TRIB
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/08/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. 120/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott.ssa Federica LAINO Giudice,
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 120 del Ruolo Generale per l'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24.06.2025, vertente
TRA
nato ad [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Parte_1 Procopio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in MA (Cs) alla via Dogana n. 251/E, come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi depositato in data 31.01.2025; attore E
nata ad [...] il [...], CP_1
convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 31.01.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1 MA (Cs) il 29.01.1967 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1967, in costanza del quale sono nati due figli.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto:
- che dopo qualche tempo sono sorti forti contrasti tra essi coniugi a causa della profonda incompatibilità dei rispettivi caratteri, sicché il loro rapporto è andato progressivamente deteriorandosi, rendendo l'unione coniugale assolutamente intollerabile, nonché pregiudizievole per l'interesse di entrambi;
- che, pertanto, essi coniugi hanno deciso di separarsi, definendo qualsivoglia aspetto patrimoniale ed economico tra cui la rinuncia della moglie all'assegno di mantenimento;
- che, quindi, con sentenza n. 605/05 si è concluso presso l'intestato Tribunale di Paola il procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al n°184/2003 R.G.A.C.;
- che da tale data i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e non si sono riconciliati.
Ciò premesso, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, numero 2), lett. b) della L. 898/1970, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
1) Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e , celebrato in MA (CS) il 29.1.1967 e trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di MA (CS) al numero 10, Serie A, Parte II, anno 1967.
2) Con vittoria di spese e competenze difensive del giudizio.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto regolarmente il proprio visto.
regolarmente citata in giudizio non si è costituita, sicché è stata dichiarata CP_1 contumace.
All'udienza del 24.06.2025, compariva parte attrice unitamente al procuratore costituito nel suo interesse, il quale insisteva nell'accoglimento delle domande proposte ed il presidente relatore rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898 dell'1.12.1970. Infatti, con sentenza n. 605 del 2005, emessa all'esito del giudizio di separazione iscritto al n. 184/2003 R.G.A.C., passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale delle parti, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. La natura delle questioni trattate impone l'integrale compensazione delle spese di lite. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva nella causa civile iscritta al R.G. n. 120/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in MA (Cs) il 29.01.1967 e trascritto nei registri di stato civile
[...] CP_1 del medesimo Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1967;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di MA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Paola il 24 giugno 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott.ssa Federica LAINO Giudice,
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 120 del Ruolo Generale per l'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24.06.2025, vertente
TRA
nato ad [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Parte_1 Procopio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in MA (Cs) alla via Dogana n. 251/E, come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi depositato in data 31.01.2025; attore E
nata ad [...] il [...], CP_1
convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 31.01.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1 MA (Cs) il 29.01.1967 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1967, in costanza del quale sono nati due figli.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto:
- che dopo qualche tempo sono sorti forti contrasti tra essi coniugi a causa della profonda incompatibilità dei rispettivi caratteri, sicché il loro rapporto è andato progressivamente deteriorandosi, rendendo l'unione coniugale assolutamente intollerabile, nonché pregiudizievole per l'interesse di entrambi;
- che, pertanto, essi coniugi hanno deciso di separarsi, definendo qualsivoglia aspetto patrimoniale ed economico tra cui la rinuncia della moglie all'assegno di mantenimento;
- che, quindi, con sentenza n. 605/05 si è concluso presso l'intestato Tribunale di Paola il procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al n°184/2003 R.G.A.C.;
- che da tale data i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e non si sono riconciliati.
Ciò premesso, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, numero 2), lett. b) della L. 898/1970, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
1) Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e , celebrato in MA (CS) il 29.1.1967 e trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di MA (CS) al numero 10, Serie A, Parte II, anno 1967.
2) Con vittoria di spese e competenze difensive del giudizio.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto regolarmente il proprio visto.
regolarmente citata in giudizio non si è costituita, sicché è stata dichiarata CP_1 contumace.
All'udienza del 24.06.2025, compariva parte attrice unitamente al procuratore costituito nel suo interesse, il quale insisteva nell'accoglimento delle domande proposte ed il presidente relatore rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898 dell'1.12.1970. Infatti, con sentenza n. 605 del 2005, emessa all'esito del giudizio di separazione iscritto al n. 184/2003 R.G.A.C., passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale delle parti, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. La natura delle questioni trattate impone l'integrale compensazione delle spese di lite. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva nella causa civile iscritta al R.G. n. 120/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in MA (Cs) il 29.01.1967 e trascritto nei registri di stato civile
[...] CP_1 del medesimo Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1967;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di MA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Paola il 24 giugno 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
3