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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/10/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.418/2024 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti CAMPAGNA MIRKO e ALBANESE Parte_1
PE Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19/2/2024 l'opponente (amministratrice unica della
“Elmav Consulenze s.r.l.”: vedi visura camerale in atti) ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n.43320230000841529000 del 24/11/2023 in atti (notificato il 10/1/2024: vedi avviso di ricevimento in atti), con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 4.559,14 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 2/2021 al 12/2022. Nei motivi di ricorso l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, deducendo di essere già iscritta alla Gestione Separata con riferimento all'esercizio dell'attività di amministratrice unica della
“Elmav Consulenze s.r.l.” ma di non partecipare personalmente al lavoro di tale azienda con carattere di abitualità e prevalenza, essendo assente per giorni e non avendo una propria postazione o un suo ufficio all'interno dei locali aziendali, limitandosi dunque a svolgere, in favore della suindicata società, compiti di mera natura gestoria. L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo CP_1 che l'opponente avrebbe invece partecipato personalmente al lavoro aziendale della
“Elmav Consulenze s.r.l.” con carattere di abitualità e prevalenza, atteso che la società in parola avrebbe nel 2021 e nel 2022 percepito redditi di impresa derivanti dalla sua
1 attività consulenziale in favore delle imprese necessariamente riconducibili all'apporto lavorativo dell'opponente, non avendo la “Elmav Consulenze s.r.l.” alcun dipendente e non espletando l'opponente ulteriori attività lavorative. Devono preliminarmente essere acquisite al fascicolo telematico le fatture depositate telematicamente dalla parte ricorrente in data 11/7/2024, trattandosi di documentazione la cui esigenza di produzione è sorta dalle difese del convenuto, che soltanto nella memoria difensiva ha palesato gli elementi su cui si basa la sua pretesa contributiva, come l'assenza di personale alle dipendenze della “Elmav Consulenze s.r.l.” (circostanze di cui non vi era invece traccia nell'impugnato avviso di addebito). Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. A mente dell'art.29, co.1, l.160/1975 (nel testo sostituito dall'art.1, co.203, l.662/96),
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Ai fini della sussistenza dell'obbligo (per il socio e/o l'amministratore di una società di capitali) di iscrizione alla Gestione Commercianti (e della conseguente debenza della relativa contribuzione) è dunque necessario che ricorra il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, elemento che deve essere provato dall' (che è in questa sede convenuto formale ma attore CP_1 sostanziale), non sussistendo alcun obbligo di iscrizione allorquando l'apporto all'attività aziendale sia esclusivamente quello di fornire i capitali o di svolgere attività di amministratore o, in ogni caso, quando la partecipazione personale al lavoro aziendale non possa ritenersi abituale e/o prevalente. Tanto premesso e venendo alla fattispecie in esame, dagli atti di causa emerge che la pretesa dell' si fonda esclusivamente: sulla qualità di socia e amministratrice CP_2 unica della “Elmav Consulenze s.r.l.” posseduta dall'opponente; sul fatto che tale società non abbia alcun dipendente (circostanze non contestate e, in ogni caso, risultanti dalla visura camerale in atti). Ebbene, tali valutazioni degli ispettori (che si basano sostanzialmente sulla considerazione che l'attività consulenziale esercitata dalla “Elmav Consulenze s.r.l.” - 2 non avente alcun dipendente- debba necessariamente essere riconducibile all'apporto lavorativo personale, abituale e prevalente dell'opponente -socia e amministratrice unica della società in argomento e non impegnata in altre attività lavorative- ) sono ritenute da questo Giudice probatoriamente insufficienti, trattandosi di meri indizi che non trovano riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie del processo che anzi le hanno smentite (vedi, al riguardo, le dichiarazioni rilasciate in udienza dal teste indifferente avv. -il quale ha riferito di avere talvolta fornito dei pareri Testimone_1 legali alla “Elmav Consulenze s.r.l.”, circostanza confermata dalla fattura in atti- e dal teste indifferente quale ha narrato di essere uno dei consulenti Testimone_2 della “Elmav Consulenze s.r.l.”, di aver visto l'opponente presso la sede della
“Elmav Consulenze s.r.l.” solo in occasione di riunioni aziendali e di non aver notato che la stessa avesse una postazione lavorativa nei locali aziendali- ), dimostrando che la “Elmav Consulenze s.r.l.” per l'esercizio della sua attività consulenziale, pur in assenza di dipendenti, si è servita di liberi professionisti (vedi, al riguardo, anche la fattura del 15/7/2021 in atti emessa dall'ing. Persona_1
oltre che la fattura in atti emessa dall'avv. Manica Elio).
[...]
Non avendo quindi l' assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra esposti, CP_1
l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Le spese di lite sono integralmente poste a carico dell' (in omaggio al principio CP_1 della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n.43320230000841529000. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 10/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.418/2024 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti CAMPAGNA MIRKO e ALBANESE Parte_1
PE Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19/2/2024 l'opponente (amministratrice unica della
“Elmav Consulenze s.r.l.”: vedi visura camerale in atti) ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n.43320230000841529000 del 24/11/2023 in atti (notificato il 10/1/2024: vedi avviso di ricevimento in atti), con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 4.559,14 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 2/2021 al 12/2022. Nei motivi di ricorso l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, deducendo di essere già iscritta alla Gestione Separata con riferimento all'esercizio dell'attività di amministratrice unica della
“Elmav Consulenze s.r.l.” ma di non partecipare personalmente al lavoro di tale azienda con carattere di abitualità e prevalenza, essendo assente per giorni e non avendo una propria postazione o un suo ufficio all'interno dei locali aziendali, limitandosi dunque a svolgere, in favore della suindicata società, compiti di mera natura gestoria. L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo CP_1 che l'opponente avrebbe invece partecipato personalmente al lavoro aziendale della
“Elmav Consulenze s.r.l.” con carattere di abitualità e prevalenza, atteso che la società in parola avrebbe nel 2021 e nel 2022 percepito redditi di impresa derivanti dalla sua
1 attività consulenziale in favore delle imprese necessariamente riconducibili all'apporto lavorativo dell'opponente, non avendo la “Elmav Consulenze s.r.l.” alcun dipendente e non espletando l'opponente ulteriori attività lavorative. Devono preliminarmente essere acquisite al fascicolo telematico le fatture depositate telematicamente dalla parte ricorrente in data 11/7/2024, trattandosi di documentazione la cui esigenza di produzione è sorta dalle difese del convenuto, che soltanto nella memoria difensiva ha palesato gli elementi su cui si basa la sua pretesa contributiva, come l'assenza di personale alle dipendenze della “Elmav Consulenze s.r.l.” (circostanze di cui non vi era invece traccia nell'impugnato avviso di addebito). Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. A mente dell'art.29, co.1, l.160/1975 (nel testo sostituito dall'art.1, co.203, l.662/96),
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Ai fini della sussistenza dell'obbligo (per il socio e/o l'amministratore di una società di capitali) di iscrizione alla Gestione Commercianti (e della conseguente debenza della relativa contribuzione) è dunque necessario che ricorra il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, elemento che deve essere provato dall' (che è in questa sede convenuto formale ma attore CP_1 sostanziale), non sussistendo alcun obbligo di iscrizione allorquando l'apporto all'attività aziendale sia esclusivamente quello di fornire i capitali o di svolgere attività di amministratore o, in ogni caso, quando la partecipazione personale al lavoro aziendale non possa ritenersi abituale e/o prevalente. Tanto premesso e venendo alla fattispecie in esame, dagli atti di causa emerge che la pretesa dell' si fonda esclusivamente: sulla qualità di socia e amministratrice CP_2 unica della “Elmav Consulenze s.r.l.” posseduta dall'opponente; sul fatto che tale società non abbia alcun dipendente (circostanze non contestate e, in ogni caso, risultanti dalla visura camerale in atti). Ebbene, tali valutazioni degli ispettori (che si basano sostanzialmente sulla considerazione che l'attività consulenziale esercitata dalla “Elmav Consulenze s.r.l.” - 2 non avente alcun dipendente- debba necessariamente essere riconducibile all'apporto lavorativo personale, abituale e prevalente dell'opponente -socia e amministratrice unica della società in argomento e non impegnata in altre attività lavorative- ) sono ritenute da questo Giudice probatoriamente insufficienti, trattandosi di meri indizi che non trovano riscontro nelle ulteriori risultanze istruttorie del processo che anzi le hanno smentite (vedi, al riguardo, le dichiarazioni rilasciate in udienza dal teste indifferente avv. -il quale ha riferito di avere talvolta fornito dei pareri Testimone_1 legali alla “Elmav Consulenze s.r.l.”, circostanza confermata dalla fattura in atti- e dal teste indifferente quale ha narrato di essere uno dei consulenti Testimone_2 della “Elmav Consulenze s.r.l.”, di aver visto l'opponente presso la sede della
“Elmav Consulenze s.r.l.” solo in occasione di riunioni aziendali e di non aver notato che la stessa avesse una postazione lavorativa nei locali aziendali- ), dimostrando che la “Elmav Consulenze s.r.l.” per l'esercizio della sua attività consulenziale, pur in assenza di dipendenti, si è servita di liberi professionisti (vedi, al riguardo, anche la fattura del 15/7/2021 in atti emessa dall'ing. Persona_1
oltre che la fattura in atti emessa dall'avv. Manica Elio).
[...]
Non avendo quindi l' assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra esposti, CP_1
l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Le spese di lite sono integralmente poste a carico dell' (in omaggio al principio CP_1 della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n.43320230000841529000. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 10/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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