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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 539 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Norman Tundo;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso
Conte;
-APPELLATO-
1
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 01.08.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.02.2014, citava in giudizio il Parte_1 [...]
, dinanzi al Tribunale di Brindisi, al fine di sentire accertare la Controparte_1
responsabilità dell'amministrazione convenuta per i danni a lei occorsi in data 13.10.2012, allorché, percorrendo via Corso Umberto I, inciampava e cadeva a terra, riportando una serie di lesioni e per sentirne conseguentemente disposta la condanna al ristoro dei danni subiti.
Il si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
contestando le deduzioni e le domande spiegate dall'attrice.
Nel corso del giudizio di primo grado venivano depositate le rispettive memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
Il processo veniva istruito con produzione di documenti, prova orale e CTU medico legale.
Conclusasi la fase istruttoria, all'udienza del 09.06.2020 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 717 del 2020, pubblicata in data 09.06.2020, il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda attorea;
posto le spese di CTU a carico di parte attrice;
con condanna di a rimborsare al convenuto le spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
600,00 oltre iva e cpa e rimborso forfettario come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 10.07.2020, , ha interposto appello Parte_1
avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di accertare e dichiarare che l'evento dannoso de quo sia imputabile a fatto della P.A. a titolo di responsabilità ex art.2051 c.c. e/o 2043
c.c.; con condanna del al risarcimento dei danni alla persona subiti dall'attrice CP_1
2 pari ad € 47.205,94 o nella somma risultante dalla CTU, o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo;
con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 07.10.2020, si è costituito il , il quale ha Controparte_1
richiesto di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese.
All'udienza cartolare del 28.09.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo, denominato “Violazione norme sostanziali e processuali. Errata e falsa applicazione artt.151 cpc. 2051 c.c., 2697 c.c. e 2043 c.c.”,
l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia del giudice di prime cure che ha escluso la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il pregiudizio lamentato dalla danneggiata sulla base delle seguenti argomentazioni: “L'evidenza della disconnessione avrebbe dovuto imporre a parte attrice un comportamento più attento e diligente;
nel caso in esame non siamo di fronte ad una insidia o trabocchetto, ma ad una vasta e come tale percepibile area disconnessa e piena di avvallamenti;
peraltro le condizioni di visibilità al momento dell'accaduto erano ottime, e ciò consentiva per certo la percezione delle ampie presenti sul manto stradale”.
1.1. Ebbene l'appellante, in sintesi, si duole del fatto che il primo giudice abbia valutato erroneamente le risultanze istruttorie, fondando la propria motivazione di rigetto delle pretese risarcitorie di parte attrice su argomenti che rivelano un'impropria applicazione del paradigma di responsabilità delineato dall'art.2051 c.c. ed attribuendo alla condotta tenuta da nell'occasione una ingiustificata qualificazione di imprudenza idonea ad Parte_1
escludere in toto la responsabilità del custode della res implicata nella causazione dei danni per cui è causa.
3 1.2. Sottolinea, infatti, l'appellante che la sentenza ha del tutto omesso di considerare le prove testimoniali assunte in giudizio, le quali hanno comprovato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il pregiudizio lamentato.
1.3. L'appellante evidenzia ancora l'infondatezza delle affermazioni del Giudicante in ordine alle condizioni di visibilità “ottime” al momento dell'accaduto e alla presunta disattenzione dell'attrice, osservando che non vi sono elementi in atti che possano supportare tali conclusioni.
1.4. Infine, si censura la completa omissione di ogni valutazione circa il comportamento omissivo della P.A., custode della strada. Il Giudice ha attribuito rilievo esclusivo alla condotta del pedone, senza considerare se la presunta negligenza della vittima fosse prevedibile dal custode, e quindi non idonea ad integrare il caso fortuito. Tale omissione ha determinato una violazione del principio di prevedibilità.
2. Con il secondo motivo, non rubricato, l'appellante deduce che il primo giudice ha omesso di considerare l'ipotesi di una responsabilità concorrente della P.A., alla luce di una sua condotta oggettivamente negligente per scarsa manutenzione della strada.
3. Da ultimo, l'appellante chiede in questa sede il rinnovo della CTU espletata in primo grado al fine di ottenere una rivalutazione del quantum da liquidarsi.
4. L'appello va rigettato.
4.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'appellante ha fornito adeguati elementi probatori, tra cui i rilievi fotografici, idonei a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia (il manto stradale dissestato) ed il pregiudizio lamentato. Tuttavia, tale nesso è stato interrotto dalla condotta imprudente della danneggiata.
4.2. È infatti emerso che l convenuto ha fornito la prova del caso fortuito, consistente CP_2
nella fattispecie in esame, proprio nella condotta imprudente e/o inavveduta della sig.ra che non ha prestato la dovuta attenzione ad un manto stradale privo di anomalie Pt_1
occulte, in quanto il fatto si è verificato in pieno giorno, intorno alle ore 11.30, in condizioni di normale visibilità.
4.2.1. In particolare, le fotografie fornite dall'appellante evidenziano che le anomalie presenti sul manto stradale, sulle quali la stessa è caduta, non costituivano insidie, essendo facilmente visibili e percepibili.
4 4.2.2. Ne consegue che, qualora la sig.ra avesse osservato la DI dell'uomo Pt_1
medio nell'incedere e non avesse fatto un uso distratto di un bene pubblico che non presentava elementi di pericolo occulto, il sinistro non si sarebbe verificato, poiché – si ribadisce - in base alle risultanze istruttorie, lo stato dei luoghi era ben visibile.
4.2.3. Da quanto testé esposto emerge che il comportamento dell'appellante, nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il manto stradale connotato da dissesti) ha tenuto un comportamento talmente imprudente, da integrare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra la cosa inerte ed il danno (evento e conseguenza) lamentato.
4.2.4. Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma
1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. S.U. n.20943/2022, trattam).
4.2.5. Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità della P.A. verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti, di talché la mancata DI del danneggiato fa sì che venga esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria DI (si veda, altresì: Cass.
35966 del 27.12.2023)
4.3. La vicenda per cui è causa rientra in questa ipotesi, poiché, stante l'evidenza della disconnessione del manto stradale, tale da poter essere, una volta percepita, senz'altro
5 agevolmente evitata nell'attivazione del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., deve ritenersi che il danno sia dipeso esclusivamente dalla negligente disattenzione della danneggiata, tale da essere ritenuta fattore di interruzione del nesso di causalità fra la cosa e l'evento lesivo.
4.4. Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
5. Il motivo appena esaminato assorbe ogni altra questione sollevata dall'appellante.
6. L'appello va pertanto rigettato e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte costituita nella liquidazione di cui al dispositivo.
7. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali sostenute in questo grado Parte_1
da , che liquida in complessivi € 5.338,00 oltre Controparte_1
rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio n . 115 a carico di . Parte_1
Così deciso in Lecce, il 9.06.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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