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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1353/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 19/12/2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Diego Vaccaro, con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa
Domenica Togo, ed elettivamente domiciliata presso l' , Controparte_2 CP_ sito in , alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 19.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 2.8.2024, il ricorrente, docente di Scuola Primaria, con ultima sede di servizio presso Scuola di Primaria di Vecchiano (PI), premesso di avere svolto supplenze brevi nei periodi: dal 02.10.2019 al 25.10.2019, dal 29.10.2019 al 31.10.2019, dal 06.11.2019 all'8.11.2019, dal 12.11.2019 al 15.11.2019, dal 18.11.2019 al 29.11.2019, il giorno 06.12.2019, dal 13.01.2020 al
15.01.2020, il giorno 21.02.2020, dal 01.10.2020 al 23.12.2020, dal 07.01.2021 al 26.03.2021 e dal
29.03.2021 al 10.06.2021, dedusse di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001. Evidenziò, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario con supplenze temporanee e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento delle somme determinate secondo gli importi mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio. 2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il resistente, il quale ha eccepito la CP_1 prescrizione, l'infondatezza nel merito della pretesa, oltre a contestare la corretta quantificazione della somma richiesta.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
3.1. L'eccezione di prescrizione è infondata, posto che non era decorso il termine quinquennale al momento dell'atto di messa in mora del 29.7.2024.
3.2. Nel merito, deve evidenziarsi come l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 disponga “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”.
3.3. Premesso che è documentato lo svolgimento da parte del ricorrente delle supplenze brevi indicate in ricorso (cfr. all. fasc. ricorrente), la questione oggetto del presente giudizio, rappresentata dal riconoscimento, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001, è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così, Cass. civ., n. 20015/2018).
Secondo l'opzione ermeneutica in esame, alle cui argomentazioni deve in tale sede farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola
4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
4. Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda deve quindi essere accolta con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7
CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede (cfr. stato matricolare depositato dal ricorrente) ed il essere condannato al pagamento di euro Controparte_1
1.651,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La quantificazione di tale somma è ritenuta corretta ed immune da vizi di calcolo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa compensazione per metà in ragione della serialità della lite, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022, ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
1) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato meglio indicati nel punto della parte motiva;
2) condanna il , in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.651,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) condann a il , Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagam ent o i n favore dell a part e ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 49,00 per esborsi e € 700,00 per com pensi, olt re spes e forfett arie al 15% , IVA e CPA com e per legge, da dist rars i ex art . 93 c.p.c. i n favore dei procuratori cost ituiti .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1353/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 19/12/2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Diego Vaccaro, con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa
Domenica Togo, ed elettivamente domiciliata presso l' , Controparte_2 CP_ sito in , alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 19.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 2.8.2024, il ricorrente, docente di Scuola Primaria, con ultima sede di servizio presso Scuola di Primaria di Vecchiano (PI), premesso di avere svolto supplenze brevi nei periodi: dal 02.10.2019 al 25.10.2019, dal 29.10.2019 al 31.10.2019, dal 06.11.2019 all'8.11.2019, dal 12.11.2019 al 15.11.2019, dal 18.11.2019 al 29.11.2019, il giorno 06.12.2019, dal 13.01.2020 al
15.01.2020, il giorno 21.02.2020, dal 01.10.2020 al 23.12.2020, dal 07.01.2021 al 26.03.2021 e dal
29.03.2021 al 10.06.2021, dedusse di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001. Evidenziò, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario con supplenze temporanee e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento delle somme determinate secondo gli importi mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio. 2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il resistente, il quale ha eccepito la CP_1 prescrizione, l'infondatezza nel merito della pretesa, oltre a contestare la corretta quantificazione della somma richiesta.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
3.1. L'eccezione di prescrizione è infondata, posto che non era decorso il termine quinquennale al momento dell'atto di messa in mora del 29.7.2024.
3.2. Nel merito, deve evidenziarsi come l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 disponga “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”.
3.3. Premesso che è documentato lo svolgimento da parte del ricorrente delle supplenze brevi indicate in ricorso (cfr. all. fasc. ricorrente), la questione oggetto del presente giudizio, rappresentata dal riconoscimento, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001, è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così, Cass. civ., n. 20015/2018).
Secondo l'opzione ermeneutica in esame, alle cui argomentazioni deve in tale sede farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola
4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
4. Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda deve quindi essere accolta con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7
CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede (cfr. stato matricolare depositato dal ricorrente) ed il essere condannato al pagamento di euro Controparte_1
1.651,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La quantificazione di tale somma è ritenuta corretta ed immune da vizi di calcolo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa compensazione per metà in ragione della serialità della lite, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022, ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
1) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato meglio indicati nel punto della parte motiva;
2) condanna il , in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.651,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) condann a il , Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagam ent o i n favore dell a part e ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 49,00 per esborsi e € 700,00 per com pensi, olt re spes e forfett arie al 15% , IVA e CPA com e per legge, da dist rars i ex art . 93 c.p.c. i n favore dei procuratori cost ituiti .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli