Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 698/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Eugenia Giglio con domicilio digitale all'indirizzo PEC
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Email_1
Marconi n. 6
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Laura Modena e, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Eleonora Costa rispettivamente con domicilio digitale all'indirizzo pec Ed Email_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura Email_3
Modena in Perugia, via Alessi n. 32
APPELLATA avente ad
OGGETTO:
pagina 1 di 11
13.10.2022
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito ha impugnato parzialmente la Parte_1 Parte_1
sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Perugia, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1312/2014 (con cui il Tribunale di Perugia aveva ingiunto a Controparte_1
-di seguito il pagamento della somma di euro 12.551,84 in favore della
[...] Controparte_1
società per distacco di cinque lavoratori), ha confermato a favore Parte_1
dell'ingiungente opposta il credito di euro 12.551,84 ma ha poi accertato un Parte_1
contro credito di euro 106.248,13 in favore della opponente -che aveva svolto Controparte_1
domanda riconvenzionale- e, operata la compensazione tra le due rispettive poste, ha revocato il decreto ingiuntivo condannando l'opposta a corrispondere alla società Parte_1
opponente la somma di euro 92.696,29, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione al saldo e compensando le spese di lite tra le parti nella misura del 50% , ponendo a carico della il restante 50%. Parte_1
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto l'opponente aveva Controparte_1
eccepito (oltre all'esistenza di danni provocati dal comportamento negligente dei dipendenti della domanda rigettata e non oggetto di impugnazione) la compensazione del Parte_1
proprio debito con il contro credito per importi dovutigli dalla società (terzo Controparte_2
soggetto), in ragione di un contratto di subappalto con essa intercorso per lavori di realizzazione di un'opera commissionata all' di cui la era parte, in considerazione del fatto che CP_3 Controparte_2
sua debitrice, aveva ceduto il ramo di azienda alla ingiungente opposta Controparte_2 [...]
Parte_1
Più nel dettaglio, l'opponente esponeva che: Controparte_1
-il contratto di subappalto era stato sottoscritto il 28.01.2010 e i lavori erano stati iniziati e terminati secondo i tempi e le modalità pattuiti e, pertanto, quale sub appaltatrice aveva emesso nei confronti della (cedente, subappaltante) fatture per un importo complessivo di euro 106.248,12; Controparte_2
-l'importo vantato era stato confermato nell'ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 – bis c.p.c. promosso dalla stessa;
pagina 2 di 11 -stante l'intervenuto fallimento della si era rivolta alla nella Controparte_2 Parte_1
qualità di cessionaria di ramo di azienda ai sensi dell'art. 2558 c.p.c.;
-ad ogni modo, l'opposta doveva comunque ritenersi obbligata solidalmente al pagamento, in favore dell'opponente, dei debiti contratti dalla cedente nei confronti della ai sensi dell'art. Controparte_1
2560 c.c.
Il Tribunale ha ritenuto provato il credito da contratto di sub appalto vantato dalla CP_1
(originariamente sorto nei confronti di , oggetto di c.t.u. in ambito di un
[...] Controparte_2
giudizio ex art. 696 c.p.c. che lo ha confermato e non puntualmente contestato da parte opposta.
Inoltre, il giudice di primo grado ha rilevato come la cessione del ramo di azienda fosse stata chiaramente effettuata al fine di pregiudicare le ragioni di credito, tra gli altri, della società opponente, alla quale peraltro alcuna comunicazione era stata effettuata prima della scoperta del fallimento della
Controparte_2
Secondo il Tribunale, “come evidenziato dal Curatore fallimentare, plurimi sono gli elementi che inducono a ritenere che la nel cedere il ramo di azienda con atti del dicembre 2010 e Controparte_2
del febbraio 2011, abbia inteso svuotare la società cedente, ormai in crisi e prossima al fallimento, creando così una bad company, trasferendo la parte sana dell'impresa alla neo costituita
[...]
, riferibile al medesimo gruppo familiare del l.r. della in Parte_1 Controparte_2
questo modo pregiudicando le ragioni di credito vantate tra gli altri dalla società opponente”.
Il giudice di prime cure ha evidenziato che rilevano in questo senso:
-la crisi economico finanziaria della manifestatasi apertamente nel 2010. La società Controparte_2
non solo non aveva ricostituito il capitale sociale, ma – pur in assenza dei requisiti di capitale prescritti dalla legge – aveva proseguito nella propria attività, continuando ad ingenerare perdite fino alla dichiarazione di fallimento intervenuto nel gennaio 2013. Secondo il Curatore tale condizione è stata aggravata dalle operazioni di trasferimento d'azienda oggetto del giudizio, per effetto delle quali la società cedente rimaneva titolare di “debiti, di crediti di difficile esigibilità e di un attivo materiale ed immateriale alquanto modesto”;
-la cessione del ramo di azienda produttivo ad una società neo-costituita, nata pochi giorni prima del trasferimento aziendale;
-la circostanza che la new-company ( era riconducibile ai congiunti più stretti del Parte_1
legale rappresentante della società cedente;
pagina 3 di 11 - lo svolgimento di attività del tutto analoga a quella della fallita, per di più, negli stessi locali dalla medesima in precedenza occupati;
-l'essere rimasti insoddisfatti gli ingenti crediti di chi aveva stipulato contratto con la Controparte_2
tra cui l'opponente;
-l'esiguo compenso pattuito per la cessione dell'impresa (euro 20.000,00).
Queste circostanze hanno condotto il Tribunale a ritenere inequivocabilmente che la società cessionaria fosse a conoscenza del debito della cedente. non indicato nelle scritture contabili obbligatorie. e che l'intera operazione e la mancata indicazione di tali debiti nelle medesime scritture, fosse proprio preordinata a pregiudicare le ragioni di credito della società opponente.
Sulla base di queste premesse, il Tribunale ha ritenuto la società cessionaria (opposta e odierna appellante) chiamata a rispondere del debito nei confronti della ex art. 2560 c.c. pur Controparte_1
in assenza di scritture contabili obbligatorie che lo documentano, non rinvenendo, nel caso di cessione di azienda per frodare le ragioni delle società creditrici, la giustificazione per bilanciare l'interesse del creditorie a riscuotere il proprio credito e a non perdere la garanzia costituita dall'azienda trasferita, con quello del cessionario di conoscere i debiti contratti dalla cedente. E ciò indipendentemente dal momento in cui le fatture fossero state emesse: poiché parte opponente ha eseguito le proprie prestazioni nell'ambito del contratto di sub-appalto prima della cessione del ramo di azienda, il credito dalla stessa vantato doveva dirsi già maturato e venuto ad esistenza al momento della cessione.
Ha osservato, comunque, il Tribunale che, ove dovesse ritenersi che tali crediti fossero maturati successivamente alla cessione, la società opposta sarebbe responsabile ex art. 2558 c.c., perché il contratto di subappalto, in presenza di opere da eseguire o verifiche da effettuare sulle stesse, non potrebbe dirsi chiuso e dunque nello stesso sarebbe subentrata la società opposta ai sensi della norma richiamata, precisando altresì che, nell'ambito del contratto di cessione di ramo di azienda, alcuna espressa pattuizione esclude il subentro nel contratto di subappalto da parte della società opposta. impugna parzialmente la sentenza chiedendone la parziale riforma con Parte_1
vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. resiste e chiede il rigetto di tutti i motivi di appello in quanto inammissibili e Controparte_1
comunque infondati con conferma della impugnata sentenza, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 19.04.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 4 di 11 A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 23.04.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
*****
Con il primo motivo l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto documentato e non contestato il credito vantato dalla (sub-appaltatrice) nei confronti Controparte_1
della (società cedente il ramo di azienda e sub-appaltante), ritenendo che non Controparte_2
spettasse ad essa contestare un credito relativo a lavori subappaltati da diversa società.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, la sua estraneità al contratto di subappalto sarebbe confermata da diverse circostanze: la conclusione del suddetto contratto prima dell'intervenuta cessione del ramo di azienda;
l'emissione delle fatture a nome della cedente e non della cessionaria;
il divieto per ogni associato A.T.I. di cedere la propria quota di contratto e farsi sostituire da terzi nei propri impegni contrattuali e se non previa autorizzazione dell'altra impresa.
Il motivo è infondato.
L'appellante, in sostanza, eccepisce la propria estraneità rispetto al rapporto di subappalto intercorrente tra la e la ragione per cui non sarebbe nemmeno Controparte_2 Controparte_1
legittimata a contestare il credito vantato in opposizione dalla oggetto di un rapporto relativo CP_1
ad altri soggetti.
Ebbene, la censura non coglie nel segno. Con domanda riconvenzionale la ha Controparte_1
opposto in compensazione alla il credito vantato nei confronti della Parte_1 CP_2
in quanto ritenuta dall'opponente responsabile ex art. 2558 o art 2560 c.c. quale cessionaria
[...]
della ditta debitrice. A fronte di tale domanda l'opposta, odierna appellante, si è limitata a contestare, escludendola, l'applicabilità delle suddette norme, nulla adducendo circa l'insussistenza del debito ascrittole il cui ammontare è stato peraltro confermato nell'ambito di un procedimento ex art. 669
c.p.c., le cui risultanze, acquisite nel giudizio di primo grado, assumono valore di prova atipica e ben possono essere utilizzate dal giudice per fondare il proprio convincimento.
Le circostanze, poi, che la conclusione del contratto di subappalto fosse avvenuta prima del trasferimento e che le fatture fossero state emesse a nome della sola cedente sono irrilevanti.
Invero, gli articoli 2558 e 2560 c.c. disciplinano rispettivamente la successione nei contratti e nei debiti aziendali quale effetto del trasferimento di azienda, o di un ramo di essa.
pagina 5 di 11 L'art. 2558 c.c. prevede la successione automatica del cessionario di azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio dell'azienda, ad eccezione di quelli aventi carattere strettamente personale.
L'art. 2560 c.c., invece, stabilisce che “l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'impresa ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito” (primo comma); dei debiti però risponde anche l'acquirente se essi risultano dalle scritture contabili obbligatorie (secondo comma).
L'applicabilità dell'una o dell'altra disciplina riguarda l'avvenuta o meno esecuzione delle prestazioni al momento del trasferimento. Infatti, è principio consolidato quello per cui l'art. 2558 c.c. è applicabile ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti, mentre non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell'art. 2560 c.c., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte (Cass.10902/2024).
Alla luce delle esposte considerazioni, la successione nei contratti e nei debiti e crediti della cessionaria secondo la disciplina dettata dagli articoli richiamati, opera quale Parte_1
effetto dell'intervenuta cessione dell'azienda - della quale peraltro la società ceduta non aveva avuto conoscenza - essendo pertanto irrilevante che le fatture fossero state emesse a nome della società cedente.
Eseguite le prestazioni, conclusi i lavori subappaltati, il debito in capo alla subappaltante risulta essere già maturato, a prescindere, cioè, dall'emissione delle fatture, a far data delle quali il credito, rispetto ad un debito già maturato, diviene anche esigibile nel termine di scadenza previsto per il pagamento.
Le rispettive discipline degli articoli 2558 e 2560 c.c., quali effetti del trasferimento del ramo di azienda, operano nei rapporti tra la società ceduta e la cessionaria;
quindi, inconsistente si rivela anche il rilievo, peraltro del tutto generico, circa la necessità che la dovesse insinuarsi al Controparte_1
passivo nella intervenuta procedura di fallimento della (cedente). Controparte_2
Quanto al divieto previsto dall'ATI per ogni associato di cedere la propria quota di contratto senza l'autorizzazione dell'altra società partecipante, la circostanza non è documentata, né risulta specificamente indicato dall'appellante dove il dato sarebbe evincibile;
essa non rileverebbe,
pagina 6 di 11 comunque, ai fini di escludere la tutela disposta a favore del creditore del cedente, valendo al più nei rapporti tra le parti dell'ATI.
Con il secondo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'operazione di cessione del ramo di azienda è stata effettuata al fine di pregiudicare le ragioni di credito, tra gli altri, della società opponente.
In particolare ha dedotto: che la società opponente avrebbe potuto ricorrere al rimedio dell'azione revocatoria originaria ex art. 2901 c.c. esperibile nel termine di cinque anni dalla data dell'atto che si intende impugnare, azione invece non intrapresa e ad oggi prescritta;
la violazione del principio di imparzialità del giudice ex art. 111 Cost., perché lo stesso giudice della procedura fallimentare ha accolto l'istanza di acquisizione dei documenti afferenti al fallimento, mentre lo stesso avrebbe dovuto astenersi ex art. 51 c.p.c.; la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto non spettava al giudice effettuare valutazioni inerenti la crisi economico finanziaria della società così come non spettava allo stesso sollevare Controparte_2
perplessità in merito alla legittimità o meno dell'atto di costituzione della sia con Parte_1
riguardo alla compagine soggettiva della stessa sia con riguardo al compenso pattuito per la cessione del ramo d'azienda; eccepisce, quindi di non poter essere chiamata a rispondere di debiti relativi alla in quanto debiti non maturati e non accertati all'epoca della cessione del ramo di Controparte_2
azienda e neppure iscritti nei libri contabili obbligatori della società, con conseguente inapplicabilità della previsione dell'art. 2560 c.c.
Il secondo motivo è altresì infondato.
Anzitutto priva di pregio è l'asserita violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice, non riscontrandosi alcuna delle fattispecie tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c..
Altresì infondata è l'eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice pronunciato entro i limiti della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Tanto chiarito, ritiene questa Corte che, nel caso di specie, debba trovare applicazione l'art. 2560, comma 2, c.c., sussistendo la responsabilità solidale della società cessionaria
[...]
per i debiti inerenti all'attività della società cedente e anteriori al trasferimento. Parte_1
Invero, per ammissione della stessa società appellante, i lavori oggetto del subappalto tra
(cedente) e (ceduta) sono terminati prima del trasferimento del ramo Controparte_2 Controparte_1
di azienda. La prestazione dovuta dalla subappaltatrice risulta, quindi, interamente eseguita prima del trasferimento del ramo di azienda. Residua perciò un debito in sé considerato e non ricollegato a pagina 7 di 11 posizioni contrattuali non ancora definite, rispetto alle quali il cessionario subentrerebbe, invece, ex art
2558 c.c.
La sentenza impugnata argomenta che il debito di verso non Controparte_2 Controparte_1
risultava dalle scritture contabili e che l'intento fraudolento della cessione del ramo d'azienda, attesta la conoscenza della cessionaria del predetto debito, la quale pertanto è responsabile ex art. 2560, comma 2, c.c.
Vale a tal proposito evidenziare, anzitutto, che l'appellante non ha specificamente censurato gli indici - sopra richiamati - alla luce dei quali il giudice di primo grado ha ritenuto la natura fraudolenta dell'operazione di trasferimento del ramo di azienda. L'appellante si è limitato a riproporre le medesime censure già sollevate in primo grado, nulla adducendo in questa sede rispetto alla dettagliata ricostruzione operata dal giudice di prime cure sulla scorta della quale ha ritenuto applicabile il secondo comma dell'art. 2560 c.c.
Inoltre, si deve osservare che dall'esame dei conti dello stato patrimoniale relativo al bilancio chiuso al 31.12.2010, acquisito nel corso del primo grado di giudizio da parte opponente, si riscontra un debito a saldo verso di euro 151.748,32. Controparte_1
Peraltro, dall'esame della relazione del curatore fallimentare risulta evidente che l'operazione di cessione del ramo di azienda è stata eseguita in frode ai creditori, tuttavia ai fini della responsabilità solidale del cessionario per i debiti, e quindi per l'applicazione dell'art. 2560 c.c., in particolare del secondo comma, valgono le seguenti considerazioni.
La responsabilità dell'acquirente dell'azienda commerciale, per i debiti inerenti all'esercizio di questa ed anteriori al trasferimento, opera solo nei confronti dei terzi creditori. Nei rapporti interni tra alienante ed acquirente vige il principio che ciascuno dei contraenti risponde dei debiti afferenti alla propria gestione e, pertanto, la norma, che tale responsabilità prevede, di carattere dispositivo e non imperativo, può essere derogata solo da un accordo tra acquirente e creditori e non anche dal contratto tra alienante ed acquirente. Da ciò se ne deduce anche l'intento di protezione dei creditori perseguito dalla norma.
Inoltre, in ipotesi di cessione d'azienda, l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti di questa è la loro risultanza, all'atto del trasferimento, dai libri contabili obbligatori;
spetta al creditore provare (in ossequio ai principi generali sull'onus probandi) la sussistenza dell'annotazione.
pagina 8 di 11 Nel caso di specie, tuttavia, vi è da considerare che sia la società cedente che la cessionaria sono riferibili alla famiglia quindi, vi è sostanziale identità tra cedente e cessionaria (Cass. S.U. Pt_1
n. 5054/2017, che in tema di revocatoria analizza i limiti dell'art. 2560 c.c.).
L'alterità soggettiva nel caso di specie è determinata dalla forma giuridica di società di capitali ma in tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. - che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, la loro risultanza dai libri contabili obbligatori - è applicabile soltanto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda (Cass. n. 26450/2023).
Risulta dalla relazione del curatore fallimentare la riconducibilità della società cessionaria ai congiunti più stretti del legale rappresentante della società cedente Goretti Giulietto, amministratore delegato della e poi amministratore unico della Controparte_2 Parte_1
(doc. 4 fascicolo di primo grado appellante). Alla luce di ciò, si deve ritenere che la compagine sociale e gli organi amministrativi dell'impresa sono di fatto rimasti immutati e, pertanto, non può riscontrarsi l'elemento essenziale della effettiva alterità tra cedente e cessionario;
ragione per cui deve affermarsi la responsabilità della società cessionaria, per il debito vantato dalla documentato e Controparte_1
anteriore al trasferimento, a prescindere dalla sua risultanza dalle scritture contabili.
Con il terzo motivo ha censurato il provvedimento impugnato nella parte Parte_1
in cui ha affermato che ove tali crediti dovessero essere ritenuti maturati successivamente, essa sarebbe responsabile ex art. 2558 cc.
Il giudice avrebbe errato nel ritenere che la nel cedere il ramo d'azienda Controparte_2
avrebbe trasferito in capo alla cessionaria anche il contratto di subappalto siglato con la CP_1
ritenendo impropriamente che lo stesso all'epoca della cessione fosse ancora pendente.
[...]
Inoltre, la successione di nel contratto di subappalto è esclusa dalla volontà Parte_1
manifesta delle stesse parti.
Con il quarto motivo ha contestato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la compensazione tra le reciproche poste creditorie/debitorie.
pagina 9 di 11 I motivi terzo e quarto sono conseguentemente assorbiti, trovando applicazione l'art. 2560, comma 2, c.c. Appare, quindi, corretta la compensazione tra le poste creditorie/debitorie operata dal giudice di primo grado.
Con il quinto motivo ha contestato la sentenza là dove ha dichiarato la compensazione delle spese di lite al 50% in virtù della reciproca soccombenza delle parti ex art. 92, comma 2, c.p.c. condannandola al pagamento del restante 50%, senza giustificare la decisione nel corpo della sentenza.
Denuncia l'incongruenza tra la parte motiva della sentenza - ove il Giudice dichiara di compensare le spese di lite al 50% in virtù della reciproca soccombenza delle parti ex art. 92, comma 2 c.p.c. - e il dispositivo in cui, di contro, previa compensazione delle spese di lite, condanna la a Parte_2
rimborsare a controparte il restante 50% delle spese, ritenendo che il punto in cui il Giudice afferma che “la restante parte delle spese va posta a carico di parte opposta, soccombente principale” va intesa limitatamente alle spese vive sostenute da controparte.
Anche l'ultimo motivo è infondato.
Risulta chiaro e palese che il giudice, nell'addossare il “restante 50% delle spese” in capo alla società opposta, si riferisse alle spese di lite. Inoltre, la condanna dell'odierna appellante al pagamento del 50% delle residue spese del giudizio è stata giustificata alla luce della soccombenza principale della società opposta, tenuto evidentemente conto del maggior debito gravato sulla stessa, come qui confermato.
Rigettato integralmente l'appello, le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida per compensi professionali in euro 9.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
pagina 10 di 11 Perugia, 23.6.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni
pagina 11 di 11