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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 2418 \2023
TRA
, nato a [...] , C.F. , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Umberto Genovese, attori,
CONTRO
CONDOMINIO BAIA DEGLI DEI 1, via Recanati 7 Giardini Naxos, C.F.
in persona del suo LR pro tempore, convenuto-contumace; P.IVA_1
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente discute la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del 22.5.23 gli attori impugnavano la delibera condominiale assunta dal condominio convenuto in data 27.1.23, premettendo e documentando: di essere comproprietari dell'appartamento di detto condominio sito al
2° piano pal. D int. DD6 e relativo garage di pertinenza;
che nella citata data 27.1.23 in seconda convocazione venivano trattati ed approvati (o presa d'atto) i seguenti punti posti all'ordine del giorno:
1-ratifica della delibera 1.10.22; 2-comunicazione ex comma 2 art. 1135 CC relativamente all'incarico alla ditta per CP_1
l'esecuzione di lavori;
3-autorizzazione all'amministratore a rappresentare il condominio in Tribunale per l'udienza del 3.5.23; che in relazione a detti 3 punti si rappresentava l'omessa convocazione degli attori e\o per la comunicazione della convocazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del figlio non condomino e\o perché l'avviso di convocazione è stato trasmesso con oggetto incompleto non essendo allegati i documenti relativi alle materie da trattare;
che in particolare: il punto 1 non poteva avere alcun effetto ratificante della delibera del
1.10.22 in quanto presentava difetti relativi al procedimento di convocazione, alla comunicazione del verbale del 27.1.23, al quorum deliberativo, in carenza inoltre del requisito dello stesso oggetto, e con lesione dei diritti di partecipazione e di voto;
il punto 2 non poteva avere valore ed effetto giuridico di deliberazione assembleare non avendo l'organo deliberato alcunchè; il punto 3 non era supportato dal quorum deliberativo. Documentavano inoltre che a seguito dell'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, seguivano due incontri, il 23.3.23 ed il 27.4.23, in esito al quale secondo il mediatone sulle istanze degli odierni attori dichiarava l'esito negativo della procedura per mancata partecipazione della parte invitata. Gli attori chiedevano quindi al Tribunale voler: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della delibera impugnata;
nel merito dichiarare la nullità e\o annullabilità dello stesso atto impugnato, per le causali svolte;
con altresì declaratoria di condanna del convenuto ex art. 96 cpc ed al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato a favore dell'erario per la condotta tenuta nella fase di mediazione. Con memoria del
6.10.23 per gli attori si costituiva il procuratore di cui in epigrafe, per il motivato subentro di cui al medesimo atto.
All'udienza di effettiva trattazione del 27.6.24, gli attori ritenevano la causa matura per la decisione, essendo di natura documentale, chiedendo potersi decidersi lo stesso giudizio, facendo riserva di dimostrazione del perfezionamento della notifica al convenuto ex art. 140 cpc. Fissandosi -motivatamente- l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio, ex art. 281 sexies cpc. Con quanto successivamente documentato in merito alla consegna del plico postale in data 5.7.23.
In punto di decisione, si ritiene che il giudizio appare sufficientemente suffragato giusta la documentazione prodotta dagli attori, nella dichiaranda contumacia del condominio convenuto, che non si è costituito nonostante la notifica da ritenersi rituale. Va da sé in particolare che giusto all. 5 dell'atto introduttivo è acclarato l'invio dell'avviso di convocazione presso un soggetto terzo non condomino, avviso inoltre carente, giusto quanto sostenuto, della documentazione relativa alle materie da trattare, ed altresì la mancanza di sottoscrizione da parte sia del Presidente e sia del segretario. In proposito ed in generale, va innanzitutto osservato che obbligo del giudice è quello di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda. Nulla esclude che la prova di ciò possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova
(Cass. Civ. sez. III 1.4.95 n. 3822, Cass. Civ. sez. II 5.1.95 n. 193, mass. Civ. sez. II
13.7.91 n. 7800, cass. Civ. sez. III 5..6.91 n. 6344, cass. Sez. civ. 24.11.88 n. 6320).
Tali considerazioni, tenuto conto del disinteresse di parte convenuta al presente giudizio, dopo anche quanto in mediazione come sopra. Tale condizione nel caso di specie viene ancor più rafforzata dalle risultanze documentali in atti.
Consegue l'accoglimento della domanda di annullamento della delibera impugnata, con quel che ne consegue (a prescindere dalla disamina dell'effetto giuridico e valore di un deliberato di presa d'atto con riferimento al punto 2 dell'ODG), con assorbimento della domanda di sospensiva. Non si ritiene invece disporsi condannatorio ex art. 96 cpc, comunque in carenza di concreti elementi di dolo o colpa grave in capo al convenuto, oltre che di quantificazione del danno e\o pregiudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali e di mediazione, dato atto di quanto sinora, le stesse vanno poste a carico del Condominio stante la soccombenza, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda da + 1, nei confronti Parte_1
del condominio convenuto, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1-dichiara la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio;
2-in accoglimento della domanda, dispone l'annullamento della delibera impugnata, per le causali svolte;
3-condanna il condominio alla rifusione delle spese processuali e di mediazione, liquidandole in € 560,50 per spese vive ed in € 2.500,00 complessivi -mediazione compresa- per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute;
nonché al versamento a favore dell'erario della somma corrispondente all'iscrizione a ruolo del giudizio.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 27.3.25, in calce all'udienza.
IL GOT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 2418 \2023
TRA
, nato a [...] , C.F. , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. Umberto Genovese, attori,
CONTRO
CONDOMINIO BAIA DEGLI DEI 1, via Recanati 7 Giardini Naxos, C.F.
in persona del suo LR pro tempore, convenuto-contumace; P.IVA_1
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente discute la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del 22.5.23 gli attori impugnavano la delibera condominiale assunta dal condominio convenuto in data 27.1.23, premettendo e documentando: di essere comproprietari dell'appartamento di detto condominio sito al
2° piano pal. D int. DD6 e relativo garage di pertinenza;
che nella citata data 27.1.23 in seconda convocazione venivano trattati ed approvati (o presa d'atto) i seguenti punti posti all'ordine del giorno:
1-ratifica della delibera 1.10.22; 2-comunicazione ex comma 2 art. 1135 CC relativamente all'incarico alla ditta per CP_1
l'esecuzione di lavori;
3-autorizzazione all'amministratore a rappresentare il condominio in Tribunale per l'udienza del 3.5.23; che in relazione a detti 3 punti si rappresentava l'omessa convocazione degli attori e\o per la comunicazione della convocazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del figlio non condomino e\o perché l'avviso di convocazione è stato trasmesso con oggetto incompleto non essendo allegati i documenti relativi alle materie da trattare;
che in particolare: il punto 1 non poteva avere alcun effetto ratificante della delibera del
1.10.22 in quanto presentava difetti relativi al procedimento di convocazione, alla comunicazione del verbale del 27.1.23, al quorum deliberativo, in carenza inoltre del requisito dello stesso oggetto, e con lesione dei diritti di partecipazione e di voto;
il punto 2 non poteva avere valore ed effetto giuridico di deliberazione assembleare non avendo l'organo deliberato alcunchè; il punto 3 non era supportato dal quorum deliberativo. Documentavano inoltre che a seguito dell'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, seguivano due incontri, il 23.3.23 ed il 27.4.23, in esito al quale secondo il mediatone sulle istanze degli odierni attori dichiarava l'esito negativo della procedura per mancata partecipazione della parte invitata. Gli attori chiedevano quindi al Tribunale voler: preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della delibera impugnata;
nel merito dichiarare la nullità e\o annullabilità dello stesso atto impugnato, per le causali svolte;
con altresì declaratoria di condanna del convenuto ex art. 96 cpc ed al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato a favore dell'erario per la condotta tenuta nella fase di mediazione. Con memoria del
6.10.23 per gli attori si costituiva il procuratore di cui in epigrafe, per il motivato subentro di cui al medesimo atto.
All'udienza di effettiva trattazione del 27.6.24, gli attori ritenevano la causa matura per la decisione, essendo di natura documentale, chiedendo potersi decidersi lo stesso giudizio, facendo riserva di dimostrazione del perfezionamento della notifica al convenuto ex art. 140 cpc. Fissandosi -motivatamente- l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio, ex art. 281 sexies cpc. Con quanto successivamente documentato in merito alla consegna del plico postale in data 5.7.23.
In punto di decisione, si ritiene che il giudizio appare sufficientemente suffragato giusta la documentazione prodotta dagli attori, nella dichiaranda contumacia del condominio convenuto, che non si è costituito nonostante la notifica da ritenersi rituale. Va da sé in particolare che giusto all. 5 dell'atto introduttivo è acclarato l'invio dell'avviso di convocazione presso un soggetto terzo non condomino, avviso inoltre carente, giusto quanto sostenuto, della documentazione relativa alle materie da trattare, ed altresì la mancanza di sottoscrizione da parte sia del Presidente e sia del segretario. In proposito ed in generale, va innanzitutto osservato che obbligo del giudice è quello di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda. Nulla esclude che la prova di ciò possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova
(Cass. Civ. sez. III 1.4.95 n. 3822, Cass. Civ. sez. II 5.1.95 n. 193, mass. Civ. sez. II
13.7.91 n. 7800, cass. Civ. sez. III 5..6.91 n. 6344, cass. Sez. civ. 24.11.88 n. 6320).
Tali considerazioni, tenuto conto del disinteresse di parte convenuta al presente giudizio, dopo anche quanto in mediazione come sopra. Tale condizione nel caso di specie viene ancor più rafforzata dalle risultanze documentali in atti.
Consegue l'accoglimento della domanda di annullamento della delibera impugnata, con quel che ne consegue (a prescindere dalla disamina dell'effetto giuridico e valore di un deliberato di presa d'atto con riferimento al punto 2 dell'ODG), con assorbimento della domanda di sospensiva. Non si ritiene invece disporsi condannatorio ex art. 96 cpc, comunque in carenza di concreti elementi di dolo o colpa grave in capo al convenuto, oltre che di quantificazione del danno e\o pregiudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali e di mediazione, dato atto di quanto sinora, le stesse vanno poste a carico del Condominio stante la soccombenza, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda da + 1, nei confronti Parte_1
del condominio convenuto, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1-dichiara la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio;
2-in accoglimento della domanda, dispone l'annullamento della delibera impugnata, per le causali svolte;
3-condanna il condominio alla rifusione delle spese processuali e di mediazione, liquidandole in € 560,50 per spese vive ed in € 2.500,00 complessivi -mediazione compresa- per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute;
nonché al versamento a favore dell'erario della somma corrispondente all'iscrizione a ruolo del giudizio.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 27.3.25, in calce all'udienza.
IL GOT