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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3543/2025
Il Giudice ES M.C. LI, all'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
C.F. 1 () rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte 1
RD IM e TI EL
ricorrente contro
P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP 1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
AT
Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 21 marzo 2025, la Sig.ra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Leonardi e Celeste Parte 1
Collovati, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, chiedendo l'adozione di un provvedimento urgente volto a ordinare all' CP_1 la rettifica e l'integrazione dell'estratto conto previdenziale della ricorrente, con riferimento agli anni 1980, 1981
e 1992.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha allegato che, pur avendo prestato attività lavorativa per l'intero anno (52 settimane) in ciascuno dei suddetti periodi, risultano accreditate nel proprio estratto contributivo solo 31 settimane per il 1980, 49 per il 1981 e 30 per il 1992. La parte ricorrente ha allegato che tale discrepanza, secondo quanto documentato, sarebbe imputabile a un errore dell' CP_1 nella registrazione dei contributi, nonostante gli stessi risultino regolarmente versati dai datori di lavoro Flos S.p.A. e Lombardia
Quarta S.r.l., come comprovato dalle buste paga e dalle ricevute di versamento prodotte in atti.
La ricorrente ha inoltre evidenziato di aver intrapreso numerosi tentativi di interlocuzione con l' CP_1, sia autonomamente che tramite patronato e difesa tecnica, mediante segnalazioni, istanze di riesame e diffide, tutte rimaste prive di riscontro risolutivo. L'inerzia dell'ente previdenziale, protrattasi per mesi, ha determinato un grave pregiudizio per la Sig.ra Parte 1 la quale, in assenza del riconoscimento delle settimane mancanti, non può accedere al trattamento pensionistico, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi. si è costituito in giudizio l' Controparte 2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, in quanto diretta ad ottenere un provvedimento che imponga alla Pubblica
Amministrazione un facere in materia di atti amministrativi, esulando dalla giurisdizione del giudice ordinario.
L' CP_1 ha contestato l'esistenza del periculum in mora, ritenendo che l'urgenza dedotta dalla ricorrente ossia la necessità di accedere al trattamento pensionistico non integri un danno grave e irreparabile, anche in considerazione della possibilità di definizione della questione in sede ordinaria in tempi compatibili con le esigenze della lavoratrice.
Quanto al fumus boni iuris, l' CP_1 ha evidenziato come:
. per l'anno 1980, siano già state accreditate 31 settimane sulla base dei contributi effettivamente versati e denunciati dal datore di lavoro, e che eventuali ulteriori accrediti sarebbero possibili solo previa esibizione del modello O1M originale o di una tempestiva denuncia di omissione contributiva;
per l'anno 1981, siano state accreditate 49 settimane, e non vi sia margine per
.
ulteriori accrediti, in quanto il monte contributivo versato non consente di riferire alla ricorrente contributi non già attribuiti;
per l'anno 1992, la segnalazione FASE risulta ancora pendente, ma l' CP_1 ha
·
richiesto più volte l'esibizione della documentazione in originale (buste paga e modello O1M), non ancora fornita in modo completo e leggibile.
L CP 2 ha inoltre sottolineato che, in assenza di denunce contributive da parte del datore di lavoro, non può procedere ad accrediti unilaterali, essendo vincolato ai dati trasmessi dai datori stessi, titolari del potere certificativo dei rapporti lavorativi.
Infine, l'CP 1 ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi omessi, rilevando che la ricorrente si è attivata solo a distanza di oltre quarant'anni dai periodi lavorativi contestati, aggravando così il danno da omissione contributiva per effetto della propria inerzia.
Ne corso del giudizio sono state operate verifiche dell'Istituto in ordine alla posizione delle ricorrente con riferimento al datore di lavoro FLOS s.r.l.
All'udienza del 5.6.2025 il Giudice ha emesso ordine di esibizione nei confronti del datore di Lavoro Flos s.r.l. della documentazione comprovante il versamento dei contributi.
All'udienza del 25 settembre il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda in relazione all'anno 1981.
Alla udienza odierna del 9 ottobre 2025 le parti hanno discusso la causa.
***
Il ricorso merita accoglimento nella misura e per le ragioni di seguito esposte.
In relazione alla domanda relativa all'annualità 1992 le parti hanno convenuto sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo la decisione della causa al solo fine delle spese di giudizio.
In relazione all'annualità 1981 non essendo stata recuperata da parte del datore di lavoro documentazione comprovante il versamento dei contributi, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda. In relazione all'anno 1980 parte ricorrente in seguito alla documentazione versata in atti da parte del datore di lavoro, ha chiesto l'accoglimento della domanda.
L'istituto si è opposto ritenendo che la documentazione prodotta non sia sufficiente a dimostrare l'avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Tale tesi non convince.
In data 7 luglio 2025 parte ricorrente in relazione all'anno 1981 ha prodotto non solo i cedolini paga, ma anche il Modello 101 della società datrice di lavoro Arteluce
Contract S.p.A. attestante la posizione della ricorrente per l'anno 1980.
Alla luce di tale documentazione ritiene questo giudice che la ricorrente abbia fornito la prova del proprio diritto in relazione a questa annualità: pertanto si accerta e dichiara il diritto della ricorrente al correzione del proprio estratto contributivo con l'accredito di tutte le 52 settimane lavorate in relazione all'anno 1980.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il
DM 55 2014, tenuto conto della soccombenza virtuale e del fatto che l'istituto in relazione all'anno 1992 ha comunque operato la correzione richiesta, si ritiene congruo compensare le spese di lite nella misura di un terzo e si pongono a carico dell'istituto i restanti due terzi da corrispondere alla ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'annualità 1992;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla correzione dell'estratto contributivo con l'accredito di tutte le 52 settimane lavorate in relazione all'anno 1980.
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna CP_1 alla rifusione dei restanti due terzi a favore della ricorrente che liquida in euro 2000 oltre accessori di legge.
09/10/2025 Il Giudice
ES IA IA LI
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3543/2025
Il Giudice ES M.C. LI, all'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
C.F. 1 () rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte 1
RD IM e TI EL
ricorrente contro
P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP 1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
AT
Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 21 marzo 2025, la Sig.ra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Leonardi e Celeste Parte 1
Collovati, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, chiedendo l'adozione di un provvedimento urgente volto a ordinare all' CP_1 la rettifica e l'integrazione dell'estratto conto previdenziale della ricorrente, con riferimento agli anni 1980, 1981
e 1992.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha allegato che, pur avendo prestato attività lavorativa per l'intero anno (52 settimane) in ciascuno dei suddetti periodi, risultano accreditate nel proprio estratto contributivo solo 31 settimane per il 1980, 49 per il 1981 e 30 per il 1992. La parte ricorrente ha allegato che tale discrepanza, secondo quanto documentato, sarebbe imputabile a un errore dell' CP_1 nella registrazione dei contributi, nonostante gli stessi risultino regolarmente versati dai datori di lavoro Flos S.p.A. e Lombardia
Quarta S.r.l., come comprovato dalle buste paga e dalle ricevute di versamento prodotte in atti.
La ricorrente ha inoltre evidenziato di aver intrapreso numerosi tentativi di interlocuzione con l' CP_1, sia autonomamente che tramite patronato e difesa tecnica, mediante segnalazioni, istanze di riesame e diffide, tutte rimaste prive di riscontro risolutivo. L'inerzia dell'ente previdenziale, protrattasi per mesi, ha determinato un grave pregiudizio per la Sig.ra Parte 1 la quale, in assenza del riconoscimento delle settimane mancanti, non può accedere al trattamento pensionistico, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi. si è costituito in giudizio l' Controparte 2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, in quanto diretta ad ottenere un provvedimento che imponga alla Pubblica
Amministrazione un facere in materia di atti amministrativi, esulando dalla giurisdizione del giudice ordinario.
L' CP_1 ha contestato l'esistenza del periculum in mora, ritenendo che l'urgenza dedotta dalla ricorrente ossia la necessità di accedere al trattamento pensionistico non integri un danno grave e irreparabile, anche in considerazione della possibilità di definizione della questione in sede ordinaria in tempi compatibili con le esigenze della lavoratrice.
Quanto al fumus boni iuris, l' CP_1 ha evidenziato come:
. per l'anno 1980, siano già state accreditate 31 settimane sulla base dei contributi effettivamente versati e denunciati dal datore di lavoro, e che eventuali ulteriori accrediti sarebbero possibili solo previa esibizione del modello O1M originale o di una tempestiva denuncia di omissione contributiva;
per l'anno 1981, siano state accreditate 49 settimane, e non vi sia margine per
.
ulteriori accrediti, in quanto il monte contributivo versato non consente di riferire alla ricorrente contributi non già attribuiti;
per l'anno 1992, la segnalazione FASE risulta ancora pendente, ma l' CP_1 ha
·
richiesto più volte l'esibizione della documentazione in originale (buste paga e modello O1M), non ancora fornita in modo completo e leggibile.
L CP 2 ha inoltre sottolineato che, in assenza di denunce contributive da parte del datore di lavoro, non può procedere ad accrediti unilaterali, essendo vincolato ai dati trasmessi dai datori stessi, titolari del potere certificativo dei rapporti lavorativi.
Infine, l'CP 1 ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi omessi, rilevando che la ricorrente si è attivata solo a distanza di oltre quarant'anni dai periodi lavorativi contestati, aggravando così il danno da omissione contributiva per effetto della propria inerzia.
Ne corso del giudizio sono state operate verifiche dell'Istituto in ordine alla posizione delle ricorrente con riferimento al datore di lavoro FLOS s.r.l.
All'udienza del 5.6.2025 il Giudice ha emesso ordine di esibizione nei confronti del datore di Lavoro Flos s.r.l. della documentazione comprovante il versamento dei contributi.
All'udienza del 25 settembre il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda in relazione all'anno 1981.
Alla udienza odierna del 9 ottobre 2025 le parti hanno discusso la causa.
***
Il ricorso merita accoglimento nella misura e per le ragioni di seguito esposte.
In relazione alla domanda relativa all'annualità 1992 le parti hanno convenuto sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo la decisione della causa al solo fine delle spese di giudizio.
In relazione all'annualità 1981 non essendo stata recuperata da parte del datore di lavoro documentazione comprovante il versamento dei contributi, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda. In relazione all'anno 1980 parte ricorrente in seguito alla documentazione versata in atti da parte del datore di lavoro, ha chiesto l'accoglimento della domanda.
L'istituto si è opposto ritenendo che la documentazione prodotta non sia sufficiente a dimostrare l'avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Tale tesi non convince.
In data 7 luglio 2025 parte ricorrente in relazione all'anno 1981 ha prodotto non solo i cedolini paga, ma anche il Modello 101 della società datrice di lavoro Arteluce
Contract S.p.A. attestante la posizione della ricorrente per l'anno 1980.
Alla luce di tale documentazione ritiene questo giudice che la ricorrente abbia fornito la prova del proprio diritto in relazione a questa annualità: pertanto si accerta e dichiara il diritto della ricorrente al correzione del proprio estratto contributivo con l'accredito di tutte le 52 settimane lavorate in relazione all'anno 1980.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il
DM 55 2014, tenuto conto della soccombenza virtuale e del fatto che l'istituto in relazione all'anno 1992 ha comunque operato la correzione richiesta, si ritiene congruo compensare le spese di lite nella misura di un terzo e si pongono a carico dell'istituto i restanti due terzi da corrispondere alla ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'annualità 1992;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla correzione dell'estratto contributivo con l'accredito di tutte le 52 settimane lavorate in relazione all'anno 1980.
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna CP_1 alla rifusione dei restanti due terzi a favore della ricorrente che liquida in euro 2000 oltre accessori di legge.
09/10/2025 Il Giudice
ES IA IA LI