CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1803/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1803 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiana Artico (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza San C.F._1
Domenico n. 4 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(già Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv. Fabio Civale (c.f. ) ed LE ME (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via C.F._3
Dante n. 26 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1022/2021 del 22.6.2021, pubblicata il
22.07.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 10.12.2024:
Appellante ): Parte_1
“1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente
pagina 1 di 13 appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1022/2021 emessa dal Tribunale di
Parma, sez. civile, dott. Massimiliano Crudo, nell'ambito del giudizio RG 1120/2019, depositata in cancelleria il 22.07.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Parma, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: in via principale: accertare e dichiarare che sul conto corrente n.
70005517 per le causali di cui in narrativa sono stati illegittimamente addebitati € 19.194,08
a titolo di commissioni di massimo scoperto oltre ad € 3.592,26 quali interessi passivi sulle stesse;
€ 5.155,44 a titolo di commissioni di disponibilità fondi non pattuite ed € 105,13 quali interessi passivi sulle stesse;
€ 11.797,22 a titolo di spese ed oneri non pattuiti, € 55.625,23 a titolo di interessi passivi non dovuti già ricalcolati ex art. 117 TUB. E che pertanto sono stati illegittimamente addebitati per le causali contestate oneri passivi non dovuti per € 91.758,97
o per quella diversa somma, minore o maggiore, risultante dall'istruttoria; Contestualmente accertare e dichiarare che sul c/c n. 30729712 per le causali di cui in narrativa sono stati illegittimamente addebitati oneri passivi per € 8.099,41 quali commissioni di massimo scoperto non dovute;
€ 1.759,44 quali interessi passivi sulle stesse. E che pertanto sono stati illegittimamente addebitati oneri passivi indebiti nella misura di € 9.858,85 o in quella diversa, minore o maggiore, risultante dall'istruttoria; per l'effetto ordinare il ricalcolo dei saldi emarginati con decurtazione degli oneri passivi illegittimamente addebitati e degli interessi passivi mai validamente pattuiti con ricalcolo - per la mancata pattuizione degli interessi ultralegali - secondo il criterio ex art. 117 TUB e con conseguente condanna della banca alla restituzione alla attrice delle somme che risultassero essere state illegittimamente addebitate sui conti emarginati in seguito a detto ricalcolo che si indicano sin da ora nella misura di € 105.315,21 o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dall'istruttoria;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui controparte dovesse produrre in giudizio una qualche valida pattuizione contrattuale delle condizioni economiche del tasso passivo, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti dei conti azionati con annesso apercredito, particolarmente in relazione alle clausole di Commissione di
IM SC e Commissione Disponibilità Fondi post 2009 e di Gestione Pt_2 nonché della relativa capitalizzazione, e, per l'effetto, depurarne i conti ricalcolandone il saldo senza applicazione di capitalizzazione alcuna, quantificando gli importi indebitamente applicati per i titoli censurati nella somma di € 37.865,76 o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dall'istruttoria con conseguente condanna della banca alla restituzione alla attrice di suddetta somma nella misura così indicata o in quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria; in entrambi i casi con vittoria di spese di giudizio, in particolare nella seconda ipotesi della minore somma richiesta in via subordinata in ragione della formulata richiesta formalizzata alla controparte di ricevere copia della documentazione contrattuale”;
- In via istruttoria: si chiede ammettersi CTU tecnico contabile come già richiesta in primo grado ed ivi non ammessa, avente ad oggetto i seguenti quesiti: “Con riferimento ai rapporti di conto corrente con apertura di credito nn. 7005517 e 30729712, accertato e quantificato
l'ammontare complessivo delle competenze illegittimamente addebitate secondo le causali di cui agli atti a titolo di interessi passivi, c.m.s. e commissioni di disponibilità fondi, di
pagina 2 di 13 Gestione Sconfini ed Istruttoria Veloce e relativa capitalizzazione trimestrale e di tutte le voci illegittimamente addebitate per le ragioni di cui è causa;
rideterminato, per l'effetto, il saldo dei conti emarginati, esprimere la somma che, per l'effetto di tali ricalcoli, la convenuta è tenuta a restituire alla società attrice”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis dell'appello proposto dall'appellante per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto confermare la sentenza n. 1022 emessa dal Tribunale di Parma nel procedimento RG n. 1120/2019 in data 22 giugno 2021, pubblicata in data 22 luglio 2021 e notificata dalla in data 26 luglio 2021; CP_3
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
- rigettare le domande tutte formulate nei confronti della CP_3
IN OGNI CASO
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, accogliere le domande già proposte dalla nel giudizio di primo grado e di Parte_1 CP_3 seguito riproposte:
“IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo d'ufficio la memoria avversaria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. avversaria per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sui contratti di conto corrente oggetto di causa effettuati sino al 15 marzo 2009, per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 e 2946 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale adito intendesse accogliere la domanda avanzata da controparte, la Banca chiede l'applicazione, tempo per tempo, dei criteri sostitutivi legali di cui all'art. 117, comma 7, del TUB;
IN VIA ISTRUTTORIA
- per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, ammettere istanza di verificazione ex art.
217 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, ammettere consulenza tecnica d'ufficio
pagina 3 di 13 grafologica ex art. 217 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di conto corrente n. 70005517, da ultimo oggetto di ri- contrattualizzazione in data 14 maggio 2004 (cfr. doc. 1), al contratto di conto corrente n.
30729712 (cfr. doc. 2);
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa.
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del relativo D.M. 55/2014.”
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui o correntista) Parte_3 Parte_3
con atto di citazione del 15.3.2019, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma la da qui banca) esponendo: Controparte_1
- l'attrice aveva intrattenuto con la convenuta due rapporti di conto corrente (nn.
700055/17 e 30729712) di cui il primo acceso nel 1993 e ricontrattualizzato il 14.5.2004 ed il secondo acceso il 2.7.2009;
- i conti erano stati estinti rispettivamente il n. 70005517 il 28.2.2017 ed il n. 30729712 il 11.1.2016;
- a seguito di analisi dei conti, erano emerse irregolarità degli oneri passivi addebitati ed in particolare:
• sul c/c n. 70005517 erano stati addebitati € 91.758,97, di cui € 19.194,08 per
Commissioni di IM SC (CMS) non dovute ed € 3.592,26 di interessi passivi sulle stesse, € 5.115,44 per Commissioni Disponibilità Fondi (CDF) non pattuite ed € 105,13 per interessi passivi sulle stesse, oltre ad € 11.797,22 per spese non pattuite, € 55.652,23 per interessi passivi non dovuti;
• sul c/c n. 30729712 erano stati addebitati illegittimamente oneri passivi per €
9.858,85 di cui € 8.099 per CMS non dovute ed € 1.759,44 per interessi passivi sulle stesse.
L'attrice concludeva chiedendo il ricalcolo dei saldi di conto corrente per oneri ed interessi non pattuiti e la condanna della banca al pagamento di € 105.315,21.
2. La già Controparte_1 Controparte_4
si costituiva in giudizio, esponendo:
[...]
- l'azione di ripetizione dell'indebito era prescritta con riguardo a tutti gli addebiti sui conti correnti n. 30729712 e n. 70005517 effettuati sino al 15.3.2009 essendo trascorsi dieci anni dall'esecuzione delle operazioni rispetto alla data di notifica della citazione
(15.3.2019), trattandosi di rimesse “solutorie” in difetto di prova dell'apertura di credito pagina 4 di 13 sui conti correnti, il cui termine di prescrizione decennale decorre dalla data della singola operazione;
- anche la domanda sugli interessi era prescritta per intervenuta prescrizione quinquennale sino al 15.3.2014, essendo trascorsi più di cinque anni alla data di notifica della citazione (15.3.2019);
- nessuna prova era fornita in merito a oneri e interessi non pattuiti;
- nei contratti erano indicati interessi, condizioni, commissioni, oneri e spese applicate e comunque le CMS e CDF erano legittime.
La banca concludeva per il rigetto della domanda attrice.
3. Il legale rappresentante dell'attrice disconosceva le firme apposte sui contratti e pertanto veniva disposta CTU grafologica che tuttavia confermava l'autenticità delle sottoscrizioni.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Parma con sentenza n. 1022/2021, rigettava la domanda attrice, accogliendo l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello la società . Parte_3
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'udienza del 10.12.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La Corte ritiene di dover esaminare il gravame seguendo un ordine diverso da quello dei motivi indicati in appello.
9. Con il quarto motivo di appello, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il
Tribunale ha ritenuto “solutorie” le rimesse sul conto corrente, in quanto l'attrice non ha dimostrato l'esistenza dell'affidamento (e conseguentemente ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione ordinaria sollevata dalla banca con decorrenza dalle date delle singole operazioni). Secondo l'appellante, l'esistenza dell'affidamento o comunque del c.d. “fido di fatto” - presupposto necessario per ritenere come “ripristinatorie” le rimesse sul conto corrente – sarebbe consentita al correntista anche attraverso elementi di natura indiziaria;
in particolare, assumerebbe rilevanza quanto emerge in Centrale Rischi, dove risulterebbero accordate linee di credito alla in base alle indicazioni fornite dalla stessa banca. Parte_4
Il “fido di fatto” risulterebbe anche dagli estratti conto ovvero dalla dicitura di una serie di indicatori come la commissione di affidamento, CMS entro fido ed extra fido ecc. Pertanto, vi pagina 5 di 13 sarebbero indizi univoci e concordanti per ritenere provato l'affidamento su entrambi i conti correnti. L'affidamento sarebbe infine riscontrabile per il contratto di apertura di conto corrente n. 30729712 del 2.7.2009 nel documento di sintesi, ove a pag. 5 si riporta la dicitura
“apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria”, prevedendo le condizioni economiche del fido (pag. 2). Di conseguenza l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, dovendosi ritenere ripristinatorie le relative rimesse successive (almeno dal 2.7.2009), decorrendo il termine dalla chiusura del conto corrente. Con il quinto motivo di gravame,
l'appellante si duole della decisione impugnata in punto di prova dell'affidamento in assenza di contratto scritto;
l'appellante ritiene che – trattandosi di nullità di protezione a favore del cliente – non potrebbe essere preclusa la prova dell'affidamento con elementi probatori diversi dal contratto scritto.
10. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione logico- giuridica, sono infondati.
11. La Corte ricorda che, anche ai fini del riparto dei rispettivi oneri probatori, ove la banca sia convenuta in giudizio, l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, diversamente a seconda che si tratti di versamenti “ripristinatori” della provvista o di rimesse “solutorie”. Per le rimesse “solutorie”
(in quanto determinano uno spostamento patrimoniale a favore della banca) il dies a quo prescrizionale coincide con l'annotazione dell'addebito in conto;
per le rimesse
“ripristinatorie” il dies a quo coincide con la chiusura del rapporto di conto corrente. Da qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista in quanto solo le prime possono considerarsi pagamenti ex art. 2033 c.c..
12. La rimessa ha funzione “solutoria” se effettuata in un momento in cui, trattandosi di conto corrente non assistito da apertura di credito, il saldo è negativo (c.d. scoperto) oppure, trattandosi di conto assistito da apertura di credito (c.d. conto affidato), il saldo debitorio è eccedente l'affidamento concesso (c.d. sconfinamento del fido). Se il correntista, nel corso del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti (solutori), tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. La rimessa ha invece funzione
“ripristinatoria” della provvista se effettuata a favore di un conto "affidato". In tale ipotesi, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di pagina 6 di 13 una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (v. Cass. SS.UU. n. 24418/2010; n. 24051/2019; n. 20445/2023; n.
4214/2024; n. 12944/2024). Difatti, non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
13. Dunque, assume un ruolo essenziale e prioritario l'accertamento dell'esistenza, o non, di una apertura di credito ai fini del decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. Sul piano probatori, poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio dei versamenti, e non meramente ripristinatorio, essa sussiste sempre in mancanza di prova di un'apertura di credito con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria relativa a dette rimesse (v. Cass. n.
10026/2023). Spetta dunque al cliente la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito e della natura ripristinatoria delle rimesse, che permetta cioè di qualificare i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, quindi, differire l'inizio del decorso del termine prescrizionale alla data di estinzione del conto (v. per tutte Cass. n.
2660/2019). Se il correntista agisce senza allegare l'esistenza di una apertura di credito, la banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non sarà tenuta a dedurre e dimostrare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927/2019, n. 19812/2022,
n. 10026/2023). Ove, invece, il correntista, fin dall'origine alleghi l'esistenza di quel contratto spetta a lui di darne la relativa dimostrazione.
14. Fatte queste premesse e venendo alla fattispecie, l'appellante ritiene che le rimesse effettuate nel corso del rapporto siano da considerarsi “ripristinatorie”, avendo fornito la prova dell'apertura di credito attraverso prove indirette ovvero con la produzione degli estratti conto dai quali emergerebbe l'affidamento concesso dalla banca (c.d. “fido di fatto”) o comunque da altri elementi indiziari, quali le risultanze della Centrale Rischi.
15. Orbene, la possibilità di provare la stipula di un contratto di apertura di credito per fatti concludenti o presunzioni è ritenuta possibile dalla giurisprudenza della Cassazione solo per i contratti anteriori alla L. n. 154/1992 (v. Cass. n. 17090/2008), in quanto nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della predetta legge, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione di un contratto di apertura di credito "per facta concludentia", sulla base cioè del comportamento rilevante della banca.
pagina 7 di 13 16. Sebbene una qualche apertura si è recentemente manifestata nella giurisprudenza (v.
Cass. n. 2338/2024), le prevalenti e più recenti decisioni della Suprema Corte (v. Cass. n.
27494/2024, n. 259/2025) tendono ad escludere l'astratta configurabilità del c.d. fido di fatto sulla base dell'art. 117 TUB. Sulla questione la Corte di Cassazione ha chiarito che
“l'esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”, specificando che “ai fini della individuazione delle rimesse solutorie
e/o ripristinatorie – in mancanza di contratto scritto – il limite dell'affidamento non si può individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto” (v. Cass. n. 27705/2018). La predetta sentenza, nel sancire la necessità che la prova dell'affidamento del conto corrente venga fornita esclusivamente mediante la produzione del documento costitutivo dello stesso e non anche per il tramite di prove indirette, si riferisce a quei rapporti posti in essere in un momento successivo all'entrata in vigore della L. n. 154/1992, seguita dall'art. 117 TUB (1).
17. Alla luce di tali principi, va considerato che il conto corrente n. 700055/17 è stato aperto il 12.11.1993 e ricontrattualizzato il 14.5.2004 (e quindi in epoca successiva agli interventi legislativi sopra citati); analogamente dicasi per il contratto n. 307297/12 del 2.7.2009. Non è quindi sufficiente l'allegazione e l'offerta di dati indiziari indicati dall'appellante ai fini della prova dell'esistenza di un affidamento non formalizzato per iscritto. Né l'affidamento potrebbe essere desunto dalle condizioni economiche previste del contratto di apertura di conto corrente, come risultanti dal documento di sintesi del 2.7.2009 relativo al contratto n.
307297/12 (doc. 2 fasc. app.ta), ove compare l'indicazione del tasso annuo per sconfinamento
(12,75% nominale e 13,373% effettivo) e la CMS (0,99%) entro il limite dell'apertura di credito. Stesso discorso vale per il contratto del 1993 (ove viene indicato il tasso intra ed extra fido) (doc. 4 fasc. app.ta), ricontrattualizzato nel 2004 (doc. 1 fasc. app.ta) ove è indicato il tasso a debito per utilizzi in assenza di apertura di credito (8,378%).
18. Difatti, in tali documenti non risulta indicato l'importo finanziato, elemento di per sé necessario a superare il requisito formale richiesto e fornire quindi la prova di un affidamento voluto dalle parti. Sebbene si rinvenga nella giurisprudenza della Cassazione qualche risalente pronuncia di segno contrario, deve qui ribadirsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contratto di apertura di credito in conto corrente,
(1) Prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 154/1992, il contratto di apertura di credito veniva, infatti, considerato un contratto a forma libera (art. 3).
pagina 8 di 13 in senso proprio (non già, quindi, una qualsiasi generica forma di affidamento bancario), deve indicare l'ammontare della somma messa a disposizione del cliente dalla banca (cfr., da ult.
Cass. n. 11016/2024 (2). La messa a disposizione di tale somma deve essere indicata, in quanto costituisce oggetto di una specifica obbligazione della banca e dunque del contratto.
19. In ogni caso, l'indicazione dell'entità del fido è necessaria al fine proprio di qualificare la rimessa del correntista come non già solutoria, bensì meramente ripristinatoria della provvista
(e dunque non interessata dalla prescrizione dell'azione di ripetizione della stessa quale pagamento indebito), dato che l'esigenza di ripristinare la provvista si pone, appunto, perché quest'ultima è limitata (Cass. n. 16194/2024).
20. Né infine la produzione degli estratti conto scalari (v. motivo n. 5) può ritenersi di per sé sufficiente a fornire la prova di un affidamento. Poiché non è sufficiente l'allegazione e l'offerta di prova di dati presuntivi comprovanti l'esistenza di un affidamento non formalizzato per iscritto, non potrebbero assumere rilevanza gli elementi indiziari ricavabili dai soli estratti conto anche qualora rappresentino sconfinamenti;
questi non sono sufficienti a superare il requisito formale richiesto (seppure attenuato), sia perché non risulta indicata la somma affidata , sia perché si può ritenere che vi sia stata una mera “tolleranza” da parte della banca, lungi dal costituire la prova che il contratto era affidato ab origine. Non è possibile cioè qualificare l'inerzia della banca di fronte a indebiti sconfinamenti come implicita autorizzazione ad un'apertura di credito, perché l'inerzia costituisce piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (v. Cass. n. 10776/2022; n.
7935/2023). Una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati di ordini di pagamento del correntista anche senza immediata provvista, non dimostra in sé la stipulazione di un contratto di apertura di credito in conto corrente.
21. In buona sostanza, poiché non è sufficiente l'allegazione e l'offerta di prova di dati presuntivi comprovanti l'esistenza di un affidamento non espressamente formalizzato per iscritto, la decisione impugnata va sul punto confermata, non essendo fornita la prova da parte dell'appellante dell'affidamento dei contratti, dovendosi configurare quindi le rimesse ritenute illegittime, come “solutorie” con conseguente decorrenza del termine prescrizionale
(2) Così in motivazione: “questa Corte ha sottolineato che (ratione temporis) la prova della esistenza di un contratto di apertura di credito alla data della rimessa, alla quale correlare la natura non solutoria della medesima, poteva essere assolta anche per facta concludentia, nel caso in cui risultasse applicabile la deroga CP_ del requisito della forma scritta prevista nelle disposizioni adottate dal e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 117 del T.u.b. e, anteriormente, ex art. 3 della legge n. 154 del 1992, purché il contratto risultasse essere stato in qualche modo previsto e disciplinato da quello di conto corrente stipulato per iscritto (v. Cass.
Sez. 1 n. 14470-05, Cass. Sez. 1 n. 19941-06); e quindi a condizione che emergesse per lo meno l'ammontare dell'affidamento accordato al correntista.” (Cass. n. 11016/2024).
pagina 9 di 13 decennale dalle date delle singole operazioni.
22. Da quanto precede, consegue l'infondatezza del sesto motivo, con il quale l'appellante si duole della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritti gli interessi ai sensi dell'art. 2948 c.c., secondo l'appellante trattandosi di poste illegittime, la prescrizione degli interessi sarebbe decennale e non quinquennale. La questione è assorbita dalla prescrizione dell'obbligazione principale e dalla sua infondatezza che travolge anche il credito accessorio degli interessi.
23. Passando al primo motivo, l'appellante ritiene nulla la decisione posto che il Tribunale
abbia violato il principio posto dall'art. 112 c.p.c. (ultrapetita); difatti, sebbene la banca avesse eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione per intervenuta prescrizione decennale delle rimesse antecedenti il 15.3.2009 (ovvero antecedenti alla data di notifica della citazione del 15.3.2019), il Giudice di prime cure, rilevata la natura “solutoria” dei versamenti e quindi la decorrenza del termine prescrizionale dalla data delle singole rimesse, al capo 4) ha dichiarato la prescrizione dell'azione riferita alle rimesse effettuate sino al
15.3.2019. Il vizio di ultrapetizione sarebbe peraltro evidente posto che i conti sono stati chiusi nel 2016-2017 e pertanto la sentenza sarebbe censurabile laddove ha statuito la prescrizione riferita delle rimesse comprese fra il 2009 ed il 2017.
24. La censura è infondata, alla luce anche di quanto sin qui esposto.
25. La banca ha eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione per gli “addebiti sui contratti di conto corrente oggetto di causa effettuati sino al 15 marzo 2009” (v. comparsa di costituzione). Sebbene il Tribunale abbia indicato la prescrizione per gli addebiti ante 15 marzo 2019 (non potendosi escludere un mero errore materiale riferito a tale data posto che il
Tribunale fa riferimento ai dieci anni dalla data di introduzione della causa), avuto dal complessivo ragionamento seguito dal giudice, si deve ritenere che questo abbia correttamente accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, stante la natura
“solutoria” delle rimesse. D'altra parte, è evidente che il giudice si è riferito all'eccezione come formulata dalla banca e come emerge dal dispositivo nel quale si legge testualmente
“dichiara l'accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione della domanda attorea proposta dalla convenuta”. Dunque non vi è alcun vizio di ultrapetizione.
26. Né potrebbe emergere un contrasto fra motivazione e dispositivo, posto che "il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza, quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale
e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto dalla statuizione del giudice attraverso
pagina 10 di 13 una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione;
tale vizio non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2,
c.p.c." (Cass. n. 21158/2018).
27. Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta il difetto di motivazione nella decisione del Tribunale di non ammettere la CTU econometrica a causa del suo carattere esplorativo, essendosi limitato a richiamare la propria ordinanza istruttoria del
17.6.2020. L'ammissione dell'indagine peritale sarebbe invece imprescindibile, posto che dalla documentazione contabile scaturirebbe la necessità di un approfondimento tecnico.
28. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate e l'istanza di ammissione di CTU econometrica non può essere accolta neppure in questo grado, atteso il carattere esplorativo della stessa per difetto di specifica allegazione e prova in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta stessa. La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti (Cass. n. 5492/2018). Ora, è pur vero che la Cassazione ha ritenuto assiomatica la qualificazione come “esplorativa” attribuita dal giudice (v. Cass. n. 29057/2023), ma ciò con riferimento all'assenza di un qualsiasi riferimento motivazionale. Invero il Tribunale ha confermato il rigetto della richiesta, al termine di un articolato percorso motivazionale nel quale ha dato conto delle ragioni per le quali ha rilevato che la “non ha dato Parte_3
prova dei propri assunti, limitandosi a richiedere una CTU contabile che avrebbe dovuto sopperire alla carenza documentale stessa”, rendendo quindi superfluo un approfondimento peritale;
a ciò va aggiunto la genericità delle allegazioni così come il quesito proposto.
29. Va ricordato che la CTU non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass. n.
30128/2017). Sussiste un principale onere di allegazione specifica a carico della parte che invoca la CTU. Ciò si traduce nel principio che il correntista, che agisce in ripetizione delle somme, ha un onere di allegazione e specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur dovendo precisare le operazioni, le clausole contrattuali e gli addebiti che ritiene illegittimamente addebitati;
in breve, il correntista che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuto ad allegare in modo specifico non solo il tasso concordato, ma anche quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato ed i criteri di determinazione, nonché gli pagina 11 di 13 esatti periodi di superamento del tasso soglia ed i vari tassi soglia, la natura solutoria della stessa (poiché eseguita su conto scoperto) ovvero la sua natura ripristinatoria (poiché eseguita su conto semplicemente passivo), il calcolo delle diverse rimesse così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta di cui chiede la ripetizione. La CTU non può quindi essere disposta per indagare questioni non prospettate dalle parti, né può accertare i fatti costitutivi della domanda in violazione del principio dispositivo.
30. In sintesi, l'ingresso della CTU nel processo, richiede che comunque la parte che la invoca non si limiti ad allegazioni generiche ed il giudice non può sopperire alla carenza assertiva mediante l'indagine peritale. Il ricorso alla CTU deve avvenire entro limiti rigorosi e presuppone sempre che siano stati forniti dalla parte interessata concreti elementi a sostegno delle richieste non potendo essere utilizzata per compiere indagini - appunto esplorative - dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti.
31. Applicando tali principi alla fattispecie, la Corte condivide la decisione del Tribunale nel ritenere superflua la CTU. L'appellante non ha fornito allegazioni e prova di elementi che erano nella propria disponibilità in virtù dell'onere gravante su di essa, limitandosi ad ipotizzare delle irregolarità nello svolgimento del rapporto, senza specificare ed integrare la propria domanda, senza indicare le specifiche poste indebite, né i periodi in cui gli addebiti sarebbero stati illegittimi. È sufficiente rilevare che in merito agli interessi ultralegali, parte appellante non ha neppure specificato il tasso applicato ed il TSU di riferimento, né quali e quanti addebiti sia stati illegittimamente applicati. Né infine le carenze delle allegazioni potrebbero essere colmate attraverso il rinvio alla perizia di parte, in quanto l'onere di allegazione non può ritenersi sufficientemente soddisfatto neppure con il richiamo al suddetto elaborato peritale. La perizia di parte in atti non assolve al predetto onere di allegazione e prova, ricordando che la perizia di parte “…non ha alcun valore probatorio in quanto semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, non giustifica affatto una
C.T.U. su di essa” (Cass. n. 16552/2015). Gli elementi costitutivi della domanda, difatti, devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva della necessaria specificità e pertanto la richiesta di una CTU non merita accoglimento neppure in questo grado di giudizio. Sotto tale profilo quindi, la sentenza va pienamente condivisa e pertanto la richiesta di una CTU non merita accoglimento neppure in questo grado di giudizio.
32. L'appello in conclusione va rigettato.
33. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la pagina 12 di 13 soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
34. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da averso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Parma n. 1022/2021;
- condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 Controparte_1
per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 28 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1803 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiana Artico (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza San C.F._1
Domenico n. 4 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(già Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv. Fabio Civale (c.f. ) ed LE ME (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via C.F._3
Dante n. 26 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1022/2021 del 22.6.2021, pubblicata il
22.07.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 10.12.2024:
Appellante ): Parte_1
“1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente
pagina 1 di 13 appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1022/2021 emessa dal Tribunale di
Parma, sez. civile, dott. Massimiliano Crudo, nell'ambito del giudizio RG 1120/2019, depositata in cancelleria il 22.07.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Parma, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: in via principale: accertare e dichiarare che sul conto corrente n.
70005517 per le causali di cui in narrativa sono stati illegittimamente addebitati € 19.194,08
a titolo di commissioni di massimo scoperto oltre ad € 3.592,26 quali interessi passivi sulle stesse;
€ 5.155,44 a titolo di commissioni di disponibilità fondi non pattuite ed € 105,13 quali interessi passivi sulle stesse;
€ 11.797,22 a titolo di spese ed oneri non pattuiti, € 55.625,23 a titolo di interessi passivi non dovuti già ricalcolati ex art. 117 TUB. E che pertanto sono stati illegittimamente addebitati per le causali contestate oneri passivi non dovuti per € 91.758,97
o per quella diversa somma, minore o maggiore, risultante dall'istruttoria; Contestualmente accertare e dichiarare che sul c/c n. 30729712 per le causali di cui in narrativa sono stati illegittimamente addebitati oneri passivi per € 8.099,41 quali commissioni di massimo scoperto non dovute;
€ 1.759,44 quali interessi passivi sulle stesse. E che pertanto sono stati illegittimamente addebitati oneri passivi indebiti nella misura di € 9.858,85 o in quella diversa, minore o maggiore, risultante dall'istruttoria; per l'effetto ordinare il ricalcolo dei saldi emarginati con decurtazione degli oneri passivi illegittimamente addebitati e degli interessi passivi mai validamente pattuiti con ricalcolo - per la mancata pattuizione degli interessi ultralegali - secondo il criterio ex art. 117 TUB e con conseguente condanna della banca alla restituzione alla attrice delle somme che risultassero essere state illegittimamente addebitate sui conti emarginati in seguito a detto ricalcolo che si indicano sin da ora nella misura di € 105.315,21 o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dall'istruttoria;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui controparte dovesse produrre in giudizio una qualche valida pattuizione contrattuale delle condizioni economiche del tasso passivo, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti dei conti azionati con annesso apercredito, particolarmente in relazione alle clausole di Commissione di
IM SC e Commissione Disponibilità Fondi post 2009 e di Gestione Pt_2 nonché della relativa capitalizzazione, e, per l'effetto, depurarne i conti ricalcolandone il saldo senza applicazione di capitalizzazione alcuna, quantificando gli importi indebitamente applicati per i titoli censurati nella somma di € 37.865,76 o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dall'istruttoria con conseguente condanna della banca alla restituzione alla attrice di suddetta somma nella misura così indicata o in quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria; in entrambi i casi con vittoria di spese di giudizio, in particolare nella seconda ipotesi della minore somma richiesta in via subordinata in ragione della formulata richiesta formalizzata alla controparte di ricevere copia della documentazione contrattuale”;
- In via istruttoria: si chiede ammettersi CTU tecnico contabile come già richiesta in primo grado ed ivi non ammessa, avente ad oggetto i seguenti quesiti: “Con riferimento ai rapporti di conto corrente con apertura di credito nn. 7005517 e 30729712, accertato e quantificato
l'ammontare complessivo delle competenze illegittimamente addebitate secondo le causali di cui agli atti a titolo di interessi passivi, c.m.s. e commissioni di disponibilità fondi, di
pagina 2 di 13 Gestione Sconfini ed Istruttoria Veloce e relativa capitalizzazione trimestrale e di tutte le voci illegittimamente addebitate per le ragioni di cui è causa;
rideterminato, per l'effetto, il saldo dei conti emarginati, esprimere la somma che, per l'effetto di tali ricalcoli, la convenuta è tenuta a restituire alla società attrice”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis dell'appello proposto dall'appellante per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto confermare la sentenza n. 1022 emessa dal Tribunale di Parma nel procedimento RG n. 1120/2019 in data 22 giugno 2021, pubblicata in data 22 luglio 2021 e notificata dalla in data 26 luglio 2021; CP_3
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
- rigettare le domande tutte formulate nei confronti della CP_3
IN OGNI CASO
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, accogliere le domande già proposte dalla nel giudizio di primo grado e di Parte_1 CP_3 seguito riproposte:
“IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo d'ufficio la memoria avversaria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. avversaria per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sui contratti di conto corrente oggetto di causa effettuati sino al 15 marzo 2009, per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 e 2946 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale adito intendesse accogliere la domanda avanzata da controparte, la Banca chiede l'applicazione, tempo per tempo, dei criteri sostitutivi legali di cui all'art. 117, comma 7, del TUB;
IN VIA ISTRUTTORIA
- per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, ammettere istanza di verificazione ex art.
217 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, ammettere consulenza tecnica d'ufficio
pagina 3 di 13 grafologica ex art. 217 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di conto corrente n. 70005517, da ultimo oggetto di ri- contrattualizzazione in data 14 maggio 2004 (cfr. doc. 1), al contratto di conto corrente n.
30729712 (cfr. doc. 2);
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa.
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del relativo D.M. 55/2014.”
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui o correntista) Parte_3 Parte_3
con atto di citazione del 15.3.2019, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma la da qui banca) esponendo: Controparte_1
- l'attrice aveva intrattenuto con la convenuta due rapporti di conto corrente (nn.
700055/17 e 30729712) di cui il primo acceso nel 1993 e ricontrattualizzato il 14.5.2004 ed il secondo acceso il 2.7.2009;
- i conti erano stati estinti rispettivamente il n. 70005517 il 28.2.2017 ed il n. 30729712 il 11.1.2016;
- a seguito di analisi dei conti, erano emerse irregolarità degli oneri passivi addebitati ed in particolare:
• sul c/c n. 70005517 erano stati addebitati € 91.758,97, di cui € 19.194,08 per
Commissioni di IM SC (CMS) non dovute ed € 3.592,26 di interessi passivi sulle stesse, € 5.115,44 per Commissioni Disponibilità Fondi (CDF) non pattuite ed € 105,13 per interessi passivi sulle stesse, oltre ad € 11.797,22 per spese non pattuite, € 55.652,23 per interessi passivi non dovuti;
• sul c/c n. 30729712 erano stati addebitati illegittimamente oneri passivi per €
9.858,85 di cui € 8.099 per CMS non dovute ed € 1.759,44 per interessi passivi sulle stesse.
L'attrice concludeva chiedendo il ricalcolo dei saldi di conto corrente per oneri ed interessi non pattuiti e la condanna della banca al pagamento di € 105.315,21.
2. La già Controparte_1 Controparte_4
si costituiva in giudizio, esponendo:
[...]
- l'azione di ripetizione dell'indebito era prescritta con riguardo a tutti gli addebiti sui conti correnti n. 30729712 e n. 70005517 effettuati sino al 15.3.2009 essendo trascorsi dieci anni dall'esecuzione delle operazioni rispetto alla data di notifica della citazione
(15.3.2019), trattandosi di rimesse “solutorie” in difetto di prova dell'apertura di credito pagina 4 di 13 sui conti correnti, il cui termine di prescrizione decennale decorre dalla data della singola operazione;
- anche la domanda sugli interessi era prescritta per intervenuta prescrizione quinquennale sino al 15.3.2014, essendo trascorsi più di cinque anni alla data di notifica della citazione (15.3.2019);
- nessuna prova era fornita in merito a oneri e interessi non pattuiti;
- nei contratti erano indicati interessi, condizioni, commissioni, oneri e spese applicate e comunque le CMS e CDF erano legittime.
La banca concludeva per il rigetto della domanda attrice.
3. Il legale rappresentante dell'attrice disconosceva le firme apposte sui contratti e pertanto veniva disposta CTU grafologica che tuttavia confermava l'autenticità delle sottoscrizioni.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Parma con sentenza n. 1022/2021, rigettava la domanda attrice, accogliendo l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello la società . Parte_3
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. All'udienza del 10.12.2024, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La Corte ritiene di dover esaminare il gravame seguendo un ordine diverso da quello dei motivi indicati in appello.
9. Con il quarto motivo di appello, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il
Tribunale ha ritenuto “solutorie” le rimesse sul conto corrente, in quanto l'attrice non ha dimostrato l'esistenza dell'affidamento (e conseguentemente ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione ordinaria sollevata dalla banca con decorrenza dalle date delle singole operazioni). Secondo l'appellante, l'esistenza dell'affidamento o comunque del c.d. “fido di fatto” - presupposto necessario per ritenere come “ripristinatorie” le rimesse sul conto corrente – sarebbe consentita al correntista anche attraverso elementi di natura indiziaria;
in particolare, assumerebbe rilevanza quanto emerge in Centrale Rischi, dove risulterebbero accordate linee di credito alla in base alle indicazioni fornite dalla stessa banca. Parte_4
Il “fido di fatto” risulterebbe anche dagli estratti conto ovvero dalla dicitura di una serie di indicatori come la commissione di affidamento, CMS entro fido ed extra fido ecc. Pertanto, vi pagina 5 di 13 sarebbero indizi univoci e concordanti per ritenere provato l'affidamento su entrambi i conti correnti. L'affidamento sarebbe infine riscontrabile per il contratto di apertura di conto corrente n. 30729712 del 2.7.2009 nel documento di sintesi, ove a pag. 5 si riporta la dicitura
“apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria”, prevedendo le condizioni economiche del fido (pag. 2). Di conseguenza l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, dovendosi ritenere ripristinatorie le relative rimesse successive (almeno dal 2.7.2009), decorrendo il termine dalla chiusura del conto corrente. Con il quinto motivo di gravame,
l'appellante si duole della decisione impugnata in punto di prova dell'affidamento in assenza di contratto scritto;
l'appellante ritiene che – trattandosi di nullità di protezione a favore del cliente – non potrebbe essere preclusa la prova dell'affidamento con elementi probatori diversi dal contratto scritto.
10. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione logico- giuridica, sono infondati.
11. La Corte ricorda che, anche ai fini del riparto dei rispettivi oneri probatori, ove la banca sia convenuta in giudizio, l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, diversamente a seconda che si tratti di versamenti “ripristinatori” della provvista o di rimesse “solutorie”. Per le rimesse “solutorie”
(in quanto determinano uno spostamento patrimoniale a favore della banca) il dies a quo prescrizionale coincide con l'annotazione dell'addebito in conto;
per le rimesse
“ripristinatorie” il dies a quo coincide con la chiusura del rapporto di conto corrente. Da qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista in quanto solo le prime possono considerarsi pagamenti ex art. 2033 c.c..
12. La rimessa ha funzione “solutoria” se effettuata in un momento in cui, trattandosi di conto corrente non assistito da apertura di credito, il saldo è negativo (c.d. scoperto) oppure, trattandosi di conto assistito da apertura di credito (c.d. conto affidato), il saldo debitorio è eccedente l'affidamento concesso (c.d. sconfinamento del fido). Se il correntista, nel corso del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti (solutori), tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. La rimessa ha invece funzione
“ripristinatoria” della provvista se effettuata a favore di un conto "affidato". In tale ipotesi, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di pagina 6 di 13 una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (v. Cass. SS.UU. n. 24418/2010; n. 24051/2019; n. 20445/2023; n.
4214/2024; n. 12944/2024). Difatti, non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
13. Dunque, assume un ruolo essenziale e prioritario l'accertamento dell'esistenza, o non, di una apertura di credito ai fini del decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. Sul piano probatori, poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio dei versamenti, e non meramente ripristinatorio, essa sussiste sempre in mancanza di prova di un'apertura di credito con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria relativa a dette rimesse (v. Cass. n.
10026/2023). Spetta dunque al cliente la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito e della natura ripristinatoria delle rimesse, che permetta cioè di qualificare i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, quindi, differire l'inizio del decorso del termine prescrizionale alla data di estinzione del conto (v. per tutte Cass. n.
2660/2019). Se il correntista agisce senza allegare l'esistenza di una apertura di credito, la banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non sarà tenuta a dedurre e dimostrare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927/2019, n. 19812/2022,
n. 10026/2023). Ove, invece, il correntista, fin dall'origine alleghi l'esistenza di quel contratto spetta a lui di darne la relativa dimostrazione.
14. Fatte queste premesse e venendo alla fattispecie, l'appellante ritiene che le rimesse effettuate nel corso del rapporto siano da considerarsi “ripristinatorie”, avendo fornito la prova dell'apertura di credito attraverso prove indirette ovvero con la produzione degli estratti conto dai quali emergerebbe l'affidamento concesso dalla banca (c.d. “fido di fatto”) o comunque da altri elementi indiziari, quali le risultanze della Centrale Rischi.
15. Orbene, la possibilità di provare la stipula di un contratto di apertura di credito per fatti concludenti o presunzioni è ritenuta possibile dalla giurisprudenza della Cassazione solo per i contratti anteriori alla L. n. 154/1992 (v. Cass. n. 17090/2008), in quanto nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della predetta legge, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione di un contratto di apertura di credito "per facta concludentia", sulla base cioè del comportamento rilevante della banca.
pagina 7 di 13 16. Sebbene una qualche apertura si è recentemente manifestata nella giurisprudenza (v.
Cass. n. 2338/2024), le prevalenti e più recenti decisioni della Suprema Corte (v. Cass. n.
27494/2024, n. 259/2025) tendono ad escludere l'astratta configurabilità del c.d. fido di fatto sulla base dell'art. 117 TUB. Sulla questione la Corte di Cassazione ha chiarito che
“l'esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”, specificando che “ai fini della individuazione delle rimesse solutorie
e/o ripristinatorie – in mancanza di contratto scritto – il limite dell'affidamento non si può individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto” (v. Cass. n. 27705/2018). La predetta sentenza, nel sancire la necessità che la prova dell'affidamento del conto corrente venga fornita esclusivamente mediante la produzione del documento costitutivo dello stesso e non anche per il tramite di prove indirette, si riferisce a quei rapporti posti in essere in un momento successivo all'entrata in vigore della L. n. 154/1992, seguita dall'art. 117 TUB (1).
17. Alla luce di tali principi, va considerato che il conto corrente n. 700055/17 è stato aperto il 12.11.1993 e ricontrattualizzato il 14.5.2004 (e quindi in epoca successiva agli interventi legislativi sopra citati); analogamente dicasi per il contratto n. 307297/12 del 2.7.2009. Non è quindi sufficiente l'allegazione e l'offerta di dati indiziari indicati dall'appellante ai fini della prova dell'esistenza di un affidamento non formalizzato per iscritto. Né l'affidamento potrebbe essere desunto dalle condizioni economiche previste del contratto di apertura di conto corrente, come risultanti dal documento di sintesi del 2.7.2009 relativo al contratto n.
307297/12 (doc. 2 fasc. app.ta), ove compare l'indicazione del tasso annuo per sconfinamento
(12,75% nominale e 13,373% effettivo) e la CMS (0,99%) entro il limite dell'apertura di credito. Stesso discorso vale per il contratto del 1993 (ove viene indicato il tasso intra ed extra fido) (doc. 4 fasc. app.ta), ricontrattualizzato nel 2004 (doc. 1 fasc. app.ta) ove è indicato il tasso a debito per utilizzi in assenza di apertura di credito (8,378%).
18. Difatti, in tali documenti non risulta indicato l'importo finanziato, elemento di per sé necessario a superare il requisito formale richiesto e fornire quindi la prova di un affidamento voluto dalle parti. Sebbene si rinvenga nella giurisprudenza della Cassazione qualche risalente pronuncia di segno contrario, deve qui ribadirsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contratto di apertura di credito in conto corrente,
(1) Prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 154/1992, il contratto di apertura di credito veniva, infatti, considerato un contratto a forma libera (art. 3).
pagina 8 di 13 in senso proprio (non già, quindi, una qualsiasi generica forma di affidamento bancario), deve indicare l'ammontare della somma messa a disposizione del cliente dalla banca (cfr., da ult.
Cass. n. 11016/2024 (2). La messa a disposizione di tale somma deve essere indicata, in quanto costituisce oggetto di una specifica obbligazione della banca e dunque del contratto.
19. In ogni caso, l'indicazione dell'entità del fido è necessaria al fine proprio di qualificare la rimessa del correntista come non già solutoria, bensì meramente ripristinatoria della provvista
(e dunque non interessata dalla prescrizione dell'azione di ripetizione della stessa quale pagamento indebito), dato che l'esigenza di ripristinare la provvista si pone, appunto, perché quest'ultima è limitata (Cass. n. 16194/2024).
20. Né infine la produzione degli estratti conto scalari (v. motivo n. 5) può ritenersi di per sé sufficiente a fornire la prova di un affidamento. Poiché non è sufficiente l'allegazione e l'offerta di prova di dati presuntivi comprovanti l'esistenza di un affidamento non formalizzato per iscritto, non potrebbero assumere rilevanza gli elementi indiziari ricavabili dai soli estratti conto anche qualora rappresentino sconfinamenti;
questi non sono sufficienti a superare il requisito formale richiesto (seppure attenuato), sia perché non risulta indicata la somma affidata , sia perché si può ritenere che vi sia stata una mera “tolleranza” da parte della banca, lungi dal costituire la prova che il contratto era affidato ab origine. Non è possibile cioè qualificare l'inerzia della banca di fronte a indebiti sconfinamenti come implicita autorizzazione ad un'apertura di credito, perché l'inerzia costituisce piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (v. Cass. n. 10776/2022; n.
7935/2023). Una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati di ordini di pagamento del correntista anche senza immediata provvista, non dimostra in sé la stipulazione di un contratto di apertura di credito in conto corrente.
21. In buona sostanza, poiché non è sufficiente l'allegazione e l'offerta di prova di dati presuntivi comprovanti l'esistenza di un affidamento non espressamente formalizzato per iscritto, la decisione impugnata va sul punto confermata, non essendo fornita la prova da parte dell'appellante dell'affidamento dei contratti, dovendosi configurare quindi le rimesse ritenute illegittime, come “solutorie” con conseguente decorrenza del termine prescrizionale
(2) Così in motivazione: “questa Corte ha sottolineato che (ratione temporis) la prova della esistenza di un contratto di apertura di credito alla data della rimessa, alla quale correlare la natura non solutoria della medesima, poteva essere assolta anche per facta concludentia, nel caso in cui risultasse applicabile la deroga CP_ del requisito della forma scritta prevista nelle disposizioni adottate dal e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 117 del T.u.b. e, anteriormente, ex art. 3 della legge n. 154 del 1992, purché il contratto risultasse essere stato in qualche modo previsto e disciplinato da quello di conto corrente stipulato per iscritto (v. Cass.
Sez. 1 n. 14470-05, Cass. Sez. 1 n. 19941-06); e quindi a condizione che emergesse per lo meno l'ammontare dell'affidamento accordato al correntista.” (Cass. n. 11016/2024).
pagina 9 di 13 decennale dalle date delle singole operazioni.
22. Da quanto precede, consegue l'infondatezza del sesto motivo, con il quale l'appellante si duole della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritti gli interessi ai sensi dell'art. 2948 c.c., secondo l'appellante trattandosi di poste illegittime, la prescrizione degli interessi sarebbe decennale e non quinquennale. La questione è assorbita dalla prescrizione dell'obbligazione principale e dalla sua infondatezza che travolge anche il credito accessorio degli interessi.
23. Passando al primo motivo, l'appellante ritiene nulla la decisione posto che il Tribunale
abbia violato il principio posto dall'art. 112 c.p.c. (ultrapetita); difatti, sebbene la banca avesse eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione per intervenuta prescrizione decennale delle rimesse antecedenti il 15.3.2009 (ovvero antecedenti alla data di notifica della citazione del 15.3.2019), il Giudice di prime cure, rilevata la natura “solutoria” dei versamenti e quindi la decorrenza del termine prescrizionale dalla data delle singole rimesse, al capo 4) ha dichiarato la prescrizione dell'azione riferita alle rimesse effettuate sino al
15.3.2019. Il vizio di ultrapetizione sarebbe peraltro evidente posto che i conti sono stati chiusi nel 2016-2017 e pertanto la sentenza sarebbe censurabile laddove ha statuito la prescrizione riferita delle rimesse comprese fra il 2009 ed il 2017.
24. La censura è infondata, alla luce anche di quanto sin qui esposto.
25. La banca ha eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione per gli “addebiti sui contratti di conto corrente oggetto di causa effettuati sino al 15 marzo 2009” (v. comparsa di costituzione). Sebbene il Tribunale abbia indicato la prescrizione per gli addebiti ante 15 marzo 2019 (non potendosi escludere un mero errore materiale riferito a tale data posto che il
Tribunale fa riferimento ai dieci anni dalla data di introduzione della causa), avuto dal complessivo ragionamento seguito dal giudice, si deve ritenere che questo abbia correttamente accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, stante la natura
“solutoria” delle rimesse. D'altra parte, è evidente che il giudice si è riferito all'eccezione come formulata dalla banca e come emerge dal dispositivo nel quale si legge testualmente
“dichiara l'accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione della domanda attorea proposta dalla convenuta”. Dunque non vi è alcun vizio di ultrapetizione.
26. Né potrebbe emergere un contrasto fra motivazione e dispositivo, posto che "il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza, quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale
e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto dalla statuizione del giudice attraverso
pagina 10 di 13 una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione;
tale vizio non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2,
c.p.c." (Cass. n. 21158/2018).
27. Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta il difetto di motivazione nella decisione del Tribunale di non ammettere la CTU econometrica a causa del suo carattere esplorativo, essendosi limitato a richiamare la propria ordinanza istruttoria del
17.6.2020. L'ammissione dell'indagine peritale sarebbe invece imprescindibile, posto che dalla documentazione contabile scaturirebbe la necessità di un approfondimento tecnico.
28. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate e l'istanza di ammissione di CTU econometrica non può essere accolta neppure in questo grado, atteso il carattere esplorativo della stessa per difetto di specifica allegazione e prova in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta stessa. La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti (Cass. n. 5492/2018). Ora, è pur vero che la Cassazione ha ritenuto assiomatica la qualificazione come “esplorativa” attribuita dal giudice (v. Cass. n. 29057/2023), ma ciò con riferimento all'assenza di un qualsiasi riferimento motivazionale. Invero il Tribunale ha confermato il rigetto della richiesta, al termine di un articolato percorso motivazionale nel quale ha dato conto delle ragioni per le quali ha rilevato che la “non ha dato Parte_3
prova dei propri assunti, limitandosi a richiedere una CTU contabile che avrebbe dovuto sopperire alla carenza documentale stessa”, rendendo quindi superfluo un approfondimento peritale;
a ciò va aggiunto la genericità delle allegazioni così come il quesito proposto.
29. Va ricordato che la CTU non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass. n.
30128/2017). Sussiste un principale onere di allegazione specifica a carico della parte che invoca la CTU. Ciò si traduce nel principio che il correntista, che agisce in ripetizione delle somme, ha un onere di allegazione e specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur dovendo precisare le operazioni, le clausole contrattuali e gli addebiti che ritiene illegittimamente addebitati;
in breve, il correntista che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuto ad allegare in modo specifico non solo il tasso concordato, ma anche quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato ed i criteri di determinazione, nonché gli pagina 11 di 13 esatti periodi di superamento del tasso soglia ed i vari tassi soglia, la natura solutoria della stessa (poiché eseguita su conto scoperto) ovvero la sua natura ripristinatoria (poiché eseguita su conto semplicemente passivo), il calcolo delle diverse rimesse così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta di cui chiede la ripetizione. La CTU non può quindi essere disposta per indagare questioni non prospettate dalle parti, né può accertare i fatti costitutivi della domanda in violazione del principio dispositivo.
30. In sintesi, l'ingresso della CTU nel processo, richiede che comunque la parte che la invoca non si limiti ad allegazioni generiche ed il giudice non può sopperire alla carenza assertiva mediante l'indagine peritale. Il ricorso alla CTU deve avvenire entro limiti rigorosi e presuppone sempre che siano stati forniti dalla parte interessata concreti elementi a sostegno delle richieste non potendo essere utilizzata per compiere indagini - appunto esplorative - dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti.
31. Applicando tali principi alla fattispecie, la Corte condivide la decisione del Tribunale nel ritenere superflua la CTU. L'appellante non ha fornito allegazioni e prova di elementi che erano nella propria disponibilità in virtù dell'onere gravante su di essa, limitandosi ad ipotizzare delle irregolarità nello svolgimento del rapporto, senza specificare ed integrare la propria domanda, senza indicare le specifiche poste indebite, né i periodi in cui gli addebiti sarebbero stati illegittimi. È sufficiente rilevare che in merito agli interessi ultralegali, parte appellante non ha neppure specificato il tasso applicato ed il TSU di riferimento, né quali e quanti addebiti sia stati illegittimamente applicati. Né infine le carenze delle allegazioni potrebbero essere colmate attraverso il rinvio alla perizia di parte, in quanto l'onere di allegazione non può ritenersi sufficientemente soddisfatto neppure con il richiamo al suddetto elaborato peritale. La perizia di parte in atti non assolve al predetto onere di allegazione e prova, ricordando che la perizia di parte “…non ha alcun valore probatorio in quanto semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, non giustifica affatto una
C.T.U. su di essa” (Cass. n. 16552/2015). Gli elementi costitutivi della domanda, difatti, devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva della necessaria specificità e pertanto la richiesta di una CTU non merita accoglimento neppure in questo grado di giudizio. Sotto tale profilo quindi, la sentenza va pienamente condivisa e pertanto la richiesta di una CTU non merita accoglimento neppure in questo grado di giudizio.
32. L'appello in conclusione va rigettato.
33. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la pagina 12 di 13 soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
34. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da averso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Parma n. 1022/2021;
- condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 Controparte_1
per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 28 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 13 di 13