2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale puo' assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.
4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.