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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 912/2021
Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza dell'8.04.2025
Alle ore 10.39, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario
Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per , l'avv. Nicola Spadavecchia;
Parte_1 per ., nessuno è comparso;
Controparte_1 per , l'avv. Sergio Carabellese in sostituzione dell'avv. Christian Faggella Controparte_2
Pellegrino.
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Spadavecchia, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate in data 22.3.2025 ed insiste per la revoca del d.i. opposto.
L'avv. Carabellese, per parte intervenuta, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede il rigetto della opposizione con conferma del d.i. opposto.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 08.04.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udita la discussione orale dei procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 912 2021 R.G.A.C.C. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1878/2020 (5126/2020 r.g.a.c.c.), promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Spadavecchia Nicola, in virtù di Parte_1 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
-attore/ opponente-
CONTRO in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pistillo, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.6.2021
-opposta/ convenuta.-
Nonché per il tramite della mandataria , in Controparte_3 Controparte_4 persona del Responsabile di Direzione General Counsel rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di intervento depositato il 6.4.2023
- terzo interveniente-
***RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n.
1878/2020 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a il pagamento, in favore Parte_1 di della somma di € 6.378,62 oltre interessi come da domanda e Controparte_5
spese del procedimento monitorio, rinveniente dal contratto di finanziamento stipulato con Neos
Finance s.p.a. il 25.10.2011 . L'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte a margine e in calce al contratto lamentando l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La parte opposta si è costituita tempestivamente in giudizio, insistendo per la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa la provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., è stata ammessa ctu grafologica.
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ritenuta matura per la decisione, è
stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa nei modi di legge.
In limine litis deve osservarsi che nel corso del giudizio quale Controparte_4
mandaraia di è intervenuta nel giudizio, dichiarandosi cessionaria del credito Controparte_3
oggetto del giudizio. A tal proposito, va richiamato in argomento il principio costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell' art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario ( art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest' ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (cfr. per tutte, Cass., 23.10.2014, n.
22503). Nel caso di specie, in assenza di consenso delle altre parti (opponente e società cedente), non
è possibile procedere alla formale estromissione della cedente Controparte_1
sicchè detta società conserva la legittimatio ad causam nel presente giudizio, ancorchè tale legittimazione ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano nei confronti dell' effettivo nuovo titolare dei crediti. Nel merito, l'opposizione è infondata nei termini di seguito illustrati.
Non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente
contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c.. Dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con gli artt. 163 e 167 c.p.c. si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova). Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé,
la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost.,
con il principio c.d. di acquisizione probatoria - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini. L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, é un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione
(tempestiva e specifica), ex art. 115 c.p.c. di cui si è già detto. Detto regime di allegazione é
inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non é di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Tale principio non viene meno per il solo fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, se da un lato integra principio consolidato in seno alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito il fatto che, in tal caso, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, dall' altro va evidenziato come, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non é esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della propria opposizione, con la conseguenza che, a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, le contestazioni generiche dell'opponente sono insufficienti a fondare l'opposizione.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che, nel caso di specie, la Banca opposta-attrice in senso sostanziale- ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di finanziamento) nei confronti dell'opponente ( convenuto in senso sostanziale) e si duole dell'
inadempimento. Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di
prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto,
per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o
legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato,
potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Orbene, come già innanzi cennato, parte opposta ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante,
producendo all'uopo (sin dalla fase monitoria) il contratto stipulato da da Parte_1
rimborsarsi alle condizioni ivi previste, allegando l'inadempimento della debitrice all'obbligo di rimborso rateale. A fronte della prova del credito opposto così fornita dal creditore opposto le eccezioni formulate nell'atto di citazione dall'odierno opponente risultano infondate per le ragioni che seguono. La C.T.U. grafologica a firma della Dott.ssa disposta in corso di Persona_1
causa ha, infatti, concluso per l'autografia e, dunque, l'attribuibilità al delle sottoscrizioni Parte_1
apposte sul contratto di finanziamento rimasto inadempiuto. Non sono stati riscontrati elementi di dubbio o contrasto, ma, anzi, corrispondenze complete e precise tra le firme in verifica e quelle autografe apposte dal in presenza dell'ausiliario del Giudice in tutte le loro caratteristiche Parte_1
di struttura, dinamica grafica e morfologica, coesione, modulazione pressoria, disposizione spaziale e dettagli dei singoli gramma. La perizia è, poi, stata chiara nel delineare le caratteristiche del tratto,
anche a fronte delle contestazioni del tutto generiche svolte dal difensore di aprte opponente nella memoria conclusiva depositata il 22.3.2025.
Peraltro, peraltro, non è ultroneo rammentare, per mero scrupolo, che l'esecuzione parziale del contratto da parte dell'opponente, così come attestato dall'estratto conto da cui emerge il pagamento di alcune rate di finanziamento, rende in ogni caso privo di effetto il disconoscimento in parola, in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia
tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente
instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga,
la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione”. (in tal senso, Cass., 28.6.2012, n. 10849).
Ebbene, accertata l'erogazione delle somme da parte di Neos Finance s.p.a. in favore dell'opponente
(non espressamente contestata), vi è che quest'ultimo - su cui ricadeva il relativo incombente - non ha fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione restitutoria, né ha allegato e provato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa,
limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio e connotate da un elevato grado di genericità, che risultano agevolmente smentite dall'analitica documentazione prodotta dalla Banca opposta, e di cui sopra si è dato conto.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022 ( scaglione valoriale da € 5.200 a 26.000,00). Nulla è disposto in ordine alla condanna dell'opponente per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione in considerazione della circostanza che l'art. 12 bis d.lgs n. 28/2010 è entrato in vigore successivamente all'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653,
c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1878/2020 (RG n. 5126/2020);
2. condanna l'opponente a pagare in favore della e spese di Controparte_1
lite che liquida nella somma € 3.000,00 ( fase di studio, introduttiva e istruttoria con riduzione al 50%, con esclusione della fase decisionale non avendo la parte depositato scritti difensivi e non avendo partecipato all'udienza di discussione) per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
1. condanna l'opponente a pagare in favore della le spese di lite Controparte_6
che liquida nella somma € 3.400,00 ( fase di studio, introduttiva, istruttoria con riduzione al
50% e decisionale con riduzione del 50% atteso il modulo decisorio semplificato adottato) per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
2. pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu già provvisoriamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Trani, 8 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza dell'8.04.2025
Alle ore 10.39, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario
Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per , l'avv. Nicola Spadavecchia;
Parte_1 per ., nessuno è comparso;
Controparte_1 per , l'avv. Sergio Carabellese in sostituzione dell'avv. Christian Faggella Controparte_2
Pellegrino.
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Spadavecchia, per parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate in data 22.3.2025 ed insiste per la revoca del d.i. opposto.
L'avv. Carabellese, per parte intervenuta, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede il rigetto della opposizione con conferma del d.i. opposto.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 08.04.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udita la discussione orale dei procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 912 2021 R.G.A.C.C. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1878/2020 (5126/2020 r.g.a.c.c.), promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Spadavecchia Nicola, in virtù di Parte_1 procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di citazione
-attore/ opponente-
CONTRO in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pistillo, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.6.2021
-opposta/ convenuta.-
Nonché per il tramite della mandataria , in Controparte_3 Controparte_4 persona del Responsabile di Direzione General Counsel rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata unitamente all'atto di intervento depositato il 6.4.2023
- terzo interveniente-
***RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n.
1878/2020 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a il pagamento, in favore Parte_1 di della somma di € 6.378,62 oltre interessi come da domanda e Controparte_5
spese del procedimento monitorio, rinveniente dal contratto di finanziamento stipulato con Neos
Finance s.p.a. il 25.10.2011 . L'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte a margine e in calce al contratto lamentando l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La parte opposta si è costituita tempestivamente in giudizio, insistendo per la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa la provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., è stata ammessa ctu grafologica.
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ritenuta matura per la decisione, è
stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa nei modi di legge.
In limine litis deve osservarsi che nel corso del giudizio quale Controparte_4
mandaraia di è intervenuta nel giudizio, dichiarandosi cessionaria del credito Controparte_3
oggetto del giudizio. A tal proposito, va richiamato in argomento il principio costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell' art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario ( art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest' ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (cfr. per tutte, Cass., 23.10.2014, n.
22503). Nel caso di specie, in assenza di consenso delle altre parti (opponente e società cedente), non
è possibile procedere alla formale estromissione della cedente Controparte_1
sicchè detta società conserva la legittimatio ad causam nel presente giudizio, ancorchè tale legittimazione ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano nei confronti dell' effettivo nuovo titolare dei crediti. Nel merito, l'opposizione è infondata nei termini di seguito illustrati.
Non appare superfluo rammentare che principio cardine del nostro ordinamento è quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” nonché “i fatti non specificamente
contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell' art. 115 c.p.c.. Dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con gli artt. 163 e 167 c.p.c. si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova). Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé,
la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost.,
con il principio c.d. di acquisizione probatoria - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini. L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, é un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione
(tempestiva e specifica), ex art. 115 c.p.c. di cui si è già detto. Detto regime di allegazione é
inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non é di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Tale principio non viene meno per il solo fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, se da un lato integra principio consolidato in seno alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito il fatto che, in tal caso, spetta preliminarmente al convenuto opposto, in quanto attore sostanziale del giudizio, provare la fondatezza della propria pretesa creditoria, dall' altro va evidenziato come, qualora l'opposto abbia assolto il proprio onere della prova, l'opponente non é esonerato dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della propria opposizione, con la conseguenza che, a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, le contestazioni generiche dell'opponente sono insufficienti a fondare l'opposizione.
Tanto chiarito in via generale, occorre precisare che, nel caso di specie, la Banca opposta-attrice in senso sostanziale- ha dedotto di essere titolare di un credito di fonte contrattuale (contratto di finanziamento) nei confronti dell'opponente ( convenuto in senso sostanziale) e si duole dell'
inadempimento. Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di
prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto,
per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o
legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato,
potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Orbene, come già innanzi cennato, parte opposta ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante,
producendo all'uopo (sin dalla fase monitoria) il contratto stipulato da da Parte_1
rimborsarsi alle condizioni ivi previste, allegando l'inadempimento della debitrice all'obbligo di rimborso rateale. A fronte della prova del credito opposto così fornita dal creditore opposto le eccezioni formulate nell'atto di citazione dall'odierno opponente risultano infondate per le ragioni che seguono. La C.T.U. grafologica a firma della Dott.ssa disposta in corso di Persona_1
causa ha, infatti, concluso per l'autografia e, dunque, l'attribuibilità al delle sottoscrizioni Parte_1
apposte sul contratto di finanziamento rimasto inadempiuto. Non sono stati riscontrati elementi di dubbio o contrasto, ma, anzi, corrispondenze complete e precise tra le firme in verifica e quelle autografe apposte dal in presenza dell'ausiliario del Giudice in tutte le loro caratteristiche Parte_1
di struttura, dinamica grafica e morfologica, coesione, modulazione pressoria, disposizione spaziale e dettagli dei singoli gramma. La perizia è, poi, stata chiara nel delineare le caratteristiche del tratto,
anche a fronte delle contestazioni del tutto generiche svolte dal difensore di aprte opponente nella memoria conclusiva depositata il 22.3.2025.
Peraltro, peraltro, non è ultroneo rammentare, per mero scrupolo, che l'esecuzione parziale del contratto da parte dell'opponente, così come attestato dall'estratto conto da cui emerge il pagamento di alcune rate di finanziamento, rende in ogni caso privo di effetto il disconoscimento in parola, in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia
tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente
instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga,
la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione”. (in tal senso, Cass., 28.6.2012, n. 10849).
Ebbene, accertata l'erogazione delle somme da parte di Neos Finance s.p.a. in favore dell'opponente
(non espressamente contestata), vi è che quest'ultimo - su cui ricadeva il relativo incombente - non ha fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione restitutoria, né ha allegato e provato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa,
limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio e connotate da un elevato grado di genericità, che risultano agevolmente smentite dall'analitica documentazione prodotta dalla Banca opposta, e di cui sopra si è dato conto.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022 ( scaglione valoriale da € 5.200 a 26.000,00). Nulla è disposto in ordine alla condanna dell'opponente per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione in considerazione della circostanza che l'art. 12 bis d.lgs n. 28/2010 è entrato in vigore successivamente all'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653,
c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1878/2020 (RG n. 5126/2020);
2. condanna l'opponente a pagare in favore della e spese di Controparte_1
lite che liquida nella somma € 3.000,00 ( fase di studio, introduttiva e istruttoria con riduzione al 50%, con esclusione della fase decisionale non avendo la parte depositato scritti difensivi e non avendo partecipato all'udienza di discussione) per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
1. condanna l'opponente a pagare in favore della le spese di lite Controparte_6
che liquida nella somma € 3.400,00 ( fase di studio, introduttiva, istruttoria con riduzione al
50% e decisionale con riduzione del 50% atteso il modulo decisorio semplificato adottato) per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
2. pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu già provvisoriamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Trani, 8 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra