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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2024, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 2491/2023 di Ruolo
Generale vertente t r a con l'avv. GREGOLET ROSSANNA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. MASCHERIN SEBASTIANO CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
18.11.2024)
“1) affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
2) conferma del diritto/dovere del padre, IG. , di vedere e tenere con sé i CP_1
figli in forma presenziata, anche in contesti ambientali e comunque diversi da luogo neutro, ivi compreso, una volta reperito, l'alloggio del IG. ; si rimetta la CP_1 calendarizzazione ai Servizi Sociali, con possibilità sin d'ora accordata ai Servizi di ampliare frequenza e durata degli incontri e con possibilità di valutare, altresì, una progressiva e monitorata liberalizzazione delle visite padre-figli, in base
1 all'andamento degli incontri;
conferma dell'invito del resistente a seguire tutte le indicazioni ed i suggerimenti degli operatori;
3) conferma della prosecuzione della presa in carico, per supporto, monitoraggio
e controllo, di tutto il nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, anche
Specialistici, territorialmente competenti;
4) conferma della prosecuzione di tutti i percorsi di supporto già avviati in favore delle parti e dei figli minori;
5) assegno unico universale, riferito a tutti e tre i figli minori della coppia, per
l'intero in via esclusiva alla IG.ra ; Parte_1
6) nulla tra coniugi;
7) previsione di un contributo di mantenimento ordinario in favore dei figli a carico del padre pari a complessivi euro 200,00 mensili (100,00 euro per 100,00 Per_1
Per_ euro;
mentre invece le parti danno atto che quanto erogato per è già Per_3
sufficiente per il suo mantenimento), oltre a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
l'assegno dovrà essere versato alla IG.ra entro il Pt_1
giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
8) spese straordinarie al 50% ciascuno, disciplinate come da Protocollo;
9) il contributo del Fondo GR (che ha già inglobato il FAP) sarà percepito per l'intero dalla IG.ra mentre la pensione di OM continuerà ad essere Pt_1 versata sul libretto di risparmio già esistente, con “vincolo” dello stesso, salvo diverso accordo tra genitori per lo svincolo di tali somme;
10) detrazioni fiscali al 50% tra genitori;
11) spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.08.2024 e regolarmente notificato
[...]
premesso di aver contratto matrimonio il 12/09/2009 con Pt_1 [...]
, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la CP_1
prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì: il collocamento prevalente dei figli minori, Per_3 Per_1
Per_ e presso di sé; l'assegnazione in proprio favore della casa familiare;
il regolamento del diritto di visita del padre ai minori con la presenza dei servizi sociali;
la previsione a carico del genitore non collocatario di un assegno di mantenimento.
2 Si è costituito il IG. di fatto aderendo a tutte le domande di controparte. CP_1
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, con ordinanza depositata in data 30.11.2023, il giudice relatore ha: autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
confermato quanto già disposto ai sensi dell'art. 473- Per_ bis.15 c.p.c. in punto affidamento condiviso dei minori ad Per_3 Per_1
entrambi i genitori;
confermato il collocamento degli stessi presso la madre, alla quale era già stata assegnata la casa familiare;
confermato il diritto/dovere del padre, IG. di vedere e tenere con sé i figli esclusivamente in forma protetta CP_1
e in luogo neutro, secondo la calendarizzazione già demandata ai Servizi Sociali;
confermato la prosecuzione della presa in carico, per supporto, monitoraggio e controllo, di tutto il nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, anche Specialistici, territorialmente competenti;
disposto che l'assegno unico universale, riferito a tutti e tre i figli minori della coppia, fosse riconosciuto per l'intero in via esclusiva alla IG.ra , senza previsione di un contributo economico diretto a carico Parte_1
del IG. in considerazione dello stato di disoccupazione del medesimo e CP_1
del piano di recupero terapeutico cui egli era sottoposto.
Con sentenza depositata in data 4.4.2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e ha rimesso la causa in istruttoria per il proseguo.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di plurime relazioni dei Servizi
Sociali che hanno in carico il nucleo, per supporto e monitoraggio dello stesso.
Il Collegio ritiene che le condizioni di separazione cui le parti sono infine riuscite a concordare nel corso dell'udienza del 18.11.2024, grazie all'intermediazione dei legali e del giudice istruttore, possano trovare accoglimento, essendo esse conformi agli interessi superiori, morali e materiali, dei figli minori della coppia, quantomeno in considerazione dell'attuale situazione familiare e delle condizioni economiche delle parti.
Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
Per_ 1) dispone l'affido condiviso dei minori d ad entrambi Per_3 Per_1
i genitori, con collocamento presso la madre;
2) dispone che il padre, IG. abbia il diritto/dovere di vedere e tenere CP_1
3 con sé i figli in forma presenziata, anche in contesti ambientali e comunque diversi da luogo neutro, ivi compreso, una volta reperito, l'alloggio che egli avrà a disposizione;
si rimette ai Servizi Sociali l'organizzazione e la calendarizzazione degli incontri padre-figli, con possibilità sin d'ora accordata ai Servizi Sociali di ampliare frequenza e durata degli incontri e con possibilità di valutare, altresì, una progressiva e monitorata liberalizzazione delle visite, in base all'andamento degli incontri, in modo da riuscire a coinvolgere maggiormente il padre nelle vite dei minori, responsabilizzando tale figura genitoriale e facendo in modo che anche il IG. possa contribuire alla gestione dei figli;
conferma dell'invito del CP_1
resistente a seguire tutte le indicazioni ed i suggerimenti degli operatori;
3) conferma la prosecuzione della presa in carico, per supporto, monitoraggio e controllo, di tutto il nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, anche
Specialistici, territorialmente competenti;
4) conferma la prosecuzione di tutti i percorsi di supporto già avviati in favore delle parti e dei figli minori;
5) dispone che l'assegno unico universale, riferito a tutti e tre i figli minori della coppia, venga attribuito per l'intero in via esclusiva alla IG.ra ; Parte_1
6) nulla dispone a titolo di assegno di mantenimento tra coniugi;
7) dispone che il padre, IG. versi alla IG.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli, un assegno mensile pari a
Per_ complessivi euro 200,00 (100,00 euro per 100,00 euro . Prende atto Per_1
che le parti si danno atto che quanto erogato per a titolo di sussidi pubblici Per_3
è già sufficiente per il suo mantenimento. L'assegno di mantenimento ordinario per
Per_ e è soggetto a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Per_1
ISTAT e dovrà essere versato alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con Pt_1
decorrenza dal mese di dicembre 2024;
8) pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, a carico di entrambi i genitori, ciascuno nei limiti del 50%;
9) prende atto che, secondo l'accordo tra le parti, il contributo del Fondo
Parte GR (che ha già inglobato il contributo c.d. sarà percepito per l'intero dalla IG.ra mentre la pensione di continuerà ad essere versata sul Pt_1 Per_3
libretto di risparmio già esistente, con “vincolo” dello stesso, salvo diverso accordo tra genitori per lo svincolo di tali somme;
10) entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali al 50%;
4 Spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella camera di conIGlio del 20.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
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