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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 9661/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 25.06.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice è comparso l'avv. Agata Bisogno;
- per parte convenuta è comparso l'avv. Pasquale Elia;
- per la Zurich è comparso l'avv. Monica Garofalo per delega dell'avv. Caiafa.
E' presente per la pratica forense il dott. . Persona_1
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
L'avv. Bisogno si riporta alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta e insiste per l'accoglimento della domanda con liquidazione delle spese a discrezione del Tribunale;
in subordine chiede termine per deposito di note.
L'avv. Elia si riporta alle argomentazioni e alle conclusioni in atti e insiste per il rigetto della domanda.
L'avv. Garofalo si riporta alle argomentazioni e alle conclusioni in atti ribadendo in particolare la criticità della prova e insiste per il rigetto della domanda.
L'avv. Bisogno insiste replica e insiste per l'accoglimento delle conclusioni in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N. R.G. 9961/2020
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 25/06/2025, nella causa iscritta al n.9661/2020 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, avente ad oggetto il risarcimento danni da sinistro e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nella qualità di genitori di (c.f. C.F._2 Persona_2
); rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, C.F._3 dall'Avv. Agata Bisogno e con il predetto difensore elettivamente domiciliati presso lo Studio legale sito in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Giosuè Carducci n.38;
ATTORI
E
, in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasquale Elia, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in San Cipriano Picentino (SA) alla Via Pozzilli n. 7;
CONVENUTO
Nonchè
2 (P. IVA , rappresentata e difesa in Controparte_2 P.IVA_1 virtù di procura rilasciata in calce all'atto di chiamata in causa, dall'Avv. Domenico Caiafa e con questi elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Ersilio Castelluccio n. 24;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura a verbale della motivazione e del dispositivo
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri e , nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori di , convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Persona_2
Salerno, il , esponendo: Controparte_1
- che, il giorno 14.07.2018 alle ore 22.00 circa, , mentre percorreva la strada Persona_2 lungo via Cupa dell'Antica, cadeva al suolo a causa della presenza di una buca presente tra il marciapiede ed il manto stradale;
- che l'insidia non era visibile in quanto iniziava dalla fine del marciapiedi, rotto ed incompleto;
-che, a seguito della caduta, l'attore veniva trasportato d'urgenza in Ambulanza presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, ove veniva diagnosticata “ferita lacero – contusa al quinto dito della mano destra”; seguiva dimissione con prognosi di numero dieci giorni lavorativi con relativa terapia;
- che in seguito, il minore si sottoponeva a visita medico legale, ove veniva accertato un danno biologico permanete del 3%, oltre ad un'invalidità temporanea totale e parziale con I.T.T. pari a giorni 10 al 100% ed una I.T.P. pari a giorni 30 al 50%.
Evidenziavano che, nonostante le diverse messe in mora con PEC del 14/09/2018, PEC del
21/11/2018 e PEC del 05/11/2019, tutte indirizzate al , quale Controparte_1 responsabile della manutenzione del tratto stradale, non era stato possibile addivenire ad una bonaria composizione della vertenza.
1.2.Pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Dichiarare il convenuto
[...]
responsabile delle lesioni patite dal minore , nato Controparte_1 Persona_2
a Salerno il 10.03.2003 (cf ), per non aver curato con la dovuta diligenza C.F._3 la manutenzione del manto stradale di via Cupa dell'Antica, frazione di Filetta, e per non aver eliminato le insidie presenti sullo stesso;
- Condannare il convenuto Controparte_1
in persona del Sindaco pt, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nella qualità
[...]
3 di genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne per le lesioni personali Persona_2 da quest'ultimo patite in occasione dei fatti per cui è causa, per danno morale, biologico, esistenziale e patrimoniale nonché per l'invalidità temporanea totale e parziale e per quella permanente residuata allo stesso e per ogni altra e qualsiasi voce di danno ritenuta dovuta da codesto Ill.mo Giudice mediante pagamento in favore degli attori nella qualità, della somma sin
d'ora quantificata in €uro 5.646,45 (Eurocinquemilaseicentoquarantasei/45) o di quella somma maggiore o minore meglio vista che l'Ill.mo Giudicante vorrà di giustizia liquidare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del sinistro a quello del suo effettivo soddisfo;
- Condannare il convenuto in persona Controparte_1 del Sindaco pt, al pagamento delle spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, CNAP ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il che, in via Controparte_1 preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa considerazione Zurich Insurance PLC, stante la sottoscrizione di rituale polizza avente n.
Z076344.
2.1. Contestava, nel merito, tutto quanto dedotto da parte attrice, sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del danneggiato.
In particolare, deduceva:
- che in corrispondenza del luogo del sinistro, nell'area prospicente la Chiesa Madre, l'impianto di luce pubblica risultava pienamente adeguato;
- che lo stato ammalorato del luogo della caduta, unitamente alla presenza di illuminazione, escludevano l'imprevidibilità soggettiva dell'evento invocata da parte attrice;
- che pertanto il aveva tenuto un comportamento negligente o comunque imprudente Per_2 idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito.
2.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., voglia: - in via preliminare
e previo differimento della prima udienza di comparizione delle parti ex art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa del terzo, Zurich Insurance PLC, con sede in Milano alla Via
B. Crespi n. 23 - in via principale e di merito rigettare la domanda di risarcimento proposta perché infondata, con vittoria di spese e compenso di causa in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- in via subordinata e di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta, condannare la Zurich Insurance PLC al risarcimento del danno reclamato, con manleva del da qualsiasi responsabilità”. Controparte_1
4 3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di risposta si costituiva la
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva la mancata denuncia Controparte_2 del sinistro da parte del Comune assicurato nei termini di legge, oltre alla mancata trasmissione dell'atto introduttivo necessaria al fine di consentire alla compagnia la gestione della lite in via stragiudiziale.
In conseguenza di ciò chiedeva la riduzione dell'indennità e comunque l'applicazione della franchigia pattuita in euro 5.000,00. Nel merito eccepiva l'infondatezza delle pretese attoree e ne chiedeva il rigetto.
3.1. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Reiectis contrariis e tutt'altro impugnando, voglia l'adito Tribunale di Salerno dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda attrice e, per l'effetto, rigettarla anche ai sensi dell'art. 1227 II co. c.c. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, voglia contenerla nei limiti del giusto e del dovuto in applicazione dell'art. 1227 I co. c.c.. Voglia, sempre in via subordinata, in caso di malaugurato accoglimento seppur parziale della domanda di garanzia, condannare il assicurato, chiamante in causa, al pregiudizio derivante dal suo comportamento CP_1 omissivo n relazione alla mancata denuncia di sinistro e alla violazione del patto di gestione della lite. Voglia, sempre in subordine e nel malaugurato caso di accoglimento della domanda di garanzia, contenere l'eventuale condanna a rivalere l'ente assicurato nei limiti contrattuali e, precisamente, detraendo dalla eventuale condanna a rivalere il comune assicurato la somma di
€ 5.000,00 stante la franchigia presente in polizza, il cui importo resta ad esclusivo carico del
. Con tutte le conseguenziali declaratorie di Legge e con Controparte_1 vittoria delle spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”
4. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 25/06/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
***
1.Preliminarmente, appare opportuno qualificare la domanda come istanza risarcitoria ex art. 2051 c.c.; tanto in ragione della prospettata violazione, ad opera del convenuto, del CP_1 dovere di manutenzione e custodia degli spazi pubblici.
Sul punto giova premettere che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. ritiene necessaria, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa,
5 tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n. 11016/2011).
1.2. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
2. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.. In tal caso, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n. 12821/15, n. 15383/06).
2.1. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
3. Venendo al caso di specie, l'istruttoria documentale e orale espletata ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini sostanzialmente conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.1. Può ritenersi accertato che, in data 14.07.2018, alle ore 22.00 circa, , Persona_2 mentre camminava lungo via Cupa dell'Antica, nel Comune di , a causa Controparte_1 di una disconnessione del manto stradale posta a ridosso del marciapiede, cadeva rovinosamente in terra.
6 3.2. Si rimanda, in primo luogo, alle deposizioni testimoniali rese da e ST
, indifferenti, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di Testimone_2 dubitare.
Entrambi i testi hanno confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di una disconnessione a ridosso della fine del marciapiede difficilmente visibile per la presenza di un lampione con luce gialla non adeguato.
ha così descritto la dinamica: “all'epoca dei fatti mi trovavo a in ST CP_1 compagnia di , un amico, erano circa le 22 ed eravamo al Bar Cioffi per Parte_3 prendere un gelato;
recatici presso l'auto, parcheggiata nei pressi della Chiesta, nel mentre fumavamo una sigaretta, notammo un ragazzo, che poi ho appreso essere Persona_2 cadere in terra alla fine del marciapiede mentre, camminando da solo, stava raggiungendo un gruppetto di amici. Riconosco le foto come allegate nella produzione di parte attrice, in cui è visibile il marciapiedi e la disconnessione in cui cadde il ragazzo. Noi ci trovavamo a circa 4 o
5 metri appoggiati all'auto, e preciso che la strada è in discesa e con scarsa visibilità, stante un unico lampione con luce gialla, sicché l'illuminazione era scarsa…. ho visto il ragazzo cadere in terra scendendo dal marciapiede, oltre ad aver notato la sconnessione ivi presente”.
Il teste ha così descritto la dinamica: “Mentre io e il mio amico stavamo Testimone_2 parlando ho visto un gruppo di ragazzi e più distante altro ragazzo che camminava a passo veloce quando all'improvviso questo è caduto scendendo dal marciapiede, inciampando in una buca presente proprio al di sotto del marciapiede. Riconosco le foto come prodotte da parte attrice in cui è visibile la buca dove è caduto. Preciso che il luogo era poco illuminato in quanto il palo della luce era posto a distanza. Unitamente al mio amico ci siamo avvicinati in quanto il ragazzino piangeva e lo abbiamo visto con la mano insanguinata… Il lampione presente emanava una luce fioca”
Entrambi i testi hanno confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione e raffigurato dalle foto loro mostrate, ribadendo che la zona si presentava poco illuminata.
4. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti, si evince la presenza di una disconnessione di medie-grandi dimensioni, certamente insidiosa in quanto posta a ridosso della discesa del marciapiede e non facilmente visibile poiché distante dall'illuminazione pubblica, posta ad almeno 6-7 metri dal luogo del sinistro.
La presenza di pali della luce in lontananza (dunque certamente non idonei ad illuminare la zona soprattutto a tarda sera ore 22.00) emerge chiaramente dalla documentazione fotografica in atti;
ed è stata confermata non solo dai testi di parte attrice ma anche del teste di parte convenuta.
7 Difatti, il teste così ha dichiarato: “d'occhio, dalle foto, mi sembra che il palo Testimone_3 dell'illuminazione è posto a circa 6 o 7 metri dalla fine del marciapiede”.
Inoltre, dal materiale fotografico si evince che il dissesto della pavimentazione cromaticamente si confondeva con il resto del manto stradale in quanto di colore e materiale simile al resto dell'asfalto presente sul manto stradale.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro ore 22.00, non consentivano una piena visibilità della strada al sig. . Persona_2
E' noto, con particolare riguardo alla cd. buca stradale, che le dimensioni e gli aspetti cromatici della stessa possono contribuire unitamente alle condizioni di tempo e luogo di verificazione del sinistro, a rendere poco visibile e non prevedibile la situazione di pericolo: tanto più la buca è di un colore analogo rispetto al manto stradale e la zona teatro del sinistro poco illuminata, tanto più lo stato di dissesto non sarà visibile e la situazione di pericolo non evitabile con ordinarie cautele.
5. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta da parte attrice a conferma delle lesioni subite proprio a seguito della caduta (riconducibilità eziologia).
6. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che Persona_2
è effettivamente caduto mentre si accingeva a scendere dal marciapiede in un tratto di strada comunale: nello specifico, cadeva a causa di un dissesto reso insidioso dalla sua particolare conformazione e posizione – a ridosso del marciapiede– e dallo stato dei luoghi (la buca si presentava cromaticamente simile al resto della pavimentazione, in zona non ben illuminata).
Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il CP_1
, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica
[...] Controparte_1 situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attore non sarebbe caduta).
8 La domanda andrebbe del resto accolta anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo emersi i tratti dell'evidente insidia, difficilmente percepibile.
6.1 La detta presunzione che fonda la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., come già detto, potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
6.2. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_3 rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione - corrente lungo il centro abitato - avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
L'assenza di segnalazioni e la presenza di una scarsa illuminazione pubblica ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione.
Quindi, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, della condotta “normale” dell'attore, non connotata da imprevedibilità né imprevenibilità, ritenuta fornita la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, deve ritenersi la sussistenza della responsabilità del ai sensi dell'art.2051 c.c.. Controparte_1
7. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato quello connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott. - con motivazione Persona_3 sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 252,66.
7.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “una ferita lacero-contusa al V dito della mano destra” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Il danno biologico è stato valutato dal CTU in 1,5 punti percentuali.
9 Alla luce degli esiti dell'istruttoria espletata nonché documentazione medica e dell'entità modesta delle lesioni, per tipologia e natura, si stima equa una riduzione del danno biologico a 1 punto percentuale.
Restano invariati i giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (10 giorni), e quelli di invalidità temporanea parziale al 50% (gg 30), così come correttamente individuati dal dott. Per_3
nella relazione tecnica allegata agli atti.
[...]
7.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (15 anni) avremo pertanto:
-Età del danneggiato alla data del sinistro 15 anni
-Percentuale di invalidità permanente 1%
-Punto danno biologico € 1.393,28
-Punto base I.T.T. € 115,00
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
-Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
- Danno non patrimoniale risarcibile € 1.296,00
- Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
-Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
10 -Totale danno biologico temporaneo € 2.587,50
- Totale generale: € 3.883,50
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 4.136,16 (3.883,50 + 252,66).
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
8. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della Controparte_1 somma di euro 4.136,16 in favore e nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2
, oltre interessi da calcolarsi come sopra. Persona_2
9. Deve essere esaminata, a questo punto, la domanda di manleva spiegata dal
[...]
nei confronti della propria compagnia di assicurazione. Controparte_1
Innanzitutto, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata Zurich
Insurance, relative alla mancata denuncia del sinistro ed alla successiva trasmissione alla compagnia assicurativa dell'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, come correttamente asserito dal convenuto, lo stesso ha adempiuto ai propri CP_1 obblighi “informativi” denunciando il sinistro con nota del 04.11.2019, Prot. n. 12014 (contenente in allegato l'avversa costituzione in mora e la relazione di servizio della Polizia Locale) e comunicando l'atto introduttivo del giudizio come attestato dalla nota di riscontro inviata dalla stessa compagnia assicurativa al in data 24.12.2020. CP_1
Venendo al merito, non è contestato il rapporto contrattuale assicurativo intercorso tra la convenuta e la terza chiamata. Si rimanda alla documentazione prodotta dalla convenuta in allegato alla comparsa, da cui si evince che il , nel periodo Controparte_1 relativo al sinistro de quo, era garantito dalla responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi nello svolgimento delle funzioni amministrative di propria competenza da contratto di assicurazione n. Z076334 stipulato con la società ZURICH INSURANCE.
10. Sulla scorta di quanto precede deve disporsi la condanna della , a Controparte_4 tenere indenne in virtù del contratto di assicurazione n. Z0766334 il Comune di CP_1
da quanto questo è o sarà chiamato a corrispondere a per il danno
[...] Persona_2 allo stesso cagionato, ivi incluse le spese di lite.
11 Nello specifico, la società chiamata in causa dovrà tenere indenne il CP_1 convenuto/assicurato da tutti gli esborsi sostenuti in conseguenza del presente giudizio, comprensivi sia del risarcimento dei danni dovuto alla parte attrice che delle spese di lite, ad eccezione dell'importo della franchigia previsto nella polizza assicurativa, pari ad € 5.000,00, che resta a carico dell'assicurato (cft. condizioni di contratto che prevedono la suddetta franchigia).
11. Non resta che disciplinare le spese di lite.
11.1. Nel rapporto tra l'attore ed il esse seguono la Controparte_1 soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri tra minimi e medi, applicando il D.M. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa (sulla base del quantum di accoglimento della domanda attorea) e delle attività espletate. Va disposta l'attribuzione delle predette spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
11.2. Le spese di CTU, liquidate come da separato contestuale decreto, inerendo all'accertamento del danno conseguenza ed in ragione della soccombenza, debbono essere poste definitivamente a carico del . Controparte_1
11.3 Le spese di lite tra il e la terza chiamata possono Controparte_1 compensarsi non avendo l'assicurazione contestato il rapporto contrattuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice, dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9661/2020, R.G. così provvede:
1. accerta la responsabilità del sinistro in capo al;
Controparte_1
2. per l'effetto, condanna il , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di e , nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_2
della somma di € 4.136,16, oltre interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro
[...] ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
3. condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore di e , nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 di , che si liquidano in euro 237,00 per spese vive ed euro 2.000,00 per Persona_2 competenze professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato contestuale decreto, a carico del di;
dispone la distrazione delle predette spese di lite CP_1 Controparte_1 in favore dell'avv. Agata Bisogno, dichiaratasi antistatario;
12 4. condanna la , in persona del legale rapp. p.t., Controparte_2
a tenere indenne il convenuto/assicurato da tutti gli esborsi sostenuti in conseguenza del CP_1 presente giudizio, comprensivi sia del risarcimento dei danni dovuto alla parte attrice che delle spese di lite e di CTU, ad eccezione dell'importo della franchigia previsto nella polizza assicurativa, pari ad € 5.000,00, che resta a carico dell'assicurato;
5. compensa le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata.
Così deciso in Salerno, in data 25/06/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
13
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 9661/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 25.06.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice è comparso l'avv. Agata Bisogno;
- per parte convenuta è comparso l'avv. Pasquale Elia;
- per la Zurich è comparso l'avv. Monica Garofalo per delega dell'avv. Caiafa.
E' presente per la pratica forense il dott. . Persona_1
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
L'avv. Bisogno si riporta alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta e insiste per l'accoglimento della domanda con liquidazione delle spese a discrezione del Tribunale;
in subordine chiede termine per deposito di note.
L'avv. Elia si riporta alle argomentazioni e alle conclusioni in atti e insiste per il rigetto della domanda.
L'avv. Garofalo si riporta alle argomentazioni e alle conclusioni in atti ribadendo in particolare la criticità della prova e insiste per il rigetto della domanda.
L'avv. Bisogno insiste replica e insiste per l'accoglimento delle conclusioni in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N. R.G. 9961/2020
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 25/06/2025, nella causa iscritta al n.9661/2020 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, avente ad oggetto il risarcimento danni da sinistro e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nella qualità di genitori di (c.f. C.F._2 Persona_2
); rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, C.F._3 dall'Avv. Agata Bisogno e con il predetto difensore elettivamente domiciliati presso lo Studio legale sito in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Giosuè Carducci n.38;
ATTORI
E
, in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasquale Elia, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in San Cipriano Picentino (SA) alla Via Pozzilli n. 7;
CONVENUTO
Nonchè
2 (P. IVA , rappresentata e difesa in Controparte_2 P.IVA_1 virtù di procura rilasciata in calce all'atto di chiamata in causa, dall'Avv. Domenico Caiafa e con questi elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Ersilio Castelluccio n. 24;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura a verbale della motivazione e del dispositivo
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri e , nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori di , convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Persona_2
Salerno, il , esponendo: Controparte_1
- che, il giorno 14.07.2018 alle ore 22.00 circa, , mentre percorreva la strada Persona_2 lungo via Cupa dell'Antica, cadeva al suolo a causa della presenza di una buca presente tra il marciapiede ed il manto stradale;
- che l'insidia non era visibile in quanto iniziava dalla fine del marciapiedi, rotto ed incompleto;
-che, a seguito della caduta, l'attore veniva trasportato d'urgenza in Ambulanza presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, ove veniva diagnosticata “ferita lacero – contusa al quinto dito della mano destra”; seguiva dimissione con prognosi di numero dieci giorni lavorativi con relativa terapia;
- che in seguito, il minore si sottoponeva a visita medico legale, ove veniva accertato un danno biologico permanete del 3%, oltre ad un'invalidità temporanea totale e parziale con I.T.T. pari a giorni 10 al 100% ed una I.T.P. pari a giorni 30 al 50%.
Evidenziavano che, nonostante le diverse messe in mora con PEC del 14/09/2018, PEC del
21/11/2018 e PEC del 05/11/2019, tutte indirizzate al , quale Controparte_1 responsabile della manutenzione del tratto stradale, non era stato possibile addivenire ad una bonaria composizione della vertenza.
1.2.Pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Dichiarare il convenuto
[...]
responsabile delle lesioni patite dal minore , nato Controparte_1 Persona_2
a Salerno il 10.03.2003 (cf ), per non aver curato con la dovuta diligenza C.F._3 la manutenzione del manto stradale di via Cupa dell'Antica, frazione di Filetta, e per non aver eliminato le insidie presenti sullo stesso;
- Condannare il convenuto Controparte_1
in persona del Sindaco pt, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nella qualità
[...]
3 di genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne per le lesioni personali Persona_2 da quest'ultimo patite in occasione dei fatti per cui è causa, per danno morale, biologico, esistenziale e patrimoniale nonché per l'invalidità temporanea totale e parziale e per quella permanente residuata allo stesso e per ogni altra e qualsiasi voce di danno ritenuta dovuta da codesto Ill.mo Giudice mediante pagamento in favore degli attori nella qualità, della somma sin
d'ora quantificata in €uro 5.646,45 (Eurocinquemilaseicentoquarantasei/45) o di quella somma maggiore o minore meglio vista che l'Ill.mo Giudicante vorrà di giustizia liquidare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del sinistro a quello del suo effettivo soddisfo;
- Condannare il convenuto in persona Controparte_1 del Sindaco pt, al pagamento delle spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, CNAP ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il che, in via Controparte_1 preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa considerazione Zurich Insurance PLC, stante la sottoscrizione di rituale polizza avente n.
Z076344.
2.1. Contestava, nel merito, tutto quanto dedotto da parte attrice, sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del danneggiato.
In particolare, deduceva:
- che in corrispondenza del luogo del sinistro, nell'area prospicente la Chiesa Madre, l'impianto di luce pubblica risultava pienamente adeguato;
- che lo stato ammalorato del luogo della caduta, unitamente alla presenza di illuminazione, escludevano l'imprevidibilità soggettiva dell'evento invocata da parte attrice;
- che pertanto il aveva tenuto un comportamento negligente o comunque imprudente Per_2 idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito.
2.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., voglia: - in via preliminare
e previo differimento della prima udienza di comparizione delle parti ex art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa del terzo, Zurich Insurance PLC, con sede in Milano alla Via
B. Crespi n. 23 - in via principale e di merito rigettare la domanda di risarcimento proposta perché infondata, con vittoria di spese e compenso di causa in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- in via subordinata e di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta, condannare la Zurich Insurance PLC al risarcimento del danno reclamato, con manleva del da qualsiasi responsabilità”. Controparte_1
4 3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di risposta si costituiva la
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva la mancata denuncia Controparte_2 del sinistro da parte del Comune assicurato nei termini di legge, oltre alla mancata trasmissione dell'atto introduttivo necessaria al fine di consentire alla compagnia la gestione della lite in via stragiudiziale.
In conseguenza di ciò chiedeva la riduzione dell'indennità e comunque l'applicazione della franchigia pattuita in euro 5.000,00. Nel merito eccepiva l'infondatezza delle pretese attoree e ne chiedeva il rigetto.
3.1. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Reiectis contrariis e tutt'altro impugnando, voglia l'adito Tribunale di Salerno dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda attrice e, per l'effetto, rigettarla anche ai sensi dell'art. 1227 II co. c.c. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, voglia contenerla nei limiti del giusto e del dovuto in applicazione dell'art. 1227 I co. c.c.. Voglia, sempre in via subordinata, in caso di malaugurato accoglimento seppur parziale della domanda di garanzia, condannare il assicurato, chiamante in causa, al pregiudizio derivante dal suo comportamento CP_1 omissivo n relazione alla mancata denuncia di sinistro e alla violazione del patto di gestione della lite. Voglia, sempre in subordine e nel malaugurato caso di accoglimento della domanda di garanzia, contenere l'eventuale condanna a rivalere l'ente assicurato nei limiti contrattuali e, precisamente, detraendo dalla eventuale condanna a rivalere il comune assicurato la somma di
€ 5.000,00 stante la franchigia presente in polizza, il cui importo resta ad esclusivo carico del
. Con tutte le conseguenziali declaratorie di Legge e con Controparte_1 vittoria delle spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”
4. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 25/06/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
***
1.Preliminarmente, appare opportuno qualificare la domanda come istanza risarcitoria ex art. 2051 c.c.; tanto in ragione della prospettata violazione, ad opera del convenuto, del CP_1 dovere di manutenzione e custodia degli spazi pubblici.
Sul punto giova premettere che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. ritiene necessaria, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa,
5 tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n. 11016/2011).
1.2. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
2. Qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.. In tal caso, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n. 12821/15, n. 15383/06).
2.1. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
3. Venendo al caso di specie, l'istruttoria documentale e orale espletata ha consentito di ricostruire la dinamica del sinistro in termini sostanzialmente conformi alla prospettazione di parte attrice.
3.1. Può ritenersi accertato che, in data 14.07.2018, alle ore 22.00 circa, , Persona_2 mentre camminava lungo via Cupa dell'Antica, nel Comune di , a causa Controparte_1 di una disconnessione del manto stradale posta a ridosso del marciapiede, cadeva rovinosamente in terra.
6 3.2. Si rimanda, in primo luogo, alle deposizioni testimoniali rese da e ST
, indifferenti, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di Testimone_2 dubitare.
Entrambi i testi hanno confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di una disconnessione a ridosso della fine del marciapiede difficilmente visibile per la presenza di un lampione con luce gialla non adeguato.
ha così descritto la dinamica: “all'epoca dei fatti mi trovavo a in ST CP_1 compagnia di , un amico, erano circa le 22 ed eravamo al Bar Cioffi per Parte_3 prendere un gelato;
recatici presso l'auto, parcheggiata nei pressi della Chiesta, nel mentre fumavamo una sigaretta, notammo un ragazzo, che poi ho appreso essere Persona_2 cadere in terra alla fine del marciapiede mentre, camminando da solo, stava raggiungendo un gruppetto di amici. Riconosco le foto come allegate nella produzione di parte attrice, in cui è visibile il marciapiedi e la disconnessione in cui cadde il ragazzo. Noi ci trovavamo a circa 4 o
5 metri appoggiati all'auto, e preciso che la strada è in discesa e con scarsa visibilità, stante un unico lampione con luce gialla, sicché l'illuminazione era scarsa…. ho visto il ragazzo cadere in terra scendendo dal marciapiede, oltre ad aver notato la sconnessione ivi presente”.
Il teste ha così descritto la dinamica: “Mentre io e il mio amico stavamo Testimone_2 parlando ho visto un gruppo di ragazzi e più distante altro ragazzo che camminava a passo veloce quando all'improvviso questo è caduto scendendo dal marciapiede, inciampando in una buca presente proprio al di sotto del marciapiede. Riconosco le foto come prodotte da parte attrice in cui è visibile la buca dove è caduto. Preciso che il luogo era poco illuminato in quanto il palo della luce era posto a distanza. Unitamente al mio amico ci siamo avvicinati in quanto il ragazzino piangeva e lo abbiamo visto con la mano insanguinata… Il lampione presente emanava una luce fioca”
Entrambi i testi hanno confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione e raffigurato dalle foto loro mostrate, ribadendo che la zona si presentava poco illuminata.
4. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti, si evince la presenza di una disconnessione di medie-grandi dimensioni, certamente insidiosa in quanto posta a ridosso della discesa del marciapiede e non facilmente visibile poiché distante dall'illuminazione pubblica, posta ad almeno 6-7 metri dal luogo del sinistro.
La presenza di pali della luce in lontananza (dunque certamente non idonei ad illuminare la zona soprattutto a tarda sera ore 22.00) emerge chiaramente dalla documentazione fotografica in atti;
ed è stata confermata non solo dai testi di parte attrice ma anche del teste di parte convenuta.
7 Difatti, il teste così ha dichiarato: “d'occhio, dalle foto, mi sembra che il palo Testimone_3 dell'illuminazione è posto a circa 6 o 7 metri dalla fine del marciapiede”.
Inoltre, dal materiale fotografico si evince che il dissesto della pavimentazione cromaticamente si confondeva con il resto del manto stradale in quanto di colore e materiale simile al resto dell'asfalto presente sul manto stradale.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro ore 22.00, non consentivano una piena visibilità della strada al sig. . Persona_2
E' noto, con particolare riguardo alla cd. buca stradale, che le dimensioni e gli aspetti cromatici della stessa possono contribuire unitamente alle condizioni di tempo e luogo di verificazione del sinistro, a rendere poco visibile e non prevedibile la situazione di pericolo: tanto più la buca è di un colore analogo rispetto al manto stradale e la zona teatro del sinistro poco illuminata, tanto più lo stato di dissesto non sarà visibile e la situazione di pericolo non evitabile con ordinarie cautele.
5. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta da parte attrice a conferma delle lesioni subite proprio a seguito della caduta (riconducibilità eziologia).
6. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che Persona_2
è effettivamente caduto mentre si accingeva a scendere dal marciapiede in un tratto di strada comunale: nello specifico, cadeva a causa di un dissesto reso insidioso dalla sua particolare conformazione e posizione – a ridosso del marciapiede– e dallo stato dei luoghi (la buca si presentava cromaticamente simile al resto della pavimentazione, in zona non ben illuminata).
Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il CP_1
, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica
[...] Controparte_1 situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attore non sarebbe caduta).
8 La domanda andrebbe del resto accolta anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo emersi i tratti dell'evidente insidia, difficilmente percepibile.
6.1 La detta presunzione che fonda la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., come già detto, potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
6.2. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_3 rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione - corrente lungo il centro abitato - avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
L'assenza di segnalazioni e la presenza di una scarsa illuminazione pubblica ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione.
Quindi, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, della condotta “normale” dell'attore, non connotata da imprevedibilità né imprevenibilità, ritenuta fornita la prova del fatto storico e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, deve ritenersi la sussistenza della responsabilità del ai sensi dell'art.2051 c.c.. Controparte_1
7. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato quello connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott. - con motivazione Persona_3 sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 252,66.
7.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “una ferita lacero-contusa al V dito della mano destra” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Il danno biologico è stato valutato dal CTU in 1,5 punti percentuali.
9 Alla luce degli esiti dell'istruttoria espletata nonché documentazione medica e dell'entità modesta delle lesioni, per tipologia e natura, si stima equa una riduzione del danno biologico a 1 punto percentuale.
Restano invariati i giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (10 giorni), e quelli di invalidità temporanea parziale al 50% (gg 30), così come correttamente individuati dal dott. Per_3
nella relazione tecnica allegata agli atti.
[...]
7.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (15 anni) avremo pertanto:
-Età del danneggiato alla data del sinistro 15 anni
-Percentuale di invalidità permanente 1%
-Punto danno biologico € 1.393,28
-Punto base I.T.T. € 115,00
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
-Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
- Danno non patrimoniale risarcibile € 1.296,00
- Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
-Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
10 -Totale danno biologico temporaneo € 2.587,50
- Totale generale: € 3.883,50
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 4.136,16 (3.883,50 + 252,66).
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
8. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della Controparte_1 somma di euro 4.136,16 in favore e nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2
, oltre interessi da calcolarsi come sopra. Persona_2
9. Deve essere esaminata, a questo punto, la domanda di manleva spiegata dal
[...]
nei confronti della propria compagnia di assicurazione. Controparte_1
Innanzitutto, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla terza chiamata Zurich
Insurance, relative alla mancata denuncia del sinistro ed alla successiva trasmissione alla compagnia assicurativa dell'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, come correttamente asserito dal convenuto, lo stesso ha adempiuto ai propri CP_1 obblighi “informativi” denunciando il sinistro con nota del 04.11.2019, Prot. n. 12014 (contenente in allegato l'avversa costituzione in mora e la relazione di servizio della Polizia Locale) e comunicando l'atto introduttivo del giudizio come attestato dalla nota di riscontro inviata dalla stessa compagnia assicurativa al in data 24.12.2020. CP_1
Venendo al merito, non è contestato il rapporto contrattuale assicurativo intercorso tra la convenuta e la terza chiamata. Si rimanda alla documentazione prodotta dalla convenuta in allegato alla comparsa, da cui si evince che il , nel periodo Controparte_1 relativo al sinistro de quo, era garantito dalla responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi nello svolgimento delle funzioni amministrative di propria competenza da contratto di assicurazione n. Z076334 stipulato con la società ZURICH INSURANCE.
10. Sulla scorta di quanto precede deve disporsi la condanna della , a Controparte_4 tenere indenne in virtù del contratto di assicurazione n. Z0766334 il Comune di CP_1
da quanto questo è o sarà chiamato a corrispondere a per il danno
[...] Persona_2 allo stesso cagionato, ivi incluse le spese di lite.
11 Nello specifico, la società chiamata in causa dovrà tenere indenne il CP_1 convenuto/assicurato da tutti gli esborsi sostenuti in conseguenza del presente giudizio, comprensivi sia del risarcimento dei danni dovuto alla parte attrice che delle spese di lite, ad eccezione dell'importo della franchigia previsto nella polizza assicurativa, pari ad € 5.000,00, che resta a carico dell'assicurato (cft. condizioni di contratto che prevedono la suddetta franchigia).
11. Non resta che disciplinare le spese di lite.
11.1. Nel rapporto tra l'attore ed il esse seguono la Controparte_1 soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri tra minimi e medi, applicando il D.M. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa (sulla base del quantum di accoglimento della domanda attorea) e delle attività espletate. Va disposta l'attribuzione delle predette spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
11.2. Le spese di CTU, liquidate come da separato contestuale decreto, inerendo all'accertamento del danno conseguenza ed in ragione della soccombenza, debbono essere poste definitivamente a carico del . Controparte_1
11.3 Le spese di lite tra il e la terza chiamata possono Controparte_1 compensarsi non avendo l'assicurazione contestato il rapporto contrattuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice, dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9661/2020, R.G. così provvede:
1. accerta la responsabilità del sinistro in capo al;
Controparte_1
2. per l'effetto, condanna il , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di e , nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_2
della somma di € 4.136,16, oltre interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro
[...] ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
3. condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore di e , nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 di , che si liquidano in euro 237,00 per spese vive ed euro 2.000,00 per Persona_2 competenze professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato contestuale decreto, a carico del di;
dispone la distrazione delle predette spese di lite CP_1 Controparte_1 in favore dell'avv. Agata Bisogno, dichiaratasi antistatario;
12 4. condanna la , in persona del legale rapp. p.t., Controparte_2
a tenere indenne il convenuto/assicurato da tutti gli esborsi sostenuti in conseguenza del CP_1 presente giudizio, comprensivi sia del risarcimento dei danni dovuto alla parte attrice che delle spese di lite e di CTU, ad eccezione dell'importo della franchigia previsto nella polizza assicurativa, pari ad € 5.000,00, che resta a carico dell'assicurato;
5. compensa le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata.
Così deciso in Salerno, in data 25/06/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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