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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 12386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12386 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 19241/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. VERDUCHI DANIELE ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA resistente
OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi..
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 20.5., parte ricorrente, premesso di aver lavorato come collaboratrice scolastica alle dipendenze del convenuto in virtù di vari contratti a tempo CP_1 determinato dall'anno scolastico 2007/2008 sino all'assunzione a tempo indeterminato, in data 1.9.2018, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo prestato per complessivi anni 5 e giorni 6 maturati alla data del 1.09.2018 agli effetti del corretto inserimento nei gradoni stipendiali e della corretta retribuzione spettante secondo le tabelle retributive applicabili ratione temporis così come disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 8 del
19.05.2021
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente, a Controparte_1
decorrere dalla data del 26 agosto 2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 9 ed anni 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili
pagina 1 di 4 ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 9, in applicazione di quanto disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 8 del 19.05.2021
-accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale della parte ricorrente, avendo l'Amministrazione datrice continuato a retribuirla con lo stipendio tabellare del gradone stipendiale 0/8 previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis anche in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare
- condannare il al pagamento delle differenze retributive tra Controparte_1
quanto percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio maturata, pari a complessivi €. 2.571,93, somma maturata fino alla data del 30 aprile 2024, oltre alle ulteriori somme maturate dal 1° maggio 2024 fino all'effettiva regolarizzazione della posizione giuridica ed economica della ricorrente mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
- condannare il all'adeguamento del trattamento di fine Controparte_1 rapporto per le differenze retributive maturate e maturande”
A sostegno della domanda ha dedotto, in particolare: che il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera, ha considerato al momento della CP_1 assunzione in ruolo in data 1.9.2018 un'anzianità di servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici di complessivi anni 5 e giorni 6 (non computando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013 in quanto non utile) e a fini economici di mesi 6 e giorni 3; che errato risulta il trattamento retributivo in concreto erogato nonché l'inserimento effettivo nel gradone stipendiale della parte ricorrente, in quanto dalle buste paga si evince che la stessa continua, fino al deposito del ricorso (maggio 2024), ad essere retribuita secondo il gradone stipendiale da anni 0
a 8 senza aver mai ottenuto il passaggio alla successiva fascia stipendiale 9/14, che avrebbe dovuto percepire dal 26 agosto 2022.
2.- Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1
Contr passiva in favore del ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto ed eccependo, in subordine, la prescrizione.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva è infondata e va rigettata, poiché per il pagamento delle differenze retributive legate alla ricostruzione della carriera unico legittimato passivo è il ministero convenuto quale titolare del rapporto di lavoro.
pagina 2 di 4 4.- Nel merito, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione della ricostruzione della carriera del personale scolastico ed ha affermato, nella sentenza n. 31150 del 28.11.2019, per il personale ATA, quanto segue: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed
a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato».
5.- Nella specie, come correttamente illustrato in ricorso e non specificamente contestato dal convenuto, la lavoratrice, tenuto conto dei servizi pre-ruolo riconosciuti in fase di CP_1
ricostruzione della carriera (dalla assunzione in ruolo del 1.9.2018 ai fini giuridici ed economici complessivi anni 5 e giorni 6 e a fini economici mesi 6 e giorni 3), aveva diritto ad essere collocata nella fascia stipendiale 9/14 dal 26.8.2022, data di inizio del 10° anno di servizio.
Da tale momento la ricorrente ha maturato sino al 30.4.2024 la somma di € 2571,93, comprensiva del rateo di tredicesima, secondo il conteggio non contestato allegato al ricorso.
5.3- Nessuna prescrizione è maturata, essendo state quantificate differenze retributive maturate entro il quinquennio che ha preceduto l'instaurazione della causa.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: accertato il diritto della ricorrente ad essere collocata nella fascia stipendiale 9/14 dal 26.8.2022, e per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente medesima, della CP_1 somma di € 2571,93, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
2. - condanna il convenuto ad accantonare le quote di TFR proporzionate alle maggiori CP_1
retribuzioni sopra riconosciute;
3. - condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi € 4700,00, oltre accessori come per legge.
pagina 3 di 4 Roma, 4 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 19241/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. VERDUCHI DANIELE ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA resistente
OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi..
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 20.5., parte ricorrente, premesso di aver lavorato come collaboratrice scolastica alle dipendenze del convenuto in virtù di vari contratti a tempo CP_1 determinato dall'anno scolastico 2007/2008 sino all'assunzione a tempo indeterminato, in data 1.9.2018, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo prestato per complessivi anni 5 e giorni 6 maturati alla data del 1.09.2018 agli effetti del corretto inserimento nei gradoni stipendiali e della corretta retribuzione spettante secondo le tabelle retributive applicabili ratione temporis così come disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 8 del
19.05.2021
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente, a Controparte_1
decorrere dalla data del 26 agosto 2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 9 ed anni 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili
pagina 1 di 4 ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 9, in applicazione di quanto disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 8 del 19.05.2021
-accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale della parte ricorrente, avendo l'Amministrazione datrice continuato a retribuirla con lo stipendio tabellare del gradone stipendiale 0/8 previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis anche in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare
- condannare il al pagamento delle differenze retributive tra Controparte_1
quanto percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio maturata, pari a complessivi €. 2.571,93, somma maturata fino alla data del 30 aprile 2024, oltre alle ulteriori somme maturate dal 1° maggio 2024 fino all'effettiva regolarizzazione della posizione giuridica ed economica della ricorrente mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
- condannare il all'adeguamento del trattamento di fine Controparte_1 rapporto per le differenze retributive maturate e maturande”
A sostegno della domanda ha dedotto, in particolare: che il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera, ha considerato al momento della CP_1 assunzione in ruolo in data 1.9.2018 un'anzianità di servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici di complessivi anni 5 e giorni 6 (non computando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013 in quanto non utile) e a fini economici di mesi 6 e giorni 3; che errato risulta il trattamento retributivo in concreto erogato nonché l'inserimento effettivo nel gradone stipendiale della parte ricorrente, in quanto dalle buste paga si evince che la stessa continua, fino al deposito del ricorso (maggio 2024), ad essere retribuita secondo il gradone stipendiale da anni 0
a 8 senza aver mai ottenuto il passaggio alla successiva fascia stipendiale 9/14, che avrebbe dovuto percepire dal 26 agosto 2022.
2.- Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1
Contr passiva in favore del ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto ed eccependo, in subordine, la prescrizione.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva è infondata e va rigettata, poiché per il pagamento delle differenze retributive legate alla ricostruzione della carriera unico legittimato passivo è il ministero convenuto quale titolare del rapporto di lavoro.
pagina 2 di 4 4.- Nel merito, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione della ricostruzione della carriera del personale scolastico ed ha affermato, nella sentenza n. 31150 del 28.11.2019, per il personale ATA, quanto segue: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed
a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato».
5.- Nella specie, come correttamente illustrato in ricorso e non specificamente contestato dal convenuto, la lavoratrice, tenuto conto dei servizi pre-ruolo riconosciuti in fase di CP_1
ricostruzione della carriera (dalla assunzione in ruolo del 1.9.2018 ai fini giuridici ed economici complessivi anni 5 e giorni 6 e a fini economici mesi 6 e giorni 3), aveva diritto ad essere collocata nella fascia stipendiale 9/14 dal 26.8.2022, data di inizio del 10° anno di servizio.
Da tale momento la ricorrente ha maturato sino al 30.4.2024 la somma di € 2571,93, comprensiva del rateo di tredicesima, secondo il conteggio non contestato allegato al ricorso.
5.3- Nessuna prescrizione è maturata, essendo state quantificate differenze retributive maturate entro il quinquennio che ha preceduto l'instaurazione della causa.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: accertato il diritto della ricorrente ad essere collocata nella fascia stipendiale 9/14 dal 26.8.2022, e per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente medesima, della CP_1 somma di € 2571,93, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
2. - condanna il convenuto ad accantonare le quote di TFR proporzionate alle maggiori CP_1
retribuzioni sopra riconosciute;
3. - condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi € 4700,00, oltre accessori come per legge.
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Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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