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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
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Art. 46. Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo 1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo ((...)) e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci ((...)) .
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale puo' assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.
4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale puo' assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.
4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
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- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/ · 1
, 04 ottobre 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Osservazioni generali. Analogie e differenze – 2. Misure selettive e contraddittorio (notifiche e poteri del giudice). – 3. La sospensione cautelare dei pagamenti o dei contratti (la bolletta della luce e del gas). 1) Osservazioni generali. Analogie e differenze. Art. 2, co. 1, lett. p): “p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 25/08/2025, n. 4029Provvedimento: […] Conseguentemente, a norma dell'art. 46, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'iscrizione d'ipoteca giudiziale sui beni del ricorrente non è consentita, sia nei novanta giorni precedenti alla pubblicazione dell'istanza di concordato sia, a maggior ragione, successivamente e ciò è ragionevolmente da affermarsi sulla scorta del principio della “par conditio creditorum” , cui non sfugge la parte pubblica. […]Leggi di più...
- spese giudizio·
- annullamento atto impugnato·
- art. 44 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza·
- distrazione spese·
- sospensione atto impugnato·
- iscrizione ipotecaria·
- par conditio creditorum·
- concordato preventivo