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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Barbara Licitra PRESIDENTE
Sara Cargasacchi GIUDICE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE esaminato il reclamo presentato da
(c.f. ), con l'avv. LOMBARDINI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO
RECLAMANTE contro e per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_1 CP_2
), con l'avv. CALABRESI ROBERTO P.IVA_2
RECLAMATA avverso l'ordinanza del Tribunale di Sondrio del 16.01.2025 (Giudice dottoressa Giulia Estorelli) pronunciata nel procedimento n. R.G.E. 126/2019;
a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 669 terdecies c.p.c.
Sulle trascritte conclusioni
Per la reclamante:
“Tanto premesso ut supra rappresentata e difesa Parte_1
RICORRE
All'Ill.mo Collegio adito affinchè, previa nomina del Giudice Relatore e fissazione dell'udienza di discussione, voglia accogliere per i motivi esposti le seguenti
CONCLUSIONI in totale riforma dell'ordinanza impugnata:
- sospendere la procedura esecutiva in relazione alla posizione della sola intervenuta Controparte_1
rigettando ogni e qualsiasi contraria istanza;
[...]
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la carenza di titolarità dei diritti di credito in capo a di cui al suo atto di intervento nella procedura esecutiva RGE Controparte_1
1 126/2019 ed il conseguente difetto di legittimazione ad agire di quale mandataria di CP_2 [...]
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre oneri accessori.”
Per parte reclamata:
“ per mezzo della mandataria in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata si costituisce e, nella specie, chiede per tutti i motivi di cui in narrativa del presente scritto, che l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia:
In via preliminare:
i rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare rge n. 126/2019 avanti il
Tribunale di Sondrio, per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e comunque per essere infondata e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata;
Nel merito:
i rigettare l'opposizione proposta dalla parte debitrice ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto
e destituita di prova per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente scritto e di emettere all'uopo tutti i provvedimenti necessari e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata.
In via subordinata
(iv) Nella non voluta e denegata ipotesi in cui il Collegio decida di sospendere l'esecuzione nei riguardi della voglia accantonare nella misura di legge, le somme in favore della Controparte_1 che risulteranno dalla aggiudicazione del compendio pignorato e prendere Controparte_1 all'uopo tutti i provvedimenti necessari.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, oltre accessori di legge”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02.02.2025, proponeva Parte_1 reclamo avverso l'ordinanza specificata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Sondrio aveva rigettato l'istanza di sospensione parziale della procedura esecutiva immobiliare RGE 126/2019 con riferimento alla posizione di Controparte_1
per mezzo della mandataria ritualmente Controparte_1 CP_2
costituitasi, insisteva per il rigetto come in epigrafe.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti con termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Tribunale riservava la decisione.
***
Il reclamo è infondato e pertanto non merita accoglimento. ha chiesto che il provvedimento emesso dal Giudice Parte_1
dell'Esecuzione venisse riformato poiché non sarebbe titolare dei Controparte_1
2 diritti di credito azionati mediante intervento nella procedura esecutiva n. R.G.E. 126/2019, in considerazione di quanto statuito dal Tribunale di Sondrio con sentenza n. 310/2024.
Tale sentenza era stata emessa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
233/2021, titolo in forza del quale la era intervenuta nella Controparte_3
summenzionata procedura esecutiva, ove successivamente, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., era intervenuta quale cessionaria del credito parte reclamata.
La reclamante ha dedotto che il Giudice dell'Esecuzione aveva errato nel rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto la sentenza n. 310/2024 del Tribunale di Sondrio aveva accertato il difetto di legittimazione attiva di e pertanto, in forza di Controparte_1
detta pronuncia, difettava in capo alla reclamata la titolarità sostanziale dei crediti nell'ambito della procedura esecutiva.
Il Collegio ritiene tale censura infondata;
a questo proposito, giova in primo luogo sottolineare come la sentenza n. 310/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio sia stata appellata da
[...]
come espressamente ammesso anche dalla parte reclamante, e Controparte_1
dunque non abbia valore di giudicato, costituendo soltanto un principio di prova.
Inoltre, si evidenzia che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Sondrio ha accertato il difetto di legittimazione attiva di parte reclamata per difetto di prova della cessione del credito, avendo prodotto in quel giudizio soltanto l'estratto della Controparte_1
Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, tale considerazione risulta superata in questa sede, dal momento che parte reclamata, nel giudizio di opposizione instaurato in sede esecutiva da ha prodotto, Parte_1
oltre all'estratto della Gazzetta Ufficiale, anche dichiarazione di cessione proveniente dalla
[...]
, ove viene specificato che i rapporti oggetto di cessione sono i medesimi Controparte_3
indicati nel decreto ingiuntivo n. 233/2021 del 15.06.2021 emesso dal Tribunale di Sondrio (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo reclamata).
Inoltre, parte reclamata ha versato in atti l'elenco dei crediti, estratto dall'indirizzo https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, indicato nella Gazzetta Ufficiale, dove si trovano tutti i numeri identificati dei rapporti oggetto di cessione e quindi anche il numero di NDG
1078515, che identifica le linee di credito di cui al decreto ingiuntivo (cfr. docc.
8-9 fascicolo reclamata), come confermato dalla dichiarazione della banca cedente, nonché copia dell'estratto del contratto di cessione autenticato dal Notaio (cfr. doc. 10 fascicolo reclamata).
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il reclamo deve essere rigettato, con conferma dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 16.01.2025.
3 Al rigetto del reclamo consegue la condanna di alla Parte_1
rifusione in favore di e per essa, quale mandataria, Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014, per causa di CP_2 valore di € 2.332.457,63 in complessivi € 8.567,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2. condanna l pagamento delle spese del giudizio Parte_1
in favore del e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
liquidate in motivazione in complessivi € 8.567,00 per compenso professionale, oltre
[...]
15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento a carico della reclamante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002.
Si comunichi.
Sondrio, camera di consiglio del 05.03.2025
Il Presidente
Barbara Licitra
4
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Barbara Licitra PRESIDENTE
Sara Cargasacchi GIUDICE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE esaminato il reclamo presentato da
(c.f. ), con l'avv. LOMBARDINI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO
RECLAMANTE contro e per essa, quale mandataria, (c.f. Controparte_1 CP_2
), con l'avv. CALABRESI ROBERTO P.IVA_2
RECLAMATA avverso l'ordinanza del Tribunale di Sondrio del 16.01.2025 (Giudice dottoressa Giulia Estorelli) pronunciata nel procedimento n. R.G.E. 126/2019;
a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 669 terdecies c.p.c.
Sulle trascritte conclusioni
Per la reclamante:
“Tanto premesso ut supra rappresentata e difesa Parte_1
RICORRE
All'Ill.mo Collegio adito affinchè, previa nomina del Giudice Relatore e fissazione dell'udienza di discussione, voglia accogliere per i motivi esposti le seguenti
CONCLUSIONI in totale riforma dell'ordinanza impugnata:
- sospendere la procedura esecutiva in relazione alla posizione della sola intervenuta Controparte_1
rigettando ogni e qualsiasi contraria istanza;
[...]
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la carenza di titolarità dei diritti di credito in capo a di cui al suo atto di intervento nella procedura esecutiva RGE Controparte_1
1 126/2019 ed il conseguente difetto di legittimazione ad agire di quale mandataria di CP_2 [...]
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre oneri accessori.”
Per parte reclamata:
“ per mezzo della mandataria in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata si costituisce e, nella specie, chiede per tutti i motivi di cui in narrativa del presente scritto, che l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia:
In via preliminare:
i rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare rge n. 126/2019 avanti il
Tribunale di Sondrio, per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e comunque per essere infondata e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata;
Nel merito:
i rigettare l'opposizione proposta dalla parte debitrice ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto
e destituita di prova per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente scritto e di emettere all'uopo tutti i provvedimenti necessari e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata.
In via subordinata
(iv) Nella non voluta e denegata ipotesi in cui il Collegio decida di sospendere l'esecuzione nei riguardi della voglia accantonare nella misura di legge, le somme in favore della Controparte_1 che risulteranno dalla aggiudicazione del compendio pignorato e prendere Controparte_1 all'uopo tutti i provvedimenti necessari.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, oltre accessori di legge”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02.02.2025, proponeva Parte_1 reclamo avverso l'ordinanza specificata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Sondrio aveva rigettato l'istanza di sospensione parziale della procedura esecutiva immobiliare RGE 126/2019 con riferimento alla posizione di Controparte_1
per mezzo della mandataria ritualmente Controparte_1 CP_2
costituitasi, insisteva per il rigetto come in epigrafe.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti con termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Tribunale riservava la decisione.
***
Il reclamo è infondato e pertanto non merita accoglimento. ha chiesto che il provvedimento emesso dal Giudice Parte_1
dell'Esecuzione venisse riformato poiché non sarebbe titolare dei Controparte_1
2 diritti di credito azionati mediante intervento nella procedura esecutiva n. R.G.E. 126/2019, in considerazione di quanto statuito dal Tribunale di Sondrio con sentenza n. 310/2024.
Tale sentenza era stata emessa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
233/2021, titolo in forza del quale la era intervenuta nella Controparte_3
summenzionata procedura esecutiva, ove successivamente, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., era intervenuta quale cessionaria del credito parte reclamata.
La reclamante ha dedotto che il Giudice dell'Esecuzione aveva errato nel rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto la sentenza n. 310/2024 del Tribunale di Sondrio aveva accertato il difetto di legittimazione attiva di e pertanto, in forza di Controparte_1
detta pronuncia, difettava in capo alla reclamata la titolarità sostanziale dei crediti nell'ambito della procedura esecutiva.
Il Collegio ritiene tale censura infondata;
a questo proposito, giova in primo luogo sottolineare come la sentenza n. 310/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio sia stata appellata da
[...]
come espressamente ammesso anche dalla parte reclamante, e Controparte_1
dunque non abbia valore di giudicato, costituendo soltanto un principio di prova.
Inoltre, si evidenzia che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Sondrio ha accertato il difetto di legittimazione attiva di parte reclamata per difetto di prova della cessione del credito, avendo prodotto in quel giudizio soltanto l'estratto della Controparte_1
Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, tale considerazione risulta superata in questa sede, dal momento che parte reclamata, nel giudizio di opposizione instaurato in sede esecutiva da ha prodotto, Parte_1
oltre all'estratto della Gazzetta Ufficiale, anche dichiarazione di cessione proveniente dalla
[...]
, ove viene specificato che i rapporti oggetto di cessione sono i medesimi Controparte_3
indicati nel decreto ingiuntivo n. 233/2021 del 15.06.2021 emesso dal Tribunale di Sondrio (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo reclamata).
Inoltre, parte reclamata ha versato in atti l'elenco dei crediti, estratto dall'indirizzo https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, indicato nella Gazzetta Ufficiale, dove si trovano tutti i numeri identificati dei rapporti oggetto di cessione e quindi anche il numero di NDG
1078515, che identifica le linee di credito di cui al decreto ingiuntivo (cfr. docc.
8-9 fascicolo reclamata), come confermato dalla dichiarazione della banca cedente, nonché copia dell'estratto del contratto di cessione autenticato dal Notaio (cfr. doc. 10 fascicolo reclamata).
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il reclamo deve essere rigettato, con conferma dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 16.01.2025.
3 Al rigetto del reclamo consegue la condanna di alla Parte_1
rifusione in favore di e per essa, quale mandataria, Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014, per causa di CP_2 valore di € 2.332.457,63 in complessivi € 8.567,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2. condanna l pagamento delle spese del giudizio Parte_1
in favore del e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
liquidate in motivazione in complessivi € 8.567,00 per compenso professionale, oltre
[...]
15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento a carico della reclamante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002.
Si comunichi.
Sondrio, camera di consiglio del 05.03.2025
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