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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/10/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2403 /2025
Oggi 21/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia MM, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2403/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DR Di PI ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
EN TI (C.F.: ), funzionario ministeriale in servizio presso C.F._2
l' provincia di Trapani Controparte_2
(C.F. ), sito in Via Castellammare, 14, presso il cui ufficio è domiciliato, pec- P.IVA_2
mail: Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di far parte del personale docente e di aver prestato attività lavorativa in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, ed in particolare nell'anno scolastico 2022/2023 in cui è stato assunto con contratto sino al termine della
2 attività didattiche, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di: “- accertare e dichiarare il diritto
della parte ricorrente al pagamento delle ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2022/2023;
e per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito, in favore del ricorrente, la
somma dovuta, già determinata in € 528,60 (cfr. doc. 4 – prospetto riepilogativo delle somme dovute),
o quella risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione”.
Cont Il nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento.
Pare preliminarmente opportuna una ricognizione della normativa e della giurisprudenza in materia.
Secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 54 l. 228/2012: "Il personale docente di tutti i gradi
di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"; mentre l'art. 5 comma
8 d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012, come modificato dall'art. 1 comma 54 l. 228/2012, prevede che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di
lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed
amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
3 delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e
quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie" (l'ultimo periodo della norma appena citata è quello introdotto dall'art. 1 co 56 l. 228/2012).
Da tale complesso normativo si deduce che risulta ad oggi ancora consentita la
"monetizzazione" delle ferie non godute dal personale docente (o dal personale c.d. A.T.A.)
assunto con contratto a termine infra-annuale (personale "supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche");
"monetizzazione" che riguarda sicuramente il differenziale tra le ferie maturate e le ferie godute per disposizione officiosa, durante i periodi di sospensione delle lezioni (v. art. 1 co
55 l. 228/2012 cit.).
Sul fronte giurisprudenziale, facendo ricorso alla sintesi della relazione del Presidente
della Sezione Lavoro, viene in particolare rilievo l'ordinanza n. 14268 del 2022 della Corte
di Cassazione.
I Giudici di legittimità hanno ivi affermato che ai docenti supplenti con contratto a tempo determinato spetta l'indennità sostituiva delle ferie anche se non hanno fatto richiesta,
trattandosi di un diritto inderogabile, essendo invece indispensabile che il docente sia stato messo nelle condizioni di usufruirne, con verifica in capo al datore di lavoro scolastico, che deve altresì sollecitare il docente ad usufruirne. Se, pur avendo avuto la suddetta possibilità,
il docente non abbia goduto delle ferie, queste “andranno perse al termine del periodo di
riferimento o di un periodo di riporto autorizzato ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr.
anche Cass. n. 26413/2022).
In particolare, con riferimento alla disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola pubblica, la Corte ha affermato che tali docenti anche se non hanno chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni hanno diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere inutilmente invitato l'interessato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Ciò in quanto la normativa interna − e in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012, n. 135), come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 − deve essere interpretata in senso
4 conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- CP_4
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In definitiva, la Corte ha stabilito che dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva quanto segue:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità
finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è
intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652 del 2018;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Di conseguenza la sentenza impugnata è stata ritenuta non conforme ai suddetti principi,
perché in essa era stato posto a carico del lavoratore un onere probatorio che non gli compete e che, peraltro, nei contenuti non è conforme al diritto dell'Unione. Particolare menzione merita altresì la sentenza n. 21780 del 2022 che, pur esaminando un caso di precariato nel lavoro regionale, è stata chiamata a risolvere, in pubblica udienza sulla base di una ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro 28 ottobre 2021, la questione riguardante
5 l'interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le tre note sentenze della Grande Sezione della
CGUE in data 6 novembre 2018 (rispettivamente in: cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt
Wuppertal; in causa C 619/2016 TI in causa C- 684/2016 Max Planck). Persona_1
La Corte di Cassazione ha preliminarmente sintetizzato i principi affermati dalla Grande
Sezione nelle suindicate sentenze nel seguente modo, prendendo come base di riferimento la sentenza Max Planck, C- 684/2016:
- il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'articolo 7
della direttiva 2003/88 (e nell'articolo 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione;
tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto,
intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. Max Planck, punto 72);
- l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea,
disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
- l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza −
in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima − che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato posto in condizione di fruire delle proprie ferie, o,
correlativamente, il lavoratore non può essere privato del beneficio dell'indennità
finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato al suindicato diritto alle ferie annuali «retribuite»;
6 - ai sensi della medesima disposizione della CDFUE, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una simile normativa nazionale al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.);
- il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).;
- comunque, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio,
ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza cit. punto 35);
- è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit.
punto 38);
- sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44);
- a tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e allo stesso tempo informandolo
− in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire;
7 − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza C-619/2016, punto 52); Persona_2
- l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia stato effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2,
della direttiva 2003/88 (sent. Max Plack, punto 46);
- se, invece, il datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio su di lui gravante a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. Max Planck, punto
47).
La Corte di cassazione ha quindi ricordato la propria pronuncia n. 13613 del 2020 (relativa al diritto alle ferie di un dirigente medico del SSN con incarico di direzione di struttura complessa), nella quale sulla base dei principi enunciati dalla Grande Sezione della CGUE
ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale,
il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione
(nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
8 In conclusione, uniformandosi ai precedenti e facendo applicazione dei principi affermati dalla Grande Sezione, la Corte ha enunciato i seguenti principi:
a) la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie − se necessario formalmente
− e di averlo nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato;
b) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore − cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro − e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.
I principi affermati dalla illustrata sentenza n. 21780 del 2022 ovviamente hanno portata generale e si applicano anche ai docenti precari della scuola pubblica, per i quali però vige una speciale disciplina in materia di ferie.
I principali riferimenti sono rappresentati dal CCNL del Comparto Scuola.
L'art. 13 del CCNL di Comparto 2019-2021, inglobato nel nuovo Controparte_5
prevede quanto segue: “
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha
[...]
diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o
straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32
giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23
dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo
prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell'ipotesi
che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA
il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per
9 frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno
di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti
gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15
conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo
quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente
scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la
fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a
determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti,
salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2 (in base al quale: “il dipendente, inoltre, ha diritto, a
domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari
documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono
fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo
dalle condizioni previste in tale norma” n.d.r.). 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero
in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in
tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite
dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di
sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non
godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale uò frazionare le ferie in più periodi. CP_6
La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando
al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-
31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello
di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso
delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie
10 adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano
protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una
tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile
per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte
per l'intero anno scolastico. 15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di
legge e delle relative disposizioni applicative”.
In sintesi – e in continuità con i precedenti CCNL − le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche mentre durante la rimanente parte dell'anno il personale docente può fruire di un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi, anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto per i permessi retribuiti. Per i soli docenti a tempo indeterminato le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio— ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia— sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Per il successivo articolo 19 dello stesso CCNL, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato: “
1. Al personale assunto a tempo determinato, al
personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui
agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto
di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del
personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del
rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le
stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato
nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso
dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che,
durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione
11 delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del
rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun
anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per
intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante
periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale
docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica,
secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni
previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la
retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4. 6. Le assenze per malattia parzialmente
retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale
docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente
comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite
di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il
viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi
previsti dall'art. 15, comma 2. 8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre
giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del
convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. 10. Nei casi di
assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo
determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque
diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. 11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui
al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del
12 rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 13. I
permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 14. Al
personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come
disciplinati dall'art. 12. 15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative
alle gravi patologie, di cui all'art. 17, comma 9”.
In sintesi, e in continuità con i precedenti CCNL, si stabilisce che qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico) e si aggiunge che: «La fruizione delle ferie nei periodi
di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale
docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
Ne deriva che, come precisato da Cass. n. 14268 del 2022 cit., il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale —
dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso
dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Deve essere ricordato che con l'art. 5, comma 8, del al d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, è stato stabilito che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale,
anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in
nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi” (anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età). Aggiungendosi che: “eventuali disposizioni normative e
13 contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente
responsabile”.
Peraltro, con l'art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stata esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 cit.
“al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con
contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i
giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Mentre il precedente comma 54 dello stesso articolo ha stabilito che: “il personale docente
di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle
attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un
periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il concetto di “sospensione delle lezioni” è stato inteso, da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale del resistente, con la circolare n. 72696 del 4 settembre 2013 CP_1
come comprensivo “oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli
ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali
sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ad esclusione di quelli destinati
agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
Nei periodi di sospensione delle lezioni, dunque, il personale docente deve considerarsi come in ferie d'ufficio.
Pertanto, non si può ritenere che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970,
14 concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.
157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007;
direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis,
Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande
Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, . Per_3
La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987)
e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio
2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Z- e IN ed altri).
Sulla base di questa ricostruzione della Corte costituzionale oltre che della nell'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo
31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, effettuata nelle già richiamate tre sentenze del 6 novembre 2018 della Grande Sezione della CGUE (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C 684/16), la Corte di cassazione è pervenuta alla conclusione che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (Cass. n. 14268
del 2022 cit.).
Alla luce dei principi appena illustrati, nel caso di specie non sussiste il diritto del ricorrente a beneficiare della indennità in discorso per i motivi che seguono.
Cont Invero, rispetto alla annualità scolastica 2022/2023 di cui è causa, il , con l'allegato n. Istruzione Superiore “G. B. Odierna” di Palma di Montechiaro, era stato espressamente informato dal Dirigente scolastico del diritto ad usufruire delle ferie mediante la trasmissione della circolare n. 13413 del 1.9.2022. La circolare prodotta da parte del convenuto, invero, è stata emessa con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 ed CP_1
inoltre risulta rivolta al personale a tempo determinato, sicché interessava all'odierno ricorrente. In aggiunta si evidenzia che essa ha sollecitato i docenti alla fruizione delle ferie e che li ha avvisati che in mancanza i giorni di riposo sarebbero stati perduti senza possibilità
di monetizzazione. Infine, tale circolare indica come data di protocollo l'1.9.2022 tale data si pone all'indizio dell'anno scolastico e pertanto sarebbe stato possibile per il ricorrente chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla fruizione di giorni di ferie.
In ragione della novità del pronunciamento del Tribunale, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda attorea relativa al pagamento della indennità sostitutiva ferie non godute;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Marsala, 21.10.2025
IL GIUDICE
NZ MM
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
MM in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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11 fascicolo resistente, ha dimostrato che il ricorrente, in servizio presso l'Istituto di
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