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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/07/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU N. 136-1/2025
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Ester Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nella procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII promossa da:
, nata a [...] il [...] residente in [...], assistenza in proprio. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 400, occupazione operaio, assistenza in proprio.
Gestore incaricato dall'O.C.C. avv. nata a [...] il [...]; Controparte_1
(C.F. , iscritta all'Ordine Avvocati di DE al n. 1070 ed all'elenco dei Gestori C.F._1 presso l'OCC dell'Ordine Avvocati di DE dal 3/10/2019.
Letto il ricorso introduttivo depositato in data 8.5.2025; letta la relazione particolareggiata depositata dall'OCC in data 9.5.2025; letta la relazione depositata dall'OCC in data 15.7.2025; rilevato che ab origine debitori presentavano, ai sensi dell'art. 67 C.C.I.I., un piano che prevedeva:
a) la messa a disposizione della procedura, della somma di euro 200,00 mensili per 40 mensilità da parte della , un apporto iniziale pari ad euro 500,00 ed euro 106,00 quale apporto di finanza Parte_1 esterna, per un totale di euro 8606,00; preso atto che il piano proposto prevedeva dunque il pagamento integrale del credito in prededuzione (classe
1); integrale soddisfazione dei crediti privilegiati (classe 2), integrale soddisfazione tramite apporto di finanza esterna, del credito chirografario (classe 3), nonché il pagamento dei residui crediti chirografari nella percentuale del 2,943 % (classe 4);
b) la messa a disposizione della procedura, della somma di euro 350,00 mensili per 40 mensilità da parte del oltre ad un apporto iniziale pari ad euro 1500,00 per un totale pari ad euro Parte_2
13.886,49; preso atto che il piano proposto prevedeva dunque il pagamento integrale del credito in prededuzione (classe
1) e il pagamento del credito chirografario nella percentuale del 10,935%.
Preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, C.C.I.I. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.; preso atto che veniva richiesta l'adozione di misure cautelari e protettive di cui all'art. 70; tenuto conto delle valutazioni dell'O.C.C. svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, C.C.I.I. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B, con decreto in data 27.5.2025, il Tribunale in composizione monocratica, disponeva l'apertura del procedimento di omologa del piano del consumatore ex art. 70 CCII, imponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dei debitori ed in particolar nonché la sospensione dei procedimenti esecutivi promossi dall'avv. E. Prampolini contro . Parte_1 Cont Con relazione depositata in data 15.7.2025, l' dava atto che: con pec inviata in data 18/7/2025 a tutti i creditori degli istanti era stata promossa la comunicazione ex art. 70 comma 1 CCII;
nel termine di legge erano pervenute unicamente le osservazioni del creditore A.D.E. Dir. Provinciale DE il quale, con pec 2/7/2025 comunicava l'esistenza a carico di di un ulteriore credito tributario Parte_1 di €. 408,75 a titolo di imposta di registro dovuta per l'avviso di liquidazione n. 2025/001/DI/000000824/0/002 del 20/6/2025 (notificato alla debitrice in data 28/6/2025) relativo al decreto ingiuntivo GDP DE provvisoriamente esecutivo n. 1226/2025 (R.G. n. 1023/2025) Rep. n. 824/2025 del 14/3/2025, "invitando a valutarne l'inserimento nella proposta e nel piano di ristrutturazione dei debiti presentati";
i debitori venivano interpellati in ordine alle osservazioni di A.D.E. Dir. Provinciale DE e concordavano di inserire il predetto debito tributario nel passivo e nel piano di senza però modificare i Parte_1 termini della proposta quanto a tempi di pagamento, importo totale e numero di rate offerte.
L'OCC evidenziava altresì come: il debito tributario erariale sopravvenuto a carico di per €. 408,75, ben potesse essere inserito Parte_1 nel passivo e nel piano della predetta essendo ricollegabile alla situazione debitoria pregressa dell'istante, come già inserita nel piano, ed in particolare alla controversia in corso con l'avv. E. Prampolini;
la debitrice comunicava di non essere in grado di effettuare pagamenti ulteriori rispetto all'attivo complessivo di €. 8.606,00 già offerto nella propria proposta e pertanto di non poter modificare ed incrementare tempi, importi e numero delle rate offerte.
Rilevato che l'OCC ha proceduto alla modifica del piano già predisposto, attraverso l'inserimento nel passivo e nel piano di altresì del debito tributario erariale di €. 408,75 in favore di A.D.E. Dir. Parte_1 provinciale di DE quale credito chirografario, pur lasciando inalterati tempi, importi e numero di rate del piano già definito.
Rilevato che, conseguentemente, la percentuale di soddisfazione della Classe 4-Altri Creditori OG di passa dal precedente 2,943% al 2,934%, secondo il seguente piano, come modificato in Parte_1 parte qua:
“L'ammontare dei debiti complessivi dei ricorrenti maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa €. 128.607,08 (oltre ogni ulteriore accessorio) per e ad €. 133.576,20 (oltre ogni Parte_2 ulteriore accessorio) per , di cui €. 126.993,57 costituiscono un unico debito comune con Parte_1 responsabilità solidale dei ricorrenti. di IMPORTO CP_3
ENTE Controparte_4
CREDITORE
Spese procedura
€. 868,81
(compenso O.C.C. come da preventivo approvato, al netto degli acconti già corrisposti + spese vive procedura stimate) per quota del 35%
€. 126.993,57 CP_5
Managment Company
s.p.a.
(debito residuo contratto di Mutuo fondiario
26/7/2006 rep. 83517 notaio dopo Per_1 vendita forzata immobile)
REGIONE EMILIA
€. 105,34
Cod. ente Pt_3
12781 02 - Settore Tributi
Cod. ufficio 20 - (bolli moto anni 2020 e 2022) c/o
Agenzia Controparte_6
037 CP_7
DI
€. 645,81
[...]
Cod. Parte_4 ente 04868 - Ufficio Tributi
Cod. ufficio 1A (IMU 2015)
c/o Agenzia Entrate
Riscossione 037 CP_7
DI
€. 642,06
[...]
Cod. Parte_4 ente 04868 - Ufficio Tributi
Cod. ufficio 1A (IMU 2016)
c/o Agenzia Entrate
Riscossione 037 MODENA
CAUSE
[...]
PRELAZIONE
Credito in prededuzione
AF
oltre ad ogni successivo acces-sorio e spesa
Privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 n. 20
e 2778 c.c. per €. 73,09
AF per €. 32,25
Privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 n. 20
e 2778 c.c. per €. 475,62
AF per €.170,19
Privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 n. 20
e 2778 c.c. per €. 474,59
AF per €.167,47 Avv. Elena Prampolini
(compenso professionale per attività stragiudiziale prestata nell'anno 2024 + spese legali per accertamento e recupero credito)
A.D.E. Direzione
Provinciale DE (11
Trattasi del debito tributario sopravvenuto di Parte_1 di cui ad Avviso di
[...] liquidazione n.
2025/001/DI/00000824/0/00
2 del 20/6/2005 notificato alla debitrice in data
28/6/2025 di €. 408,75 relativo all'Imposta di registro Atti giudiziari sul
D.Ing. n.1226/2025 Rep. n.
824/2025 GDP DE ottenuto dall'avv. E.
Prampolini.
Con Osservazioni presentate con pec 2/7/2025 A.D.E.
Direzione Provinciale di
DE invitava a valutarne l'inserimento nella Proposta
e nel Piano di ristrutturazione dei debiti presentati.
Su richiesta dei debitori detto debito è stato quindi inserito nel passivo e nel piano di ristrutturazione dei debiti di
. ) Parte_1
TOTALE DEBITORIA
€. 3.911,86 oltre ad ogni Privilegio generale successivo accessorio e mobiliare ex art. 2751 bis, n. spesa ivi compresa rival-sa 2 c.c. su €. 2.904,28 per pagamento imposta di (capitale+interessi) registro su D.ing. rep. n. AF per €. 1.007,58
824/2025 GDP DE)
€. 408,75 AF (non sussistendo beni su cui esercitare privilegio)
€. 133.576,20
Classe 1: Credito in prededuzione (pagato integralmente)
I crediti prededucibili, ossia quelli sorti in funzione o in occasione della presente procedura, hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori.
Tali crediti prededucibili sono quello spettante all'OCC secondo il preventivo approvato e sottoscritto dai ricorrenti, oltre alle ulteriori prevedibili spese di procedura;
esso è pari a complessivi: €. 3.837,20 + €. 200,00
(per registrazione decreto di omologa) + 300,00 (presumibili costi di tenuta c/c procedura per l'attuazione del Cont piano) + €. 200,00 per vari imprevisti = €. 4.537,20. Detratti gli acconti già versati a (€. 767,44 e €.
1.287,44), l'importo rimanente (4.537,20-767,44-1.287,44) pari ad €. 2.482,32 viene posto a carico della ricorrente nella misura del 35% e quindi per €. 868,81. Parte_1
Tale classe verrà pagata per intero nei tempi del piano.
Classe 2: Creditori Privilegiati (pagati integralmente)
Sono da considerarsi privilegiati i debiti muniti di pegno, ipoteca o privilegio generale.
Tali crediti, pari a complessivi €. 3.927,58, sono relativi ai seguenti soggetti:
Regione Emilia Romagna per €. €. 73,09
per €. 950,21 CP_7 Parte_5
Avv. Elena Prampolini per €. 2.904,28.
Tale classe verrà pagata per intero nei tempi del piano.
Classi 3-4: Creditori OG
Tali classi comprendono i creditori dell'istante non garantiti e/o degradati tali, ovvero la restante totalità dei debiti rilevati. Tali crediti, pari a complessivi €. 128.779,81, sono relativi ai seguenti soggetti: per €. 126.993,57 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa) CP_5 Controparte_8
Regione Emilia Romagna per €. 32,25
Comune di per €. 337,66 Parte_4
Avv. Elena Prampolini per €. 1.007,58 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa, ivi compresa rivalsa per pagamento imposta di registro su D.ing. Rep. n. 824/2025 GDP DE);
per €. 408,75. Controparte_9
Essi vengono suddivisi in:
Classe 3: OR OGo (pagato integralmente)
Regione Emilia Romagna per €. 32,25
Verrà pagato per intero (perché debito riferibile a terzi), con finanza esterna, nei tempi del piano.
Classe 4: Altri Creditori OG (pagati in percentuale) per €. 126.993,57 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa) Controparte_10
Comune di per €. 337,66 Parte_4
Avv. Elena Prampolini per €. 1.007,58 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa, ivi compresa o rivalsa per pagamento imposta di registro su D.ing. Rep. n. 824/2025 GDP DE)
A.D.E. DE per €. 408,75 Controparte_9 Tale classe verrà pagata in percentuale nei tempi del piano.
IMPORTO CAUSE DI PRELAZIONE Controparte_11
Eduardo CP_12
CREDITORE
Spese procedura
€. 1.613,51 Credito in prededuzione
(compenso O.C.C. come da preventivo approvato, al netto degli acconti già corrisposti + spese vive procedura stimate) per quota del 65%
€. 126.993,57 AF Controparte_10
Company s.p.a. (debito oltre ad ogni successivo residuo contratto di Mutuo accessorio e spesa fondiario 26/7/2006 rep.
83517 notaio dopo Per_1 vendita forzata immobile)
TOTALE DEBITORIA €. 128.607,08
Classe 1: Crediti in prededuzione
Tale classe comprende il solo credito per compenso OCC e prevedibili spese di procedura di importo pari ad
€. 2.482,32, che viene posto a carico del ricorrente nella misura del 65% (proporzionale Parte_2 all'attivo e quindi per €. 1.613,51.
Tale classe verrà pagata per intero nei tempi del piano.
Classe 2: Creditori OG
Tale classe comprende l'unico creditore del ricorrente, cioè er un importo di €. 126.993,57 oltre CP_10 ogni successivo accessorio (non quantificato).
Tale classe verrà pagata in percentuale nei tempi del piano.
Parte_1
L'unica risorsa economica della sig.ra per la soluzione della crisi da sovraindebitamento in Parte_1 cui versa, è costituita dalla propria retribuzione di lavoratrice dipendente part-time decurtata dalle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare e, quindi, dall'offerta di versamento di una quota della stessa su base mensile (€. 200,00) per un certo numero di rate (40), onde formare un montante da distribuire poi ai creditori, oltre alla messa a disposizione di un piccolo apporto iniziale (€. 500,00) frutto del rigoroso risparmio sulle entrate mensili operato dalla ricorrente e di una somma, derivante da finanza esterna (€. 106,00: doc. n.
94), destinata a ripianare il 5 debito tributario relativo ai bolli moto 2020 e 2022 non pagati. Il numero di rate è stato calibrato tenendo conto che il sacrificio imposto alla ricorrente dalla decurtazione mensile dei propri redditi (anche in considerazione dei suoi gravosi carichi familiari) deve avere una durata ragionevolmente sostenibile e che la durata prevista (40 mesi) -risultando comunque maggiore dell'orizzonte temporale che sarebbe ipotizzabile in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata (non oltre 36 mesi) unitamente alla inesistenza di beni di valore liquidabili tali da consentire di acquisire ulteriore attivo da distribuire ai creditori- rende in ogni caso la proposta di ristrutturazione del debito di cui al Piano migliorativa per i creditori chirografari rispetto all'alternativa liquidatoria.
La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione degli stessi per tipologia di credito, mediante il pagamento in percentuali differenti e precisamente
- integrale soddisfazione (100%) della Classe 1 (credito in prededuzione)
- integrale soddisfazione (100%) della Classe 2 (crediti privilegiati)
- integrale soddisfazione (100%) tramite finanza esterna della Classe 3 (credito chirografario Regione E.R.)
- parziale soddisfazione della Classe 4 (altri creditori chirografari), che verranno soddisfatti nella percentuale di circa il 2,934 % rispetto al valore nominale, con un apporto totale di circa €. 3.777,56.
L'attivo patrimoniale disponibile e le passività che gravano sull'istante consumatrice vengono riassunte nel seguente prospetto.
ATTIVO Quota di reddito da lavoro 8.000,00 dipendente (200,00 x 40 mesi)
Apporto diretto (risparmio) 500,00
Finanza esterna 106,00
TOTALE ATTIVO €. 8.606,00
PASSIVITA'
Il debito per le spese di procedura viene 868,81 inserito a carico di Parte_1 nella misura del 35% del totale
(proporzionale all'attivo conferito).
Spese di procedura (quota del 35% di €.
2.482,32)
Totale crediti prededucibili – 868,81
CLASSE 1
Regione Emilia Romagna 73,09 di NO (NA) 950,21 CP_7
Avv. Elena Prampolini 2.904,28
Totale crediti privilegiati – CLASSE 2 3.927,58
Credito chirografario (Regione E.R.) 32,25 Totale crediti chirografari (pagati 32,25 integralmente) – CLASSE 3
126.993,57 (oltre ad ogni successivo CP_10 accessorio e spesa) di NO (NA) 337,66 CP_7
Avv. Elena Prampolini 1.007,58 (oltre ad ogni suc- cessivo accessorio e spesa, ivi compresa eventuale rivalsa per imposta di registro su D.ing. Rep. n. 824/2025 G.D.P. MO)
A.D.E. 408,75 Controparte_9
Totale Altri crediti chirografari (pagati 128.747,56 in percentuale: 2,934% per un totale di
€. 3.777,56) – CLASSE 4
TOTALE
€. 133.576,20 (oltre ad ogni successivo CP_3
RISTRUTTURATO accessorio e spesa)
(esposizione debitoria complessiva)
Totale crediti prededucibili, privilegiati e chirografo (Regione E.R.) CLASSI 1-2-3 = €. 4.828,64 (868,81+
3.927,58+32,25) per i quali è previsto il pagamento dell'intero importo (100%) e quindi un esborso pari a €.
4.828,64. Altri crediti chirografari - CLASSE 4 = €. 128.747,56 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa) per i quali è previsto il pagamento complessivo di €. 3.777,36 e quindi una percentuale pari a circa il 2,934%.
PIANO DEI PAGAMENTI
La proposta comporta un esborso complessivo per parte di €. 8.606,00 che verrà costituito Parte_1 mediante l'apporto iniziale di €. 500,00 e l'apporto di finanza esterna di €. 106,00 (somme che saranno versate sul c/c dedicato entro 10 giorni dall'omologa) ed il versamento sul c/c dedicato di n. 40 rate mensili di €.
200,00 (a partire da 10 giorni dall'omologa).
Il Piano prevede che i pagamenti a favore dei creditori siano eseguiti e completati nell'arco temporale complessivo di circa 42 mesi dall'intervenuta omologa, mediante versamento di rate (formate con le provviste raccolte) periodiche ogni 5 mesi.
Detti pagamenti verranno operati, nelle misure percentuali sopraindicate, prioritariamente a favore del creditore in prededuzione fino a totale saldo, quindi dei creditori privilegiati pro-quota fino a totale saldo dei medesimi ed infine dei creditori chirografari, con le disponibilità che, tempo per tempo, si genereranno sul conto corrente “destinato” alla procedura, in cui affluiranno i versamenti mensili (di €. 200,00) previsti dal piano medesimo. Il piano dei versamenti avverrà quindi, indicativamente, in questi termini: apporto iniziale e parte della 1° rata pentamestrale a pagamento credito in prededuzione, parte della 1° rata e fino alla 4° rata pentamestrale a pagamento crediti privilegiati;
finanza esterna e successive 4 rate pentamestrali a pagamento crediti chirografari.
Parte_2
L'unica risorsa economica del sig. per la soluzione della crisi da sovraindebitamento in Parte_2 cui versa, è costituita dalla propria retribuzione di lavoratore dipendente decurtata dalle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare e, quindi, dall'offerta di versamento di una quota della stessa su base mensile (€. 350,00) per un certo numero di rate (40), onde formare un montante da distribuire poi ai creditori, oltre ad un apporto iniziale frutto del rigoroso risparmio del ricorrente sulle proprie entrate mensili (€.
1.500,00).
Il numero di rate è stato calibrato tenendo conto che il sacrificio imposto al ricorrente dalla decurtazione mensile dei propri redditi deve avere una durata ragionevolmente sostenibile (anche in considerazione dei suoi gravosi carichi familiari) e che la durata prevista (40 mesi) risulta comunque maggiore dell'orizzonte temporale che sarebbe ipotizzabile in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata (non oltre 36 mesi); tale maggior durata del piano, oltre alla messa disposizione di un apporto inziale (€. 1.500,00) frutto degli attuali esistenti risparmi del debitore, rende la proposta di ristrutturazione del debito di cui al Piano comunque migliorativa per il creditore chirografario rispetto all'alternativa liquidatoria.
La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione degli stessi per tipologia di credito, mediante il pagamento in percentuali differenti e precisamente
- integrale soddisfazione (100%) della Classe 1 (credito in prededuzione)
- parziale soddisfazione della Classe 2 (creditore chirografario), che verrà soddisfatto nella percentuale di circa il 10,935 % rispetto al valore nominale, con un apporto totale di €. 13.886,49.
L'attivo patrimoniale disponibile e le passività che gravano sul consumatore istante Parte_2 vengono riassunte nel seguente prospetto.
ATTIVO Quota di reddito da lavoro 14.000,00 dipendente (350,00 x 40 mesi)
Apporto diretto (risparmio) 1.500,00
TOTALE ATTIVO €. 15.500,00
PASSIVITA'
Il debito per le spese di procedura viene 1.613,51 inserito a carico di Parte_2 nella misura del 65% del totale
(proporzionale all'attivo conferito).
Spese di procedura (quota del 65% di €.
2.482,32) Totale credito prededucibile–
€. 1.613,51
CLASSE 1
126.993,57 (oltre ad ogni successivo CP_10 accessorio e spesa)
Totale credito chirografario (pagato
€. 126.993,57 in percentuale: 10,935% per un totale di €. 13.886,49) – CLASSE 2
TOTALE
€. 128.607,08 CP_3
RISTRUTTURATO
(esposizione debitoria complessiva)
Totale credito prededucibile – CLASSE 1 = €. 1.613,51 per il quale è previsto il pagamento dell'intero importo
(100%) e quindi un esborso pari a €. 1.613,51.
Totale credito chirografario – CLASSE 2 = €. 126.993,57 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa) per il quale è previsto il pagamento di €. 13.886,49 e quindi una percentuale pari a circa il 10,935%.
PIANO DEI PAGAMENTI
La proposta comporta un esborso complessivo per parte di €. 15.500,00 che verrà costituito Parte_2 mediante l'apporto iniziale di €. 1.500,00 (che sarà versato sul c/c dedicato entro 10 giorni dall'omologa) ed il versamento sul c/c dedicato di n. 40 rate mensili di €. 350,00 (a partire da 10 giorni dall'omologa).
Il Piano prevede che i pagamenti a favore dei creditori siano eseguiti e completati nell'arco temporale complessivo di circa 42 mesi dall'intervenuta omologa, mediante versamento di rate (formate con le provviste raccolte) periodiche ogni 5 mesi, prioritariamente a favore del creditore in prededuzione fino a suo totale saldo e, quindi, dell'unico creditore chirografario.
Il piano dei pagamenti avverrà quindi, indicativamente, in questi termini: apporto iniziale e parte della 1° rata pentamestrale a pagamento prededuzione;
residuo 1° rata e successive 7 rate pentamestrali a pagamento credito chirografario”.
Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in provincia di DE;
rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.66 c.1, C.C.I.I., trattandosi di germani non conviventi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune;
rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII, posto che né allo stato attuale né in precedenza hanno svolto alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e accedono agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatori;
rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I., in quanto non risulta che i ricorrenti siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento è da rinvenire essenzialmente, come rilevato dal Gestore: nell'acquisto di bene immobile da ristrutturare e destinare alle esigenze abitative dei due nuclei familiari dei debitori;
nell'entità del mutuo concesso, superiore quanto ad importo, al prezzo di acquisto dell'immobile; nelle successive vicende quali perdita di attività lavorativa e separazione legale, aumento delle spese di sostentamento del nucleo famigliare a seguito della nascita di figli mutate condizioni reddituali dei Parte_1 che hanno reso impossibile il pagamento delle rate del mutuo contratto nel 2006, a far tempo dall'anno 2011; ritenuto dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che, a fronte di un'esposizione debitoria pari a circa 133.000,00 euro quanto a , e di euro 128.000,00 circa (di cui circa 126.000,00 per debito Parte_1 solidale con cessionaria del credito derivante da mutuo fondiario Controparte_10 acceso dagli istanti con BMPS s.p.a.), la prima gode di un reddito da lavoro dipendente netto mensile pari ad euro 1547,00 circa e spese correnti per sé e per i due figli minori conviventi per euro 1350,00 circa, considerato che attualmente il coniuge legalmente separato della predetta, asseritamente contribuisce in guisa sporadica al mantenimento dei figli;
il , dal canto suo, gode di un reddito da lavoro dipendente netto mensile pari ad euro 2316,00 Parte_2
e la convivente , un reddito netto mensile pari ad euro 1195,00 e così complessivamente il Parte_6 nucleo percepisce un reddito netto mensile pari ad euro 3511,00 ed esborsa spese correnti pari ad euro 2925,00 che comprendono anche il mantenimento della figlia del debitore e della convivente, nonché i Per_2 contributi al mantenimento dovuti ai due figli del debitore nati da una precedente relazione e non conviventi col padre nonché a un altro figlio della non convivente con la madre;
Pt_6 rilevato che l'OCC ha ritenuto congrui i prospetti spese di mantenimento proposti dalle parti;
rilevato infine che i ricorrenti non hanno allegato l'esistenza di cessioni volontarie del quinto attualmente in essere e che, pertanto, allo stato e sulla base delle allegazioni degli istanti, non dovrà provvedersi sul punto;
ritenuto che
le modifiche apportate al piano di ristrutturazione siano marginali, posto che sostanzialmente la proposta di soddisfazione dei creditori è rimasta immutata;
e, nel silenzio della legge che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni ex art. 70, comma 7, CCII, deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili in ragione del carattere illiquido del loro contenuto.
Chiarito che nel caso che ci occupa viene in rilievo solo la prima fattispecie astratta, considerato che le modifiche apportate sono da considerarsi minimali, quanto al contenuto, di talchè va osservato il principio vigente quanto al CCII, secondo il quale i creditori debbano essere nuovamente coinvolti solo nella ipotesi di modifiche sostanziali, aventi ad oggetto gli elementi essenziali del piano di regolazione della crisi o dell'insolvenza, evenienza qui pacificamente non ricorrente;
rilevato che ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art 70 CCII, l'ammissibilità tecnica e la eseguibilità del piano nel caso specifico risultano positivamente accertate, sulla scorta degli elementi dianzi evidenziati;
ritenuto che
, posto che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC, non sia necessario procedere alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, occorrerà in via esclusiva verificare la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
ritenuto che
, sulla scorta delle attestazioni dell'OCC, il piano deve ritenersi realizzabile, non essendo ravvisabile una sua manifesta inidoneità a sortire gli obiettivi prefissati;
ritenuto opportuno che i debitori procedano all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del presente piano e intestato alla presente procedura, di cui dovranno fornire, quantomeno trimestralmente, gli Cont estratti conto all' affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;
ritenute pertanto ricorrenti le condizioni per l'omologazione del piano;
P.Q.M.
Visto l'art. 70 comma 7 CCII, in accoglimento del proposto ricorso omologa il piano proposto da
, nata a [...] il [...] residente in [...], assistenza in proprio. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 400, assistenza in proprio.
Con gestore incaricato dall'O.C.C. avv. nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. , iscritta all'Ordine Avvocati di DE al n. 1070 ed all'elenco dei Gestori C.F._1 presso l'OCC dell'Ordine Avvocati di DE dal 3/10/2019.
Fa divieto
a tutti i creditori inseriti nel Piano, di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore fino al termine del procedimento.
Dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriori e che i pagamenti o gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano siano inefficaci ai sensi dell'art 71 co 3, CCII, rispetto ai creditori anteriori.
Dispone che i debitori, con l'assistenza dell'OCC nominato, compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le previsioni e le scadenze indicate dal Gestore, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze contenute nel ricorso e nelle successive integrazioni apportate dal debitore e dall'OCC; che l'OCC depositi entro il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31/12/2025), un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, in cui si faccia riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano e che contenga le eventuali informazioni di cui all'art. 72 CCII;
che all'esito del piano, l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4 CCI.
Dichiara chiusa la procedura.
Dispone che, a cura dell'OCC: la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di DE;
sia comunicata entro trenta giorni, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
DE, 28/7/2025 Il Giudice dott. Ester Russo
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Ester Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nella procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII promossa da:
, nata a [...] il [...] residente in [...], assistenza in proprio. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 400, occupazione operaio, assistenza in proprio.
Gestore incaricato dall'O.C.C. avv. nata a [...] il [...]; Controparte_1
(C.F. , iscritta all'Ordine Avvocati di DE al n. 1070 ed all'elenco dei Gestori C.F._1 presso l'OCC dell'Ordine Avvocati di DE dal 3/10/2019.
Letto il ricorso introduttivo depositato in data 8.5.2025; letta la relazione particolareggiata depositata dall'OCC in data 9.5.2025; letta la relazione depositata dall'OCC in data 15.7.2025; rilevato che ab origine debitori presentavano, ai sensi dell'art. 67 C.C.I.I., un piano che prevedeva:
a) la messa a disposizione della procedura, della somma di euro 200,00 mensili per 40 mensilità da parte della , un apporto iniziale pari ad euro 500,00 ed euro 106,00 quale apporto di finanza Parte_1 esterna, per un totale di euro 8606,00; preso atto che il piano proposto prevedeva dunque il pagamento integrale del credito in prededuzione (classe
1); integrale soddisfazione dei crediti privilegiati (classe 2), integrale soddisfazione tramite apporto di finanza esterna, del credito chirografario (classe 3), nonché il pagamento dei residui crediti chirografari nella percentuale del 2,943 % (classe 4);
b) la messa a disposizione della procedura, della somma di euro 350,00 mensili per 40 mensilità da parte del oltre ad un apporto iniziale pari ad euro 1500,00 per un totale pari ad euro Parte_2
13.886,49; preso atto che il piano proposto prevedeva dunque il pagamento integrale del credito in prededuzione (classe
1) e il pagamento del credito chirografario nella percentuale del 10,935%.
Preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, C.C.I.I. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.; preso atto che veniva richiesta l'adozione di misure cautelari e protettive di cui all'art. 70; tenuto conto delle valutazioni dell'O.C.C. svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, C.C.I.I. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B, con decreto in data 27.5.2025, il Tribunale in composizione monocratica, disponeva l'apertura del procedimento di omologa del piano del consumatore ex art. 70 CCII, imponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dei debitori ed in particolar nonché la sospensione dei procedimenti esecutivi promossi dall'avv. E. Prampolini contro . Parte_1 Cont Con relazione depositata in data 15.7.2025, l' dava atto che: con pec inviata in data 18/7/2025 a tutti i creditori degli istanti era stata promossa la comunicazione ex art. 70 comma 1 CCII;
nel termine di legge erano pervenute unicamente le osservazioni del creditore A.D.E. Dir. Provinciale DE il quale, con pec 2/7/2025 comunicava l'esistenza a carico di di un ulteriore credito tributario Parte_1 di €. 408,75 a titolo di imposta di registro dovuta per l'avviso di liquidazione n. 2025/001/DI/000000824/0/002 del 20/6/2025 (notificato alla debitrice in data 28/6/2025) relativo al decreto ingiuntivo GDP DE provvisoriamente esecutivo n. 1226/2025 (R.G. n. 1023/2025) Rep. n. 824/2025 del 14/3/2025, "invitando a valutarne l'inserimento nella proposta e nel piano di ristrutturazione dei debiti presentati";
i debitori venivano interpellati in ordine alle osservazioni di A.D.E. Dir. Provinciale DE e concordavano di inserire il predetto debito tributario nel passivo e nel piano di senza però modificare i Parte_1 termini della proposta quanto a tempi di pagamento, importo totale e numero di rate offerte.
L'OCC evidenziava altresì come: il debito tributario erariale sopravvenuto a carico di per €. 408,75, ben potesse essere inserito Parte_1 nel passivo e nel piano della predetta essendo ricollegabile alla situazione debitoria pregressa dell'istante, come già inserita nel piano, ed in particolare alla controversia in corso con l'avv. E. Prampolini;
la debitrice comunicava di non essere in grado di effettuare pagamenti ulteriori rispetto all'attivo complessivo di €. 8.606,00 già offerto nella propria proposta e pertanto di non poter modificare ed incrementare tempi, importi e numero delle rate offerte.
Rilevato che l'OCC ha proceduto alla modifica del piano già predisposto, attraverso l'inserimento nel passivo e nel piano di altresì del debito tributario erariale di €. 408,75 in favore di A.D.E. Dir. Parte_1 provinciale di DE quale credito chirografario, pur lasciando inalterati tempi, importi e numero di rate del piano già definito.
Rilevato che, conseguentemente, la percentuale di soddisfazione della Classe 4-Altri Creditori OG di passa dal precedente 2,943% al 2,934%, secondo il seguente piano, come modificato in Parte_1 parte qua:
“L'ammontare dei debiti complessivi dei ricorrenti maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa €. 128.607,08 (oltre ogni ulteriore accessorio) per e ad €. 133.576,20 (oltre ogni Parte_2 ulteriore accessorio) per , di cui €. 126.993,57 costituiscono un unico debito comune con Parte_1 responsabilità solidale dei ricorrenti. di IMPORTO CP_3
ENTE Controparte_4
CREDITORE
Spese procedura
€. 868,81
(compenso O.C.C. come da preventivo approvato, al netto degli acconti già corrisposti + spese vive procedura stimate) per quota del 35%
€. 126.993,57 CP_5
Managment Company
s.p.a.
(debito residuo contratto di Mutuo fondiario
26/7/2006 rep. 83517 notaio dopo Per_1 vendita forzata immobile)
REGIONE EMILIA
€. 105,34
Cod. ente Pt_3
12781 02 - Settore Tributi
Cod. ufficio 20 - (bolli moto anni 2020 e 2022) c/o
Agenzia Controparte_6
037 CP_7
DI
€. 645,81
[...]
Cod. Parte_4 ente 04868 - Ufficio Tributi
Cod. ufficio 1A (IMU 2015)
c/o Agenzia Entrate
Riscossione 037 CP_7
DI
€. 642,06
[...]
Cod. Parte_4 ente 04868 - Ufficio Tributi
Cod. ufficio 1A (IMU 2016)
c/o Agenzia Entrate
Riscossione 037 MODENA
CAUSE
[...]
PRELAZIONE
Credito in prededuzione
AF
oltre ad ogni successivo acces-sorio e spesa
Privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 n. 20
e 2778 c.c. per €. 73,09
AF per €. 32,25
Privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 n. 20
e 2778 c.c. per €. 475,62
AF per €.170,19
Privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 n. 20
e 2778 c.c. per €. 474,59
AF per €.167,47 Avv. Elena Prampolini
(compenso professionale per attività stragiudiziale prestata nell'anno 2024 + spese legali per accertamento e recupero credito)
A.D.E. Direzione
Provinciale DE (11
Trattasi del debito tributario sopravvenuto di Parte_1 di cui ad Avviso di
[...] liquidazione n.
2025/001/DI/00000824/0/00
2 del 20/6/2005 notificato alla debitrice in data
28/6/2025 di €. 408,75 relativo all'Imposta di registro Atti giudiziari sul
D.Ing. n.1226/2025 Rep. n.
824/2025 GDP DE ottenuto dall'avv. E.
Prampolini.
Con Osservazioni presentate con pec 2/7/2025 A.D.E.
Direzione Provinciale di
DE invitava a valutarne l'inserimento nella Proposta
e nel Piano di ristrutturazione dei debiti presentati.
Su richiesta dei debitori detto debito è stato quindi inserito nel passivo e nel piano di ristrutturazione dei debiti di
. ) Parte_1
TOTALE DEBITORIA
€. 3.911,86 oltre ad ogni Privilegio generale successivo accessorio e mobiliare ex art. 2751 bis, n. spesa ivi compresa rival-sa 2 c.c. su €. 2.904,28 per pagamento imposta di (capitale+interessi) registro su D.ing. rep. n. AF per €. 1.007,58
824/2025 GDP DE)
€. 408,75 AF (non sussistendo beni su cui esercitare privilegio)
€. 133.576,20
Classe 1: Credito in prededuzione (pagato integralmente)
I crediti prededucibili, ossia quelli sorti in funzione o in occasione della presente procedura, hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori.
Tali crediti prededucibili sono quello spettante all'OCC secondo il preventivo approvato e sottoscritto dai ricorrenti, oltre alle ulteriori prevedibili spese di procedura;
esso è pari a complessivi: €. 3.837,20 + €. 200,00
(per registrazione decreto di omologa) + 300,00 (presumibili costi di tenuta c/c procedura per l'attuazione del Cont piano) + €. 200,00 per vari imprevisti = €. 4.537,20. Detratti gli acconti già versati a (€. 767,44 e €.
1.287,44), l'importo rimanente (4.537,20-767,44-1.287,44) pari ad €. 2.482,32 viene posto a carico della ricorrente nella misura del 35% e quindi per €. 868,81. Parte_1
Tale classe verrà pagata per intero nei tempi del piano.
Classe 2: Creditori Privilegiati (pagati integralmente)
Sono da considerarsi privilegiati i debiti muniti di pegno, ipoteca o privilegio generale.
Tali crediti, pari a complessivi €. 3.927,58, sono relativi ai seguenti soggetti:
Regione Emilia Romagna per €. €. 73,09
per €. 950,21 CP_7 Parte_5
Avv. Elena Prampolini per €. 2.904,28.
Tale classe verrà pagata per intero nei tempi del piano.
Classi 3-4: Creditori OG
Tali classi comprendono i creditori dell'istante non garantiti e/o degradati tali, ovvero la restante totalità dei debiti rilevati. Tali crediti, pari a complessivi €. 128.779,81, sono relativi ai seguenti soggetti: per €. 126.993,57 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa) CP_5 Controparte_8
Regione Emilia Romagna per €. 32,25
Comune di per €. 337,66 Parte_4
Avv. Elena Prampolini per €. 1.007,58 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa, ivi compresa rivalsa per pagamento imposta di registro su D.ing. Rep. n. 824/2025 GDP DE);
per €. 408,75. Controparte_9
Essi vengono suddivisi in:
Classe 3: OR OGo (pagato integralmente)
Regione Emilia Romagna per €. 32,25
Verrà pagato per intero (perché debito riferibile a terzi), con finanza esterna, nei tempi del piano.
Classe 4: Altri Creditori OG (pagati in percentuale) per €. 126.993,57 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa) Controparte_10
Comune di per €. 337,66 Parte_4
Avv. Elena Prampolini per €. 1.007,58 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa, ivi compresa o rivalsa per pagamento imposta di registro su D.ing. Rep. n. 824/2025 GDP DE)
A.D.E. DE per €. 408,75 Controparte_9 Tale classe verrà pagata in percentuale nei tempi del piano.
IMPORTO CAUSE DI PRELAZIONE Controparte_11
Eduardo CP_12
CREDITORE
Spese procedura
€. 1.613,51 Credito in prededuzione
(compenso O.C.C. come da preventivo approvato, al netto degli acconti già corrisposti + spese vive procedura stimate) per quota del 65%
€. 126.993,57 AF Controparte_10
Company s.p.a. (debito oltre ad ogni successivo residuo contratto di Mutuo accessorio e spesa fondiario 26/7/2006 rep.
83517 notaio dopo Per_1 vendita forzata immobile)
TOTALE DEBITORIA €. 128.607,08
Classe 1: Crediti in prededuzione
Tale classe comprende il solo credito per compenso OCC e prevedibili spese di procedura di importo pari ad
€. 2.482,32, che viene posto a carico del ricorrente nella misura del 65% (proporzionale Parte_2 all'attivo e quindi per €. 1.613,51.
Tale classe verrà pagata per intero nei tempi del piano.
Classe 2: Creditori OG
Tale classe comprende l'unico creditore del ricorrente, cioè er un importo di €. 126.993,57 oltre CP_10 ogni successivo accessorio (non quantificato).
Tale classe verrà pagata in percentuale nei tempi del piano.
Parte_1
L'unica risorsa economica della sig.ra per la soluzione della crisi da sovraindebitamento in Parte_1 cui versa, è costituita dalla propria retribuzione di lavoratrice dipendente part-time decurtata dalle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare e, quindi, dall'offerta di versamento di una quota della stessa su base mensile (€. 200,00) per un certo numero di rate (40), onde formare un montante da distribuire poi ai creditori, oltre alla messa a disposizione di un piccolo apporto iniziale (€. 500,00) frutto del rigoroso risparmio sulle entrate mensili operato dalla ricorrente e di una somma, derivante da finanza esterna (€. 106,00: doc. n.
94), destinata a ripianare il 5 debito tributario relativo ai bolli moto 2020 e 2022 non pagati. Il numero di rate è stato calibrato tenendo conto che il sacrificio imposto alla ricorrente dalla decurtazione mensile dei propri redditi (anche in considerazione dei suoi gravosi carichi familiari) deve avere una durata ragionevolmente sostenibile e che la durata prevista (40 mesi) -risultando comunque maggiore dell'orizzonte temporale che sarebbe ipotizzabile in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata (non oltre 36 mesi) unitamente alla inesistenza di beni di valore liquidabili tali da consentire di acquisire ulteriore attivo da distribuire ai creditori- rende in ogni caso la proposta di ristrutturazione del debito di cui al Piano migliorativa per i creditori chirografari rispetto all'alternativa liquidatoria.
La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione degli stessi per tipologia di credito, mediante il pagamento in percentuali differenti e precisamente
- integrale soddisfazione (100%) della Classe 1 (credito in prededuzione)
- integrale soddisfazione (100%) della Classe 2 (crediti privilegiati)
- integrale soddisfazione (100%) tramite finanza esterna della Classe 3 (credito chirografario Regione E.R.)
- parziale soddisfazione della Classe 4 (altri creditori chirografari), che verranno soddisfatti nella percentuale di circa il 2,934 % rispetto al valore nominale, con un apporto totale di circa €. 3.777,56.
L'attivo patrimoniale disponibile e le passività che gravano sull'istante consumatrice vengono riassunte nel seguente prospetto.
ATTIVO Quota di reddito da lavoro 8.000,00 dipendente (200,00 x 40 mesi)
Apporto diretto (risparmio) 500,00
Finanza esterna 106,00
TOTALE ATTIVO €. 8.606,00
PASSIVITA'
Il debito per le spese di procedura viene 868,81 inserito a carico di Parte_1 nella misura del 35% del totale
(proporzionale all'attivo conferito).
Spese di procedura (quota del 35% di €.
2.482,32)
Totale crediti prededucibili – 868,81
CLASSE 1
Regione Emilia Romagna 73,09 di NO (NA) 950,21 CP_7
Avv. Elena Prampolini 2.904,28
Totale crediti privilegiati – CLASSE 2 3.927,58
Credito chirografario (Regione E.R.) 32,25 Totale crediti chirografari (pagati 32,25 integralmente) – CLASSE 3
126.993,57 (oltre ad ogni successivo CP_10 accessorio e spesa) di NO (NA) 337,66 CP_7
Avv. Elena Prampolini 1.007,58 (oltre ad ogni suc- cessivo accessorio e spesa, ivi compresa eventuale rivalsa per imposta di registro su D.ing. Rep. n. 824/2025 G.D.P. MO)
A.D.E. 408,75 Controparte_9
Totale Altri crediti chirografari (pagati 128.747,56 in percentuale: 2,934% per un totale di
€. 3.777,56) – CLASSE 4
TOTALE
€. 133.576,20 (oltre ad ogni successivo CP_3
RISTRUTTURATO accessorio e spesa)
(esposizione debitoria complessiva)
Totale crediti prededucibili, privilegiati e chirografo (Regione E.R.) CLASSI 1-2-3 = €. 4.828,64 (868,81+
3.927,58+32,25) per i quali è previsto il pagamento dell'intero importo (100%) e quindi un esborso pari a €.
4.828,64. Altri crediti chirografari - CLASSE 4 = €. 128.747,56 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa) per i quali è previsto il pagamento complessivo di €. 3.777,36 e quindi una percentuale pari a circa il 2,934%.
PIANO DEI PAGAMENTI
La proposta comporta un esborso complessivo per parte di €. 8.606,00 che verrà costituito Parte_1 mediante l'apporto iniziale di €. 500,00 e l'apporto di finanza esterna di €. 106,00 (somme che saranno versate sul c/c dedicato entro 10 giorni dall'omologa) ed il versamento sul c/c dedicato di n. 40 rate mensili di €.
200,00 (a partire da 10 giorni dall'omologa).
Il Piano prevede che i pagamenti a favore dei creditori siano eseguiti e completati nell'arco temporale complessivo di circa 42 mesi dall'intervenuta omologa, mediante versamento di rate (formate con le provviste raccolte) periodiche ogni 5 mesi.
Detti pagamenti verranno operati, nelle misure percentuali sopraindicate, prioritariamente a favore del creditore in prededuzione fino a totale saldo, quindi dei creditori privilegiati pro-quota fino a totale saldo dei medesimi ed infine dei creditori chirografari, con le disponibilità che, tempo per tempo, si genereranno sul conto corrente “destinato” alla procedura, in cui affluiranno i versamenti mensili (di €. 200,00) previsti dal piano medesimo. Il piano dei versamenti avverrà quindi, indicativamente, in questi termini: apporto iniziale e parte della 1° rata pentamestrale a pagamento credito in prededuzione, parte della 1° rata e fino alla 4° rata pentamestrale a pagamento crediti privilegiati;
finanza esterna e successive 4 rate pentamestrali a pagamento crediti chirografari.
Parte_2
L'unica risorsa economica del sig. per la soluzione della crisi da sovraindebitamento in Parte_2 cui versa, è costituita dalla propria retribuzione di lavoratore dipendente decurtata dalle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare e, quindi, dall'offerta di versamento di una quota della stessa su base mensile (€. 350,00) per un certo numero di rate (40), onde formare un montante da distribuire poi ai creditori, oltre ad un apporto iniziale frutto del rigoroso risparmio del ricorrente sulle proprie entrate mensili (€.
1.500,00).
Il numero di rate è stato calibrato tenendo conto che il sacrificio imposto al ricorrente dalla decurtazione mensile dei propri redditi deve avere una durata ragionevolmente sostenibile (anche in considerazione dei suoi gravosi carichi familiari) e che la durata prevista (40 mesi) risulta comunque maggiore dell'orizzonte temporale che sarebbe ipotizzabile in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata (non oltre 36 mesi); tale maggior durata del piano, oltre alla messa disposizione di un apporto inziale (€. 1.500,00) frutto degli attuali esistenti risparmi del debitore, rende la proposta di ristrutturazione del debito di cui al Piano comunque migliorativa per il creditore chirografario rispetto all'alternativa liquidatoria.
La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione degli stessi per tipologia di credito, mediante il pagamento in percentuali differenti e precisamente
- integrale soddisfazione (100%) della Classe 1 (credito in prededuzione)
- parziale soddisfazione della Classe 2 (creditore chirografario), che verrà soddisfatto nella percentuale di circa il 10,935 % rispetto al valore nominale, con un apporto totale di €. 13.886,49.
L'attivo patrimoniale disponibile e le passività che gravano sul consumatore istante Parte_2 vengono riassunte nel seguente prospetto.
ATTIVO Quota di reddito da lavoro 14.000,00 dipendente (350,00 x 40 mesi)
Apporto diretto (risparmio) 1.500,00
TOTALE ATTIVO €. 15.500,00
PASSIVITA'
Il debito per le spese di procedura viene 1.613,51 inserito a carico di Parte_2 nella misura del 65% del totale
(proporzionale all'attivo conferito).
Spese di procedura (quota del 65% di €.
2.482,32) Totale credito prededucibile–
€. 1.613,51
CLASSE 1
126.993,57 (oltre ad ogni successivo CP_10 accessorio e spesa)
Totale credito chirografario (pagato
€. 126.993,57 in percentuale: 10,935% per un totale di €. 13.886,49) – CLASSE 2
TOTALE
€. 128.607,08 CP_3
RISTRUTTURATO
(esposizione debitoria complessiva)
Totale credito prededucibile – CLASSE 1 = €. 1.613,51 per il quale è previsto il pagamento dell'intero importo
(100%) e quindi un esborso pari a €. 1.613,51.
Totale credito chirografario – CLASSE 2 = €. 126.993,57 (oltre ad ogni successivo accessorio e spesa) per il quale è previsto il pagamento di €. 13.886,49 e quindi una percentuale pari a circa il 10,935%.
PIANO DEI PAGAMENTI
La proposta comporta un esborso complessivo per parte di €. 15.500,00 che verrà costituito Parte_2 mediante l'apporto iniziale di €. 1.500,00 (che sarà versato sul c/c dedicato entro 10 giorni dall'omologa) ed il versamento sul c/c dedicato di n. 40 rate mensili di €. 350,00 (a partire da 10 giorni dall'omologa).
Il Piano prevede che i pagamenti a favore dei creditori siano eseguiti e completati nell'arco temporale complessivo di circa 42 mesi dall'intervenuta omologa, mediante versamento di rate (formate con le provviste raccolte) periodiche ogni 5 mesi, prioritariamente a favore del creditore in prededuzione fino a suo totale saldo e, quindi, dell'unico creditore chirografario.
Il piano dei pagamenti avverrà quindi, indicativamente, in questi termini: apporto iniziale e parte della 1° rata pentamestrale a pagamento prededuzione;
residuo 1° rata e successive 7 rate pentamestrali a pagamento credito chirografario”.
Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in provincia di DE;
rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.66 c.1, C.C.I.I., trattandosi di germani non conviventi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune;
rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII, posto che né allo stato attuale né in precedenza hanno svolto alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e accedono agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatori;
rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I., in quanto non risulta che i ricorrenti siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento è da rinvenire essenzialmente, come rilevato dal Gestore: nell'acquisto di bene immobile da ristrutturare e destinare alle esigenze abitative dei due nuclei familiari dei debitori;
nell'entità del mutuo concesso, superiore quanto ad importo, al prezzo di acquisto dell'immobile; nelle successive vicende quali perdita di attività lavorativa e separazione legale, aumento delle spese di sostentamento del nucleo famigliare a seguito della nascita di figli mutate condizioni reddituali dei Parte_1 che hanno reso impossibile il pagamento delle rate del mutuo contratto nel 2006, a far tempo dall'anno 2011; ritenuto dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che, a fronte di un'esposizione debitoria pari a circa 133.000,00 euro quanto a , e di euro 128.000,00 circa (di cui circa 126.000,00 per debito Parte_1 solidale con cessionaria del credito derivante da mutuo fondiario Controparte_10 acceso dagli istanti con BMPS s.p.a.), la prima gode di un reddito da lavoro dipendente netto mensile pari ad euro 1547,00 circa e spese correnti per sé e per i due figli minori conviventi per euro 1350,00 circa, considerato che attualmente il coniuge legalmente separato della predetta, asseritamente contribuisce in guisa sporadica al mantenimento dei figli;
il , dal canto suo, gode di un reddito da lavoro dipendente netto mensile pari ad euro 2316,00 Parte_2
e la convivente , un reddito netto mensile pari ad euro 1195,00 e così complessivamente il Parte_6 nucleo percepisce un reddito netto mensile pari ad euro 3511,00 ed esborsa spese correnti pari ad euro 2925,00 che comprendono anche il mantenimento della figlia del debitore e della convivente, nonché i Per_2 contributi al mantenimento dovuti ai due figli del debitore nati da una precedente relazione e non conviventi col padre nonché a un altro figlio della non convivente con la madre;
Pt_6 rilevato che l'OCC ha ritenuto congrui i prospetti spese di mantenimento proposti dalle parti;
rilevato infine che i ricorrenti non hanno allegato l'esistenza di cessioni volontarie del quinto attualmente in essere e che, pertanto, allo stato e sulla base delle allegazioni degli istanti, non dovrà provvedersi sul punto;
ritenuto che
le modifiche apportate al piano di ristrutturazione siano marginali, posto che sostanzialmente la proposta di soddisfazione dei creditori è rimasta immutata;
e, nel silenzio della legge che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni ex art. 70, comma 7, CCII, deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili in ragione del carattere illiquido del loro contenuto.
Chiarito che nel caso che ci occupa viene in rilievo solo la prima fattispecie astratta, considerato che le modifiche apportate sono da considerarsi minimali, quanto al contenuto, di talchè va osservato il principio vigente quanto al CCII, secondo il quale i creditori debbano essere nuovamente coinvolti solo nella ipotesi di modifiche sostanziali, aventi ad oggetto gli elementi essenziali del piano di regolazione della crisi o dell'insolvenza, evenienza qui pacificamente non ricorrente;
rilevato che ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art 70 CCII, l'ammissibilità tecnica e la eseguibilità del piano nel caso specifico risultano positivamente accertate, sulla scorta degli elementi dianzi evidenziati;
ritenuto che
, posto che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC, non sia necessario procedere alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, occorrerà in via esclusiva verificare la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
ritenuto che
, sulla scorta delle attestazioni dell'OCC, il piano deve ritenersi realizzabile, non essendo ravvisabile una sua manifesta inidoneità a sortire gli obiettivi prefissati;
ritenuto opportuno che i debitori procedano all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del presente piano e intestato alla presente procedura, di cui dovranno fornire, quantomeno trimestralmente, gli Cont estratti conto all' affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;
ritenute pertanto ricorrenti le condizioni per l'omologazione del piano;
P.Q.M.
Visto l'art. 70 comma 7 CCII, in accoglimento del proposto ricorso omologa il piano proposto da
, nata a [...] il [...] residente in [...], assistenza in proprio. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 400, assistenza in proprio.
Con gestore incaricato dall'O.C.C. avv. nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. , iscritta all'Ordine Avvocati di DE al n. 1070 ed all'elenco dei Gestori C.F._1 presso l'OCC dell'Ordine Avvocati di DE dal 3/10/2019.
Fa divieto
a tutti i creditori inseriti nel Piano, di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore fino al termine del procedimento.
Dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriori e che i pagamenti o gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano siano inefficaci ai sensi dell'art 71 co 3, CCII, rispetto ai creditori anteriori.
Dispone che i debitori, con l'assistenza dell'OCC nominato, compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le previsioni e le scadenze indicate dal Gestore, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze contenute nel ricorso e nelle successive integrazioni apportate dal debitore e dall'OCC; che l'OCC depositi entro il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31/12/2025), un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, in cui si faccia riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano e che contenga le eventuali informazioni di cui all'art. 72 CCII;
che all'esito del piano, l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4 CCI.
Dichiara chiusa la procedura.
Dispone che, a cura dell'OCC: la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di DE;
sia comunicata entro trenta giorni, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
DE, 28/7/2025 Il Giudice dott. Ester Russo