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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE
Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO
Consigliere dott. Roberto BONANNI
Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'1/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1654/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Attanasio) PARTE APPELLANTE E CP_1
(avv.to Mancusi) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10717 del 29/12/2021 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da CP_1 nei confronti dell' si dichiarava illegittimo il provvedimento d
[...] Pt_1 ione di indebito del 12/12/2018, e si condannava l' alla Pt_1 Pt_1 restituzione delle somme e mente trattenute nonché alla refus le spese di lite. L interponeva appello, cui resisteva la Pt_1 CP_1
D ta la trattazione scritta ai sensi dell'a ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale. Il presente appello si articola in tre motivi di gravame che, per loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto, atteso che tutti convergono a rimproverare al Tribunale capitolino l'omessa valutazione della documentazione prodotta dall' Pt_1
Le censure risultano fondate. Invero, nella motivazione della gravata sentenza - in disparte l'errato sviluppo dell'iter processuale, in cui si rileva che “il ricorso è meritevole di accoglimento” prima ancora che sia “instaurato ritualmente il contraddittorio” - il primo giudice fonda il suo convincimento unicamente sulla base del seguente assunto: <<l'eccezione di genericità della lettera del 18 12 2018 con la quale l' pt_1 comunicava alla che “può effettuare restituzione dell'import cp_1
1.549,05 in 31 rat i” è assorbente. Il testo della comunicazione non può non ingenerare dubbi nel destinatario circa la causale degli indebiti oggetto di recupero tanto da impedirne ogni strategia difensiva e precluderne così ogni tutela”. In realtà, l' aveva in precedenza inviato alla le comunicazioni del Pt_1 CP_1
19/7/2018 e del 20/7/2018 (prodotte in atti), in cui si specificava, sia pure in modo sintetico, il motivo dell'indebito di cui si chiedeva la restituzione, sicchè la successiva nota del 18/12/2018 (impugnata in questa sede) costituiva soltanto un invito al pagamento rateale (v., rispettivamente, “riliquidazione prestazione n. 07439750 cat. INVCIV, decorrenza 1 febbraio 2007 codice fiscale
.…. La informo che la pensione numero 07439750 C.F._1
i intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2018. Conguaglio lordo. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 agosto 2018, un debito a suo carico di € 1.549,00”, e “Gentile Signora, 1/6/2018 - 31/8/2018, € 1.549,05 pensione cat. INVCIV n. 07439750 per i seguenti motivi: Declassamento a seguito di revisione sanitaria 1/1/2015 - 31/10/2018”). Superata, quindi, l'eccezione di genericità, si osserva che la sia in primo CP_1 che in secondo grado, nulla deduce in ordine all'infondatezza, nel merito, dell'avversa richiesta di ripetizione di indebito, sicché, in accoglimento dell'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, va disattesa la domanda proposta con il ricorso introduttivo. Stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda proposta da nei confronti dell' CP_1 Pt_1
b - dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi di giudizio. Roma, 1/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB EL)