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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/04/2025, alle ore 9:45, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. L. 719/2024, pendente tra CP_1
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giuseppe CARBONARO per parte ricorrente e l'Avv. Giulia PERITORE, in sostituzione l'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 10,20 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 719 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Parte_1
CARBONARO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Addì ______________ presso lo studio di questi, in Palermo, Largo Primavera 14; Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura ______________________ generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso ______________________ l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59. Il Cancelliere
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – PENSIONE DI INABILITÀ E INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 3/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è invalida nella Parte_1
2 misura del 100% con diritto alla pensione di inabilità a decorrere dalla data di presentazione
della domanda amministrativa (16/09/2022) e ha posseduto i requisiti sanitari per
l'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (16/09/2022) e fino al Novembre 2022;
Rigetta la domanda di indennità di accompagnamento per il periodo successivo.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_2
oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv.
Giuseppe CARBONARO;
Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_2
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità
di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (16/09/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_2
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 17/01/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_2
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 3/04/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetta Parte_1
da “esiti di resezione colica per adenoma del sigma e posizionamento di stomia in soggetto con poliartrosi,
periartrite scapolomerale sinistra, ipertensione arteriorsa, verosimile sindrome ansioso depressiva reattiva” e
3 ha concluso che, per tali patologie “si ritiene che la Sig.ra presenti i requisiti sanitari Parte_1
per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nel periodo compreso tra settembre e
novembre del 2022, […] in quanto gli effetti della chemioterapia le hanno provocato dipendenza nello
svolgimento delle semplici attività quotidiane”, mentre le ha riconosciuto l'inabilità totale a decorrere dalla data della domanda.
Devono condividersi i chiarimenti alle osservazioni formulate da parte convenuta, nelle quali il CTU ha confermato che ”per le infermità accertate presenta difficoltà gravi (100%) a svolgere le funzioni
e i compiti dei soggetti di pari età con diritto di corresponsione di indennità di accompagnamento nel solo
periodo compreso dal settembre al NOVEMBRE 2022, mentre nel periodo successivo a tutt'ora non si
ravvisano i requisiti medico legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, stante
la negatività dei controlli oncologici di follw up.
Dal novembre 2022 la paziente viene riconosciuta “invalida con difficoltà gravi (100%) a svolgere le
funzioni ed i compiti propri della sua età, senza il diritto alla indennità di accompagnamento irrivedibile” in
quanto sottoposta a intervento altamente invalidante e TUTT'ORA portatrice di stomia”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti per la pensione di inabilità a decorrere dalla Parte_1
data di presentazione della domanda amministrativa (16/09/2022) e, dalla stessa data, ha
posseduto i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, fino a Novembre 2022, e rigettando la domanda di indennità di accompagnamento per il periodo successivo, per il quale permane la condizione di totale inabilità.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' va CP_2
condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe CARBONARO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.
civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_2
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
4 Così deciso in Palermo il 3/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/04/2025, alle ore 9:45, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. L. 719/2024, pendente tra CP_1
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giuseppe CARBONARO per parte ricorrente e l'Avv. Giulia PERITORE, in sostituzione l'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 10,20 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 719 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Parte_1
CARBONARO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Addì ______________ presso lo studio di questi, in Palermo, Largo Primavera 14; Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura ______________________ generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso ______________________ l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59. Il Cancelliere
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – PENSIONE DI INABILITÀ E INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 3/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è invalida nella Parte_1
2 misura del 100% con diritto alla pensione di inabilità a decorrere dalla data di presentazione
della domanda amministrativa (16/09/2022) e ha posseduto i requisiti sanitari per
l'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa (16/09/2022) e fino al Novembre 2022;
Rigetta la domanda di indennità di accompagnamento per il periodo successivo.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_2
oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv.
Giuseppe CARBONARO;
Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_2
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità
di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (16/09/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_2
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 17/01/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_2
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 3/04/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetta Parte_1
da “esiti di resezione colica per adenoma del sigma e posizionamento di stomia in soggetto con poliartrosi,
periartrite scapolomerale sinistra, ipertensione arteriorsa, verosimile sindrome ansioso depressiva reattiva” e
3 ha concluso che, per tali patologie “si ritiene che la Sig.ra presenti i requisiti sanitari Parte_1
per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nel periodo compreso tra settembre e
novembre del 2022, […] in quanto gli effetti della chemioterapia le hanno provocato dipendenza nello
svolgimento delle semplici attività quotidiane”, mentre le ha riconosciuto l'inabilità totale a decorrere dalla data della domanda.
Devono condividersi i chiarimenti alle osservazioni formulate da parte convenuta, nelle quali il CTU ha confermato che ”per le infermità accertate presenta difficoltà gravi (100%) a svolgere le funzioni
e i compiti dei soggetti di pari età con diritto di corresponsione di indennità di accompagnamento nel solo
periodo compreso dal settembre al NOVEMBRE 2022, mentre nel periodo successivo a tutt'ora non si
ravvisano i requisiti medico legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, stante
la negatività dei controlli oncologici di follw up.
Dal novembre 2022 la paziente viene riconosciuta “invalida con difficoltà gravi (100%) a svolgere le
funzioni ed i compiti propri della sua età, senza il diritto alla indennità di accompagnamento irrivedibile” in
quanto sottoposta a intervento altamente invalidante e TUTT'ORA portatrice di stomia”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti per la pensione di inabilità a decorrere dalla Parte_1
data di presentazione della domanda amministrativa (16/09/2022) e, dalla stessa data, ha
posseduto i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, fino a Novembre 2022, e rigettando la domanda di indennità di accompagnamento per il periodo successivo, per il quale permane la condizione di totale inabilità.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' va CP_2
condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe CARBONARO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.
civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_2
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
4 Così deciso in Palermo il 3/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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