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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al numero 3955/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Emiliana De Luca, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09.12.1979 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Briganti, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione dal marito, sig. con il Controparte_2 quale ha contratto matrimonio concordatario in Sant'Angelo Romano (RM) in data 15 settembre 2012, esponendo che dall'unione sono nati i figli
[...]
(in data 19 gennaio 2011) e i (in data 8 luglio 2014) Per_1 Persona_2
e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo deteriorati, tanto che il marito s i era definitivamente allontanato da casa coniugale nel mese di agosto 2022.
La ricorrente ha precisato che, dopo la cessazione della convivenza coniugale,
i figli minori hanno continuare ad abitare presso la madre, insieme alla nuova figlia della ricorrente nata il [...] da una relazione Per_3 sentimentale intrattenuta d opo la fine della convivenza con il marito, e ha allegato che i servizi sociali erano già intervenuti presso nucleo familiare sempre nell'anno 2023.
La sig.ra ha altresì allegato il rifiuto della figlia di incontrare il Pt_1 Per_1 padre, perché costui l'avrebbe percossa in data 17 aprile 2024, precisando che per tali fatti è pendente il procedimento penale RGNR N. 2024/2653 presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di disporre:
l'affidamento esclusivo dei figli alla madre;
l'assegnazione in proprio favore della casa familiare;
la regolamentazione delle frequentazioni del padre con i minori in modalità protetta;
la ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese del mutuo e di quelle straordinarie di condominio e l'imposizione a suo esclusivo carico delle spese ordinarie di condominio;
l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo la somma mensile di euro 600 (euro 300 per ogni figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
la condanna del marito al pagamento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. dell'importo di euro 50 mensili;
il riconoscimento del diritto della madre di percepire l'intero importo dell'assegno unico universale spettante per i figli e la condanna del marito alla restituzione delle somme percepite a tale titolo medio tempore.
2 In subordine, in cado di rigetto della domanda di affidamento esclusivo, la ricorrente ha chiesto di adottare una diversa regolamentazione del diritto di visita del padre con i minori.
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alla domanda di Controparte_2 separazione, ma contestando la ricostruzione dei fatti offerta dalla controparte e deducendo che la crisi matrimoniale era stata determinata dalla reiterata violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie. Il resistente ha altresì lamentato una condotta ostruzionistica della ricorrente, che avrebbe impedito al padre di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i due figli.
Quanto alle condizioni della separazione, il resistente ha chiesto di disporre:
l'affidamento esclusivo dei figli al padre;
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
la regolamentazione del diritto di visita della madre con i figli;
l'imposizione a carico della moglie di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo un assegno perequativo dell'importo di euro 300 (euro 150 per ogni figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie;
il riconoscimento del diritto del padre di percepire l'inte ro importo dell'assegno unico universale.
Le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata all'udienza del 26 settembre 2025.
Dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio sulle condizioni della separazione:
“- affidamento condiviso dei figli minori (nata [...]) e Per_1
(nato l'[...]) ad entrambi i genitori, con residenza abituale Per_2 presso la madre;
- assegnazione della casa coniugale sita in via degli Orsini n. 7 Sant'Angelo
Romano (RM) alla sig.ra ; Parte_1
- assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
(dando atto che allo stato ammonta a cica 400 euro mensili);
[...]
- il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Controparte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 500 (euro
250 a figlio), con decorrenza dal mese di ottobre 2025, entro il 15 di ogni mese;
- le spese straordinarie per i figli, come individuate nel protocollo di Tivoli, da concordare però preventivamente tra le parti (eccettuate quelle necessarie
e urgenti) verranno suddivise al 50% tra i genitori;
il diniego motivato dovrà essere comunicato per iscritto tramite whatsapp;
3 - il finanziamento personale sottoscritto in costanza di matrimonio verrà rimborsato integralmente dalla sig.ra , con decorrenza da ottobre Parte_1
2025, e il resistente si dichiara disponibile a sottoscrivere eventuali moduli per la rinegoziazione del finanziamento;
- il mutuo sulla casa coniugale verrà corrisposto, in via temporanea, integralmente dalla sig.ra , con decorrenza dal mese di ottobre Parte_1
2025;
- durante la settimana: il padre vedrà i figli liberamente, concordando tempi e modalità direttamente con i figli e la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
- salvo diverso accordo, i minori trascorreranno con il padre week -end
(dall'uscita dal lavoro del sabato al lunedì sera) a settimane alterne;
- i minori trascorreranno le vacanze e le festività con i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
- nel periodo estivo, i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare tra le parti entro il 30 giugno di ciascun anno;
- i genitori concordano che la casa coniugale sarà intestata ai figli, quando il minore avrà raggiunto la maggiore età; Per_2
- i genitori si impegnano a non presentare eventuali partner ai figli prima che la relazione diventi stabile e comunque a non instaurare una convivenza che coinvolga i figli prima di due anni dall'inizio del rapporto”.
Ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., in via temporanea e urgente, la giudice ha disposto la regolamentazione delle condizioni personali ed economiche della separazione in conformità all'accordo raggiunto.
Potendo essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone, le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 473 -bis.22, ult. comma, ultimo inciso,
c.p.c. e la Giudice ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
II) La domanda di separazione deve essere accolta.
L'esame degli atti e il comportamento delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
4 III) La causa deve proseguire per la decisione sulle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_2
i quali hanno contratto matrimonio in Sant'Angelo Romano (RM) in
[...] data 15 settembre 2012;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Sant'Angelo Romano (RM), atto n. 9, parte II, serie A, dell'anno
2012;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU RG FR PI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU RG Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al numero 3955/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Emiliana De Luca, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09.12.1979 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Briganti, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, la sig.ra ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione dal marito, sig. con il Controparte_2 quale ha contratto matrimonio concordatario in Sant'Angelo Romano (RM) in data 15 settembre 2012, esponendo che dall'unione sono nati i figli
[...]
(in data 19 gennaio 2011) e i (in data 8 luglio 2014) Per_1 Persona_2
e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo deteriorati, tanto che il marito s i era definitivamente allontanato da casa coniugale nel mese di agosto 2022.
La ricorrente ha precisato che, dopo la cessazione della convivenza coniugale,
i figli minori hanno continuare ad abitare presso la madre, insieme alla nuova figlia della ricorrente nata il [...] da una relazione Per_3 sentimentale intrattenuta d opo la fine della convivenza con il marito, e ha allegato che i servizi sociali erano già intervenuti presso nucleo familiare sempre nell'anno 2023.
La sig.ra ha altresì allegato il rifiuto della figlia di incontrare il Pt_1 Per_1 padre, perché costui l'avrebbe percossa in data 17 aprile 2024, precisando che per tali fatti è pendente il procedimento penale RGNR N. 2024/2653 presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di disporre:
l'affidamento esclusivo dei figli alla madre;
l'assegnazione in proprio favore della casa familiare;
la regolamentazione delle frequentazioni del padre con i minori in modalità protetta;
la ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese del mutuo e di quelle straordinarie di condominio e l'imposizione a suo esclusivo carico delle spese ordinarie di condominio;
l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo la somma mensile di euro 600 (euro 300 per ogni figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
la condanna del marito al pagamento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. dell'importo di euro 50 mensili;
il riconoscimento del diritto della madre di percepire l'intero importo dell'assegno unico universale spettante per i figli e la condanna del marito alla restituzione delle somme percepite a tale titolo medio tempore.
2 In subordine, in cado di rigetto della domanda di affidamento esclusivo, la ricorrente ha chiesto di adottare una diversa regolamentazione del diritto di visita del padre con i minori.
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alla domanda di Controparte_2 separazione, ma contestando la ricostruzione dei fatti offerta dalla controparte e deducendo che la crisi matrimoniale era stata determinata dalla reiterata violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie. Il resistente ha altresì lamentato una condotta ostruzionistica della ricorrente, che avrebbe impedito al padre di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i due figli.
Quanto alle condizioni della separazione, il resistente ha chiesto di disporre:
l'affidamento esclusivo dei figli al padre;
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
la regolamentazione del diritto di visita della madre con i figli;
l'imposizione a carico della moglie di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo un assegno perequativo dell'importo di euro 300 (euro 150 per ogni figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie;
il riconoscimento del diritto del padre di percepire l'inte ro importo dell'assegno unico universale.
Le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata all'udienza del 26 settembre 2025.
Dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio sulle condizioni della separazione:
“- affidamento condiviso dei figli minori (nata [...]) e Per_1
(nato l'[...]) ad entrambi i genitori, con residenza abituale Per_2 presso la madre;
- assegnazione della casa coniugale sita in via degli Orsini n. 7 Sant'Angelo
Romano (RM) alla sig.ra ; Parte_1
- assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
(dando atto che allo stato ammonta a cica 400 euro mensili);
[...]
- il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Controparte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 500 (euro
250 a figlio), con decorrenza dal mese di ottobre 2025, entro il 15 di ogni mese;
- le spese straordinarie per i figli, come individuate nel protocollo di Tivoli, da concordare però preventivamente tra le parti (eccettuate quelle necessarie
e urgenti) verranno suddivise al 50% tra i genitori;
il diniego motivato dovrà essere comunicato per iscritto tramite whatsapp;
3 - il finanziamento personale sottoscritto in costanza di matrimonio verrà rimborsato integralmente dalla sig.ra , con decorrenza da ottobre Parte_1
2025, e il resistente si dichiara disponibile a sottoscrivere eventuali moduli per la rinegoziazione del finanziamento;
- il mutuo sulla casa coniugale verrà corrisposto, in via temporanea, integralmente dalla sig.ra , con decorrenza dal mese di ottobre Parte_1
2025;
- durante la settimana: il padre vedrà i figli liberamente, concordando tempi e modalità direttamente con i figli e la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
- salvo diverso accordo, i minori trascorreranno con il padre week -end
(dall'uscita dal lavoro del sabato al lunedì sera) a settimane alterne;
- i minori trascorreranno le vacanze e le festività con i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
- nel periodo estivo, i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare tra le parti entro il 30 giugno di ciascun anno;
- i genitori concordano che la casa coniugale sarà intestata ai figli, quando il minore avrà raggiunto la maggiore età; Per_2
- i genitori si impegnano a non presentare eventuali partner ai figli prima che la relazione diventi stabile e comunque a non instaurare una convivenza che coinvolga i figli prima di due anni dall'inizio del rapporto”.
Ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., in via temporanea e urgente, la giudice ha disposto la regolamentazione delle condizioni personali ed economiche della separazione in conformità all'accordo raggiunto.
Potendo essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone, le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 473 -bis.22, ult. comma, ultimo inciso,
c.p.c. e la Giudice ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
II) La domanda di separazione deve essere accolta.
L'esame degli atti e il comportamento delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
4 III) La causa deve proseguire per la decisione sulle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_2
i quali hanno contratto matrimonio in Sant'Angelo Romano (RM) in
[...] data 15 settembre 2012;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Sant'Angelo Romano (RM), atto n. 9, parte II, serie A, dell'anno
2012;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
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