TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2878/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2878/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Floriana Alessandrini (C.F. ) e dell'Avv. Emiliano Irazza ( C.F._2
C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 16/5/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. con decorrenza da Gennaio 2023;
2) condannare l'Ente competente al pagamento dei ratei relativi all'indennità sopra citate maturati e maturandi, oltre, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Con vittoria di spese di lite, oltre spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori antistatari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 16/1/2025, all'esito della stessa a seguito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che veniva riconosciuto invalido con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% da parte della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile in data 23/10/2015 con esclusione della revisione (v. doc. 1 allegato al ricorso).
5. In data 31/12/2021 il ricorrente cessava il suo contratto di lavoro, pertanto dal 1/1/2022 risultava inoccupato.
2 6. Il ricorrente in data 2/5/2023 presentava istanza all' di pagamento dell'assegno CP_1
mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 sulla base del verbale della Commissione medica per l'invalidità civile del 23/10/2015. In data 2/5/2023 inviava anche il modello AP70 e in data 26/9/2023 inviava il modello AP93 relativamente i dati reddituali. L non CP_1 provvedeva al pagamento della prestazione e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. Si precisa che il ricorrente all'allegato 4 ha depositato la Certificazione Unica 2023 relativa all'anno d'imposta 2022 e da essa risulta un reddito per detto periodo di € 1995,78 da lavoro dipendente e di € 44.157,60 per TFR.
8. Poiché per l'anno 2023 (anno di riferimento in relazione alla domanda amministrativa del
2/5/2023) il limite di reddito per usufruire dell'assegno mensile di assistenza era di € 5391,88, ne deriva che il ricorrente non ha diritto alla prestazione richiesta per superamento dei limiti di reddito. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante l'autocertificazione in atti all'allegato 7 che si riferisce al periodo d'imposta 2023, sussistono i presupposti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce, in accoglimento parziale del ricorso:
- rigetta il ricorso;
3 - dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Velletri, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2878/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Floriana Alessandrini (C.F. ) e dell'Avv. Emiliano Irazza ( C.F._2
C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, contumace;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 16/5/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. con decorrenza da Gennaio 2023;
2) condannare l'Ente competente al pagamento dei ratei relativi all'indennità sopra citate maturati e maturandi, oltre, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Con vittoria di spese di lite, oltre spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori antistatari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 16/1/2025, all'esito della stessa a seguito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che veniva riconosciuto invalido con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% da parte della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile in data 23/10/2015 con esclusione della revisione (v. doc. 1 allegato al ricorso).
5. In data 31/12/2021 il ricorrente cessava il suo contratto di lavoro, pertanto dal 1/1/2022 risultava inoccupato.
2 6. Il ricorrente in data 2/5/2023 presentava istanza all' di pagamento dell'assegno CP_1
mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 sulla base del verbale della Commissione medica per l'invalidità civile del 23/10/2015. In data 2/5/2023 inviava anche il modello AP70 e in data 26/9/2023 inviava il modello AP93 relativamente i dati reddituali. L non CP_1 provvedeva al pagamento della prestazione e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. Si precisa che il ricorrente all'allegato 4 ha depositato la Certificazione Unica 2023 relativa all'anno d'imposta 2022 e da essa risulta un reddito per detto periodo di € 1995,78 da lavoro dipendente e di € 44.157,60 per TFR.
8. Poiché per l'anno 2023 (anno di riferimento in relazione alla domanda amministrativa del
2/5/2023) il limite di reddito per usufruire dell'assegno mensile di assistenza era di € 5391,88, ne deriva che il ricorrente non ha diritto alla prestazione richiesta per superamento dei limiti di reddito. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante l'autocertificazione in atti all'allegato 7 che si riferisce al periodo d'imposta 2023, sussistono i presupposti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce, in accoglimento parziale del ricorso:
- rigetta il ricorso;
3 - dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Velletri, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4