientrasse tra i propri compiti non essendo oggetto del contratto. Tale assunto pare, però, essere smentito dalla testimonianza di del Persona_2
7.11.2023 in cui è stata confermata l'esplosione dei fuochi per l'evento e che di tale aspetto gli sposi parlarono solo con la wedding planner.
In particolare: “Chiedemmo a anche l'esplosione di fuochi d'artificio, Parte_2
non so chi poi effettivamente organizzò questa cosa, chiedemmo a lei se si poteva fare, fino all'ultimo non sapevamo se sarebbero stati esplosi.”
“adr. non abbiamo mai chiesto al ristorante l'esplosione dei fuochi ne abbiamo sempre parlato con la GN . adr. noi eravamo in giardino quando abbiamo visto i Pt_2
fuochi, venivano sparati alle spalle. non posso sapere se venissero sparati all'interno
o all'esterno del locale”.
Chiarito tale aspetto e che, quindi, nella circostanza dedotta per il matrimonio dei coniugi e del 20.9.2020 ci fu l'esplosione di fuochi Persona_2 CP_7
pirotecnici, non vi è alcuna prova che questi siano stati la causa dell'incendio dell'imbarcazione della parte attrice.
Ed, infatti, assume l'attore che a seguito dello scoppio dei fuochi pirotecnici si verificò una ricaduta di materiale di scarto degli stessi sulla imbarcazione di sua proprietà, stazionata in un terreno adiacente, provocandone l'incendio.
Tuttavia, tale circostanza non ha trovato conferma nelle risultanze probatorie.
Invero, quanto alle prove orali espletate nel corso del giudizio, il teste Giudice Daniele, escusso all'udienza dell'11.04.2023, riferiva “Stavo andando verso il mio capannone, nel tardo pomeriggio e ho visto esplodere questi fuochi pirotecnici. Circa dopo 2 ore sono uscito e ho visto del fuoco in un altro piazzale, da quando ho sentito i fuochi a quando ho visto il fuoco sono passate circa due ore e mezza, ho visto l'imbarcazione che era in fiamme che conosco essendo di un mio amico”.
“ADR. io non ho avuto modo di vedere da dove sparavano i fuochi, so che provengono dal ristorante perché normalmente lo fanno. ADR. quando ho visto il fuoco, non mi sono avvicinato all'imbarcazione, ho solo telefonato al proprietario”
Dalla querela del 21.9.2025 della parte attrice emerge semplicemente che la stessa abbia appreso dell'incendio divampato tra le 23.00 e le 00.00 e che la stessa riteneva che ciò fosse frutto dello spettacolo pirotecnico senza che venisse fornito alcun elemento a riguardo.
Dalla relazione del Corpo Nazionale Dei Vigili Del Fuoco Comando Di Salerno depositata da parte attrice non emerge alcuna menzione dello sparo dei fuochi, ma solo l'intervento relativo all'incendio dell'imbarcazione che veniva collocato attorno alle
21.00.
sentito dai Carabinieri di Vibonati il 5 ottobre 2020 indicava che lo CP_6
spettacolo dei fuochi era intervenuto attorno alle 16.30 e ciò trova conferma nelle dichiarazioni del testimone Giudice Daniele che indicava un ampio lasso di tempo tra la percezione dei fuochi e quella del fumo (circa due ore e mezza).
La perizia di parte attrice depositata nulla aggiunge sul punto limitandosi a quantificare i danni subiti a seguito dell'incendio senza alcuna valutazione delle cause.
Dunque, le risultanze istruttorie confermano sostanzialmente l'episodio dei fuochi pirotecnici, ma non provano che sulla imbarcazione di proprietà dell'attore si riversò materiale semicombusto, escludendo così l'assunto, che i fuochi abbiano provocato l'incendio della barca.
Risulta non sorretto da idonea prova il collegamento causale tra l'esplosione dei fuochi e l'incendio della barca, per cui non può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'evento pirotecnico e i danni lamentati.
Ne consegue che la domanda, come proposta, deve essere rigettate.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come successivamente modificati ed integrati, calcolati ai valori minimi dello scaglione di riferimento e alla attività difensiva e processuale espletata.
Parte attrice deve essere condannata anche nei confronti della terza chiamata posto che l'istanza è stata presentata dalla stessa (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n.
6144/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Ordinaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande;
• condanna il Sig. al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio nei confronti della società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
• condanna il Sig. al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio nei confronti della società in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
Lagonegro, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 9 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione e le note illustrative depositate da tutte le parti costituite
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1505 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Giosuè Mazzocca, presso il cui studio, in Sapri (Sa) alla Via
Cagliari n. 1, è elettivamente domiciliato
ATTORE
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Gianluca Caolo, presso il cui studio, in San Giovanni a Piro (Sa), fraz. Scario, alla Salita San Giovanni
n. 20, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Daniele Stoppelli, presso il cui studio, in Maratea (Pz) al Vico San Pietro n. 1, è elettivamente domiciliata ZA HI
Oggetto: risarcimento danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2020, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentirla condannare al
[...]
risarcimento dei danni riportati alla propria imbarcazione motonave denominata
AR - iscritta al nr. 8312 del RR.NN.MM.&GG della Capitaneria di porto di Roma
– a causa degli avvenimenti del 20.09.2020.
In particolare, il predetto attore rappresentava che la suddetta unità navale di sua proprietà si trovava in stazionamento in località Hangar frazione Policastro Bussentino, nei pressi del ristorante denominato da , all'interno di un terreno recintato, CP_1
allorché la sera del 20.09.2020, verso le ore 20.00 circa, in occasione dei festeggiamenti di un matrimonio all'interno del predetto ristorante venivano esplosi dei fuochi pirotecnici, i quali intaccavano l'imbarcazione sopra individuata provocandone l'incendio.
A causa di tali avvenimenti l'imbarcazione subiva gravi danneggiamenti all'opera morta ed alla copertura del lato sinistro, come da perizia di parte a firma dell'Ing. depositata in atti, per un danno pari ad euro 73.359,091, che in Persona_1
ragione della antieconomicità della riparazione e rottamazione, veniva stimato in complessivi euro 38.000,00.
Deduceva, altresì, l'attore di essersi recato in data 21.09.2020 presso il comando dei
Carabinieri di Vibonati, laddove provvedeva a sporgere regolare querela nei confronti del legale rappresentante del Ristorante da , il quale in occasione CP_1
dell'escussione per i fatti per cui è causa ammetteva l'esplosione di fuochi pirotecnici dalla proprietà del proprio ristorante. Risultati vani i tentativi di bonario componimento della lite, il Sig. adiva Pt_1
l'intestato Tribunale affermando la responsabilità ex art. 2051 c.c. del legale rappresentante del per aver omesso di adottare le più elementari Controparte_3
cautele al fine di evitare che lo scoppio dei fuochi pirotecnici potesse causare danni a terzi, nonché ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver certamente realizzato un fatto illecito colposo.
Per tutte queste ragioni il predetto attore insisteva affinchè il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: “In tesi: accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c. per tutti i danni patiti alla imbarcazione denominata
AR di proprietà del sig. e per l'effetto condannarla alla Parte_1
refusione dei succitati danni quantificabili in € 38.000,00 (euro trentottomila//00), o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ipotesi: accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art. 2043 c.c. per tutti i danni patiti dalla imbarcazione AR di proprietà del sig. Parte_1
e per l'effetto condannarla alla refusione dei succitati danni quantificabili in
[...]
€ 38.000,00, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge per dichiarato anticipo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
08.02.2021, si costituiva in giudizio la convenuta in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., impugnando e contestando tutto quanto dedotto nell'avverso atto di citazione, poiché infondato in fatto ed in diritto. Nella specie, la predetta convenuta eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di immediata estromissione dal giudizio, per aver dismesso la gestione dell'esercizio commerciale in data anteriore a quella degli eventi per cui è causa, come da regolare comunicazione al SUAP del Comune di Santa Marina n°
05673220652-20112019-1658 di cessazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e sala ricevimenti, per chiusura dell'attività a seguito della risoluzione del contratto di affitto dell'azienda e che sin da tale data risultava inattiva
(all. ti n.
2-4 in fascicolo parte convenuta).
Quanto al merito poi, la convenuta società rappresentava che la sera del 20.09.2020 presso la sala ricevimenti del si era tenuto il banchetto nunziale Controparte_3
dei coniugi e , i quali si erano rivolti alla Sig.ra Persona_2 Persona_3 [...]
, in qualità di wedding planner, la quale si era occupata in via diretta ed Parte_2
esclusiva di ogni aspetto organizzativo dell'evento, compreso lo spettacolo pirotecnico.
Inoltre, deduceva l'insussistenza della rappresentata responsabilità sia sotto il profilo della disciplina dell'art 2051 c.c., poiché mancava il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, considerato che i fuochi pirotecnici furono esplosi dai collaboratori della Sig.ra in un'area esterna al locale della società convenuta, Pt_2
senza coinvolgimento alcuno del personale del ristorante, sia sotto il profilo della disciplina dell'art. 2043 c.c., difettando qualsiasi connessione tra la condotta del soggetto e la determinazione del danno lamentato.
Pertanto, la convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
concludeva insistendo affinché l'adito Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“In rito:
1. accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva in capo alla convenuta società per tutte le ragioni espresse in premessa;
2. per l'effetto, disporre l'estromissione dal giudizio della società In subordine Controparte_5
Con e nel merito:
3. accertare e dichiarare la assoluta estraneità della società CP_1
ai fatti per cui e causa, per tutte le ragioni che precedono;
4. per l'effetto,
[...]
rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto;
5. in ogni caso, condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza del 08.03.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 01.03.2021, il Giudice, fissava una nuova udienza di prima comparizione e trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. per il giorno 27.09.2021, onde consentire a parte attrice di citare il terzo , nella persona Controparte_2 dell'amministratore unico, , nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 Parte_2
bis c.p.c..
Correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti della terza chiamata in persona del legale rappresentante p.t., questa si costituiva in Controparte_2
giudizio con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
08.09.2021.
In particolare, la predetta terza chiamata nel costituirsi rilevava l'assoluta infondatezza e temerarietà delle domande azionate, eccependo in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione del terzo per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., risultando assolutamente indeterminata sia la causa petendi che il petitum, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in virtù della circostanza che il servizio di fuochi pirotecnici non rientrava tra le proprie attività di consulenza. Inoltre, nel merito eccepiva la temerarietà della propria chiamata in causa da parte del convenuto, che nonostante la piena consapevolezza della estraneità della Parte_3
ai fatti per cui è causa, riferiva circostanze non vere.
Per tutte queste ragioni, la terza chiamata concludeva insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare: - Dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. e adottare i conseguenti provvedimenti;
2. Nel merito: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o comunque, il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo della società
[...]
per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto e per CP_2
l'effetto rigettare ogni domanda nei confronti della società ; - CP_2
condannare la parte attrice al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della convenuta , escussione testimoniale e Parte_2
deposito di documentazione.
Precisate le conclusioni, con ordinanza del 25.09.2025 – resa all'esito dell'udienza del
16.09.2025 tenutasi in modalità cartolare – la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per note fino a dieci giorni prima per il deposito di note illustrative.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione proposta dalla terza chiamata.
Invero, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. 11751/2013; 3363/2019).
Nella specie, tenuto conto dell'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attore che ha consentito alla chiamata di espletare la propria difesa, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare altresì le eccezioni di difetto di legittimazione passiva proposte sia dalla convenuta società che dalla Controparte_1
terza chiamata in quanto potenzialmente idonee, in caso di Controparte_2
accoglimento, a definire l'intero giudizio precludendo l'esame del merito.
Orbene, le eccezioni svolte sono infondate e vanno respinte.
Infatti, in linea di principio, la legittimazione ad agire e a contraddire in giudizio è una condizione dell'azione e coincide con l'ipotetica accoglibilità della domanda sotto il profilo soggettivo, derivante dal fatto che il diritto azionato è affermato come il diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta.
Ne deriva, quindi, che la legittimazione a contraddire è la coincidenza soggettiva tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto azionato. La sussistenza di tale condizione va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata con l'azione, prescindendo, cioè, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, la quale, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della causa.
La legittimazione passiva nell'accezione suddetta può essere quindi verificata già in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che, da un lato, ove alla stregua di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa il titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto neanche ipoteticamente accoglibile;
dall'altro, nel caso, in cui venga accertata detta coincidenza soggettiva, la domanda potrebbe comunque essere respinta ove all'esito dell'accertamento giudiziale il convenuto non risulti l'effettivo titolare del rapporto dedotto in giudizio.
In conclusione, la legittimazione a contraddire deve essere riconosciuta in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto evocato in giudizio sia il soggetto che la norma che regola la fattispecie considera destinatario passivo della pretesa, ovvero il titolare dell'obbligo dalla stessa imposto.
Per la sussistenza di tale condizione è, pertanto, necessaria e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (in tal senso sent. Cass. n. 3639/1998; sent. Cass.
n. 6894/1999).
Ne deriva che una concreta questione di carenza di legittimazione passiva si delinea quando l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Orbene, si ritiene che nel caso di specie, alla luce di quanto detto, non si rientri in una ipotesi di difetto di legittimazione passiva né rispetto alla posizione della convenuta
, né rispetto alla posizione della terza chiamata poiché CP_1 Controparte_2 in base alle deduzioni ed allegazioni di parte attrice risulta evidente, seppur in astratto ed in base alla qualificazione dalla stessa proposta, che essi siano i soggetti passivi del rapporto obbligatorio sorto in ragione della causazione del danno, attenendo invece la fondatezza della pretesa al merito.
Tanto premesso, occorre innanzitutto procedere alla puntuale qualificazione della domanda attorea, tenendo conto sia del petitum che della causa petendi.
In proposito, è opportuno osservare che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa (in tal senso, sent. Cass. civ. n. 9652/03).
Orbene, nel caso di specie la domanda di parte attrice deve essere sì qualificata come azione di condanna al risarcimento del danno, ma non secondo la disciplina di cui agli artt. 2051 o 2043 c.c., bensì ai sensi dell'art. 2050 c.c..
A norma dell'art. 2050 c.c., chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Non è sufficiente dimostrare di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, bensì occorre la prova positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento dannoso.
Anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre l'effetto liberatorio, nel caso in cui la sua rilevanza od incidenza sia tale da spezzare il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento di danno.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene pericolose le attività prevista dall'art. 46 e ss. T.u.l.p.s., le attività considerate in materia di prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'incolumità pubblica e tutte quelle altre attività che, anche non specificate o disciplinate, abbiano comunque una pericolosità intrinseca od in ogni caso connessa alle modalità di esercizio o ai mezzi di lavoro impiegati.
Pertanto, costituiscono attività pericolose quelle che comportano una rilevante probabilità – con riferimento ad un criterio statistico – del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche degli strumenti utilizzati, non solo nel caso di danno come conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele.
L'accensione di fuochi pirotecnici per i quali, ai sensi del T.u.l.p.s., è necessaria, così come per le altre attività pericolose, l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, rientra senz'altro nel novero delle attività pericolose.
La giurisprudenza è, infatti, pacificamente orientata per il riconoscimento dell'attività connessa all'uso e all'accensione di fuochi d'artificio quale attività pericolosa, in quanto comportante l'impiego di sostanze esplosive, avendo ritenuto pericolose, non soltanto le attività qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e dalle altre leggi speciali, ma anche quelle che per la loro natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata idoneità a ledere gli interessi altrui.
Alla stregua di tali affermazioni giurisprudenziali, vanno considerate, dunque, attività pericolose quelle che in base ad un giudizio di “prognosi postuma” sono caratterizzate da una spiccata potenzialità offensiva, ossia quelle attività che, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività, erano tali da rendere probabile, e non solo possibile, il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. civ., 15288/2002, 9205/1995).
Anche la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose è oramai ricondotta dalla giurisprudenza più recente nell'alveo della responsabilità oggettiva (Cass. nn.
8547/2004, 5254/2006, 25/2010, 24549/2013), con la conseguenza che la responsabilità dell'esercente l'attività pericolosa può escludersi soltanto con la dimostrazione del fortuito, della forza maggiore, del fatto illecito del terzo o del comportamento negligente del danneggiato idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno
Tale responsabilità, però, richiede, pur sempre, l'assolvimento, da parte del danneggiato, dell'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa e il danno, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile (cfr. Cass., 2 aprile 2001, n. 4792).
La norma, quindi, presuppone pur sempre il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività medesima e l'evento dannoso, la cui prova incombe sul danneggiato, restando a carico del danneggiante quella di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta e dalle risultanze probatorie acquisite agli atti, deve ritenersi pacifico tra le parti che nella giornata del 20.09.2020 durante i festeggiamenti del matrimonio dei Sigg.ri e si svolse Persona_2 Persona_3
uno spettacolo di fuochi pirotecnici.
Parte convenuta, sostiene la propria carenza di titolarità posto che in CP_4
data 21.11.2019 la società ha inoltrato al SUAP del Comune di Santa Marina regolare comunicazione n° 05673220652-20112019-1658 di cessazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e sala ricevimenti, per chiusura dell'attività a seguito della risoluzione del contratto di affitto dell'azienda (cfr. all.ti n.
2-4 parte convenuta).
In effetti, dalla documentazione in atti emerge la cessazione dell'attività ad opera della società in parola, ma dalla stessa costituzione della parte si evince la gestione da parte della stessa dell'evento.
Inoltre, dalle sommarie informazioni rese da il 5 ottobre 2020, si evince CP_6
che lo stesso dichiarava di essere titolare del Ristorante ” e che nel suo CP_1
ristorante si stava festeggiando il matrimonio.
Si ritiene, quindi, che l'odierna convenuta abbia effettivamente gestito l'evento in parola in relazione alla ristorazione.
Allo stesso modo emerge documentalmente che la gestione dell'evento fu affidata alla terza chiamata tramite un contratto di consulenza wedding planner (in atti terza chiamata).
Quanto ai fuochi pirotecnici, la società ha escluso che tale operazione Controparte_2
rientrasse tra i propri compiti non essendo oggetto del contratto. Tale assunto pare, però, essere smentito dalla testimonianza di del Persona_2
7.11.2023 in cui è stata confermata l'esplosione dei fuochi per l'evento e che di tale aspetto gli sposi parlarono solo con la wedding planner.
In particolare: “Chiedemmo a anche l'esplosione di fuochi d'artificio, Parte_2
non so chi poi effettivamente organizzò questa cosa, chiedemmo a lei se si poteva fare, fino all'ultimo non sapevamo se sarebbero stati esplosi.”
“adr. non abbiamo mai chiesto al ristorante l'esplosione dei fuochi ne abbiamo sempre parlato con la GN . adr. noi eravamo in giardino quando abbiamo visto i Pt_2
fuochi, venivano sparati alle spalle. non posso sapere se venissero sparati all'interno
o all'esterno del locale”.
Chiarito tale aspetto e che, quindi, nella circostanza dedotta per il matrimonio dei coniugi e del 20.9.2020 ci fu l'esplosione di fuochi Persona_2 CP_7
pirotecnici, non vi è alcuna prova che questi siano stati la causa dell'incendio dell'imbarcazione della parte attrice.
Ed, infatti, assume l'attore che a seguito dello scoppio dei fuochi pirotecnici si verificò una ricaduta di materiale di scarto degli stessi sulla imbarcazione di sua proprietà, stazionata in un terreno adiacente, provocandone l'incendio.
Tuttavia, tale circostanza non ha trovato conferma nelle risultanze probatorie.
Invero, quanto alle prove orali espletate nel corso del giudizio, il teste Giudice Daniele, escusso all'udienza dell'11.04.2023, riferiva “Stavo andando verso il mio capannone, nel tardo pomeriggio e ho visto esplodere questi fuochi pirotecnici. Circa dopo 2 ore sono uscito e ho visto del fuoco in un altro piazzale, da quando ho sentito i fuochi a quando ho visto il fuoco sono passate circa due ore e mezza, ho visto l'imbarcazione che era in fiamme che conosco essendo di un mio amico”.
“ADR. io non ho avuto modo di vedere da dove sparavano i fuochi, so che provengono dal ristorante perché normalmente lo fanno. ADR. quando ho visto il fuoco, non mi sono avvicinato all'imbarcazione, ho solo telefonato al proprietario”
Dalla querela del 21.9.2025 della parte attrice emerge semplicemente che la stessa abbia appreso dell'incendio divampato tra le 23.00 e le 00.00 e che la stessa riteneva che ciò fosse frutto dello spettacolo pirotecnico senza che venisse fornito alcun elemento a riguardo.
Dalla relazione del Corpo Nazionale Dei Vigili Del Fuoco Comando Di Salerno depositata da parte attrice non emerge alcuna menzione dello sparo dei fuochi, ma solo l'intervento relativo all'incendio dell'imbarcazione che veniva collocato attorno alle
21.00.
sentito dai Carabinieri di Vibonati il 5 ottobre 2020 indicava che lo CP_6
spettacolo dei fuochi era intervenuto attorno alle 16.30 e ciò trova conferma nelle dichiarazioni del testimone Giudice Daniele che indicava un ampio lasso di tempo tra la percezione dei fuochi e quella del fumo (circa due ore e mezza).
La perizia di parte attrice depositata nulla aggiunge sul punto limitandosi a quantificare i danni subiti a seguito dell'incendio senza alcuna valutazione delle cause.
Dunque, le risultanze istruttorie confermano sostanzialmente l'episodio dei fuochi pirotecnici, ma non provano che sulla imbarcazione di proprietà dell'attore si riversò materiale semicombusto, escludendo così l'assunto, che i fuochi abbiano provocato l'incendio della barca.
Risulta non sorretto da idonea prova il collegamento causale tra l'esplosione dei fuochi e l'incendio della barca, per cui non può ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l'evento pirotecnico e i danni lamentati.
Ne consegue che la domanda, come proposta, deve essere rigettate.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come successivamente modificati ed integrati, calcolati ai valori minimi dello scaglione di riferimento e alla attività difensiva e processuale espletata.
Parte attrice deve essere condannata anche nei confronti della terza chiamata posto che l'istanza è stata presentata dalla stessa (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n.
6144/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Ordinaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande;
• condanna il Sig. al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio nei confronti della società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
• condanna il Sig. al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio nei confronti della società in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., che liquida in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
Lagonegro, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco