Accoglimento
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/07/2025, n. 6705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6705 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06705/2025REG.PROV.COLL.
N. 01958/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1958 del 2025, proposto da
Società A.R.M.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano e Agenzia per i Contratti Pubblici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Cristina Bernardi e Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MA IO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Alberico II n.33;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO n. 00294/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e dell’Agenzia per i Contratti Pubblici, nonché di MA IO S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Eugenio Dalli Cardillo, Gaia Stivali in sostituzione dell'avv. Andrea Manzi e Cristina Bernardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante A.R.M.A. s.r.l. ha partecipato alla procedura aperta, sopra soglia europea, indetta dalla Provincia di Bolzano con bando pubblicato il 18 marzo 2024, per l’affidamento per la durata di cinque anni della “della gestione del servizio mensa e bar presso la scuola professionale provinciale per l’artigianato e l’industria, via Roma n. 20, Bolzano” a ridotto impatto ambientale (CIG: B0D3248A2F), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di massimo 80 punti per la qualità e di massimo 20 punti per il ribasso rispetto alla base d’asta, fissata in €. 1.302.500,00 + IVA.
2. All’esito della procedura la graduatoria vedeva al primo posto la MA IO S.p.A. (in prosieguo anche solo “la MA”), con 99,39 punti, al secondo posto la A.R.M.A. s.r.l. (in prosieguo anche solo “RM”) con 96,41 punti, e al terzo posto la società OV, con 84,62 punti. L’appalto veniva pertanto aggiudicato alla MA con determina del 13 agosto 2024.
3. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio RM impugnava l’aggiudicazione, unitamente a tutti gli atti di gara a decorrere dal bando, formulando: (i) domanda di accertamento del di lei diritto a sottoscrivere il contratto o, in subordine, a subentrare nel contratto già stipulato; (ii) domanda “ per la caducazione ex tunc o, in subordine, ex nunc ” della parte di contratto ancora da eseguire (fermo in tal caso il risarcimento del danno per equivalente di cui infra in ordine alla parte già eseguita), ove nel frattempo stipulato, con assunzione di responsabilità da parte dell’Ente resistente”, o, in subordine, domanda per il risarcimento del danno in caso di impossibilità a subentrare nel contratto ; (iii) domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni arrecati ad RM “dagli atti e dai comportamenti amministrativi impugnati, con riserva di avvalersi solo in subordine ex art. 122 del c.p.a. del risarcimento del danno per equivalente”.
3.1. A motivo del ricorso RM deduceva:
(i) che la MA avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per aver presentato una offerta economica indeterminata: ciò, in particolare, in relazione alla circostanza che nel modello C1, allegato agli atti di gara, la MA aveva indicato i costi di interferenza e della manodopera in €. 571.038, 60, a fronte di una offerta complessiva di €. 1.289,500,00, mentre in un ulteriore allegato inserito nella offerta economica, ma non previsto dagli atti di gara, la stessa aveva indicato i costi di manodopera nella ben più elevata somma di €. 744.586,50, oltre ad ulteriori €. 6.000,00 per oneri di sicurezza: tenendo conto dei dati indicati nell’ulteriore modulo, l’offerta complessiva avrebbe superato la base d’asta e, in ogni caso, i dati contenuti nei due moduli avrebbero reso l’offerta ambigua; di conseguenza l’offerta economica avrebbe dovuto essere esclusa perché inidonea;
(ii) che il punteggio tecnico assegnato alla MA relativamente al criterio VI “ Caratteristiche delle derrate ”, sottocriterio “ prodotti a chilometro zero e filiera corta ”, era errato in eccesso, per violazione dell’art. 18 del capitolato tecnico: alla MA sarebbero spettati sei punti in meno, sufficienti a farla scivolare al secondo posto nella graduatoria finale;
(iii) che MA avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in ragione di un pregresso illecito professionale.
4. All’esito del giudizio il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso.
5. RM ha proposto appello, insistendo per l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Voglia l’Ecc.mo Consiglio di Stato, in Sede giurisdizionale, in auspicato accoglimento dei motivi d’appello I, II III e IV, riformare la Sentenza del T.R.G.A. Bolzano n. 294/20 pubblicata in data 9 dicembre 2024. E, per l’effetto della riforma della sentenza, accertata la fondatezza del I e del II motivo di ricorso promossi in primo grado da RM, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare che l’appellante era la legittima aggiudicataria del servizio e, conseguentemente, dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto e/o il diritto di RM a subentrare nel contratto sottoscritto tra l’Ente committente e la Società MA. In subordine, limitatamente al IV motivo di appello, qualora l’Ecc.mo Consiglio non ritenga possibile declarare l’immediata esclusione della Società controinteressata, previa riforma della sentenza, annullamento del provvedimento di aggiudicazione e dichiarazione di inefficacia del contratto sottoscritto, ordinare all’Ente committente il rinnovo della valutazione delle offerte nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 18 del capitolato che prevedeva per il criterio premiante VI il rispetto della distanza di percorrenza di 150 km. In denegata ipotesi, qualora non sia possibile disporre la declaratoria di inefficacia o il subentro del contratto sottoscritto, condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in forma equivalente da stimarsi dalla Società RM o nella diversa misura accertata dal giudicante. Con vittoria di spese e di onorari, oltre IVA e CAP come per legge e rifusione dei contributi unificati di entrambi i gradi del giudizio .”
6. Si sono costituite in giudizio, per resistere al gravame, la Provincia autonoma di Bolzano, l’Agenzia per i contratti pubblici di Bolzano e la società MA Ristorazioni S.p.A..
7. Nel corso del giudizio le parti hanno documentato l’avvenuta stipula, tra la Provincia di Bolzano e la MA, del contratto di affidamento del servizio, stipula perfezionatasi il 12 marzo 2025.
8. Previo scambio di memorie, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 luglio 2025.
DIRITTO
9. Con i primi tre motivi d’appello RM ha impugnato i capi della sentenza afferenti la dedotta inidoneità dell’offerta economica presentata dalla MA. Con il quarto motivo, invece, RM ha impugnato le statuizioni con cui il primo giudice ha respinto il secondo motivo del ricorso originario, afferente la violazione dell’art. 18 del capitolato tecnico e l’erronea assegnazione, alla offerta tecnica di MA, di un punteggio eccessivo per il criterio VI, sottocriterio “ prodotti a chilometro zero e filiera corta ”.
10. Il Collegio ritiene fondato il quarto motivo d’appello, che ha valenza dirimente e consente l’assorbimento dei primi tre motivi d’appello, per i motivi che in appresso si vanno ad illustrare.
11. Con l’originario secondo motivo di ricorso RM aveva rilevato che, secondo quanto previsto dall’art. 18 del capitolato tecnico, sarebbe stato attribuito un punteggio ulteriore “ per l’offerta di prodotti biologici che abbiano percorso una distanza tra luogo di produzione e luogo di consumo inferiore a 150 km .”: in particolare il punteggio sarebbe stato calcolato in ragione di: 10 punti per l’offerta di almeno 10 prodotti conformi al requisito indicato al citato art. 18; 8 punti, per l’offerta di almeno 8 prodotti conformi; 6 punti per l’offerta di almeno 6 prodotti conformi; 4 punti per l’offerta di almeno 4 prodotti conformi; 2 punti per l’offerta di almeno 2 prodotti conformi. La verifica della conformità dei prodotti offerti al requisito in parola veniva effettuata in base alle dichiarazioni che il partecipante doveva rendere compilando l’allegato L-1 – tabella A, ove doveva essere dichiarato, accanto a ciascun prodotto indicato, anche il chilometraggio.
12. MA si è vista assegnare 10 punti, per il sottocriterio in considerazione, ma secondo RM solo 5 dei prodotti da essa indicati rispettavano il requisito indicato all’art. 18 del capitolato tecnico: RM sosteneva infatti che l’art. 18 del capitolato tecnico si riferiva alla distanza misurata a terra, e non in linea d’aria; inoltre affermava di aver verificato, consultando il sito Google Maps, che in relazione ai 5 prodotti la distanza da percorrere, tra il luogo di produzione e il punto di preparazione, era maggiore a 150 km, misurati, appunto, via terra. Deduceva quindi RM che MA avrebbe dovuto essere esclusa per indeterminatezza e difformità dell’offerta tecnica rispetto alle prescrizioni del capitolato o, quantomeno, il punteggio ad essa assegnato per il sottocriterio in esame avrebbe dovuto essere azzerato o ridotto di 6 punti (4 anziché 10).
12.1. Il TRGA ha respinto la censura sul rilievo che negli atti di gara si richiama il D.M. 10 marzo 2020, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo ai CAM – Criteri Ambientali Minimi: secondo tali criteri la distanza, tra un produttore ed un centro di preparazione, sarebbe calcolata assumendo il raggio massimo, parametro che sarebbe utilizzato anche in altri fonti normative. Secondo il T.R.G.A. “ Sulla base dei dati normativi richiamati si deve concludere che, per la definizione di “KM 0”, la distanza è calcolata secondo il “criterio del raggio” e non della strada concretamente da percorrere per unire i due luoghi. Sul piano logico, il criterio trova una plausibile giustificazione nel fatto che fornisce maggiore certezza ed è più equilibrato rispetto a quello basato sulla distanza stradale da percorrente, specialmente in contesti orografici complicati e con una molteplicità di percorsi. 43. La pretesa della parte ricorrente di trarre unicamente dalla parola “distanza percorsa” contenuta nell’art. 18 del Capitolato tecnico l’interpretazione secondo cui la lex specialis abbia voluto privilegiare il percorso stradale rispetto a quello radiale, per “ridurre l’emissione di anidride carbonica legata al trasporto” non convince, in quanto la normativa relativa ai CAM, ripetutamente citata nei documenti di gara, ha proprio la funzione del “contenimento del consumo di energia da fonti fossili determinati dal trasporto” (cfr. All. 1 al Decreto). 44. Di fronte al chiaro dato letterale della norma, la diversa interpretazione prospettata dalla ricorrente, appare arbitraria .”.
12.2. L’appellante rileva che il T.R.G.A. sembra non essersi neppure curato del tenore letterale dell’art. 18 del capitolato tecnico, e che lo stesso ha sovrapposto la propria arbitraria interpretazione della norma alla chiara volontà espressa dall’Amministrazione: una siffatta operazione ermeneutica non poteva ritenersi consentita, dal momento che l’art. 18 del capitolato tecnico non era stato impugnato dalla società MA.
A conferma della interpretazione proposta dell’art. 18, RM rileva che anche in altri allegati degli atti di gara si faceva riferimento alla distanza effettivamente percorsa quale elemento determinante per l’attribuzione del punteggio premiante: ad esempio, l’allegato L1-tabella A e l’allegato denominato “criteri di valutazione”, sicché l’interpretazione proposta dal T.R.G.A. si porrebbe in contrasto con l’intera disciplina di gara, e non solo con l’art. 18 del capitolato tecnico.
L’appellante osserva, ancora, che secondo la giurisprudenza la lex specialis di gara può, in generale, legittimamente prevedere requisiti più stringenti rispetto a quelli stabiliti dalla normativa generale applicabile, essendo semmai vietato alle stazioni appaltanti di abbassare i livelli di tutela ambientale rispetto a quelli definiti dai CAM. La previsione di un criterio più stringente, come quello della percorrenza su strada, sarebbe, quindi, perfettamente in linea con il “Principio di auto-organizzazione amministrativa” sancito dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente le prestazioni di beni e servizi attraverso l’esternalizzazione, nel rispetto della disciplina del diritto dell’Unione europea, che, come noto, promuove modelli di produzione e consumo più sostenibili per l’ambiente (cfr. Green Deal europeo).
RM contesta anche l’affermazione, che si legge nell’appellata sentenza, secondo cui l’applicazione del criterio della percorrenza stradale sarebbe “non equilibrato” e fornirebbe una minore “certezza” rispetto al criterio del raggio, perché di difficile applicazione in “contesti orografici complicati”: rileva l’appellante che il criterio della distanza chilometrica è più attendibile e concreto rispetto all’astratta misurazione della distanza in linea d’aria tramite il raggio, e proprio per tale ragione più adatto a perseguire la finalità ambientale sottesa all’art. 18 del capitolato tecnico, che è quella di ridurre le emissioni di CO₂ legate ai trasporti.
RM sostiene, poi, che anche la terza partecipante alla gara si è attenuta al criterio della percorrenza a terra, a dimostrazione del fatto che la norma era di facile interpretazione.
12.3. La censura è fondata.
12.3.1. Il capitolato tecnico, allegato al bando di gara, all’art. 18, commi 3 e 4, prevede che “ Al fine di ridurre l’emissione di anidride carbonica legata ai trasporti, sarà oggetto di attribuzione di punteggio premiante l’offerta di prodotti biologici che abbiano percorso una distanza tra luogo di produzione e luogo di consumo inferiore a 150 km. Al fine di attribuzione di punteggio premiante, il Concorrente dovrà indicare, nella Tabella A dell’allegato L1 “Caratteristiche delle derrate alimentari” e secondo le modalità indicate nell’Allegato L “Composizione dell’offerta tecnica”, i prodotti offerti aventi tali caratteristiche ”.
12.3.2. Il Collegio è dell’opinione che dal punto di vista lessicale il riferimento, effettuato al comma 3, alla distanza “percorsa” dai prodotti, tra il luogo di produzione e il luogo di consumo, alluda precisamente alla distanza misurata in corrispondenza di un tragitto individuabile sul quale una cosa o un soggetto si muove con un mezzo di locomozione. La retta che congiunge, sulla mappa, due punti distinti non individua, invece, un percorso determinato: persino quando la distanza tra il punto di partenza e quello di arrivo possa essere coperta con aeromobile, quest’ultimo non segue, nello spostamento, la linea retta che congiunge il punto di partenza e quello di arrivo, dovendo invece seguire una rotta autorizzata, che verosimilmente ha una lunghezza differente. Il termine “percorso”, insomma, fa comprendere che la distanza presa in considerazione dalla norma deve essere una distanza effettivamente percorsa e percorribile, che, in quanto tale, non può assolutamente considerarsi equivalente a una distanza misurata in linea d’aria, la quale è meramente immaginaria.
Valga poi la considerazione che non ha senso considerare una distanza misurata in linea d’aria se non sul presupposto che tale distanza possa essere percorsa con un veicolo aereo, il quale, notoriamente, ha dei costi di gestione estremamente elevati, decisamente sproporzionati se utilizzati su distanze brevi. Tale considerazione è decisiva nell’orientare l’interprete sul significato della norma in esame: la quale, essendo ispirata dall’intento dichiarato di contenere l’emissione di anidride carbonica nei trasporti, non può ragionevolmente essere stata pensata per premiare spostamenti di soli 150 km con un mezzo aereo.
12.3.3. Le considerazioni svolte dal primo giudice per accreditare la tesi opposta non sono condivisibili. Tali considerazioni fanno leva sul richiamo, effettuato negli atti di gara, al decreto ministeriale del 10 marzo 2020 sui Criteri Ambientali Minimi, ma tale decreto è richiamato genericamente solo nel titolo del Disciplinare di gara, unitamente a tutta l’altra normativa di riferimento in vigore, mentre nell’art. 18 del capitolato tecnico il suddetto decreto ministeriale non viene richiamato: in particolare non è richiamato espressamente il paragrafo C, punto 9.b.1, rubricato “ Criteri premianti. Chilometro zero e filiera corta ”; sicché si deve ammettere che sul punto il capitolato tecnico possa aver inteso derogare al decreto 10 marzo 2020 sui Criteri Ambientali Minimi.
Peraltro il Collegio non ritiene che il richiamato paragrafo del decreto CAM (secondo cui “ Per filiera corta si intende sia la vendita diretta tra produttore primario o associazioni di produttori primari e centro di preparazione del pasto, sia la vendita tra l’impresa che gestisce la piattaforma per la distribuzione dei prodotti, purché questa si configuri come unico intermediario con il produttore primario e centro di preparazione del pasto e purché la piattaforma sia collocata entro il Km 0 (o chilometro utile, nel caso dei piccoli comuni), come nel seguito definito…….Per «chilometro zero» (o, nel caso dei piccoli comuni «chilometro utile») si intende una distanza tra terreno coltivato/ sito dell’allevamento e centro di cottura, o interno o esterno, di 200 Km (o di 150 km qualora la stazione appaltante volesse seguire le indicazioni previste nell’ambito del decreto-legge 18 dicembre 2017 recante «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche») e, nel caso dei piccoli comuni 70 Km ( ex art. 11, comma 2, lett. b), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupera dei centri storici dei medesimi comuni»). Per prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 si intendono infatti i prodotti provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché, sulla base di quanto verrà stabilito da un apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne stabilirà i criteri e i parametri, i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.”) contenga previsioni incompatibili con quelle contenute nell’art. 18 del capitolato tecnico: solo con riferimento al “ chilometro utile ”, infatti, il paragrafo in considerazione richiama il concetto di “ raggio di…chilometri ”, che invece non utilizza nella definizione di “ chilometro zero ”. Quale che sia la ragione di questa differenza, rilevabile tra le definizioni di “ chilometro zero ” e di “ chilometro utile ”, va sottolineato, per quanto di interesse nel presente giudizio, che essa dimostra che la nozione di distanza intesa come quella “compresa in un raggio X di chilometri” non ha utilizzo generalizzato nella normativa di settore, e quindi non la si può ritenere sottesa ad ogni previsione per la quale rilevi la distanza esistente tra il punto di produzione e il punto di utilizzazione di un determinato prodotto.
Quanto al fatto che il criterio “radiale” garantirebbe maggiore certezza e sarebbe “ più equilibrato rispetto a quello basato sulla distanza stradale da percorrente, specialmente in contesti orografici complicati e con una molteplicità di percorsi ”, il Collegio è dell’avviso opposto. Costituisce dato di comune esperienza quello secondo cui la distanza esistente tra due località geografiche può cambiare notevolmente se misurata in linea d’aria o sulla base di un percorso specifico, aumentando significativamente nel secondo caso, specialmente in determinati contesti orografici: è dunque evidente che, al fine del contenimento dell’emissione di CO2 in atmosfera, il dato significativo è costituito dalla lunghezza del percorso stradale, posto che la distanza in linea d’aria restituisce un dato che non è significativo rispetto al traffico “terrestre”, e che è del tutto irrealistico ed irragionevole se riferito al traffico aereo, che non si utilizza su brevi distanze in quanto eccessivamente dispendioso ed inquinante. E’ poi vero che possono esservi delle variabili nel percorso “via terra”, ma quello che conta è che vi sia almeno un percorso, concretamente utilizzabile, che garantisca il rispetto della distanza premiale: spetta semmai alla stazione appaltante, nel bando o in sede di valutazione dell’offerta tecnica, contestare l’attendibilità del chilometraggio indicato dall’operatore economico.
12.4. Chiarito che l’interpretazione che l’appellante propone del capitolato tecnico è corretta, il Collegio osserva che RM, fin dal ricorso di primo grado, ha sostenuto che 5 dei prodotti indicati dalla società MA, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale di cui al criterio VI “ Caratteristiche delle derrate ”, sottocriterio “ prodotti a chilometro zero e filiera corta ”, sono collocati a una distanza “stradale” superiore a 150 km, fondando tale affermazione su una verifica effettuata tramite il sito Google Maps. Tale affermazione non è stata contestata, in via di fatto, né dalla società MA né dalla stazione appaltante, le quali si sono invece difese assumendo che l’art. 18 del capitolato tecnico imponesse il rispetto della distanza di 150 km misurata in linea d’aria. Può pertanto ritenersi dimostrata, in quanto non contestata, la circostanza secondo cui per il summenzionato criterio la società MA avrebbe dovuto vedersi attribuire solo 4 punti anziché 10.
13. Prima di decidere sulle domande formulate dall’appellante è necessario verificare come si sarebbe modificata la graduatoria attribuendo a MA 4 punti, anziché, 10, per il criterio VI “ Caratteristiche delle derrate ”, sottocriterio “ prodotti a chilometro zero e filiera corta ”.
13.1. La decurtazione di 6 punti relativi al punteggio relativo all’offerta tecnica avrebbe implicato la collocazione della MA al secondo posto in graduatoria.
13.2. Il disciplinare di gara, Parte II, “ Procedura di aggiudicazione ” imponeva di effettuare la “ riparametrazione ” dei punteggi relativi all’offerta tecnica; in particolare il disciplinare stabiliva che “ Il punteggio più elevato assegnato dalla commissione nell'ambito di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio. Tutti gli altri punteggi assegnati alle restanti offerte vengono riparametrati proporzionalmente .”.
13.3. Considerata la decurtazione di 6 punti, il punteggio ottenuto dalla MA per l’offerta tecnica avrebbe dovuto essere di 74 (anziché 80); quello ottenuto da RM, di 76,92, era superiore e come tale avrebbe dovuto essere riportato a 80, cioè al punteggio massimo previsto dal bando per l’offerta tecnica. Il punteggio di 74, da attribuirsi a MA, avrebbe dovuto essere elevato in proporzione, con arrotondamento alla cifra più elevata del secondo decimale, secondo la proporzione “punteggio di qualità più elevato: punteggio massimo previsto dal bando = punteggio da riparametrare: x”, ovvero: “76,92:80= 74: x”, ove x=74/76,92 x 80 = 76,96, arrotondato 76,97.
Il punteggio massimo da assegnare a MA per l’offerta tecnica si assestava, quindi, dopo la riparametrazione, a 76,97.
13.4. Aggiungendo ai punteggi per l’offerta tecnica quelli relativi all’offerta economica si ottiene che MA avrebbe raggiunto il punteggio complessivo di 96,36 (76,97 + 19,39), mentre RM avrebbe raggiunto il punteggio di 99,49 (80 +19,49), risultando vincitrice. OV sarebbe rimasta al terzo posto, con un punteggio tecnico di 67,20.
13.5. Si può conclusivamente affermare che l’accoglimento del quarto motivo d’appello, e del secondo motivo del ricorso originario, conduce ad affermare l’illegittimità della graduatoria finale, che avrebbe dovuto vedere l’appellante A.R.M.A. collocarsi al primo posto, con 99,49 punti, e MA IO S.p.A. al secondo posto, con 96,36 punti.
14. Vanno conseguentemente annullate la graduatoria finale, la proposta di aggiudicazione del 12 agosto 2024 e l’aggiudicazione del 13 agosto 2024.
15. Avendo l’appellante formulato domanda di subentrare nell’esecuzione del contratto, il quale all’attualità è in esecuzione da pochi mesi, il Collegio ritiene, ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 c.p.a., di dichiarare l’inefficacia del contratto stipulato tra MA IO S.p.A. e la Provincia autonoma di Bolzano a far tempo dal 60° giorno successivo alla comunicazione della presente decisione alle parti, accertando inoltre il diritto dell’appellante di subentrare nel contratto medesimo per il residuo periodo di esecuzione, previo controllo di rito circa il possesso dei requisiti
16. Il Collegio rileva, ancora, che non v’è luogo a provvedere su alcuna domanda risarcitoria: l’appellante, infatti, nelle conclusioni formulate con il ricorso in appello, ha chiesto di condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in forma equivalente solo in via subordinata, ovvero qualora non sia stato possibile disporre la declaratoria di inefficacia o il subentro nel contratto. Rileva, in particolare, il Collegio che, nell’epigrafe del ricorso introduttivo del primo grado (pag. 4), l’appellante chiedeva disporsi la caducazione “ ex tunc o, in subordine, ex nunc della parte di contratto ancora da eseguire (fermo in tal caso il risarcimento del danno per equivalente di cui infra in ordine alla parte già eseguita) ”, ma tale domanda risarcitoria, relativa alla parte del contratto già eseguita da MA IO S.p.A., non è più stata riprodotta nell’epigrafe o nelle conclusioni dell’atto d’appello, e deve quindi intendersi abbandonata.
16.1. In definitiva, il Collegio ritiene di nulla dover statuire in punto risarcimento del danno, non avendo l’appellante formulato, nel presente grado d’appello, una domanda risarcitoria concorrente con quella di subentro nel contratto.
17. Alla luce delle statuizioni che precedono si può prescindere dall’esame dei primi tre motivi d’appello, che possono essere assorbiti.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano n. 294/2024, così provvede:
- accoglie il secondo motivo del ricorso di primo grado e annulla la graduatoria finale, la proposta di aggiudicazione del 12 agosto 2024 e la Delibera n. AOV/SUA-SF 002/2024 del 13 agosto 2024, nella parte in cui la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige ha disposto l’aggiudicazione a favore di MA della procedura aperta AOV/SUA-SF 002/2024, avente ad oggetto “ gestione del servizio mensa e bar presso la scuola professionale provinciale per l’artigianato e l’industria, via Roma n. 20, Bolzano - appalto misto con oggetto principale servizio mensa e, a titolo opzionale, concessione del servizio bar ” (Codice CIG: B0D3248A2F);
- dichiara l’inefficacia del contratto n. 8 del 12 marzo 2025, stipulato tra MA IO S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano, con decorrenza dal 60° giorno successivo alla comunicazione della presente decisione;
- accerta e dichiara il diritto dell’appellante A.R.M.A. s.r.l. (i) alla collocazione, nella graduatoria finale della gara codice CIG B0D3248A2F, al primo posto, (ii) a conseguire l’aggiudicazione della gara medesima e (iii) a subentrare nel contratto per il residuo periodo di validità del medesimo nel termine e con la modalità di cui in motivazione;
- condanna la MA IO S.p.A., la Provincia autonoma di Bolzano e l’Agenzia per i contratti pubblici, al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado, che si liquidano in complessive €. 12.000,00 (dodicimila), delle quali €. 6.000,00 (seimila) a carico di MA IO S.p.A. e €. 6.000,00 (seimila) a carico della Provincia autonoma di Bolzano e dell’Agenzia per i contratti pubblici.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO