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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10815 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. IA PR deposita ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 72527 dell'anno 2022 promossa da:
.f. , con sede in Roma alla Via Casilina n. 2069, in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rapp.te p.t. sig. nato a [...] l'[...], elett.te Parte_2 dom.ta inLacco Ameno (Na) alla Via del Rosario n. 7/b, presso lo studio dell'avv.Antonio Trani
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
on sede in Via Torcegno n. 39/A, 00124 Roma, P.IVA e C.F.: Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t. sig. (c.f. ) rappresentata P.IVA_2 CP_2 C.F._1
e difesa dall'avvocato Emiliano De Rossi
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 17825/2022 del 11/10/2022 RG n. 57452/2022
CONCLUSIONI: quelle precisate a verbale dell'odierna udienza che precede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Con il primo motivo parte opponente ha eccepito “la nullità dell'intera procedura monitoria per carenza dello jus postulandi dell'avvocato stabilito, procuratore della società opposta”.
Il motivo è infondato.
A patrocinare la parte ricorrente è stato un abogado iscritto all'albo degli avvocati stabiliti i quali, per i primi tre anni, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 96/2001, devono agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione col titolo di avvocato affinché quest'ultimo assicuri i rapporti con l'autorità adita e sia responsabile di fronte alla stessa dei doveri imposti dalla legge ai difensori. Detta intesa – nella specie - risulta da scrittura privata autenticata (doc. 10 ricorso) in data anteriore alla costituzione in giudizio.
Parte opponente ha messo in discussione l'autenticità dei due contratti intercorsi tra la stessa società
la A tale proposito ha dedotto che le sottoscrizioni Parte_1 Controparte_1 per la società deducente con corrisponderebbero a nessuno dei soggetti in carica di amministratore unico e vicepresidente del consiglio di amministrazione né all'epoca dei fatti, né in data successiva ai fatti oggetto di causa. Ha aggiunto la che: “ Non vi sono ulteriori soggetti che Parte_1 ricoprivano o ricoprono cariche negli organi rappresentativi della società”.
Ebbene reputa questo tribunale che le difese di parte debitrice dirette a contestare l'autenticità delle sottoscrizioni dei contratti ad essa attribuite non siano idonee a configurare un valido disconoscimento atteso che il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale, così come puntualmente evidenziato dalla Corte di Cassazione nella decisione 16836/2021. Nessun elemento di prova l'opponente ha fornito a sostegno del disconoscimento delle firme apposte sui contratti, dal che si conferma l'inidoneità del disconoscimento.
Ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla ricorrente/opposta anche nella presente sede di opposizione, non potendosi il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Sotto tale profilo va dato atto che la parte ricorrente/opposta, quale parte attrice in senso sostanziale, ha fornito prova con i documenti prodotti dell'esistenza dei titoli della domanda. In particolare sono stati prodotti i due contratti sottoscritti tra le parti a fronte della consulenza fornita in materia di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria Formazione 4.0 per gli anni d'imposta 2018 e 2019. Nei predetti contratti è contenuto l'impegno assunto dalla di pagare i compensi professionali in favore della Parte_1
(doc. 3 e 4). Controparte_1 La fattura proforma n. 215/PR del 07.12.2020 dell'importo di € 27.389,14 (doc. 5) è relativa ai crediti maturati per il beneficio d'imposta del 2018 e non è stata pagata.
Con il documento prodotto sub.6 è provata l'avvenuta cessione del credito in data 07.01.2020 dalla alla alla Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
[...]
La fattura pro-forma n. 256/PR del 07.12.2020 (doc.7) è emessa per l'importo di € 55.100,49 e per effetto del contratto di cessione del credito la somma totale dovuta per i benefici del credito d'imposta degli anni 2018 e 2019 è di complessivi € 82.498,63.
In occasione della costituzione nella fase del giudizio a cognizione piena la parte opposta ha, inoltre, depositato:
11) ACCORDO SINDACALE;
12) DOCUMENTAZIONE FORNITA DA 2018; Parte_1
13) DOCUMENTAZIONE FORNITA DA 2019; Parte_1
14) CONTRATTO ASSEVERATORE;
15) PROFORMA ASSEVERATORE 2018;
16) PROFORMA ASSEVERATORE 2019;
17) RIEPILOGO ATTIVITA' SVOLTA 2018;
18) RIEPILOGO ATTIVITA' SVOLTA 2019;
19) ATTESTAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PLANET GAME 2018;
20) ATTESTAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PLANET GAME 2019.
Tutta quanta la sopraelencata documentazione non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte opponente, dal che consegue che con essa risulta provata ex art. 115 cpc l'esatta esecuzione delle obbligazioni oggetto dei due contratti da parte della Controparte_1
La clausola compromissoria presente nei due contratti (docc. 3 e 4) non è stata specificamente sottoscritta. Ne consegue che essa non può trovare applicazione nella presente controversia. Ricorre in concreto l'ipotesi in cui la clausola compromissoria è inserita nelle condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari standard. In questa ipotesi l'efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto trattandosi di clausola vessatoria (si cfr.1341 c.c.). Infatti, è necessaria una doppia sottoscrizione, ovvero la sottoscrizione del contratto standard e una seconda sottoscrizione della clausola compromissoria, la cui mancanza determina la nullità assoluta della stessa clausola.
Conclusivamente l'opposizione è infondata in ogni suo motivo e va respinta.
Reputa questo tribunale non sussistenti i presupposti oggettivo e soggettivo della responsabilità per lite temeraria di parte opponente. Conseguentemente la domanda di risarcimento del danno a tal fine avanzata da parte opposta non può trovare accoglimento.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali della fase del giudizio a cognizione piena, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia. Spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Emiliano De Rossi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 17825/2022 del 11/10/2022 RG n. 57452/2022 così provvede: rigetta l'opposizione di in quanto infondata e conferma il d.i.; Parte_3
rigetta la domanda ex art. 96 cpc avanzata da parte opposta;
condanna parte opponente alle spese di questo giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Emiliano De Rossi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, Roma, 16.7..2025
Si comunichi Il g.o.t.
IA PR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. IA PR deposita ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 72527 dell'anno 2022 promossa da:
.f. , con sede in Roma alla Via Casilina n. 2069, in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rapp.te p.t. sig. nato a [...] l'[...], elett.te Parte_2 dom.ta inLacco Ameno (Na) alla Via del Rosario n. 7/b, presso lo studio dell'avv.Antonio Trani
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
on sede in Via Torcegno n. 39/A, 00124 Roma, P.IVA e C.F.: Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t. sig. (c.f. ) rappresentata P.IVA_2 CP_2 C.F._1
e difesa dall'avvocato Emiliano De Rossi
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 17825/2022 del 11/10/2022 RG n. 57452/2022
CONCLUSIONI: quelle precisate a verbale dell'odierna udienza che precede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Con il primo motivo parte opponente ha eccepito “la nullità dell'intera procedura monitoria per carenza dello jus postulandi dell'avvocato stabilito, procuratore della società opposta”.
Il motivo è infondato.
A patrocinare la parte ricorrente è stato un abogado iscritto all'albo degli avvocati stabiliti i quali, per i primi tre anni, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 96/2001, devono agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione col titolo di avvocato affinché quest'ultimo assicuri i rapporti con l'autorità adita e sia responsabile di fronte alla stessa dei doveri imposti dalla legge ai difensori. Detta intesa – nella specie - risulta da scrittura privata autenticata (doc. 10 ricorso) in data anteriore alla costituzione in giudizio.
Parte opponente ha messo in discussione l'autenticità dei due contratti intercorsi tra la stessa società
la A tale proposito ha dedotto che le sottoscrizioni Parte_1 Controparte_1 per la società deducente con corrisponderebbero a nessuno dei soggetti in carica di amministratore unico e vicepresidente del consiglio di amministrazione né all'epoca dei fatti, né in data successiva ai fatti oggetto di causa. Ha aggiunto la che: “ Non vi sono ulteriori soggetti che Parte_1 ricoprivano o ricoprono cariche negli organi rappresentativi della società”.
Ebbene reputa questo tribunale che le difese di parte debitrice dirette a contestare l'autenticità delle sottoscrizioni dei contratti ad essa attribuite non siano idonee a configurare un valido disconoscimento atteso che il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale, così come puntualmente evidenziato dalla Corte di Cassazione nella decisione 16836/2021. Nessun elemento di prova l'opponente ha fornito a sostegno del disconoscimento delle firme apposte sui contratti, dal che si conferma l'inidoneità del disconoscimento.
Ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla ricorrente/opposta anche nella presente sede di opposizione, non potendosi il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Sotto tale profilo va dato atto che la parte ricorrente/opposta, quale parte attrice in senso sostanziale, ha fornito prova con i documenti prodotti dell'esistenza dei titoli della domanda. In particolare sono stati prodotti i due contratti sottoscritti tra le parti a fronte della consulenza fornita in materia di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria Formazione 4.0 per gli anni d'imposta 2018 e 2019. Nei predetti contratti è contenuto l'impegno assunto dalla di pagare i compensi professionali in favore della Parte_1
(doc. 3 e 4). Controparte_1 La fattura proforma n. 215/PR del 07.12.2020 dell'importo di € 27.389,14 (doc. 5) è relativa ai crediti maturati per il beneficio d'imposta del 2018 e non è stata pagata.
Con il documento prodotto sub.6 è provata l'avvenuta cessione del credito in data 07.01.2020 dalla alla alla Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
[...]
La fattura pro-forma n. 256/PR del 07.12.2020 (doc.7) è emessa per l'importo di € 55.100,49 e per effetto del contratto di cessione del credito la somma totale dovuta per i benefici del credito d'imposta degli anni 2018 e 2019 è di complessivi € 82.498,63.
In occasione della costituzione nella fase del giudizio a cognizione piena la parte opposta ha, inoltre, depositato:
11) ACCORDO SINDACALE;
12) DOCUMENTAZIONE FORNITA DA 2018; Parte_1
13) DOCUMENTAZIONE FORNITA DA 2019; Parte_1
14) CONTRATTO ASSEVERATORE;
15) PROFORMA ASSEVERATORE 2018;
16) PROFORMA ASSEVERATORE 2019;
17) RIEPILOGO ATTIVITA' SVOLTA 2018;
18) RIEPILOGO ATTIVITA' SVOLTA 2019;
19) ATTESTAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PLANET GAME 2018;
20) ATTESTAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PLANET GAME 2019.
Tutta quanta la sopraelencata documentazione non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte opponente, dal che consegue che con essa risulta provata ex art. 115 cpc l'esatta esecuzione delle obbligazioni oggetto dei due contratti da parte della Controparte_1
La clausola compromissoria presente nei due contratti (docc. 3 e 4) non è stata specificamente sottoscritta. Ne consegue che essa non può trovare applicazione nella presente controversia. Ricorre in concreto l'ipotesi in cui la clausola compromissoria è inserita nelle condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari standard. In questa ipotesi l'efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto trattandosi di clausola vessatoria (si cfr.1341 c.c.). Infatti, è necessaria una doppia sottoscrizione, ovvero la sottoscrizione del contratto standard e una seconda sottoscrizione della clausola compromissoria, la cui mancanza determina la nullità assoluta della stessa clausola.
Conclusivamente l'opposizione è infondata in ogni suo motivo e va respinta.
Reputa questo tribunale non sussistenti i presupposti oggettivo e soggettivo della responsabilità per lite temeraria di parte opponente. Conseguentemente la domanda di risarcimento del danno a tal fine avanzata da parte opposta non può trovare accoglimento.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le ulteriori spese processuali della fase del giudizio a cognizione piena, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 4 DM 55/14, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia. Spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Emiliano De Rossi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 17825/2022 del 11/10/2022 RG n. 57452/2022 così provvede: rigetta l'opposizione di in quanto infondata e conferma il d.i.; Parte_3
rigetta la domanda ex art. 96 cpc avanzata da parte opposta;
condanna parte opponente alle spese di questo giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge. Spese da distrarsi in favore dell'Avvocato Emiliano De Rossi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, Roma, 16.7..2025
Si comunichi Il g.o.t.
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