Sentenza 23 aprile 2025
Decreto presidenziale 28 aprile 2025
Sentenza breve 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 23/04/2025, n. 7970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7970 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07970/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da BA NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via di Villa Ada n. 57, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Formez P.A., Ministero della Cultura, Avvocatura Generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
AB RA, IS AB, non costituite in giudizio;
per l'accertamento dell’illegittimità
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio – rifiuto sull’istanza di riesame in autotutela ex art. art. 21 – nonies L. 241/1990 del 13/12/2024, con la quale il ricorrente (Dott. BA NI - domanda n°8876669) ha richiesto all’Amministrazione di provvedere alla rivalutazione del proprio titolo di studio, alla rideterminazione del punteggio e alla conseguente riallocazione nella graduatoria finale di merito, tale da consentirgli di accedere agli scorrimenti e, quindi, alla procedura telematica di scelta della sede, valutando – nello specifico - il possesso della Laurea magistrale in relazioni internazionali (classe LM/52 – DM 270/04) con l’attribuzione di 1 punto aggiuntivo, rideterminando così il punteggio complessivo da 24,125 punti a 25,125 punti e ricollocandolo nella graduatoria finale di merito in una posizione compresa tra la n.7.772 e la n.8.021;
nonché per l’accertamento e la condanna
dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere alla menzionata istanza presentata lo scorso 13/12/2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare
per quanto di ragione, del Verbale n°62 del 17/02/2025, depositato dall’Amministrazione in data 28/02/2025 nel fascicolo telematico del ricorso R.g.n.2021/25, con cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di riesame in autotutela ex art. 21 - nonies L. 241/90 presentata dalla parte ricorrente in data 13/12/2024, negando espressamente la rivalutazione del punteggio per il titolo di laurea, sul presupposto che la “Commissione ha valutato i titoli di studio di tutti i candidati seguendo le indicazioni previste dal bando, senza creare disparità di trattamento, ma applicando indistintamente gli stessi criteri per tutti. Infatti, tutte le modifiche effettuate sulla graduatoria finale di merito, successivamente alla pubblicazione, sono conseguenza della mera esecuzione delle sentenze del TAR Lazio da parte dell’Amministrazione e non certamente imputabili ad iniziative di questa Commissione;
-per quanto di ragione e per illegittimità derivata, della graduatoria finale di merito - profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatrè posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez PA, nella parte in cui attribuisce alla parte ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli;
-per quanto occorrer possa e se lesiva, della graduatoria finale dei vincitori e degli atti di approvazione della stessa relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice “AMM”, pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez PA, laddove lesiva nei confronti dell’odierna parte ricorrente;
- per quanto di ragione, delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 19/04/2023 sul sito istituzionale del Formez e relative al citato “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, lesive nella parte in cui non è stato riconosciuto alla parte ricorrente il dovuto punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea magistrale in relazioni internazionali (Classe LM/52 – DM 270/04);
-per quanto di ragione, del Bando di “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatrè posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato ”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021, per come erroneamente interpretato dalla Commissione (art.7 c.3) e cioè senza attribuire un punteggio aggiuntivo alla parte ricorrente per il possesso della laurea magistrale ingiustamente parificata a quella triennale;
-per quanto di ragione, dei verbali n.15 e 16 del 5/10/2022 e dell’11/10/2022, con cui la Commissione d’esame ha deliberato i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall’art.7 c.3 del Bando di concorso, laddove si specifica che “in caso di laurea specialistica che è naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1”;
-per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d’esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore del ricorrente nonostante il possesso della laurea magistrale in relazioni internazionali (Classe LM/52 – DM 270/04);
-per quanto di ragione, dell’avviso pubblicato sul sito Formez del 26/05/2023 con cui l’Amministrazione ha comunicato ai candidati vincitori del Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) di procedere con la scelta delle amministrazioni di destinazioni, laddove lesivo nei confronti della parte ricorrente;
-per quanto di ragione, di tutti i successivi avvisi pubblicati sul sito del Formez, con cui l’Amministrazione ha disposto gli scorrimenti che hanno interessato i candidati idonei e le relative scelte delle sedi, laddove lesivi nei confronti della parte ricorrente;
-nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall’Amministrazione a seguito dell’istanza di riesame in autotutela dello scorso 13/12/2024;
nonchè per l’accertamento
previa eventuale rimessione in termini, dell’interesse in capo al ricorrente all’attribuzione di 1 punto aggiuntivo per il possesso della “Laurea magistrale in relazioni internazionali (classe LM/52 – DM 270/04)” conseguita in data 5/06/2020 presso l’Università degli studi di Perugia e la condanna dell’Amministrazione al riesame del suo punteggio con l’attribuzione di un punto aggiuntivo e, dunque, alla rideterminazione del punteggio complessivo (da 24,125 punti a 25,125 punti) e la conseguente ricollocazione nella graduatoria finale di merito in una posizione compresa tra la n.7.772 e la n.8.021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Formez P.A., del Ministero della Cultura, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento asseritamente formatosi sull’istanza di riesame in autotutela ex art. 21 – nonies L. 241/1990 del 13 dicembre 2024, con la quale la stessa ha richiesto all’Amministrazione di provvedere alla rivalutazione della propria Laurea magistrale in relazioni internazionali (classe LM/52 – DM 270/04), con l’attribuzione di 1 punto aggiuntivo, nonché alle conseguenti rideterminazione del punteggio complessivo e sua riallocazione nella graduatoria finale di merito in una posizione compresa tra la n.7.772 e la n.8.021;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni in epigrafe indicate resistendo al gravame;
- nelle more della celebrazione della calendarizzata camera di consiglio la commissione di concorso, nominata dalla Commissione Ripam, con verbale n. 62 del 17 febbraio 2025, depositato dall’Amministrazione in data 28 febbraio 2025, ha rigettato l’istanza di riesame in autotutela ex art. 21 - nonies L. 241/90 presentata dalla parte ricorrente in data 13 dicembre 2024, sul presupposto che la “ Commissione ha valutato i titoli di studio di tutti i candidati seguendo le indicazioni previste dal bando, senza creare disparità di trattamento, ma applicando indistintamente gli stessi criteri per tutti. Infatti, tutte le modifiche effettuate sulla graduatoria finale di merito, successivamente alla pubblicazione, sono conseguenza della mera esecuzione delle sentenze del TAR Lazio da parte dell’Amministrazione e non certamente imputabili ad iniziative di questa Commissione”;
- il citato verbale è stato gravato dalla parte ricorrente, ai fini del suo annullamento, con motivi aggiunti notificati in data 28 marzo 2025;
Ritenuto che l’adozione del verbale n. 62 del 17 febbraio 2025 determini l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell’azione avverso il silenzio serbato dalla P.A., essendosi, con tale verbale, l’Amministrazione pronunciata espressamente sulla istanza di riesame in autotutela formulata dalla ricorrente;
Ritenuto ancora che, per quanto riguarda, invece, la domanda annullatoria spiegata con i motivi aggiunti avverso il verbale n.62/2025, le graduatorie concorsuali ed il bando di concorso, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., la stessa debba essere trattata con il rito ordinario e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, c.p.a. che debba, a tal fine, disporsi il mutamento del rito;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), non definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo avverso il silenzio, come in epigrafe proposto;
-dispone, in relazione ai motivi aggiunti, la conversione del rito camerale del silenzio in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e 117, comma 5, c.p.a.;
-fissa per la trattazione della domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti la camera di consiglio del 6 maggio 2025;
- compensa fra le parti le spese di lite in relazione alla domanda avverso il silenzio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO