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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
- in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1578/2020
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Scorza, giusta procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Marcello Carnovale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 14/05/2020, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2013 per 102 giornate (dal 1/03/2013 al 15/05/2013) alle dipendenze dell'azienda agricola denominata RI VA
AN, ha lamentato l'infondatezza della cancellazione delle giornate, appresa in seguito alla pubblicazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli;
ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la reiscrizione nei suddetti elenchi per le giornate asseritamente svolte nell'anno indicato, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la dichiarazione di validità dei contributi previdenziali e assistenziali versati.
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per CP_2 intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 47, DPR 638\70, rispetto alla domanda di prestazioni. In subordine, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancanza di una domanda amministrativa e dell'esperimento del ricorso amministrativo;
quanto alla richiesta di reiscrizione, ha eccepito la mancanza di legittimazione passiva dell' nella causa in questione e l'inammissibilità CP_1 dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.L. 3.2.1970,
n. 7, convertito con modifiche nella legge 11.3.1970, n. 83.
Nel merito, l'istituto resistente ha domandato il rigetto della domanda per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricolo ai fini della reiscrizione per l'anno in contesa, a fronte della cancellazione delle giornate in virtù di verbale ispettivo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza dell'eccepita carenza di legittimazione CP_ passiva dell' in questo giudizio atteso che, in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente, appare evidente la legittimazione in CP_ capo all' in questa controversia, promossa anche per il riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura e per l'iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Sempre in via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente non sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l., n. 7/1970, conv. in legge, n. 83/1970 dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della reiscrizione.
Nel merito, deve essere affermata l'infondatezza della proposta azione giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza del diritto preteso.
Il ricorrente, infatti, non ha assolto l'onere probatorio della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo, ovvero per il numero di giorni indicati per l'anno in contesa
(cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877, così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.lg. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto, in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti, che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse
(cfr. Cass. 11.02.2016, n. 2739, così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno e i giorni indicati in domanda;
se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa.
Il ricorrente, a sostegno di quanto domandato, si è limitato ad affermare esclusivamente di aver lavorato nel 2013 alle dipendenze dell'azienda agricola denominata RI VA AN senza darne prova. Risulta omesso qualunque altro riferimento alle direttive impartite dal datore di lavoro, alla prestazione specifica di fatto svolta ma anche alle concrete modalità esecutive della stessa (utilizzo o meno di strumenti, mezzi, attrezzi o altro).
Né l'avvenuto espletamento del lavoro subordinato è stato dimostrato mediante prova orale poiché, all'udienza dell'8/11/2024, è stata formalizzata la rinuncia ai testimoni di parte ricorrente.
Non vi è alcuna prova che il ricorrente avesse svolto attività in agricoltura per l'anno 2013 e per i giorni che interessano (102). In mancanza di tale imprescindibile prova non può ritenersi sussistente il diritto del ricorrente alla iscrizione per il numero di giornate asseritamente svolte nell'anno in contesa.
Pertanto, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda è infondata non avendo parte ricorrente assolto il proprio onere probatorio. Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dal ricorrente (comunicazioni di assunzione e buste paga), tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse. Si consideri, inoltre, che tali documenti provengono da un terzo, il presunto datore di lavoro, che è portatore di un interesse specifico, del tutto coincidente con quello della parte ricorrente, a far emergere la regolare e valida instaurazione ed esecuzione del rapporto lavorativo in agricoltura in esame ed anche perché provengono da un soggetto indiziato di aver instaurato falsi rapporti bracciantili finalizzati solo alla percezione di prestazioni previdenziali non dovute.
L' ha allegato agli atti il verbale di accertamento del 27/5/2019, dal quale è emersa CP_2
l'instaurazione di falsi rapporti bracciantili da parte dell'azienda agricola RI VA AN.
Gli ispettori hanno sentito il titolare dell'azienda agricola, il quale ha dichiarato che: “l'azienda gestisce terreni in fitto in agro di Terranova da Sibari, in contrada Torre Zito e sono interamente coltivati ad agrumeto e sui laterali dei frangiventi di olivi. Tutto il terreno produce varietà di clementine. Fino al 2011 il terreno gestito dall'azienda era tutto coltivato come sopra descritto, ma dal 2012 abbiamo estirpato circa 6 ettari di agrumeto per reimpiantare nuove varietà di clementine.
Dal 2012, sulla parte estirpata, prima che i nuovi alberi entrassero in produzione, abbiamo anche coltivato ortaggi su quasi tutti i 6 ettari estirparti con un ciclo produttivo e qualche volta anche due.
Quindi, dal 2012, il personale assunto veniva impiegato in prevalenza nella raccolta, ma anche nella coltivazione degli ortaggi. Preciso ch,e dal 2012, ero io che mi occupavo di comunicare i dati al consulente delle giornate effettivamente effettuate dai lavoratori. In media ogni anno i lavoratori assunti variavano da un numero di 25 a 45 persone, non so quante giornate in media, non so riferire”.
Dalle denunce aziendali, risulta che l'azienda ha dichiarato di gestire i terreni di cui sopra per il periodo dal 2007 fino ad oggi. Dalla documentazione risulta un contratto stipulato in data 15 marzo
2007 tra RI VA AN e;
tale contratto ha validità di 15 anni e riguarda Parte_2
l'affitto di terreni siti in Terranova da Sibari, identificati al foglio 16, particelle 26 e 30 estesi complessivamente per 13 ettari circa;
non è stato possibile sentire il titolare del terreno Parte_2
, poiché è deceduto in data 2/04/2016.
[...]
Alla luce di quanto esposto e dal fabbisogno denunciato dall'azienda, dal 2013 al 2016, con i modd
DMAG, sono emerse evidenti eccedenze di personale e giornate denunciate che non troverebbero giustificazione con il reale fabbisogno aziendale. Pertanto, con verbale interlocutorio, rilasciato all'azienda in data 07/05/2019, è stato chiesto al titolare di fornire ulteriori e più esaustive giustificazioni in merito a tali incongruenze. La richiesta di cui sopra ha interessato solo il periodo tra il 2013 e il 2016, periodo in cui è stato estirpato oltre metà dell'agrumeto. Relativamente agli anni successivi, come si evince dai DMAG presentati, l'azienda ha denunciato un numero di giornate congruo rispetto alla reale consistenza aziendale. A seguito della richiesta effettuata dagli ispettori in merito alle incongruenze evidenziate, il titolare ha fornito una dettagliata relazione in merito ai lavori svolti dall'azienda per il periodo dal 2013 al 2016, allegata al verbale ispettivo del quale fa parte integrante (allegato A). Così come riportato nella stessa relazione, l'azienda, nelle denunce dei
CP_ lavoratori (MOD. DMAG) presentate all' ha comunicato dati errati e pertanto, previa attenta e opportuna verifica, ha spontaneamente fornito un elenco dettagliato delle giornate effettivamente prestate dai lavoratori nel periodo in esame (allegato B). Conseguentemente gli ispettori, per gli anni dal 2013 al 2016, hanno provveduto all'annullamento delle giornate agricole in eccesso, fra cui le giornate relative all'odierno ricorrente, per come rideterminate dal titolare nella dichiarazione allegata al verbale ispettivo.
CP_ Alla luce di quanto sopra, quindi, va confermato l'operato dell' che, sulla base del verbale ispettivo, ha disconosciuto diversi rapporti di lavoro ed ha effettuato una cancellazione totale e/o parziale delle giornate, tra cui quelle svolte dal ricorrente.
In ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici è fornire la prova della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di un accertamento ispettivo dell' che ne ha affermato la fittizietà. CP_2
Data l'assenza di questa prova, dunque, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela ESPOSITO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 3.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
- in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1578/2020
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Scorza, giusta procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Marcello Carnovale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 14/05/2020, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2013 per 102 giornate (dal 1/03/2013 al 15/05/2013) alle dipendenze dell'azienda agricola denominata RI VA
AN, ha lamentato l'infondatezza della cancellazione delle giornate, appresa in seguito alla pubblicazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli;
ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la reiscrizione nei suddetti elenchi per le giornate asseritamente svolte nell'anno indicato, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la dichiarazione di validità dei contributi previdenziali e assistenziali versati.
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per CP_2 intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 47, DPR 638\70, rispetto alla domanda di prestazioni. In subordine, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancanza di una domanda amministrativa e dell'esperimento del ricorso amministrativo;
quanto alla richiesta di reiscrizione, ha eccepito la mancanza di legittimazione passiva dell' nella causa in questione e l'inammissibilità CP_1 dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.L. 3.2.1970,
n. 7, convertito con modifiche nella legge 11.3.1970, n. 83.
Nel merito, l'istituto resistente ha domandato il rigetto della domanda per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricolo ai fini della reiscrizione per l'anno in contesa, a fronte della cancellazione delle giornate in virtù di verbale ispettivo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza dell'eccepita carenza di legittimazione CP_ passiva dell' in questo giudizio atteso che, in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente, appare evidente la legittimazione in CP_ capo all' in questa controversia, promossa anche per il riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura e per l'iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Sempre in via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente non sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l., n. 7/1970, conv. in legge, n. 83/1970 dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della reiscrizione.
Nel merito, deve essere affermata l'infondatezza della proposta azione giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza del diritto preteso.
Il ricorrente, infatti, non ha assolto l'onere probatorio della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo, ovvero per il numero di giorni indicati per l'anno in contesa
(cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877, così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.lg. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto, in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti, che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse
(cfr. Cass. 11.02.2016, n. 2739, così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno e i giorni indicati in domanda;
se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa.
Il ricorrente, a sostegno di quanto domandato, si è limitato ad affermare esclusivamente di aver lavorato nel 2013 alle dipendenze dell'azienda agricola denominata RI VA AN senza darne prova. Risulta omesso qualunque altro riferimento alle direttive impartite dal datore di lavoro, alla prestazione specifica di fatto svolta ma anche alle concrete modalità esecutive della stessa (utilizzo o meno di strumenti, mezzi, attrezzi o altro).
Né l'avvenuto espletamento del lavoro subordinato è stato dimostrato mediante prova orale poiché, all'udienza dell'8/11/2024, è stata formalizzata la rinuncia ai testimoni di parte ricorrente.
Non vi è alcuna prova che il ricorrente avesse svolto attività in agricoltura per l'anno 2013 e per i giorni che interessano (102). In mancanza di tale imprescindibile prova non può ritenersi sussistente il diritto del ricorrente alla iscrizione per il numero di giornate asseritamente svolte nell'anno in contesa.
Pertanto, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda è infondata non avendo parte ricorrente assolto il proprio onere probatorio. Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dal ricorrente (comunicazioni di assunzione e buste paga), tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse. Si consideri, inoltre, che tali documenti provengono da un terzo, il presunto datore di lavoro, che è portatore di un interesse specifico, del tutto coincidente con quello della parte ricorrente, a far emergere la regolare e valida instaurazione ed esecuzione del rapporto lavorativo in agricoltura in esame ed anche perché provengono da un soggetto indiziato di aver instaurato falsi rapporti bracciantili finalizzati solo alla percezione di prestazioni previdenziali non dovute.
L' ha allegato agli atti il verbale di accertamento del 27/5/2019, dal quale è emersa CP_2
l'instaurazione di falsi rapporti bracciantili da parte dell'azienda agricola RI VA AN.
Gli ispettori hanno sentito il titolare dell'azienda agricola, il quale ha dichiarato che: “l'azienda gestisce terreni in fitto in agro di Terranova da Sibari, in contrada Torre Zito e sono interamente coltivati ad agrumeto e sui laterali dei frangiventi di olivi. Tutto il terreno produce varietà di clementine. Fino al 2011 il terreno gestito dall'azienda era tutto coltivato come sopra descritto, ma dal 2012 abbiamo estirpato circa 6 ettari di agrumeto per reimpiantare nuove varietà di clementine.
Dal 2012, sulla parte estirpata, prima che i nuovi alberi entrassero in produzione, abbiamo anche coltivato ortaggi su quasi tutti i 6 ettari estirparti con un ciclo produttivo e qualche volta anche due.
Quindi, dal 2012, il personale assunto veniva impiegato in prevalenza nella raccolta, ma anche nella coltivazione degli ortaggi. Preciso ch,e dal 2012, ero io che mi occupavo di comunicare i dati al consulente delle giornate effettivamente effettuate dai lavoratori. In media ogni anno i lavoratori assunti variavano da un numero di 25 a 45 persone, non so quante giornate in media, non so riferire”.
Dalle denunce aziendali, risulta che l'azienda ha dichiarato di gestire i terreni di cui sopra per il periodo dal 2007 fino ad oggi. Dalla documentazione risulta un contratto stipulato in data 15 marzo
2007 tra RI VA AN e;
tale contratto ha validità di 15 anni e riguarda Parte_2
l'affitto di terreni siti in Terranova da Sibari, identificati al foglio 16, particelle 26 e 30 estesi complessivamente per 13 ettari circa;
non è stato possibile sentire il titolare del terreno Parte_2
, poiché è deceduto in data 2/04/2016.
[...]
Alla luce di quanto esposto e dal fabbisogno denunciato dall'azienda, dal 2013 al 2016, con i modd
DMAG, sono emerse evidenti eccedenze di personale e giornate denunciate che non troverebbero giustificazione con il reale fabbisogno aziendale. Pertanto, con verbale interlocutorio, rilasciato all'azienda in data 07/05/2019, è stato chiesto al titolare di fornire ulteriori e più esaustive giustificazioni in merito a tali incongruenze. La richiesta di cui sopra ha interessato solo il periodo tra il 2013 e il 2016, periodo in cui è stato estirpato oltre metà dell'agrumeto. Relativamente agli anni successivi, come si evince dai DMAG presentati, l'azienda ha denunciato un numero di giornate congruo rispetto alla reale consistenza aziendale. A seguito della richiesta effettuata dagli ispettori in merito alle incongruenze evidenziate, il titolare ha fornito una dettagliata relazione in merito ai lavori svolti dall'azienda per il periodo dal 2013 al 2016, allegata al verbale ispettivo del quale fa parte integrante (allegato A). Così come riportato nella stessa relazione, l'azienda, nelle denunce dei
CP_ lavoratori (MOD. DMAG) presentate all' ha comunicato dati errati e pertanto, previa attenta e opportuna verifica, ha spontaneamente fornito un elenco dettagliato delle giornate effettivamente prestate dai lavoratori nel periodo in esame (allegato B). Conseguentemente gli ispettori, per gli anni dal 2013 al 2016, hanno provveduto all'annullamento delle giornate agricole in eccesso, fra cui le giornate relative all'odierno ricorrente, per come rideterminate dal titolare nella dichiarazione allegata al verbale ispettivo.
CP_ Alla luce di quanto sopra, quindi, va confermato l'operato dell' che, sulla base del verbale ispettivo, ha disconosciuto diversi rapporti di lavoro ed ha effettuato una cancellazione totale e/o parziale delle giornate, tra cui quelle svolte dal ricorrente.
In ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici è fornire la prova della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di un accertamento ispettivo dell' che ne ha affermato la fittizietà. CP_2
Data l'assenza di questa prova, dunque, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela ESPOSITO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 3.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021